TRIB
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2024, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2689/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppina Spina e da questi Parte_1
elett.te domiciliato in Avellino, alla via Due Principati n. 64, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il ricorso in atti la parte impugna il provvedimento di indebito dello 04 ottobre 2021 per la somma di €#1.304,04# e i successivi e conseguenziali provvedimenti del 18 dicembre 2021 e dello 04 aprile 2022.
CP_ si è costituito.
Il ricorrente a partire dal 1° luglio 2020 è stato titolare di pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07086435, in quanto a seguito della visita dinanzi CP_ alla Commissione medica è stato riconosciuto invalido nella misura del
100% e con revisione della prestazione nell'anno 2021.
1 In data 31.08.2021 il ricorrente è stato inviato a visita di revisione presso
CP_ di Avellino. All'esito della visita, il Organizzazione_1
è stato riconosciuto invalido nella misura del 50%. Pt_1
CP_ Con missiva dello 04.10.2021 l' ha comunicato al ricorrente l'esito del verbale di revisione, la sospensione della prestazione di invalidità civile n.
, e la richiesta di restituzione delle somme illegittimamente Numer_1
corrisposte per le mensilità di settembre e ottobre 2021.
Parte ricorrente, in via preliminare, eccepisce il difetto di motivazione dei
CP_ provvedimenti
L'eccezione è infondata: “L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico- giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile
2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).
In materia di indebito assistenziale, ...”Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore
Pag. 2 di 6 (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 254/2004). La Corte
Costituzionale ha evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del
2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1 Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso
Pag. 3 di 6 all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa
Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale (Cass.
m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n. 10642 del 16 aprile 2019).
Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
Pag. 4 di 6 l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (così Cass. sez.
VI n. 24180 del 2022)…(così Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio 2021; Cass. n. 4668 del
2021;Cass . sez. VI n. 13223 del 30 giugno 2020).
Nel caso di specie, è pacifico, perché indicato dallo stesso ricorrente, che la prestazione è stata erogata sulla base di un errore della Commissione medica, la quale, nelle parole dello stesso ricorrente, ha “confuso e … accorpato la cartella clinica … con quella di un'altra persona”, ha errato nel riportare i dati identificativi, ed ha valutato patologie che lo stesso ricorre te CP_ non aveva dichiarato. Con la seconda visita, quindi, ha rimediato all'errore compiuto, revocando la prestazione.
A parere del Tribunale, quindi, la semplice lettura del verbale del 15.9 2020, in base al quale è stata erogata la prestazione, doveva determinare nella
CP_ parte la piena consapevolezza dell'errore compiuto da e quindi della insussistenza di alcun diritto alla prestazione, anche nel periodo interessato da recupero avverso il quale si agisce, prestazione che anche in quel periodo era erogata sulla scorta di quell'errore chiaro ed evidente anche per il ricorrente.
Va quindi escluso qualsiasi affidamento tutelabile.
Nelle conclusioni compare anche una domanda di risarcimento “per danno patrimoniale, in particolare per danno esistenziale e per perdita di chance lavorativa”, in quanto il ricorrente, disoccupato, avrebbe avuto “molte
Orga proposte di lavoro, anche dal di Avellino, durante il periodo suddetto
2020/2021” e che sarebbe stato costretto a rifiutare a causa della errata condizione certificata di disabilità.
La domanda di risarcimento di danno esistenziale è sprovvista di allegazioni, e va quindi rigettata.
Quanto alla perdita di chance, “La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita,
Pag. 5 di 6 id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (Cass. – Sez. III Civ. – Ordinanza n. 24050 del 2023).
Nel caso di specie, non vi è allegazione alcuna che consenta tali valutazioni, se non un riferimento, sprovvisto di ogni riprova, a presunte convocazioni
Orga da parte del
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. att. C.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2689/2022 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 maggio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 maggio 2024, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2689/2022 R.G. lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppina Spina e da questi Parte_1
elett.te domiciliato in Avellino, alla via Due Principati n. 64, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il ricorso in atti la parte impugna il provvedimento di indebito dello 04 ottobre 2021 per la somma di €#1.304,04# e i successivi e conseguenziali provvedimenti del 18 dicembre 2021 e dello 04 aprile 2022.
CP_ si è costituito.
Il ricorrente a partire dal 1° luglio 2020 è stato titolare di pensione di invalidità cat. INVCIV n. 07086435, in quanto a seguito della visita dinanzi CP_ alla Commissione medica è stato riconosciuto invalido nella misura del
100% e con revisione della prestazione nell'anno 2021.
1 In data 31.08.2021 il ricorrente è stato inviato a visita di revisione presso
CP_ di Avellino. All'esito della visita, il Organizzazione_1
è stato riconosciuto invalido nella misura del 50%. Pt_1
CP_ Con missiva dello 04.10.2021 l' ha comunicato al ricorrente l'esito del verbale di revisione, la sospensione della prestazione di invalidità civile n.
, e la richiesta di restituzione delle somme illegittimamente Numer_1
corrisposte per le mensilità di settembre e ottobre 2021.
Parte ricorrente, in via preliminare, eccepisce il difetto di motivazione dei
CP_ provvedimenti
L'eccezione è infondata: “L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico- giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile
2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).
In materia di indebito assistenziale, ...”Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore
Pag. 2 di 6 (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 254/2004). La Corte
Costituzionale ha evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n.
39 del 1993; n. 431 del 1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del
2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1 Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso
Pag. 3 di 6 all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa
Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale (Cass.
m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n. 10642 del 16 aprile 2019).
Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
Pag. 4 di 6 l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente (così Cass. sez.
VI n. 24180 del 2022)…(così Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio 2021; Cass. n. 4668 del
2021;Cass . sez. VI n. 13223 del 30 giugno 2020).
Nel caso di specie, è pacifico, perché indicato dallo stesso ricorrente, che la prestazione è stata erogata sulla base di un errore della Commissione medica, la quale, nelle parole dello stesso ricorrente, ha “confuso e … accorpato la cartella clinica … con quella di un'altra persona”, ha errato nel riportare i dati identificativi, ed ha valutato patologie che lo stesso ricorre te CP_ non aveva dichiarato. Con la seconda visita, quindi, ha rimediato all'errore compiuto, revocando la prestazione.
A parere del Tribunale, quindi, la semplice lettura del verbale del 15.9 2020, in base al quale è stata erogata la prestazione, doveva determinare nella
CP_ parte la piena consapevolezza dell'errore compiuto da e quindi della insussistenza di alcun diritto alla prestazione, anche nel periodo interessato da recupero avverso il quale si agisce, prestazione che anche in quel periodo era erogata sulla scorta di quell'errore chiaro ed evidente anche per il ricorrente.
Va quindi escluso qualsiasi affidamento tutelabile.
Nelle conclusioni compare anche una domanda di risarcimento “per danno patrimoniale, in particolare per danno esistenziale e per perdita di chance lavorativa”, in quanto il ricorrente, disoccupato, avrebbe avuto “molte
Orga proposte di lavoro, anche dal di Avellino, durante il periodo suddetto
2020/2021” e che sarebbe stato costretto a rifiutare a causa della errata condizione certificata di disabilità.
La domanda di risarcimento di danno esistenziale è sprovvista di allegazioni, e va quindi rigettata.
Quanto alla perdita di chance, “La chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita,
Pag. 5 di 6 id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale” (Cass. – Sez. III Civ. – Ordinanza n. 24050 del 2023).
Nel caso di specie, non vi è allegazione alcuna che consenta tali valutazioni, se non un riferimento, sprovvisto di ogni riprova, a presunte convocazioni
Orga da parte del
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. att. C.p.c. .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2689/2022 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 16 maggio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6