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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 156 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lotzorai Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Simula, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Mara Cuboni, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e
(c.f. , CP_2 C.F._3
convenuta contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza - anche istruttoria -, domanda e conclusione:
A) accertare e dichiarare i fatti di cui in premessa ed in atti, ossia che il Sig.
per oltre venti anni ha esercitato ed esercita tuttora, da proprietario Parte_1 assoluto, sugli immobili sopra descritti, siti in Comu-ne censuario di Baunei, distinti al N.C.T. al Foglio 81, Particelle 242, 243 e 256, il possesso uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e senza interruzione alcuna;
B) per l'effetto, dichiarare il Sig. proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione, degli immobili sopra descritti, siti in Comune censuario di Baunei, distinti al N.C.T. al Foglio 81, Particelle 242, 243 e 256;
C) disporre la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Nuoro, con ogni conseguente provvedimento di legge;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in ipotesi di opposizione dei convenuti”.
Conclusioni nell'interesse del convenuto (comparsa di CP_1 costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto di quanto esposto in atti e della manifestata adesione e non opposizione all'azione siccome proposta dall'attore
: Parte_1
- accogliere integralmente le domande e conclusioni siccome formulate da parte attrice, con ogni conseguente provvedimento, pronuncia ed effetto;
- con compensazione integrale delle spese di giudizio.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni distinti al Catasto
Terreni del Comune di Baunei al foglio 81, particelle 424, 243 e 256.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dagli anni 1999/2000, i quali costituiscono un unico appezzamento di terreno, confinante anche con altra proprietà in cui il medesimo vive. Lo stesso ha dedotto di avere compiuto attività di coltivazione e cura delle piante di ulivo, fico e pero ivi presenti, quali la potatura, l'irrigazione ed il trattamento delle stesse, nonché di avere provveduto alla raccolta dei frutti e, periodicamente, all'aratura del terreno col trattore, alla pulizia dalle erbe infestanti, sia manualmente che con mezzi meccanici, alla manutenzione dei pozzi ed alla riparazione della recinzione realizzata con muro a secco, rete metallica e siepi.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda CP_1 dell'attore, ma hanno riconosciuto il possesso dallo stesso esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
L'altra convenuta, seppure regolarmente citata in causa, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito del mutamento del rito, la causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dagli anni
1999/2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'aerofotogrammetria e nell'estratto di mappa catastale mostratigli in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1 [...]
, rese all'udienza del 10 ottobre 2024). Tes_2
I testimoni escussi hanno riferito di avere visto, nel periodo considerato, sempre l'attore occuparsi della coltivazione del terreno oggetto di causa, della cura e della potatura delle piante ivi presenti e della raccolta dei relativi frutti (olive, fichi e pere) e di averlo visto lavorare sia manualmente che con l'impiego di un trattore.
Nel terreno è coltivato anche un erbaio.
I testi hanno riferito di avere visto l'attore curare la pulizia del terreno, anche come misura di prevenzione degli incendi, sin dagli anni Novanta/Duemila.
Gli stessi hanno precisato che il terreno è recintato in parte con un muretto a secco, in parte con rete metallica e paletti in ferro e in parte con vegetazione spontanea (lentischio, fichi d'india e olivastri), che ha inglobato la rete. Pur non sapendo riferire chi abbia apposto la recinzione, i testi hanno riferito di avere visto l'attore riparare la recinzione nelle parti in cui risultava danneggiata. Il teste ha specificato che al terreno si accede spostando un pezzo della Testimone_2 rete, non essendovi un vero e proprio cancello.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso sin da ragazzi, in quanto compaesani e proprietari di terreni confinanti o posti nelle vicinanze di quello dell'attore (il teste
è comproprietario di un terreno di famiglia confinante con quello Tes_1 dell'attore, che frequenta spesso da quando era ragazzo;
il teste Testimone_2 abita ad una distanza di circa 2 km dal terreno dell'attore, davanti al quale transita tutti i giorni in macchina per raggiungere la sua abitazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, la convenuta contumace, che non ha resistito in giudizio, non può dirsi soccombente e non è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario degli Parte_1 C.F._1 immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Baunei al foglio 81, particella 242, qualità pascolo cespugliato, particella 243, qualità pascolo cespugliato, e particella 256, qualità pascolo cespugliato;
2) spese compensate riguardo al convenuto costituito;
3) nulla sulle spese riguardo alla convenuta contumace.
Lanusei, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 156 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lotzorai Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Simula, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Mara Cuboni, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto e
(c.f. , CP_2 C.F._3
convenuta contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza - anche istruttoria -, domanda e conclusione:
A) accertare e dichiarare i fatti di cui in premessa ed in atti, ossia che il Sig.
per oltre venti anni ha esercitato ed esercita tuttora, da proprietario Parte_1 assoluto, sugli immobili sopra descritti, siti in Comu-ne censuario di Baunei, distinti al N.C.T. al Foglio 81, Particelle 242, 243 e 256, il possesso uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente e senza interruzione alcuna;
B) per l'effetto, dichiarare il Sig. proprietario, per intervenuta Parte_1 usucapione, degli immobili sopra descritti, siti in Comune censuario di Baunei, distinti al N.C.T. al Foglio 81, Particelle 242, 243 e 256;
C) disporre la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Nuoro, con ogni conseguente provvedimento di legge;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in ipotesi di opposizione dei convenuti”.
Conclusioni nell'interesse del convenuto (comparsa di CP_1 costituzione e risposta):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto di quanto esposto in atti e della manifestata adesione e non opposizione all'azione siccome proposta dall'attore
: Parte_1
- accogliere integralmente le domande e conclusioni siccome formulate da parte attrice, con ogni conseguente provvedimento, pronuncia ed effetto;
- con compensazione integrale delle spese di giudizio.”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare Parte_1 di essere proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni distinti al Catasto
Terreni del Comune di Baunei al foglio 81, particelle 424, 243 e 256.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili da oltre vent'anni, dagli anni 1999/2000, i quali costituiscono un unico appezzamento di terreno, confinante anche con altra proprietà in cui il medesimo vive. Lo stesso ha dedotto di avere compiuto attività di coltivazione e cura delle piante di ulivo, fico e pero ivi presenti, quali la potatura, l'irrigazione ed il trattamento delle stesse, nonché di avere provveduto alla raccolta dei frutti e, periodicamente, all'aratura del terreno col trattore, alla pulizia dalle erbe infestanti, sia manualmente che con mezzi meccanici, alla manutenzione dei pozzi ed alla riparazione della recinzione realizzata con muro a secco, rete metallica e siepi.
Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla domanda CP_1 dell'attore, ma hanno riconosciuto il possesso dallo stesso esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
L'altra convenuta, seppure regolarmente citata in causa, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito del mutamento del rito, la causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145). Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dagli anni
1999/2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sugli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno individuato con esattezza e precisione i confini, che gli stessi hanno riconosciuto anche nell'aerofotogrammetria e nell'estratto di mappa catastale mostratigli in udienza (dichiarazioni dei testi e Tes_1 [...]
, rese all'udienza del 10 ottobre 2024). Tes_2
I testimoni escussi hanno riferito di avere visto, nel periodo considerato, sempre l'attore occuparsi della coltivazione del terreno oggetto di causa, della cura e della potatura delle piante ivi presenti e della raccolta dei relativi frutti (olive, fichi e pere) e di averlo visto lavorare sia manualmente che con l'impiego di un trattore.
Nel terreno è coltivato anche un erbaio.
I testi hanno riferito di avere visto l'attore curare la pulizia del terreno, anche come misura di prevenzione degli incendi, sin dagli anni Novanta/Duemila.
Gli stessi hanno precisato che il terreno è recintato in parte con un muretto a secco, in parte con rete metallica e paletti in ferro e in parte con vegetazione spontanea (lentischio, fichi d'india e olivastri), che ha inglobato la rete. Pur non sapendo riferire chi abbia apposto la recinzione, i testi hanno riferito di avere visto l'attore riparare la recinzione nelle parti in cui risultava danneggiata. Il teste ha specificato che al terreno si accede spostando un pezzo della Testimone_2 rete, non essendovi un vero e proprio cancello.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo del terreno da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso sin da ragazzi, in quanto compaesani e proprietari di terreni confinanti o posti nelle vicinanze di quello dell'attore (il teste
è comproprietario di un terreno di famiglia confinante con quello Tes_1 dell'attore, che frequenta spesso da quando era ragazzo;
il teste Testimone_2 abita ad una distanza di circa 2 km dal terreno dell'attore, davanti al quale transita tutti i giorni in macchina per raggiungere la sua abitazione).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà degli immobili oggetto di Parte_1 causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, la convenuta contumace, che non ha resistito in giudizio, non può dirsi soccombente e non è tenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che si è costituito in giudizio senza contestare la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto allo stesso deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. ) proprietario degli Parte_1 C.F._1 immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Baunei al foglio 81, particella 242, qualità pascolo cespugliato, particella 243, qualità pascolo cespugliato, e particella 256, qualità pascolo cespugliato;
2) spese compensate riguardo al convenuto costituito;
3) nulla sulle spese riguardo alla convenuta contumace.
Lanusei, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Serra