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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2794 dell'anno 2024
TRA
e Parte_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'avv. Jacopo Arcangeli
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 16 febbraio 2024 e Parte_1 [...]
in qualità di esercenti potestà genitoriale sul figlio minore , convenivano Parte_2 Persona_1
CP_ in giudizio l e premesso:
che con decreto n. 22489/2022 il Tribunale di Roma aveva omologato nei confronti del figlio minore
[...]
l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'articolo 1, Legge 18/1980 per beneficiare Persona_1
dell'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa del 23/8/2021;
CP_ che il decreto di omologa era stato regolarmente notificato all' il 25/9/2023, seguito, il 3/10/2023,
dall'inoltro del prescritto Modello AP70, debitamente compilato;
CP_ che, ciononostante, l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, malgrado il decorso del termine di cui all'art 445 bis c.p.c.;
CP_ tanto premesso chiedevano la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
CP_ 2. Nella contumacia dell' il Tribunale, con sentenza n. 5114/2024 pubblicata il 2 maggio 2024, accoglieva
CP_ la domanda e condannava l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.305,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario.
3. Con ricorso del 9 ottobre 2024 e interponevano appello. Parte_1 Parte_2
CP_ L' restava contumace.
4. Con un unico motivo, gli appellanti si dolgono della misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale,
CP_ perché inferiore ai minimi tariffari, e chiedono condannarsi l' al pagamento della somma di €.1.863,00
per le fasi di studio, introduttiva e di decisione.
Richiedono, inoltre, gli appellanti la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così
come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
5. L'appello va accolto per quanto di ragione. Considerato il valore della controversia (che si inscrive nello scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00), l'importo minimo per le tre fasi di studio, introduzione e decisionale, è pari a €.1.863,00, come correttamente calcolato dagli appellanti.
Non hanno diritto gli appellanti anche alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché,
CP_ esibiti il decreto di omologa del 03.07.2023 del Tribunale di Roma, notificato alle sedi il 13/07/2023, e il modello AP70 con ricevuta di consegna PEC del 25/07/2023, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il Tribunale semplicemente preso atto
CP_ dell'esistenza del decreto di omologa e delle comunicazioni all' (cfr. Cass. 37692/2022).
CP_ Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate, in luogo della statuizione del Tribunale, in misura pari a €.1.863,00,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ 6. A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia (€.665,00,
pari alla differenza tra €.1.865,00 e €.1.305,00, oltre accessori).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024, da
[...]
CP_
e nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Parte_1 Parte_2
di Roma in data 2 maggio 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto,
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario degli appellanti delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.1.863,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. CP_ Condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore del difensore distrattario.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2794 dell'anno 2024
TRA
e Parte_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'avv. Jacopo Arcangeli
- appellante -
E
CP_
contumace
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 16 febbraio 2024 e Parte_1 [...]
in qualità di esercenti potestà genitoriale sul figlio minore , convenivano Parte_2 Persona_1
CP_ in giudizio l e premesso:
che con decreto n. 22489/2022 il Tribunale di Roma aveva omologato nei confronti del figlio minore
[...]
l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'articolo 1, Legge 18/1980 per beneficiare Persona_1
dell'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa del 23/8/2021;
CP_ che il decreto di omologa era stato regolarmente notificato all' il 25/9/2023, seguito, il 3/10/2023,
dall'inoltro del prescritto Modello AP70, debitamente compilato;
CP_ che, ciononostante, l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, malgrado il decorso del termine di cui all'art 445 bis c.p.c.;
CP_ tanto premesso chiedevano la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
CP_ 2. Nella contumacia dell' il Tribunale, con sentenza n. 5114/2024 pubblicata il 2 maggio 2024, accoglieva
CP_ la domanda e condannava l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €.1.305,00 oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario.
3. Con ricorso del 9 ottobre 2024 e interponevano appello. Parte_1 Parte_2
CP_ L' restava contumace.
4. Con un unico motivo, gli appellanti si dolgono della misura delle spese processuali liquidate dal Tribunale,
CP_ perché inferiore ai minimi tariffari, e chiedono condannarsi l' al pagamento della somma di €.1.863,00
per le fasi di studio, introduttiva e di decisione.
Richiedono, inoltre, gli appellanti la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così
come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b).
5. L'appello va accolto per quanto di ragione. Considerato il valore della controversia (che si inscrive nello scaglione da €.5.201,00 a €.26.000,00), l'importo minimo per le tre fasi di studio, introduzione e decisionale, è pari a €.1.863,00, come correttamente calcolato dagli appellanti.
Non hanno diritto gli appellanti anche alla maggiorazione dell'art. 4 del DM 55/2014 comma 1 bis, poiché,
CP_ esibiti il decreto di omologa del 03.07.2023 del Tribunale di Roma, notificato alle sedi il 13/07/2023, e il modello AP70 con ricevuta di consegna PEC del 25/07/2023, non si coglie l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione (avendo il Tribunale semplicemente preso atto
CP_ dell'esistenza del decreto di omologa e delle comunicazioni all' (cfr. Cass. 37692/2022).
CP_ Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l' va condannato al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate, in luogo della statuizione del Tribunale, in misura pari a €.1.863,00,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
CP_ 6. A carico dell' vanno poste anche le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'unica questione trattata e del valore, in questa sede, della controversia (€.665,00,
pari alla differenza tra €.1.865,00 e €.1.305,00, oltre accessori).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie per quanto di ragione l'appello proposto, con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024, da
[...]
CP_
e nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Parte_1 Parte_2
di Roma in data 2 maggio 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto,
CP_ condanna l' al pagamento, in favore del difensore distrattario degli appellanti delle spese processuali di primo grado, liquidate in €.1.863,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. CP_ Condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.400,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge e distrae in favore del difensore distrattario.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis