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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6480 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43183/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43183/2023
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 10.36 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante presente l'avv. Valerio Gargano;
Parte_1
per è presente l'avv. Angelo Colucci in sost. Controparte_1
dell'avv. Laura Curatola.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale,
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 43183/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Gargano (C.F. ) C.F._1 presso il cui studio in Roma, Via XX Settembre n. 98/G è elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellante
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e, per esso, in qualità di Responsabile atti CP_3 introduttivi del giudizio , giusta procura speciale conferita per atto Notaio CP_4 Parte_2
del 22.06.2023, rep. n. 180134 raccolta n. 12348 registrato all'Ufficio Entrate di Roma 2
[...] in data 27.06.2023 n. 20484 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura
Curatola (C.F. con studio in Reggio Calabria via Pio XI n. 94/E ed ivi C.F._2 elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 di R.G. e pubblicata il 26.04.2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 1. Con l'odierno appello la società ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n.10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 di R.G e pubblicata il 26.04.2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione recuperatoria (così qualificata dal giudicante) avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 010883750 48 00 relativa a contravvenzioni del codice stradale poiché proposta dalla società appellante oltre il termine di trenta giorni previsti dalla normativa, come stabilito dalle S.U. della Suprema Corte (sentenze nn. 22080/2017 e
758/2022).
2. In particolare, la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza in quanto pronunciata sull'erroneo presupposto della tardività dell'azione promossa in riassunzione atteso che, come emerge dalla sentenza stessa, la causa in primo grado veniva inizialmente introdotta dinanzi al Giudice di Pace di Velletri (dichiaratosi incompetente per territorio) e tempestivamente iscritta a ruolo il 04.12.2018 quando ancora non era decorso il termine di trenta giorni per l'opposizione decorrente dalla notifica della cartella opposta (16.11.2018). Ha aggiunto che la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente era comunque tempestivamente avvenuta in osservanza del termine di novanta giorni assegnato dal Giudice di pace di Velletri.
Passando all'esposizione dei motivi posti a fondamento dell'appello, dopo aver affermato che nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. civ. 36656/2021), ha dedotto in merito:
- alla inesistenza della notifica della cartella opposta in quanto effettuata attraverso un indirizzo pec non presente nei Pubblici Registri;
- alla inesistenza della notifica della cartella in quanto spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, ma non firmata digitalmente;
- alla mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e alla conseguente illegittima emissione della cartella di pagamento per non essergli mai stati notificati i verbali di accertamento oppure, qualora notificati, lo sono stati in modo nullo e/o irregolare, e in ogni caso, oltre il termine previsto dall'art. 201 C.d.S. e art. 36 L. n. 120/10;
- al mancato rispetto delle formalità previste per le notifiche ai sensi dell'art. 140 o 149 c.p.c. e al decorso dei termini di prescrizione/decadenza qualora venisse provata la notifica dei verbali di accertamento;
- alla nullità della cartella di pagamento per la mancata allegazione dei titoli esecutivi;
- alla nullità della cartella impugnata per illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 legge 689/81;
- alla violazione dell'art. 385 del d.p.r. 16.12.1992 n. 495;
3 - alla prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata, , che ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello e di confermare integralmente la sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del motivo relativo alla contestazione della notifica a mezzo
PEC in quanto effettuata da con indirizzo non censito nei pubblici registri e reiterando CP_5 tutte le eccezioni sollevate nel corso del primo grado di giudizio.
In particolare, l'appellata ha reiterato l'eccezione del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, che non è stato evocato in CP_6 giudizio con la conseguente necessità di una sua integrazione. Ciò perché l'agente della riscossione non può conoscere le vicende relative al merito della pretesa e/o all'attività dell'ente impositore, come l'avvenuta notifica dei verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento opposta.
4. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è passata in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. Giova premettere che, nel caso di specie, la società attrice ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2018 010883750 48 00, emessa da , Controparte_7 deducendo, in primo luogo, l'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada.
A tal riguardo, il Giudice di pace di Velletri si è dichiarato incompetente territorialmente a favore del Giudice di Pace di Roma in quanto, riprendendo quanto dichiarato dalla società appellante nel verbale di udienza del 23.06.2020, le censure riguardavano la notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento opposta. Del pari, il Giudice di Pace di Roma, dopo aver qualificato l'opposizione in esame come “recuperatoria”, la dichiarava inammissibile in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 ed attualmente, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
6. Ciò posto, deve ritenersi che la contestazione della omessa notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo debba essere qualificata come opposizione cd. "recuperatoria" a sanzione amministrativa.
Sulla questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio di diritto in base al quale: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione
4 all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n.
26843 del 23/10/2018).
Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., sez. 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., sez. 3, n.
1985 del 29/1/2014; Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. "recuperatoria", in senso ampio regolata dall'art. 22 della L. n. 689 del 1981 - ed attualmente, dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 - atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza ingiunzione di pagamento.
7. Alla luce di quanto detto, il Giudice di Pace di Roma ha correttamente qualificato il motivo relativo all'omessa notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada come opposizione recuperatoria.
Tuttavia, deve osservarsi che il giudizio di primo grado si è svolto senza la presenza dell'ente impositore nonostante la richiesta di integrazione del contraddittorio CP_6 avanzata sin dal primo grado da . Controparte_1
Sul punto, a nulla rileva la giurisprudenza richiamata dalla società appellante che non riguarda il giudizio di opposizione recuperatoria ove, invece, deve essere evocato in giudizio l'ente impositore.
Infatti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n.
11661/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione, "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del
5 codice della strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n.
12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv.
600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)".
8. In applicazione dei principi giurisprudenziali sovra riportati, deve ritenersi che nel giudizio di primo grado sia stavo violato il contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore ( , quale litisconsorte necessario. CP_6
L'accertata violazione del contraddittorio in primo grado riveste carattere assorbente in ordine alle ulteriori censure relative all'impugnata decisione.
9. Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimettersi ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio con CP_6
10. Con riguardo alle spese di lite, si rammenta la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio" (così, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01)”.
Nel caso di specie, nonostante le sollecitazioni di parte appellata, la società attrice ha scelto di non integrare il contraddittorio con richiamando sul punto la giurisprudenza CP_6 di legittimità non attinente, tuttavia, al caso che ci occupa.
11. Pertanto, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 26.000 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace n.10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 e pubblicata il 26.04.2023 per
6 omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore quale litisconsorte necessario e dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini e ai sensi dell'art. 353
c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso Controparte_2 forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 30.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43183/2023
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 10.36 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante presente l'avv. Valerio Gargano;
Parte_1
per è presente l'avv. Angelo Colucci in sost. Controparte_1
dell'avv. Laura Curatola.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale,
dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, all'udienza del 30.04.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 43183/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Gargano (C.F. ) C.F._1 presso il cui studio in Roma, Via XX Settembre n. 98/G è elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellante
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e, per esso, in qualità di Responsabile atti CP_3 introduttivi del giudizio , giusta procura speciale conferita per atto Notaio CP_4 Parte_2
del 22.06.2023, rep. n. 180134 raccolta n. 12348 registrato all'Ufficio Entrate di Roma 2
[...] in data 27.06.2023 n. 20484 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura
Curatola (C.F. con studio in Reggio Calabria via Pio XI n. 94/E ed ivi C.F._2 elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 di R.G. e pubblicata il 26.04.2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 1. Con l'odierno appello la società ha chiesto la riforma della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n.10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 di R.G e pubblicata il 26.04.2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione recuperatoria (così qualificata dal giudicante) avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 010883750 48 00 relativa a contravvenzioni del codice stradale poiché proposta dalla società appellante oltre il termine di trenta giorni previsti dalla normativa, come stabilito dalle S.U. della Suprema Corte (sentenze nn. 22080/2017 e
758/2022).
2. In particolare, la società appellante ha chiesto la riforma della sentenza in quanto pronunciata sull'erroneo presupposto della tardività dell'azione promossa in riassunzione atteso che, come emerge dalla sentenza stessa, la causa in primo grado veniva inizialmente introdotta dinanzi al Giudice di Pace di Velletri (dichiaratosi incompetente per territorio) e tempestivamente iscritta a ruolo il 04.12.2018 quando ancora non era decorso il termine di trenta giorni per l'opposizione decorrente dalla notifica della cartella opposta (16.11.2018). Ha aggiunto che la riassunzione innanzi al Giudice territorialmente competente era comunque tempestivamente avvenuta in osservanza del termine di novanta giorni assegnato dal Giudice di pace di Velletri.
Passando all'esposizione dei motivi posti a fondamento dell'appello, dopo aver affermato che nei giudizi di opposizione a cartella di pagamento l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Cass. civ. 36656/2021), ha dedotto in merito:
- alla inesistenza della notifica della cartella opposta in quanto effettuata attraverso un indirizzo pec non presente nei Pubblici Registri;
- alla inesistenza della notifica della cartella in quanto spedita tramite servizio di posta elettronica certificata, ma non firmata digitalmente;
- alla mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e alla conseguente illegittima emissione della cartella di pagamento per non essergli mai stati notificati i verbali di accertamento oppure, qualora notificati, lo sono stati in modo nullo e/o irregolare, e in ogni caso, oltre il termine previsto dall'art. 201 C.d.S. e art. 36 L. n. 120/10;
- al mancato rispetto delle formalità previste per le notifiche ai sensi dell'art. 140 o 149 c.p.c. e al decorso dei termini di prescrizione/decadenza qualora venisse provata la notifica dei verbali di accertamento;
- alla nullità della cartella di pagamento per la mancata allegazione dei titoli esecutivi;
- alla nullità della cartella impugnata per illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 legge 689/81;
- alla violazione dell'art. 385 del d.p.r. 16.12.1992 n. 495;
3 - alla prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata, , che ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello e di confermare integralmente la sentenza impugnata, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del motivo relativo alla contestazione della notifica a mezzo
PEC in quanto effettuata da con indirizzo non censito nei pubblici registri e reiterando CP_5 tutte le eccezioni sollevate nel corso del primo grado di giudizio.
In particolare, l'appellata ha reiterato l'eccezione del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, che non è stato evocato in CP_6 giudizio con la conseguente necessità di una sua integrazione. Ciò perché l'agente della riscossione non può conoscere le vicende relative al merito della pretesa e/o all'attività dell'ente impositore, come l'avvenuta notifica dei verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento opposta.
4. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è passata in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione e la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
5. Giova premettere che, nel caso di specie, la società attrice ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2018 010883750 48 00, emessa da , Controparte_7 deducendo, in primo luogo, l'omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione del codice della strada.
A tal riguardo, il Giudice di pace di Velletri si è dichiarato incompetente territorialmente a favore del Giudice di Pace di Roma in quanto, riprendendo quanto dichiarato dalla società appellante nel verbale di udienza del 23.06.2020, le censure riguardavano la notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento opposta. Del pari, il Giudice di Pace di Roma, dopo aver qualificato l'opposizione in esame come “recuperatoria”, la dichiarava inammissibile in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 ed attualmente, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
6. Ciò posto, deve ritenersi che la contestazione della omessa notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada che hanno dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo debba essere qualificata come opposizione cd. "recuperatoria" a sanzione amministrativa.
Sulla questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio di diritto in base al quale: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione
4 all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (Cass., Sez. U, 22/09/2017, n. 22080; successivamente, tra le tante, Cass., sez. 2, n.
26843 del 23/10/2018).
Si è così inteso risolvere un contrasto formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine al rimedio esperibile a fronte della notifica della cartella esattoriale per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, per l'ipotesi nella quale l'interessato deduca che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato tardivamente ovvero oltre il termine di legge, provocando l'estinzione della violazione amministrativa. In via definitiva, dunque, si è confermato il precedente orientamento (v. Cass., sez. 3, n. 16282 del 4/8/2016; Cass., sez. 3, n.
1985 del 29/1/2014; Sez. 2 Sentenza n. 5871 del 13/3/2007) per cui il rimedio esperibile, in tali casi, è la opposizione cd. "recuperatoria", in senso ampio regolata dall'art. 22 della L. n. 689 del 1981 - ed attualmente, dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 - atteso che le contestazioni contro la formazione del titolo basate su fatti impeditivi alla formazione dello stesso devono essere fatte valere con lo strumento predisposto dall'ordinamento per impedire la formazione del titolo, ove il soggetto passivo deduca di non avere avuto conoscenza del relativo procedimento di formazione, in modo da poter opporsi al verbale di accertamento o all'ordinanza ingiunzione di pagamento.
7. Alla luce di quanto detto, il Giudice di Pace di Roma ha correttamente qualificato il motivo relativo all'omessa notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada come opposizione recuperatoria.
Tuttavia, deve osservarsi che il giudizio di primo grado si è svolto senza la presenza dell'ente impositore nonostante la richiesta di integrazione del contraddittorio CP_6 avanzata sin dal primo grado da . Controparte_1
Sul punto, a nulla rileva la giurisprudenza richiamata dalla società appellante che non riguarda il giudizio di opposizione recuperatoria ove, invece, deve essere evocato in giudizio l'ente impositore.
Infatti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. civ. n.
11661/2024; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in motivazione, "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del
5 codice della strada, "la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n.
12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv.
600694-01, nella quale si specifica che, "trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo"; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata)".
8. In applicazione dei principi giurisprudenziali sovra riportati, deve ritenersi che nel giudizio di primo grado sia stavo violato il contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore ( , quale litisconsorte necessario. CP_6
L'accertata violazione del contraddittorio in primo grado riveste carattere assorbente in ordine alle ulteriori censure relative all'impugnata decisione.
9. Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimettersi ai sensi dell'art. 354 c.p.c. l'intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio con CP_6
10. Con riguardo alle spese di lite, si rammenta la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio" (così, tra le altre, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476-01)”.
Nel caso di specie, nonostante le sollecitazioni di parte appellata, la società attrice ha scelto di non integrare il contraddittorio con richiamando sul punto la giurisprudenza CP_6 di legittimità non attinente, tuttavia, al caso che ci occupa.
11. Pertanto, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 26.000 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace n.10483/2023, emessa all'esito del giudizio di riassunzione rubricato al n. 36232/2020 e pubblicata il 26.04.2023 per
6 omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore quale litisconsorte necessario e dispone la rimessione della causa al giudice di primo grado innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini e ai sensi dell'art. 353
c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso Controparte_2 forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, 30.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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