Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2010, n. 25181
CASS
Sentenza 13 dicembre 2010

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Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio rilevano non tutte le indennità attribuite al dipendente per il servizio all'estero, ma unicamente quelle atte a determinargli migliori condizioni di vita; pertanto, solo queste devono valutarsi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto correttamente esclusi gli incrementi economici, limitati solo ad alcune annualità di trasferimento all'estero, di natura contingente, destinate a fronteggiare i maggiori costi di trasferimento e permanenza nel paese straniero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2010, n. 25181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25181
    Data del deposito : 13 dicembre 2010

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