Articolo 2 della Legge 7 luglio 1959, n. 469
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1959
Art. 2.
La ripartizione dei posti da conferire mediante i sistemi di avanzamento previsti dalle lettere a) e b) del precedente articolo, e' effettuata, entro il limite delle disponibilita' di organico, sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare allo scrutinio, ed il numero degli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo che non hanno i requisiti per essere ammessi allo scrutinio medesimo ma hanno compiuto, nella carriera predetta, nove anni di effettivo servizio, se muniti di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero tredici anni di effettivo servizio, se provvisti soltanto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La frazione di posto superiore alla meta' si considera come posto intero.
Entrata in vigore il 31 luglio 1959