Sentenza 13 dicembre 2010
Massime • 1
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio rilevano non tutte le indennità attribuite al dipendente per il servizio all'estero, ma unicamente quelle atte a determinargli migliori condizioni di vita; pertanto, solo queste devono valutarsi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto correttamente esclusi gli incrementi economici, limitati solo ad alcune annualità di trasferimento all'estero, di natura contingente, destinate a fronteggiare i maggiori costi di trasferimento e permanenza nel paese straniero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2010, n. 25181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25181 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20478/2007 proposto da:
L.S. (c.f. (omesso) ), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLUNO 16, presso l'avvocato MONDELLI DONATO, rappresentata e difesa dall'avvocato CERRI Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G.S.L. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 257, presso l'avvocato DOSI Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1284/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata l'08/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CERRI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato DOSI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conto la sentenza del 19.04-15.05.2006, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel XXXX, tra S..L. e S.L..G. , ricorrente, nonché respinto la domanda della prima, volta all'attribuzione dell'assegno divorziale di almeno Euro 1.000,00 mensili, e compensato per intero le spese processuali, la L. proponeva appello in relazione soltanto allo statuito diniego di detto assegno ed al conseguente regime delle spese processuali, instando anche per raccoglimento di sue istanze istruttorie. Con sentenza dell'11.04-8.05.2007, la Corte di appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, respingeva il gravame proposto dalla L. ed avversato dal G. , condannando l'appellante alle spese del grado.
La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro:
che la L. aveva dedotto la non corretta valutazione da parte del Tribunale delle situazioni economiche delle parti all'attualità, avendo l'ex marito, come lei dipendente della società IBM, sensibilmente migliorato la propria posizione economica grazie alla progressione in carriera da lui avuta dopo il 2000, anno della loro separazione consensuale, ed essendo invece la appellante in ben peggiore congiuntura, a causa sia dell'aumento degli oneri di locazione inerenti alla casa coniugale, rimasta nel suo esclusivo godimento, e sia dell'incidenza delle spese mediche che era stata costretta ad affrontare per il grave stato di depressione derivatole dalle dolorose vicende matrimoniali;
che tanto le argomentazioni quanto le finali statuizioni dei primi giudici dovevano essere complessivamente condivise, anche alla luce delle specifiche doglianze espresse dall'appellante e senza che apparisse necessario, o anche solo opportuno, procedere all'attività istruttoria integrativa pure espressamente richiesta;
che gli apparenti miglioramenti registrati nella posizione retributiva del G. erano in via essenziale collegati alla sua scelta di esercitare per un certo periodo attività lavorativa all'estero e quelli evidenziati nella situazione patrimoniale erano meramente dovuti all'acquisizione di un cespite immobiliare da destinare a personale abitazione, resasi peraltro possibile grazie all'aiuto economico spontaneamente offertogli da prossimi congiunti e senza che su quest'ultima evenienza la moglie potesse fare alcun ragionevole affidamento.
Avverso questa sentenza, notificata il 5.06.2007, la L. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19.07.2007, affidato a sei motivi ed illustrato da memoria. Il G. ha resistito con controricorso notificato l'8.10.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso la L. denunzia:
1. "Violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto. "Dica la Corte di Cassazione se il notevole aumento di stipendio (dal 14% al 56%) ed il passaggio di qualifica organicamente necessario, da impiegato a dirigente di un coniuge negli anni immediatamente successivi alla separazione, costituiscano elementi tali da configurare la prevedibilità del naturale sviluppo dell'attività svolta dal coniuge stesso durante il matrimonio così da legittimare il riconoscimento di un assegno divorzile che possa far mantenere all'altro coniuge il tenore di vita di cui avrebbe goduto laddove non fosse intervenuta la separazione". 2. "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (la posizione reddituale del Sig. G. nel 2005)", conclusivamente affermando che "Fatto controverso e senza dubbio decisivo, è l'aumento del reddito del Sig. G. , ...progressivo, costante e verificatosi immediatamente dopo la separazione, mentre secondo la Corte d'Appello di Milano unicamente dovuto alla trasferta all'estero".
3. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (le spese sostenute dai coniugi per l'abitazione)".
4. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (la titolarità di un cespite patrimoniale in capo al Sig. G. )".
5. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (la mancata ammissione delle prove dedotte dalla Sig.ra L. )"
6. "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (la compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio)", già condizionato all'attribuzione dell'assegno divorzile.
I primi due motivi del ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.
I giudici di merito, in linea con il dettato normativo e la relativa elaborazione giurisprudenziale, ineccepibilmente richiamata, non hanno mancato di accertare che nel periodo successivo alla sua separazione personale dalla L. , il G. avesse migliorato la sua posizione professionale, essendo pervenuto ad assumere la qualifica di dirigente della società da cui dipendeva sin dall'epoca della convivenza matrimoniale, e che questa progressione in carriera costituisse evento prevedibile in costanza di matrimonio, ma, giustamente valutando il tenore della pregressa vita coniugale, gli accordi già intervenuti all'atto della separazione consensuale del 2000, i quali ben potevano costituire un indice di riferimento, nonché la natura dei maggiori introiti economici da lui fruiti e le modalità di acquisto dell'immobile da destinare a sua abitazione, hanno escluso, con motivazione aderente alle regole legali ed esente da vizi, che fosse sopravvenuto un significativo squilibrio tra le comparate posizioni di ciascuno dei due ex coniugi, tale da legittimare la somministrazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, che, tra l'altro, in precedenza non fruiva di alcun assegno separatizio di mantenimento.
Con più specifico riguardo ai rilievi della L. inerenti alla valutazione delle condizioni economiche delle parti nel periodo successivo alla separazione e segnatamente di quelle del G. , in primo luogo la ricorrente assume che si sarebbero dovuti considerare solfi i dati di fatto e le risultanze documentali relativi al periodo anteriore al 27.12.2004, data della sua costituzione in primo grado, e non anche agli anni 2005 e 2006, e ciò infondatamente poiché sulla misura dell'assegno di divorzio possono influire le modificazioni della situazione economica delle parti nel corso del giudizio, cosicché esso può essere liquidato anche in maniera differenziata nel tempo, in relazione alla durata del processo ed ai suddetti mutamenti eventualmente sopravvenuti (in tema, cfr. Cass. 199909792; 200303351).
Inoltre, la Corte distrettuale, a fronte della rilevata sostanziale stabilità del reddito da lavoro subordinato percepito dalla L. , ha:
ricondotto non tutta, ma la maggior parte (pag. 5 della sentenza) dell'apprezzata sperequazione al servizio prestato dal G. all'estero;
con riguardo alla situazione economica del medesimo G. , non obliterato i redditi da lui fruiti nell'anno 2005 (pag. 6 della sentenza) o comunque trascurato di dare rilievo a decisivi dati economico-fiscali relativi a specifiche annualità, avendo, invece, considerato e valorizzato l'andamento reddituale e patrimoniale manifestatosi nell'intero arco temporale trascorso dal 2000 al 2006 specificamente ed irreprensibilmente ritenuto che gli incrementi economici fruiti dal G. , limitati a "talune" annualità di trasferimento all'estero, e, dunque, non stabili ma contingenti, nonché destinati a fronteggiare i maggiori costi del trasferimento e della permanenza nel paese straniero, come documentalmente provato (pag. 6 della sentenza), non influissero nella valutazione del divario economico, posto che a tale fine va dato rilievo non a tutte le indennità attribuite al dipendente per il servizio all'estero, come sostenuto dalla L. , ma solo a quelle atte a determinargli migliori condizioni di vita, dalle quali soltanto non può prescindersi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente (in tema, cfr. da ultimo Cass.201004531). Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorsi sono, invece, inammissibili, giacché le dedotte censure d'insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr. Cass. SS.UU. 200720603;
200811652; 200816528).
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente L. al pagamento in favore del G. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la L. a rimborsare al G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010