CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP LU Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PP Piraino;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Mancini e Daniele Nicoletti;
appellata
In fatto e in diritto
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo del 6.5.2022, n. 1958, con cui, all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla stessa società, era stata confermata l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 17.229,07 oltre interessi e spese in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo del consumo di energia elettrica, e condannata l'opponente alle spese di lite. 2
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di venticinque e venti giorni, decorrenti dal 18.7.2025, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base di un estratto notarile autentico del
“giornale dei crediti in contenzioso” e di documentazione attestante l'invio e il ricevimento di una diffida di pagamento. Nel primo grado del giudizio a cognizione piena sono stati prodotti altri documenti, tra cui le fatture menzionate nel ricorso in monitorio, il verbale del 9.8.2013 di accertamento della manomissione del contatore e la tabella di ricostruzione dei consumi nel quinquennio anteriore all'accertamento elaborata da Enel Distribuzione, società di distribuzione dell'energia elettrica.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provata, sulla sola scorta delle fatture e dell'estratto del “giornale dei crediti in contenzioso”, l'esistenza del rapporto di somministrazione e l'entità dei consumi addebitati e abbia inoltre respinto l'eccezione di prescrizione del credito, erroneamente reputando che la data di decorrenza fosse coincidente con quella di accertamento della manomissione anziché con la maturazione dei crediti correlati ai singoli periodi di consumo del quinquennio.
3. L'impugnazione è fondata solo in parte.
3.1. Premesso che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta e può essere provato con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
20267/2023), e che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020) – poiché deve ragionevolmente escludersi che l'attività della non Parte_1 comportasse consumo di elettricità e potesse perciò prescindere dalla stipula di un contratto di utenza con uno dei fornitori a ciò abilitati, a fronte della produzione del verbale di verifica e della tabella di ricostruzione dei consumi, documenti formati da un soggetto terzo, assistiti da una presunzione di veridicità e recanti il nome dell'utente, il numero identificativo della presa 3
e il codice corrispodente al punto di consegna dell'energia elettrica (POD), sarebbe stato onere dell'opponente allegare e provare circostanze utili a dimostrare l'inesistenza del contratto di somministrazione con e/o l'erroneità del calcolo dei Controparte_1 consumi che Enel Distribuzione ha compiuto sulla base dell'errore di rilevazione (-93,74%) determinato dall'alterazione fraudolenta dell'apparecchio di misurazione.
In difetto, i consumi calcolati dalla società distributrice applicando il coefficiente di correzione, dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato, sono da considerare altamente presumibili e perciò dimostrati.
Non altrettanto può dirsi per i consumi successivi al 9.8.2013, dei quali, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha dato alcuna prova diversa dalle fatture e dal CP_2
“giornale dei crediti in contenzioso”, documenti di formazione unilaterale privi di sufficiente efficacia probatoria (il “giornale” altro non essendo che la documentale rilevazione del contenzioso insorto sulle fatture).
3.2. Tanto acquisito, resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, che il primo Giudice ha disatteso sul duplice presupposto che l'exordium praescriptionis coincidesse con la data di accertamento della manomissione del contatore e che l'emissione delle fatture avesse efficacia interruttiva: premesse entrambe errate e giustamente criticate dall'appellante.
Sul primo punto, per la condivisibile giurisprudenza di legittimità, dies a quo della prescrizione è la scadenza del periodo di consumo e non la data di emissione della fattura, e condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, se ne astenga, rilevando a tal fine solo la possibilità legale e non gli eventuali ostacoli di fatto (v. in motivazione Cass. 15102/2024).
Sul secondo punto, se può ammettersi che la trasmissione della fattura possa valere, ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c., a interrompere la prescrizione (Cass. 6549/2016), è certo che una siffatta efficacia non può essere riconosciuta alla mera emissione, occorrendo pur sempre l'invio e la ricezione del documento, da dimostrare nel caso in cui siano contestati.
Nella concreta fattispecie, in mancanza di altri elementi, il reclamo presentato dal “titolare dell'azienda” il 21.6.2017 attesta il ricevimento a quella data della Parte_1 fattura n. 82664592010202A (poi recepita nella successiva n. 826190820135831), relativa ai 4
consumi del quinquennio agosto 2008-agosto 2013, vale a dire dell'arco temporale al quale si riferiscono i consumi riportati nella tabella di ricostruzione.
Per quanto appena detto, solo i crediti relativi ai periodi bimestrali di consumo intercorsi tra il giorno 1.5.2012 e il 9.8.2013 non sono coperti dalla prescrizione quinquennale e l'addebito può, quindi, essere determinato, con l'approssimazione derivante dall'utilizzo di qualsiasi criterio induttivo, sulla base dei dati certi ricavati dalla cennata tabella, considerando l'“energia fatturata”nel periodo d'interesse (kWh 1.379) come pari al 6,26% di quella effettivamente consumata e calcolando il credito della società fornitrice in misura corrispondente al 93,74% dei consumi non rilevati, pari a kWh 20.649,75.
A tal fine, essendo l'importo di euro 16.362,81 addebitato nella fattura sopra indicata, corrispondente al consumo di 92.950 kWh riferito all'intero quinquennio 8/2008-8/2013,
l'importo dovuto, riferibile all'arco di tempo compreso tra il giorno 1.5.2012 e il 9.8.2013, si ridetermina in euro 3.635,16.
4. La sentenza di primo grado dev'essere, in conclusione, riformata parzialmente, con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di euro 3.635,16, oltre agli interessi Controparte_1 legali dal 21.6.2017, data della messa in mora, sino al soddisfacimento del credito.
Segue, per il principio della soccombenza (Cass. S.U. 32061/2022), la condanna della società opponente alle spese di lite che, parametrate sul valore del decisum, si liquidano per il primo grado del giudizio in complessivi euro 1.278,00, e per il grado di appello in complessivi euro
1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 6.5.2022, n. 1958, appellata da revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 7005/2019 e Parte_1 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 3.635,16, oltre agli interessi legali dal 21.6.2017 sino al
[...] soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 5
giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.278,00, e per l'appello in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 20 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP LU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP LU Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2030/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PP Piraino;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Mancini e Daniele Nicoletti;
appellata
In fatto e in diritto
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo del 6.5.2022, n. 1958, con cui, all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla stessa società, era stata confermata l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 17.229,07 oltre interessi e spese in favore di a Controparte_1 titolo di corrispettivo del consumo di energia elettrica, e condannata l'opponente alle spese di lite. 2
costituitasi, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di venticinque e venti giorni, decorrenti dal 18.7.2025, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto sulla base di un estratto notarile autentico del
“giornale dei crediti in contenzioso” e di documentazione attestante l'invio e il ricevimento di una diffida di pagamento. Nel primo grado del giudizio a cognizione piena sono stati prodotti altri documenti, tra cui le fatture menzionate nel ricorso in monitorio, il verbale del 9.8.2013 di accertamento della manomissione del contatore e la tabella di ricostruzione dei consumi nel quinquennio anteriore all'accertamento elaborata da Enel Distribuzione, società di distribuzione dell'energia elettrica.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provata, sulla sola scorta delle fatture e dell'estratto del “giornale dei crediti in contenzioso”, l'esistenza del rapporto di somministrazione e l'entità dei consumi addebitati e abbia inoltre respinto l'eccezione di prescrizione del credito, erroneamente reputando che la data di decorrenza fosse coincidente con quella di accertamento della manomissione anziché con la maturazione dei crediti correlati ai singoli periodi di consumo del quinquennio.
3. L'impugnazione è fondata solo in parte.
3.1. Premesso che il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta e può essere provato con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici (Cass.
20267/2023), e che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020) – poiché deve ragionevolmente escludersi che l'attività della non Parte_1 comportasse consumo di elettricità e potesse perciò prescindere dalla stipula di un contratto di utenza con uno dei fornitori a ciò abilitati, a fronte della produzione del verbale di verifica e della tabella di ricostruzione dei consumi, documenti formati da un soggetto terzo, assistiti da una presunzione di veridicità e recanti il nome dell'utente, il numero identificativo della presa 3
e il codice corrispodente al punto di consegna dell'energia elettrica (POD), sarebbe stato onere dell'opponente allegare e provare circostanze utili a dimostrare l'inesistenza del contratto di somministrazione con e/o l'erroneità del calcolo dei Controparte_1 consumi che Enel Distribuzione ha compiuto sulla base dell'errore di rilevazione (-93,74%) determinato dall'alterazione fraudolenta dell'apparecchio di misurazione.
In difetto, i consumi calcolati dalla società distributrice applicando il coefficiente di correzione, dato dal rapporto percentuale tra l'energia consumata e la parte di essa rilevata dal contatore alterato, sono da considerare altamente presumibili e perciò dimostrati.
Non altrettanto può dirsi per i consumi successivi al 9.8.2013, dei quali, a fronte della contestazione dell'opponente, non ha dato alcuna prova diversa dalle fatture e dal CP_2
“giornale dei crediti in contenzioso”, documenti di formazione unilaterale privi di sufficiente efficacia probatoria (il “giornale” altro non essendo che la documentale rilevazione del contenzioso insorto sulle fatture).
3.2. Tanto acquisito, resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, che il primo Giudice ha disatteso sul duplice presupposto che l'exordium praescriptionis coincidesse con la data di accertamento della manomissione del contatore e che l'emissione delle fatture avesse efficacia interruttiva: premesse entrambe errate e giustamente criticate dall'appellante.
Sul primo punto, per la condivisibile giurisprudenza di legittimità, dies a quo della prescrizione è la scadenza del periodo di consumo e non la data di emissione della fattura, e condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, se ne astenga, rilevando a tal fine solo la possibilità legale e non gli eventuali ostacoli di fatto (v. in motivazione Cass. 15102/2024).
Sul secondo punto, se può ammettersi che la trasmissione della fattura possa valere, ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c., a interrompere la prescrizione (Cass. 6549/2016), è certo che una siffatta efficacia non può essere riconosciuta alla mera emissione, occorrendo pur sempre l'invio e la ricezione del documento, da dimostrare nel caso in cui siano contestati.
Nella concreta fattispecie, in mancanza di altri elementi, il reclamo presentato dal “titolare dell'azienda” il 21.6.2017 attesta il ricevimento a quella data della Parte_1 fattura n. 82664592010202A (poi recepita nella successiva n. 826190820135831), relativa ai 4
consumi del quinquennio agosto 2008-agosto 2013, vale a dire dell'arco temporale al quale si riferiscono i consumi riportati nella tabella di ricostruzione.
Per quanto appena detto, solo i crediti relativi ai periodi bimestrali di consumo intercorsi tra il giorno 1.5.2012 e il 9.8.2013 non sono coperti dalla prescrizione quinquennale e l'addebito può, quindi, essere determinato, con l'approssimazione derivante dall'utilizzo di qualsiasi criterio induttivo, sulla base dei dati certi ricavati dalla cennata tabella, considerando l'“energia fatturata”nel periodo d'interesse (kWh 1.379) come pari al 6,26% di quella effettivamente consumata e calcolando il credito della società fornitrice in misura corrispondente al 93,74% dei consumi non rilevati, pari a kWh 20.649,75.
A tal fine, essendo l'importo di euro 16.362,81 addebitato nella fattura sopra indicata, corrispondente al consumo di 92.950 kWh riferito all'intero quinquennio 8/2008-8/2013,
l'importo dovuto, riferibile all'arco di tempo compreso tra il giorno 1.5.2012 e il 9.8.2013, si ridetermina in euro 3.635,16.
4. La sentenza di primo grado dev'essere, in conclusione, riformata parzialmente, con la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di euro 3.635,16, oltre agli interessi Controparte_1 legali dal 21.6.2017, data della messa in mora, sino al soddisfacimento del credito.
Segue, per il principio della soccombenza (Cass. S.U. 32061/2022), la condanna della società opponente alle spese di lite che, parametrate sul valore del decisum, si liquidano per il primo grado del giudizio in complessivi euro 1.278,00, e per il grado di appello in complessivi euro
1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 6.5.2022, n. 1958, appellata da revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 7005/2019 e Parte_1 condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 3.635,16, oltre agli interessi legali dal 21.6.2017 sino al
[...] soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 5
giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 1.278,00, e per l'appello in complessivi euro 1.458,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 20 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP LU