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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7563/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7563/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Monterisi, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gianluigi Manelli, procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 24.03.2025 Con ricorso depositato il 15.11.2024 esponeva: - che il Tribunale di Parte_1 Lecce, con decreto del 27.09.2021, disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia (26.06.2011), nata da una relazione more uxorio con Per_1
in conformità dell'accordo raggiunto dagli stessi nelle more del Controparte_1 procedimento;
- che, in particolare, circa il contributo di mantenimento, veniva pattuita la seguente clausola: “il sig. verserà, in favore della sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di euro 200,00, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da Per_1 incrementarsi automaticamente ogni anno secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. La sig.ra percepirà per intero gli assegni per il nucleo familiare Pt_1 per la figlia;
ove il sig. dovesse avviare una stabile attività lavorativa, Per_1 CP_1 l'importo del contributo di mantenimento sarà aumentato ad euro 260,00 mensili”; - che a partire dal mese di marzo 2022 iniziava a percepire per intero l'Assegno unico universale per la figlia;
- che lo SPEDICATO continuava a non prestare attività lavorativa e, dunque, non incrementava mai ad € 260,00 il contributo di mantenimento;
- che dal mese di marzo 2024 lo SPEDICATO provvedeva a richiedere e ad ottenere, senza alcun confronto in merito, la quota del 50% dell'Assegno unico universale;
- che, pertanto, il contributo che le veniva versato dall' passava da € 221,50 ad € 111,50. CP_2 Tanto premesso concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto a percepire per intero l'Assegno unico universale, nonché, il diritto ad ottenere gli arretrati delle quote percepite e non dovute dallo SPEDICATO.
1 Con decreto del 28.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa depositata in data 07.02.2025 si costituiva il quale, Controparte_1 sostenendo il suo diritto a percepire il 50% dell'Assegno unico universale per la figlia in ragione del regime di affidamento condiviso, chiedeva il rigetto del ricorso. Il Giudice, all'udienza di comparizione del 10.03.2025, formulava una proposta conciliativa alla quale parte ricorrente aderiva;
il procuratore di parte resistente, invece, al fine di sottoporre la soluzione conciliativa al proprio assistito, chiedeva un rinvio. All'udienza del 24.03.2025, svolta in modalità cartolare, parte resistente, non aderendo alla proposta conciliativa, si riportava al contenuto dei propri scritti e ne chiedeva l'accoglimento. Quindi, il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica del decreto del Tribunale di Lecce del 27.09.2021, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia quanto alle statuizioni economiche da disporsi in suo favore. Per_1
Parte ricorrente, a tal fine, chiede che venga riconosciuto il suo diritto a percepire il 100% dell'Assegno unico universale per la figlia. In particolare, secondo la il suo diritto Pt_1 nasce dall'accordo raggiunto nel precedente provvedimento del 2021 ove veniva pattuito che “gli assegni familiari per la figlia sarebbero stati percepiti per intero dalla Per_1 stessa. Parte resistente, dal suo canto, chiede il rigetto della domanda introduttiva con conferma del contributo di mantenimento previsto a suo carico, ossia € 200,00 mensili, e ripartizione al 50% dell'Assegno Unico universale per la figlia. Ora, premessa la natura differente tra i previgenti assegni familiari e il nuovo Assegno Unico universale per i figli, motivo per il quale quest'ultimo non può rientrare tra i vecchi contributi statali, l'art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, stabilisce che: “L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Dunque, alla luce del tenore letterale della norma richiamata, solo in regime di affidamento esclusivo l'assegno unico universale spetta al genitore affidatario e collocatario;
viceversa, in regime di affidamento condiviso, l'assegno spetta ad entrambi i genitori. Individuata la regola ordinaria, le parti possono in ogni caso accordarsi circa la percezione dello stesso. Analogamente, anche il Giudice può disporre diversamente, ove però sussistono delle particolari esigenze meritevoli di tutela per l'interesse del minore (L'assegno unico universale per i figli, pur in presenza di affidamento condiviso, può essere attribuito per intero al genitore collocatario che risulti essere la figura genitoriale che si occupa maggiormente dell'accudimento quotidiano;
cfr. ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6116/2025 del 14.04.2025). Nel caso di specie, ove è previsto un regime di affidamento condiviso, non solo non sussiste un accordo tra le parti sulla percezione dell'assegno, ma parte ricorrente nulla rappresenta e prova circa la gestione e le esigenze della figlia che potrebbero giustificare un intervento del giudice mirante al riconoscimento in favore della stessa della percezione totale dell'assegno unico universale. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte ricorrente va rigettata. Analogamente, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dalla stessa formulata.
2 Ne caso in esame, tuttavia, premesso il potere del giudice, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per il benessere dei minori, anche andando oltre le specifiche richieste dei genitori (cfr. Cass. ord. 24179/2022), pare opportuno rideterminare il contributo di mantenimento in favore della figlia. Le parti, nel precedente provvedimento, si accordavano nell'obbligo per lo CP_1 di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma mensile di € Per_1 200,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alla percezione totale da parte della degli assegni familiari. Tale accordo veniva Pt_1 raggiunto alla luce dello stato di disoccupazione di parte resistente. Ora, premesso ciò, parte resistente percepirà il 50% dell'assegno unico universale per la figlia che ammonta complessivamente, ad oggi, a circa € 220,00 (€ 110,00 ciascuno, circostanza non contestata); dunque, proprio in ragione di tale nuova previsione appare opportuno rideterminare il contributo di mantenimento a carico del padre, il quale nell'adempimento del suo dovere di contribuzione non può giovarsi di un contributo statale che esula dal dovere gravante a carico di ciascun genitore. A tal fine, alla luce dello stato di disoccupazione dello ancora sussistente, e CP_1 dunque dell'assenza di un elemento innovativo rispetto a tutte le circostanze esaminate delle parti nel precedente giudizio, ove concordemente pattuivano il contributo nella somma mensile di € 200,00, pare equo rideterminarlo in € 310,00 mensili. Tale somma, come sopra detto, trova giustificazione nella percezione da parte dello della CP_1 metà della quota dell'assegno unico universale. Quanto alle spese di lite, visto l'esito del giudizio, in particolare la rideterminazione del contributo di mantenimento effettuata ultra petitum dal giudice, le stesse possono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, così provvede:
- Rigetta le domande formulate da parte ricorrente
- A modifica del decreto del Tribunale di Lecce del 27.09.2021, ridetermina il contributo di mantenimento per la figlia a carico di in € 310,00 mensili, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 25.07.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7563/2024 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Monterisi, procuratore domiciliatario;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Gianluigi Manelli, procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 24.03.2025 Con ricorso depositato il 15.11.2024 esponeva: - che il Tribunale di Parte_1 Lecce, con decreto del 27.09.2021, disciplinava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia (26.06.2011), nata da una relazione more uxorio con Per_1
in conformità dell'accordo raggiunto dagli stessi nelle more del Controparte_1 procedimento;
- che, in particolare, circa il contributo di mantenimento, veniva pattuita la seguente clausola: “il sig. verserà, in favore della sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di euro 200,00, a titolo di contributo di mantenimento della figlia , da Per_1 incrementarsi automaticamente ogni anno secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce. La sig.ra percepirà per intero gli assegni per il nucleo familiare Pt_1 per la figlia;
ove il sig. dovesse avviare una stabile attività lavorativa, Per_1 CP_1 l'importo del contributo di mantenimento sarà aumentato ad euro 260,00 mensili”; - che a partire dal mese di marzo 2022 iniziava a percepire per intero l'Assegno unico universale per la figlia;
- che lo SPEDICATO continuava a non prestare attività lavorativa e, dunque, non incrementava mai ad € 260,00 il contributo di mantenimento;
- che dal mese di marzo 2024 lo SPEDICATO provvedeva a richiedere e ad ottenere, senza alcun confronto in merito, la quota del 50% dell'Assegno unico universale;
- che, pertanto, il contributo che le veniva versato dall' passava da € 221,50 ad € 111,50. CP_2 Tanto premesso concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto a percepire per intero l'Assegno unico universale, nonché, il diritto ad ottenere gli arretrati delle quote percepite e non dovute dallo SPEDICATO.
1 Con decreto del 28.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con comparsa depositata in data 07.02.2025 si costituiva il quale, Controparte_1 sostenendo il suo diritto a percepire il 50% dell'Assegno unico universale per la figlia in ragione del regime di affidamento condiviso, chiedeva il rigetto del ricorso. Il Giudice, all'udienza di comparizione del 10.03.2025, formulava una proposta conciliativa alla quale parte ricorrente aderiva;
il procuratore di parte resistente, invece, al fine di sottoporre la soluzione conciliativa al proprio assistito, chiedeva un rinvio. All'udienza del 24.03.2025, svolta in modalità cartolare, parte resistente, non aderendo alla proposta conciliativa, si riportava al contenuto dei propri scritti e ne chiedeva l'accoglimento. Quindi, il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica del decreto del Tribunale di Lecce del 27.09.2021, disciplinante l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia quanto alle statuizioni economiche da disporsi in suo favore. Per_1
Parte ricorrente, a tal fine, chiede che venga riconosciuto il suo diritto a percepire il 100% dell'Assegno unico universale per la figlia. In particolare, secondo la il suo diritto Pt_1 nasce dall'accordo raggiunto nel precedente provvedimento del 2021 ove veniva pattuito che “gli assegni familiari per la figlia sarebbero stati percepiti per intero dalla Per_1 stessa. Parte resistente, dal suo canto, chiede il rigetto della domanda introduttiva con conferma del contributo di mantenimento previsto a suo carico, ossia € 200,00 mensili, e ripartizione al 50% dell'Assegno Unico universale per la figlia. Ora, premessa la natura differente tra i previgenti assegni familiari e il nuovo Assegno Unico universale per i figli, motivo per il quale quest'ultimo non può rientrare tra i vecchi contributi statali, l'art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, stabilisce che: “L'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in CP_2 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. Dunque, alla luce del tenore letterale della norma richiamata, solo in regime di affidamento esclusivo l'assegno unico universale spetta al genitore affidatario e collocatario;
viceversa, in regime di affidamento condiviso, l'assegno spetta ad entrambi i genitori. Individuata la regola ordinaria, le parti possono in ogni caso accordarsi circa la percezione dello stesso. Analogamente, anche il Giudice può disporre diversamente, ove però sussistono delle particolari esigenze meritevoli di tutela per l'interesse del minore (L'assegno unico universale per i figli, pur in presenza di affidamento condiviso, può essere attribuito per intero al genitore collocatario che risulti essere la figura genitoriale che si occupa maggiormente dell'accudimento quotidiano;
cfr. ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6116/2025 del 14.04.2025). Nel caso di specie, ove è previsto un regime di affidamento condiviso, non solo non sussiste un accordo tra le parti sulla percezione dell'assegno, ma parte ricorrente nulla rappresenta e prova circa la gestione e le esigenze della figlia che potrebbero giustificare un intervento del giudice mirante al riconoscimento in favore della stessa della percezione totale dell'assegno unico universale. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte ricorrente va rigettata. Analogamente, non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dalla stessa formulata.
2 Ne caso in esame, tuttavia, premesso il potere del giudice, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., di adottare d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per il benessere dei minori, anche andando oltre le specifiche richieste dei genitori (cfr. Cass. ord. 24179/2022), pare opportuno rideterminare il contributo di mantenimento in favore della figlia. Le parti, nel precedente provvedimento, si accordavano nell'obbligo per lo CP_1 di contribuire al mantenimento di versando alla madre la somma mensile di € Per_1 200,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alla percezione totale da parte della degli assegni familiari. Tale accordo veniva Pt_1 raggiunto alla luce dello stato di disoccupazione di parte resistente. Ora, premesso ciò, parte resistente percepirà il 50% dell'assegno unico universale per la figlia che ammonta complessivamente, ad oggi, a circa € 220,00 (€ 110,00 ciascuno, circostanza non contestata); dunque, proprio in ragione di tale nuova previsione appare opportuno rideterminare il contributo di mantenimento a carico del padre, il quale nell'adempimento del suo dovere di contribuzione non può giovarsi di un contributo statale che esula dal dovere gravante a carico di ciascun genitore. A tal fine, alla luce dello stato di disoccupazione dello ancora sussistente, e CP_1 dunque dell'assenza di un elemento innovativo rispetto a tutte le circostanze esaminate delle parti nel precedente giudizio, ove concordemente pattuivano il contributo nella somma mensile di € 200,00, pare equo rideterminarlo in € 310,00 mensili. Tale somma, come sopra detto, trova giustificazione nella percezione da parte dello della CP_1 metà della quota dell'assegno unico universale. Quanto alle spese di lite, visto l'esito del giudizio, in particolare la rideterminazione del contributo di mantenimento effettuata ultra petitum dal giudice, le stesse possono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, così provvede:
- Rigetta le domande formulate da parte ricorrente
- A modifica del decreto del Tribunale di Lecce del 27.09.2021, ridetermina il contributo di mantenimento per la figlia a carico di in € 310,00 mensili, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 25.07.2025
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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