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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2022 promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti ANDREA RINALDI e RICCARDO ROCCA
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti GIACOMO QUARNETI, FRANCESCO ZANLUCCHI, CP_2
[...] [...]
c.f. Controparte_3 P.IVA_3
c.f. , Controparte_4 P.IVA_4 entrambi con il patrocinio degli avv.ti MARILENA RATTO e LAURA FIORAVANTI
RENO EA S.R.L. (c.f. ), P.IVA_5 contumace
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_6
con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE GAGLIARDI e STEFANO BARDELLONI
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: responsabilità civile ex art. 2043, 2050, 2051 c.c. – risarcimento del danno
Udienza di p.c.: 29.10.2024
Conclusioni Parte_1
“In via preliminare. Revocarsi l'ordinanza ex art. 187 c.p.c. di fissazione dell'udienza di precisazione della conclusioni, per l'effetto disponendo la rimessione in istruttoria della causa con accoglimento delle istanze istruttorie dell'attrice. Nel merito.
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertate l'esistenza e l'entità dei danni all'immobile adibito a stabilimento industriale sito in LG (VI) via Pedemontana n. 20 denunciati dall'attrice e descritti in atti e nelle allegate perizie a firma dell'arch. e del dr. nonché Persona_1 Persona_2 la loro riconducibilità causale ai lavori per la realizzazione del tratto della Controparte_3
collocato a ridosso dell'immobile medesimo, condannare:
[...]
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_7
· (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, (cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_4 tempore, in solido tra loro o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, a pagare all'attrice a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 101.572,80 più I.v.a., o la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta giusta e/o equa.
Con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 s.m., per essere stati redatti tutti gli atti di causa con modalità tali da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi allegati.
In via istruttoria.
- Si confermano i documenti già prodotti in causa.
- Si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, prima dell'inizio dei lavori per la costruzione della nuova di Controparte_3 fronte allo stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20 – ossia prima Parte_1 dell'anno 2014 – tutti i locali dello stabilimento medesimo erano nuovi e comunque privi di qualsiasi lesione, in particolare di quelle rappresentate nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23);
2) Vero che le lesioni e dissesti dello stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana Parte_1
n. 20, rappresentati nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23), “Nel merito, e previo accertamento dei fatti e dei titoli di cui in premessa, condannarsi la convenuta a rimborsare all'odierna attrice la complessiva somma di € 8.209,99 o quant'altra risulterà di giustizia. Con interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese e competenze professionali di causa” sono cominciati ad apparire solo nel 2014, dopo l'inizio dei lavori di scavo, dinanzi allo stabilimento medesimo, per la realizzazione della nuova Superstrada Pedemontana Veneta;
3) Vero che i fenomeni che hanno cominciato a manifestarsi solo nel 2014 dopo l'inizio dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova sono stati, oltre a quelli rappresentati Controparte_3 nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23 23), anche lo sprofondamento del pavimento esterno dello stabilimento e di quello interno della zona uffici, nonché la rottura e il distacco di finestre, davanzali, pannelli di rivestimento, marciapiedi e altri elementi architettonici;
4) Vero che i fenomeni e danni descritti nei capitoli precedenti hanno continuato a manifestarsi e sono peggiorati per tutto il periodo, dal 2014 al 2016, in cui è stato aperto il cantiere della nuova
[...]
dinanzi allo Stabilimento di Controparte_3 Parte_1
5) Vero che, nel corso dei lavori per la costruzione della nuova , dopo lo Controparte_3 scavo della trincea, sono state realizzate grosse strutture in cemento armato di fronte allo stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20, le quali hanno poi subito modifiche mediante Parte_1 l'impiego di un demolitore che ha fatto vibrare per settimane lo stabilimento stesso;
6) Vero che il cantiere per la costruzione della nuova davanti allo Controparte_3 stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20 è stato tenuto sempre aperto dal Parte_1
2014 al 2016 anche quando non erano in corso lavori. Si indicano a teste, su tutti i capitoli, i sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ; Tes_4
- Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova per testi di e («Vero è che CP_7 Controparte_4 durante il sopralluogo avvenuto nel luglio 2019 erano assenti i danni dichiarati dai tecnici di controparte per gli anni antecedenti?), perché generico, implicante un giudizio e comunque tale da escludere l'imparzialità del teste.
- A ogni modo, nel denegato caso di ammissione del capitolo di prova avverso appena sopratrascritto, si chiede comunque di essere abilitati alla prova contraria, con gli stesi testi indicati a prova diretta.
- Si chiede disporsi C.T.U. sui fatti di causa e sui danni che ne sono derivati, nonché sul loro valore economico, precisando che l'indagine da affidarsi al CTU dovrà comprendere la descrizione dei luoghi e dello stato dello stabilimento, l'individuazione della causa dei degradi denunciati, il valore del deperimento (anche commerciale) dell'immobile, le attività necessarie per la loro riparazione e il loro costo.
- Ci si oppone all'ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. richiesto da Controparte_3
e nonché a quello richiesto da trattandosi di
[...] Controparte_4 Controparte_8 richieste del tutto generiche ed esplorative”;
Conclusioni : Controparte_1
“La Regione chiede:
1) rigettarsi la domanda di risarcimento del danno per i motivi esposti negli atti precedentemente depositati;
2) nel merito in via subordinata, dichiarare il terzo chiamato, società assicuratrice Controparte_5 obbligata a tenere indenne la e per l'effetto condannare la stessa Società Assicuratrice al CP_1 pagamento di quanto la sarà eventualmente condannata a pagare all'attrice”; CP_1
Conclusioni e Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e ogni ulteriore richiesta istruttoria:
Nel merito,
- accertare e dichiarare inammissibile, infondata nonché sfornita di prova, la richiesta di risarcimento del danno formulata da (P. IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 per i fatti ed i motivi di diritto esposti e, pertanto, rigettare ogni pretesa azionata;
- condannare (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 P.IVA_1 corresponsione della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.”;
Conclusioni Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti legati al contratto di assicurazione in forza della quale è stata spiegata la domanda di garanzia e manleva per i motivi dedotti in narrativa;
- accertare la carenza di legittimazione della per i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
Nel merito, in via principale:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, stante la loro totale infondatezza in fatto ed in diritto e non sussistendo alcuna responsabilità per il sinistro denunciato ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è attribuibile alla;
CP_1
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della , accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente, CP_1 il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte ed in considerazione delle esclusioni contemplate per i motivi esposti in narrativa”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere utilizzatrice di Parte_1
immobile adibito a stabilimento industriale ubicato in LG (VI), Via Pedemontana n. 20 in forza di contratto di leasing n. 105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., ora RENO EA
S.r.l. – allegava che l'immobile predetto aveva subito gravi lesioni in conseguenza degli interventi eseguiti tra il 2014 e il 2015 per la realizzazione del tratto, nello specifico Lotto 1- Tratta C collocato a ridosso dell'immobile medesimo, della raccordo Controparte_3
autostradale di proprietà della in concessione a pedaggio, realizzata in finanza e CP_1 progetto dalla concessionaria tramite l'aggiudicataria Controparte_3
gestore e riscossore dei pedaggi per anni trentanove. Controparte_4
La società attrice allegava che, già durante l'esecuzione dei lavori, si evidenziavano, per poi aggravarsi, vistosi e progressivi segni di cedimento delle strutture portanti dell'immobile predetto, dei tamponamenti interni ed esterni e della pavimentazione, con conseguente affiorare, tra gli altri, di profonde fessurazioni e sollevamento della pavimentazione, inesistenti prima dell'esecuzione dei lavori – il tutto come descritto in dettaglio nella relazione tecnica di parte a firma geom. CP_9
Del pari, con rimando a relazione tecnica arch. Pizzati e geologica-geotecnica a firma dott. Per_2 riconduceva i fenomeni descritti a “cedimento e conseguente abbassamento del Parte_1 terreno sul quale giace l'immobile e della sottostante falda acquifera, a loro volta derivanti dalle attività di scavo ed emungimento d'acqua mediante pompe well point durante la costruzione della strada”, con costi di ripristino quantificati in complessivi euro 101.572,80 oltre IVA.
Dato atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro dei predetti danni era rimasta vana, la società attrice – pur quale utilizzatrice e non (ancora) proprietaria dell'immobile di cui trattasi – riteneva le convenute in epigrafe indicate corresponsabili, quale committente ed appaltatore, dei danni prodotti all'immobile, in particolare: quanto a , quale committente e proprietaria della CP_1
superstrada in questione, al contempo custode ex art. 2051 c.c., sia per danni derivanti dalla cosa in sé sia per danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di realizzazione della infrastruttura, e questo nonostante l'affidamento dell'esecuzione delle opere a società privata mediante project financing, perdurando in capo all'ente pubblico il potere di nomina del D.L. e il continuo controllo sull'andamento dei lavori, esercitato mediante detta figura;
quanto a Controparte_3
– concessionaria della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione
[...]
della superstrada-, ex artt. 2043 c.c. e/o 2050 c.c. quale responsabile ultimo della realizzazione e progettazione della strada, e in ogni caso ex art. 2051 c.c. in ragione della posizione di garanzia riguardo cantiere ed esecuzione lavori;
quanto a ai sensi degli artt. Controparte_4
2050 c.c. e/o 2043 c.c. quale contraente-aggiudicatario ed esecutore materiale degli interventi eseguiti nel tratto adiacente l'immobile danneggiato.
Quanto al profilo eziologico, precisava che l'immobile era stato edificato a regola Parte_1
d'arte e ultimato nel giugno del 2009 e che fino a 2014, quando iniziavano gli interventi di realizzazione dell'opera pubblica, non si erano mai manifestate lesioni di alcun genere nel fabbricato;
riteneva, richiamando relazione tecnica a firma arch. che le lesioni e Per_1
deformazioni del fabbricato (crepe, fessurazioni, cedimento pavimenti, rottura e distacchi finestre) fossero state determinate da incuria ed approssimazione nella gestione dei lavori, in particolare per essere lo scavo profondo metri 14 e largo metri 60 essere stato tenuto aperto per troppo tempo senza cautele ed accorgimenti opportuni;
che per un tempo eccessivo si era prosciugata l'acqua da sempre presente nel terreno;
e che fortissime vibrazioni si erano propagate in un contesto già alterato da scavo e prosciugamento. Allo stesso tempo, richiamava la relazione geologica a firma del dott. che confermava che gli scavi avevano determinato un abbassamento del piano di campagna, Per_2
così determinando abbassamento/spostamento anche del sedime dei terreni su cui insiste il capannone, nonché le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori propri dipendenti che confermavano l'insorgenza dei difetti solo a seguito dell'esecuzione, tra il 2014 e il 2016, dei lavori per la realizzazione della pedemontana. Richiamava indi la quantificazione dei danni come da preventivo rilasciato da Verlato S.r.l., comprensivo di perdita di valore dell'immobile, come pure le richieste di ristoro del danno trasmesse, all'esito del termine dei lavori risalente al 13.5.2015, in data 29.8.2016 per tramite avv.to Cecchetto e in data 26.3.2021 per tramite avv.to Rocca, entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, co. 1, c.c.
ritenuta in diritto la responsabilità solidale dei convenuti in epigrafe indicati, Parte_1 [...]
, e per le ragioni CP_1 Controparte_3 Controparte_4 testè indicate, adiva l'intestato Tribunale chiedendone la condanna al ristoro dei danni prodotti all'immobile adibito a stabilimento industriale in LG, Via Pedemontana n. 20, in nesso di causa con la realizzazione del tratto di collocato a ridosso Controparte_3 dell'immobile stesso, che quantificava nella somma complessiva di euro 101.572,80 oltre IVA, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa tempestivamente depositata in data 11.4.2022 si costituiva in giudizio la CP_1
preliminarmente instando per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
, ora – autorizzata Controparte_10 Controparte_5
con decreto del G.I. in data 15.4.2022.
Svolgeva eccezione di difetto di legittimazione ad agire di quale asserita Parte_1
concessionaria, non essendo stato dimesso in atti il contratto di leasing sottoscritto con NO EA
s.r.l.; eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto risarcitorio per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. essendo interamente decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. posto che, a fronte di danno verificatosi, secondo le prospettazioni attoree, nel 2015 o al massimo entro la prima metà dell'ano 2016, la richiesta risarcitoria era stata pretesa per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, risalente al 20.1.2022. In diritto, contestava l'applicabilità al caso di specie della giurisprudenza in materia di danni connessi all'esecuzione di appalto di opere, vuoi promananti dalla res vuoi derivanti dall'esecuzione dell'attività dell'appaltatore, sottolineando che la fattispecie concreta era sussumibile non già nell'ambito dell'appalto pubblico, quanto piuttosto nel rapporto di concessione concluso a seguito di procedura di project financing, ricavandone il proprio difetto di legittimazione passiva essendo il concessionario chiamato a rispondere dei danni a terzi a seguito del trasferimento del c.d. rischio di costruzione dal concedente medesimo. Allo stesso tempo contestava la configurabilità a proprio carico anche della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in quanto tramite il contratto di concessione (che prevedeva sia realizzazione che progettazione dell'opera), la CP_1
trasferiva la custodia del bene in capo alla società Controparte_3
confermato dalla circostanza che la durata della concessione veniva fissata in anni trentanove – a maggior ragione escludendosi alcun potere residuo di custodia in capo alla regione. Da ultimo, in ogni caso, contestava la prova della derivazione del danno dalla res in sé, piuttosto che dalla materiale esecuzione dei lavori svolti dal concessionario, tenuto a rispondervi direttamente ed esclusivamente.
contestava, poi, la valenza probatoria in punto nesso eziologico delle relazioni CP_1
tecniche prodotte da parte attrice, come pure rispetto alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti, versando in atti perizia giurata commissionata dalla società CP_3 Controparte_3 risalente al 9.9.2016 attestante la presenza di fessurazioni e lesioni sull'immobile di cui trattasi già rilevate nel luglio del 2014, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. Aggiungeva che gli edifici confinanti – costituenti una schiera di cinque capannoni – non avevano riportato lesioni, ad ulteriore riprova dell'assenza del nesso eziologico essendo ragionevole e verosimile, stante la contiguità spaziale, il necessario prodursi di ammaloramenti anche su detti immobili.
, previa rituale richiesta di spostamento della prima udienza ex art 269 c.p.c. per CP_1
consentire la chiamata in causa di al fine di essere tenuta indenne da eventuale Controparte_5
condanna al risarcimento del danno, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, dichiarare il terzo chiamato tenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta e condannata a corrispondere in favore di parte attrice.
3. Con comparsa depositata in data 26.4.2022 si costituivano in giudizio Controparte_3
e rispettivamente concessionaria ed esecutrice dei
[...] Controparte_4
lavori per la realizzazione della Controparte_3 In fatto precisavano che, in esito all'aggiudicazione della concessione, la società di progetto ai sensi dell'art. 156, co. 1, D.Lgs. 163/2006 ratione Controparte_3
temporis applicabile, subentrava a titolo originario nel raggruppamento capeggiato da
[...]
(socio al 99% di stipulando con la concedente la Controparte_4 CP_7 CP_1
convenzione di concessione 21.10.2009 con atto pubblico a rogito notaio di Venezia rep. Per_3
n. 24389, racc. n. 12922, successivamente integrato con il I atto aggiuntivo in data 18.12.2013 e con il II atto aggiuntivo (c.d. terzo atto convenzionale) in data 29.5.2017. Seguiva affidamento unitario a contraente generale disposto nelle forme dell'art. 174, co. 3, D.Lgs. 163/2006 con cui CP_7 demandava al proprio le attività di realizzazione dell'infrastruttura - Controparte_4
costituente intervento strategico di interesse nazionale in forza della delibera CIPE 21.12.2001,
Legge Obiettivo 1° programma delle infrastrutture strategiche finalizzato alla risoluzione della situazione traffico veicolare e mobilità nelle province di Vicenza e Treviso. Seguiva decreto n. 123 del 23.12.2013 a firma del Commissario Delegato, regolarmente pubblicato e contenente l'approvazione del progetto esecutivo del Lotto 1 tratta C – di interesse ai fini del presente procedimento. Ancora chiarivano che nel 2014 venivano consegnati i lavori di scavo della galleria, cui seguiva la realizzazione delle necessarie infrastrutture.
e dimettevano in atti la relazione preliminare demandata a CP_7 Controparte_4 CP_11
risalente al 29.6.2014, perizia giurata precedente l'apertura del cantiere e finalizzata alla
[...] verifica dello stato di conservazione degli edifici ricadenti nell'ambito di influenza delle opere da realizzarsi, da cui risultava che con riferimento all'edificio ID -11a per cui è causa uno stato di conservazione dell'immobile nel complesso discreto, anche quanto alle aree esterne, con evidenza di segni di ammaloramento precedenti. Davano poi atto che la richiesta risarcitoria del 29.8.2016 di era stata respinta con nota del 9.9.2016 in ragione della corrispondenza tra le Parte_1
Co fessurazioni lamentate dalla società attrice, come rilevate all'esito del sopralluogo dei tecnici di del 20.7.2016, e quelle già preesistenti nel 2014. Dava attono che anche la successiva richiesta risarcitoria era stata respinta con analoghi motivi con noteadel 13.4.2021.
Cont Nel merito, e contestavano la sussistenza, come pure l'allegazione (non Controparte_4
essendo state nemmeno trascritte le conclusioni di cui alle relazione tecniche di parte), del nesso eziologico tra le opere eseguite nell'ambito dell'affidamento lavori per la realizzazione della e i danni come lamentati dalla società ricorrente, sottolineando la Controparte_3 coincidenza tra le lesioni del fabbricato precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori e quelli riscontrate all'esito della richiesta risarcitoria: ritenevano che l'edificio fosse già ammalorato, che le lesioni fossero stata cagionate da vibrazioni/degrado/infiltrazioni del tutto estranee con l'attività affidatale in ragione dell'accertamento peritale risalente all'anno 2014, e in ogni caso assente la prova della costruzione a regola d'arte dell'immobile stesso nel 2009.
Dette convenute sottolineavano, poi, che gli stessi tecnici di parte attrice si erano espressi, nelle relazioni peritali a loro firma, in termini meramente ipotetici, ritenendo ogni richiesta di approfondimento peritale d'ufficio sul punto del tutto esplorativa;
evidenziavano che l'arch. Per_1 affermava che l'immobile in questione è ricompreso in schiera di n. 5 capannoni, edificati dalla medesima ditta, su un terreno per natura caratterizzato da instabilità dovuta alla peculiare stratificazione geologica del sottosuolo che risente di ripetute esondazioni e diversioni del corso d'acqua, senza dar conto del fatto che alcuna lamentela era pervenuta o era stata riscontrata dagli immobili confinanti edificati in medesimo contesto spaziale. Rimarcavano come la causa dai dissesti, imputata da installazione di pompe per allontanare l'acqua, era menzionata in atti, ma non nelle relazioni tecniche dimesse in giudizio, e sottolineavano la genericità della contestazione in punto metodologie operative concretamente poste in essere nell'esecuzione dell'opera, senza la specifica individuazione del fatto generatore del danno (se non l'esecuzione delle opere in sé e per sé), assente alcuna “avvisaglia” nel corso del 2016, essendo gli “evidentissimi” asseriti danni stati riscontrati solamente nell'anno 2018. Evidenziavano, in ogni caso, come le perizie di parte attrice di esprimessero, tramite la voce dei tecnici, in modo del tutto ipotetico, specie con riferimento al contestato abbassamento della falda, per cui potevano avere rilievo sia gli interventi eseguiti per la realizzazione della , sia un naturale fenomeno conseguente a periodo particolarmente CP_3
siccitoso.
e contestavano l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. in difetto di CP_7 Controparte_4 indicazione della “attività pericolosa” contestata e svolta dalle convenute, non essendo comunque chiara la condotta specifica fonte dei lamentati danni;
come pure dell'art. 2051 c.c. non essendo stato chiarito ed indicato nell'atto di citazione – che richiamava e rimandava de plano alle relazioni depositate – quale danno avrebbe cagionato la res in custodia.
Ribadito che alcuna contestazione o rilievo, se del caso anche mediante azione cautelare, era stato mai svolto dalla società attrice in concomitanza dell'esecuzione dei lavori, Controparte_12
e concludevano chiedendo il rigetto integrale delle
[...] Controparte_4
domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c. stante lo strumentale riferimento a vicenda nefasta interessante il cantiere in questione per corroborare la propria tesi difensiva.
4. Da ultimo, con comparsa depositata in data 21.9.2022 si costituiva in giudizio Controparte_5 preliminarmente eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa (polizza n. ILI0001440 con decorrenza dal 31.11.2013 al 31.7.218, e franchigia pari ad euro 5.000,00, avente ad oggetto responsabilità civile verso terzi) per non aver la contestato il sinistro come previsto CP_1
ex art.
2.1. delle condizioni generali di assicurazioni, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, incombente mai adempiuto a far data dal 2016 allorquando la riceveva la prima richiesta di CP_1
risarcimento da parte della società attrice. Dal che ne traeva ulteriormente ex art. 2952 c.c. la prescrizione della spiegata domanda di garanzia.
La compagnia aderiva, poi, all'eccezione svolta da in punto carenza di CP_1
legittimazione attiva della società attrice non avendo essa qualificato, né provato, il titolo in forza del quale agisce nel presente giudizio, essendosi limitata a qualificarsi come “utilizzatrice” dell'immobile in questione;
come pure all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale in ragione della posizione di concedente pubblico, con ruolo di materiale esecuzione dei lavori affidato al concessionario.
Nel merito, contestava la sussistenza di prova alcuna del nesso causale tra fatto/cosa e CP_5
danno – a seconda della fattispecie di responsabilità civile invocata e invocabile -, sottolineando il valore di mere allegazioni difensive a contenuto tecnico delle relazioni di parte dimesse da Pt_1
come pure il quantum del risarcimento di cui chiedeva ristoro in quanto quantificato sulla
[...]
base delle stesse perizie di parte suddette.
La compagnia terza chiamata concludeva chiedendo accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti legati al contratto di assicurazione originante la domande di manleva;
accertare il difetto di legittimazione passiva della;
rigettare, in ogni caso, la domanda attorea per CP_1
infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente reiezione della domanda di garanzia svolta nei suoi confronti;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari, chiedeva accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto alla società attrice, nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza. Con vittoria di spese e compensi.
5. Alla prima udienza, che si teneva in data 11.10.2022, il procuratore attoreo precisava a verbale che il titolo della spiegata domanda risarcitoria svolta nei confronti di e CP_7 CP_4
era fondato sul disposto di cui agli artt. 2043, 2050e 2051 c.c.; i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co 6, c.p.c. All'esito il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2024, poi differita d'ufficio al 29.10.2024 ad ore 9.30. In detta udienza il procuratore attoreo instava per la revoca dell'ordinanza di fissazione di udienza di p.c. e rimessione della causa in istruttoria secondo le conclusioni rassegnate, mentre le restanti parti precisavano le conclusioni come da fogli di p.c. depositati telematicamente. Il G.I., richiamato il contenuto dell'ordinanza del 6.3.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
6. Tanto premesso, in sintesi lamenta e chiede ristoro dei danni cagionati ad immobile Parte_1
sito in LG, Via Pedemontana n. 20, adibito a stabilimento industriale, quale utilizzatrice in forza di contratto di leasing n. 105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., consistenti in fessurazioni, crepe, lesioni, cedimenti, anche della pavimentazione, che assume e ritiene essere stati cagionati dall'esecuzione delle lavorazioni finalizzate alla realizzazione della superstrada pedemontana veneta tra l'anno 2014 e l'anno 2016 - cause come individuate nelle relazioni tecniche di parte dimesse in atti, cui rimandava integralmente.
Si impone il vaglio delle eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti, in quanto idonee a definire il presente giudizio.
Si osserva in diritto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cassazione civile, sez. un., 16/02/2016, n. 2951). E quindi mentre la legitimatio ad causam (legittimazione ad agire) consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere ed ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto potere-dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio – quando riferita al “lato attivo” - attiene piuttosto alla titolarità del rapporto controverso in capo all'attore.
Nel caso di specie ha agito (come da sue stesse allegazioni) in veste di utilizzatore Parte_1 dell'immobile di cui trattasi, bene che afferma essere stato oggetto di contratto di leasing n.
105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., ora RENO EA S.r.l., giustificando la propria legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria sul presupposto dell'assunzione dell'obbligazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, da cui ricava il trasferimento, al momento della conclusione del contratto di leasing, anche di tutti i rischi ai quali il bene sarebbe stato esposto – quali i danneggiamenti connessi alla svolgimento dell'attività di cantiere, scavo e costruzione connessa alla realizzazione della Controparte_3 Tanto è, del resto, coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ad una cosa concessa in leasing compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia obbligato a eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti alla cosa al momento della conclusione del contratto e del trasferimento della medesima” (ex multis Cassazione civile, sez. III, 12/01/2011,
n. 534).
A fronte di tale quadro, si rileva tuttavia che non vi è in atti prova documentale della conclusione di contratto di leasing nei termini ed alle condizioni allegate da parte attrice.
Cronologicamente risulta (doc. 2 attoreo) che con atto notarile di vendita del 29.7.2008, a rogito notaio di Lonigo la società Zordal S.r.l, rappresentata dall'amministratore unico e l.r. Persona_4
, alienava a NG EA (LI s.p.A.) – dedita a svolgimento di attività Persona_5
di locazione finanziaria – la porzione di fabbricato a uso artigianale-industriale sita in
LG, Via Pedemontana, fg. 1, mapp. 769, sub 6, in corso di costruzione, al prezzo di euro 1.020.000,00, con quietanza a saldo da parte della venditrice, che dichiarava di aver già ricevuto la somma, e rinuncia alla ipoteca legale. Per quel qui di rilievo, va dato atto che al rogito partecipava anche quale società “utilizzatrice”, dando atto della previa individuazione Parte_1 dell'immobile compravenduto, acquistato dalla società di leasing al solo scopo di concessione in locazione finanziaria. Che la volontà ed intenzione delle parti fosse questa, si ricava dal tenore delle premesse laddove si legge che “NG EA (ITALIA) S.p.a. nell'ambito della sua attività, a seguito della specificata richiesta presentata dalla società Utilizzatrice, concederò in locazione finanziaria
l'immobile oggetto della presente compravendita alla parte Utilizzatrice medesima” – senza che, evidentemente, da tanto possa trarsi la conclusione di alcun negozio di leasing stante il riferimento a futura specifica richiesta da presentare a cura della società attrice. Né, si sottolinea, tanto si può trarre dal contenuto dell'art. 11 dell'atto nella misura in cui contiene mera dichiarazione di Pt_1 di gradimento dell'immobile e idoneità alle proprie necessità, con impegno ad ottenere le
[...]
certificazioni richieste per lo svolgimento della propria attività (non meglio precisata), oltre alle necessarie licenze edilizie e ad eseguire opere di adeguamento degli impianti eventualmente richieste e necessarie, oltrechè spese edilizie, urbanistiche e fiscali. Trattasi di riepilogo di incombenti del tutto generico ed indeterminato nel contenuto e che, in ogni caso, non attiene all'ambito della manutenzione dell'immobile trattandosi di incombenti prodromici e precedenti all'inizio dell'attività imprenditoriale.
In definitiva, da tale atto si trae solamente l'intento negoziale (confermato dall'utilizzo del verbo al tempo futuro) della società di leasing e di di concludere un successivo contratto di Parte_1 leasing avente ad oggetto l'immobile di LG per cui è causa;
non può trarsi dalle clausole riepilogative di impegni ed oneri a carico di la conclusione del contratto di Parte_1 leasing, né l'insorgenza del relativo rapporto negoziale, né la previsione in capo alla società attrice degli oneri di manutenzione ordinaria.
Il doc. 3 attoreo, poi, reca collezione di differenti allegati (A, B, C) a contratto di leasing n.
105074/001, senza indicazione di data;
oltretutto il documento versato in atti non è sottoscritto né da quale utilizzatore, né da NG LEase (ITALIA) S.p.a., né dai soggetti ivi indicati Parte_1
come fideiussori, traducendosi quindi in una sorta di modello prestampato di contratto che non reca sottoscrizione, né data, alcuna. Da tanto non può che trarsi l'assenza di prova della conclusione del contratto, quindi assente la prova dell'insorgenza del rapporto negoziale, che richiede pur sempre che il consenso sia legittimamente manifestato ed esternato, in modo tale da essere riferibile e riconducibile ad un soggetto (tramite, appunto, la sottoscrizione). La società di leasing, poi, non si è costituita in giudizio prendendo posizione sul punto, cosicchè in difetto di prova della sottoscrizione
– quantomeno da parte di NG EA (LI) s.p.a. del modulo dimesso in atti- non vi è prova della conclusione del contratto.
Il doc. 13 attoreo, poi, contenente condizioni generali su carta intestata NG EA (il cui art. 9 effettivamente pone a carico dell'utilizzatore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia del bene, necessari ai fini di poter riconoscere sussistente la legittimazione attorea), del pari non reca sottoscrizione né data alcuna, né riferimento al contratto di leasing n. 105074/1, né all'immobile di LG, Via Pedemontana n. 12, né all'atto notarile di vendita del
29.7.2008, “antecedente storico” del contratto di leasing asseritamente concluso, apparendo né più né meno come stampato standard di condizioni generali di contratto.
Oltrettutto, dall'esame della missiva del 4.7.2019 (sub doc. 4 attoreo) si ricava che i crediti originati dal contratto di leasing n. 105074/1 erano oggetto di cessione in data 1.7.2019 da NG BA a
Lepontine s.r.l., e che, del pari, all'esito di operazione di scissione regolata dal diritto olandese interessante NG BA N.V., la titolare del contratto di leasing sarebbe divenuta la NO EA s.r.l.
(già NO EA B.V.). Orbene se tale missiva documenta una cessione del contratto di leasing rif.
105074/1 e dei crediti nascenti dal medesimo a favore (pare) della società di leasing, la contraente ivi indicata è NG BA N.V., e non NG EA LI S.p.A. – come allegato da parte attrice. Ad ogni modo, anche il contratto di leasing che ivi è indicato come concluso con NG BA N.V. non è stato dimesso in giudizio da parte attrice, cosicchè appare ulteriormente incerta la conclusione vuoi con NG EA LI S.p.a. come allegato, vuoi con NG AN N.V. come risulta dal documento versato in atti dalla stessa società attrice. In definitiva, il modulo di contratto di leasing prodotto da risulta privo di data e di Parte_1
sottoscrizione, tanto della società utilizzatrice odierna attrice, quanto (soprattutto) della società di leasing, NG EA LI S.p.a. (pare originario contraente, quantomeno secondo la prospettazione attorea). Nemmeno le condizioni generali di contratto risultano datate o sottoscritte, dal che derivandone l'omessa prova della conclusione del contratto di leasing in forza del quale Pt_1
assume essere legittimata a pretesa risarcitoria verso i convenuti evocati in giudizio, oltrechè –
[...]
in ogni caso – del trasferimento del rischio concernente l'immobile di LG ubicato in
Via Pedemontana n. 12 a come pure dell'assunzione degli obblighi di manutenzione Parte_1 in capo all'utilizzatore, del pari necessari ai fini del vaglio della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo alla società attrice.
Né tale conclusione può essere superata dalla missiva dimessa in sede di memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sub doc. 22, ossa PEC del 31.1.2022 di quale Controparte_13 procuratrice di NO EA s.r.l. del seguente tenore “confermiamo che, in base a Parte_4
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali citate in atti, la parte utilizzatrice ha piena ed autonoma facoltà di agire verso i terzi a tutela delle ragioni inerenti i beni”. Anche a tacer del fatto che la mail è dimessa in versione non integrale e parzialmente oscurata, in ogni caso è evidente che tale dichiarazione non possa valere a superare l'omessa prova della conclusione del contratto di leasing, alle condizioni che parte attrice afferma abbiano regolato il rapporto, e che deduce essa stessa essere state cristallizzate in un documento contrattuale – che poi non è stato dimesso in giudizio munito di sottoscrizione e data certa.
Né, da ultimo, dal tenore delle difese articolate dalle parti convenute costituite può trarsi la conferma o ammissione della conclusione del rapporto di leasing tra e INg EA LI Parte_1
s.p.a.: e difatti ne hanno contestato, in prima battuta la legittimazione CP_1 CP_5
attiva proprio sulla base degli argomenti sopra sviluppati;
le parti tutte, in ogni caso, si sono limitate a difendersi eccependo l'insussistenza della responsabilità invocata in ragione della posizione di ciascuna con riferimento alle disposizioni normative assunte violate secondo la prospettazione attorea, oltre a chiedere il rigetto della domanda per difetto di allegazione e prova del nesso causale tra gli interventi di realizzazione della pedemontana veneta e i danni lamentati dalla società attrice.
Per tutti questi motivi, pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1
relazione alla pretesa risarcitoria esercitata nei confronti di , CP_1 [...]
e in difetto di prova della conclusione Controparte_3 Controparte_4 di contratto di leasing, e quindi della qualità di utilizzatore dell'immobile per cui è causa, né essendo provata, in ogni caso, l'assunzione dell'obbligazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della res e il trasferimento di tutti i rischi cui l'immobile è esposto. Ne consegue l'assorbimento dell'esame, anche istruttorio, dell'an, come pure del quantum, della pretesa risarcitoria attorea.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 in applicazione del principio del disputatum, parametri tabellari medi, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre. Le spese del terzo chiamato
[...]
vanno poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza, e pur nonostante CP_5
l'attore non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.2.2025, n. 2520).
Tenuto conto che e si sono Controparte_3 Controparte_4
costituiti mediante medesimi difensori depositando atti del tutto identici, ai fini della rifusione delle spese di lite vanno considerate come unica parte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di rigetta la domanda Parte_1
attorea;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e e di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_14
, che si liquidano, per ciascuna di dette parti processuali, in € 8.433,00 per
[...] compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2022 promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti ANDREA RINALDI e RICCARDO ROCCA
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti GIACOMO QUARNETI, FRANCESCO ZANLUCCHI, CP_2
[...] [...]
c.f. Controparte_3 P.IVA_3
c.f. , Controparte_4 P.IVA_4 entrambi con il patrocinio degli avv.ti MARILENA RATTO e LAURA FIORAVANTI
RENO EA S.R.L. (c.f. ), P.IVA_5 contumace
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
(c.f. ), Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_6
con il patrocinio degli avv.ti RAFFAELE GAGLIARDI e STEFANO BARDELLONI
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: responsabilità civile ex art. 2043, 2050, 2051 c.c. – risarcimento del danno
Udienza di p.c.: 29.10.2024
Conclusioni Parte_1
“In via preliminare. Revocarsi l'ordinanza ex art. 187 c.p.c. di fissazione dell'udienza di precisazione della conclusioni, per l'effetto disponendo la rimessione in istruttoria della causa con accoglimento delle istanze istruttorie dell'attrice. Nel merito.
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertate l'esistenza e l'entità dei danni all'immobile adibito a stabilimento industriale sito in LG (VI) via Pedemontana n. 20 denunciati dall'attrice e descritti in atti e nelle allegate perizie a firma dell'arch. e del dr. nonché Persona_1 Persona_2 la loro riconducibilità causale ai lavori per la realizzazione del tratto della Controparte_3
collocato a ridosso dell'immobile medesimo, condannare:
[...]
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_7
· (cod. fisc. ), in persona del legale Controparte_7 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, (cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_4 tempore, in solido tra loro o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, a pagare all'attrice a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 101.572,80 più I.v.a., o la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta giusta e/o equa.
Con vittoria di spese e compensi di causa, aumentati del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 s.m., per essere stati redatti tutti gli atti di causa con modalità tali da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi allegati.
In via istruttoria.
- Si confermano i documenti già prodotti in causa.
- Si chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che, prima dell'inizio dei lavori per la costruzione della nuova di Controparte_3 fronte allo stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20 – ossia prima Parte_1 dell'anno 2014 – tutti i locali dello stabilimento medesimo erano nuovi e comunque privi di qualsiasi lesione, in particolare di quelle rappresentate nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23);
2) Vero che le lesioni e dissesti dello stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana Parte_1
n. 20, rappresentati nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23), “Nel merito, e previo accertamento dei fatti e dei titoli di cui in premessa, condannarsi la convenuta a rimborsare all'odierna attrice la complessiva somma di € 8.209,99 o quant'altra risulterà di giustizia. Con interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese e competenze professionali di causa” sono cominciati ad apparire solo nel 2014, dopo l'inizio dei lavori di scavo, dinanzi allo stabilimento medesimo, per la realizzazione della nuova Superstrada Pedemontana Veneta;
3) Vero che i fenomeni che hanno cominciato a manifestarsi solo nel 2014 dopo l'inizio dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova sono stati, oltre a quelli rappresentati Controparte_3 nelle fotografie che si rammostrano al teste sub doc. 23 23), anche lo sprofondamento del pavimento esterno dello stabilimento e di quello interno della zona uffici, nonché la rottura e il distacco di finestre, davanzali, pannelli di rivestimento, marciapiedi e altri elementi architettonici;
4) Vero che i fenomeni e danni descritti nei capitoli precedenti hanno continuato a manifestarsi e sono peggiorati per tutto il periodo, dal 2014 al 2016, in cui è stato aperto il cantiere della nuova
[...]
dinanzi allo Stabilimento di Controparte_3 Parte_1
5) Vero che, nel corso dei lavori per la costruzione della nuova , dopo lo Controparte_3 scavo della trincea, sono state realizzate grosse strutture in cemento armato di fronte allo stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20, le quali hanno poi subito modifiche mediante Parte_1 l'impiego di un demolitore che ha fatto vibrare per settimane lo stabilimento stesso;
6) Vero che il cantiere per la costruzione della nuova davanti allo Controparte_3 stabilimento di in LG (VI) via Pedemontana n. 20 è stato tenuto sempre aperto dal Parte_1
2014 al 2016 anche quando non erano in corso lavori. Si indicano a teste, su tutti i capitoli, i sig.ri , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 ; Tes_4
- Ci si oppone all'ammissione del capitolo di prova per testi di e («Vero è che CP_7 Controparte_4 durante il sopralluogo avvenuto nel luglio 2019 erano assenti i danni dichiarati dai tecnici di controparte per gli anni antecedenti?), perché generico, implicante un giudizio e comunque tale da escludere l'imparzialità del teste.
- A ogni modo, nel denegato caso di ammissione del capitolo di prova avverso appena sopratrascritto, si chiede comunque di essere abilitati alla prova contraria, con gli stesi testi indicati a prova diretta.
- Si chiede disporsi C.T.U. sui fatti di causa e sui danni che ne sono derivati, nonché sul loro valore economico, precisando che l'indagine da affidarsi al CTU dovrà comprendere la descrizione dei luoghi e dello stato dello stabilimento, l'individuazione della causa dei degradi denunciati, il valore del deperimento (anche commerciale) dell'immobile, le attività necessarie per la loro riparazione e il loro costo.
- Ci si oppone all'ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. richiesto da Controparte_3
e nonché a quello richiesto da trattandosi di
[...] Controparte_4 Controparte_8 richieste del tutto generiche ed esplorative”;
Conclusioni : Controparte_1
“La Regione chiede:
1) rigettarsi la domanda di risarcimento del danno per i motivi esposti negli atti precedentemente depositati;
2) nel merito in via subordinata, dichiarare il terzo chiamato, società assicuratrice Controparte_5 obbligata a tenere indenne la e per l'effetto condannare la stessa Società Assicuratrice al CP_1 pagamento di quanto la sarà eventualmente condannata a pagare all'attrice”; CP_1
Conclusioni e Controparte_3 Controparte_4
Voglia l'Ill.mo Giudice rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa e ogni ulteriore richiesta istruttoria:
Nel merito,
- accertare e dichiarare inammissibile, infondata nonché sfornita di prova, la richiesta di risarcimento del danno formulata da (P. IVA ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 per i fatti ed i motivi di diritto esposti e, pertanto, rigettare ogni pretesa azionata;
- condannare (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 P.IVA_1 corresponsione della somma ritenuta di giustizia ex art. 96 c.p.c.”;
Conclusioni Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti legati al contratto di assicurazione in forza della quale è stata spiegata la domanda di garanzia e manleva per i motivi dedotti in narrativa;
- accertare la carenza di legittimazione della per i motivi dedotti in narrativa;
Parte_1
Nel merito, in via principale:
- per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande svolte dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio, stante la loro totale infondatezza in fatto ed in diritto e non sussistendo alcuna responsabilità per il sinistro denunciato ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è attribuibile alla;
CP_1
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della , accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla concludente, CP_1 il tutto nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza prodotte ed in considerazione delle esclusioni contemplate per i motivi esposti in narrativa”;
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato – premesso di essere utilizzatrice di Parte_1
immobile adibito a stabilimento industriale ubicato in LG (VI), Via Pedemontana n. 20 in forza di contratto di leasing n. 105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., ora RENO EA
S.r.l. – allegava che l'immobile predetto aveva subito gravi lesioni in conseguenza degli interventi eseguiti tra il 2014 e il 2015 per la realizzazione del tratto, nello specifico Lotto 1- Tratta C collocato a ridosso dell'immobile medesimo, della raccordo Controparte_3
autostradale di proprietà della in concessione a pedaggio, realizzata in finanza e CP_1 progetto dalla concessionaria tramite l'aggiudicataria Controparte_3
gestore e riscossore dei pedaggi per anni trentanove. Controparte_4
La società attrice allegava che, già durante l'esecuzione dei lavori, si evidenziavano, per poi aggravarsi, vistosi e progressivi segni di cedimento delle strutture portanti dell'immobile predetto, dei tamponamenti interni ed esterni e della pavimentazione, con conseguente affiorare, tra gli altri, di profonde fessurazioni e sollevamento della pavimentazione, inesistenti prima dell'esecuzione dei lavori – il tutto come descritto in dettaglio nella relazione tecnica di parte a firma geom. CP_9
Del pari, con rimando a relazione tecnica arch. Pizzati e geologica-geotecnica a firma dott. Per_2 riconduceva i fenomeni descritti a “cedimento e conseguente abbassamento del Parte_1 terreno sul quale giace l'immobile e della sottostante falda acquifera, a loro volta derivanti dalle attività di scavo ed emungimento d'acqua mediante pompe well point durante la costruzione della strada”, con costi di ripristino quantificati in complessivi euro 101.572,80 oltre IVA.
Dato atto che ogni richiesta stragiudiziale di ristoro dei predetti danni era rimasta vana, la società attrice – pur quale utilizzatrice e non (ancora) proprietaria dell'immobile di cui trattasi – riteneva le convenute in epigrafe indicate corresponsabili, quale committente ed appaltatore, dei danni prodotti all'immobile, in particolare: quanto a , quale committente e proprietaria della CP_1
superstrada in questione, al contempo custode ex art. 2051 c.c., sia per danni derivanti dalla cosa in sé sia per danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di realizzazione della infrastruttura, e questo nonostante l'affidamento dell'esecuzione delle opere a società privata mediante project financing, perdurando in capo all'ente pubblico il potere di nomina del D.L. e il continuo controllo sull'andamento dei lavori, esercitato mediante detta figura;
quanto a Controparte_3
– concessionaria della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione
[...]
della superstrada-, ex artt. 2043 c.c. e/o 2050 c.c. quale responsabile ultimo della realizzazione e progettazione della strada, e in ogni caso ex art. 2051 c.c. in ragione della posizione di garanzia riguardo cantiere ed esecuzione lavori;
quanto a ai sensi degli artt. Controparte_4
2050 c.c. e/o 2043 c.c. quale contraente-aggiudicatario ed esecutore materiale degli interventi eseguiti nel tratto adiacente l'immobile danneggiato.
Quanto al profilo eziologico, precisava che l'immobile era stato edificato a regola Parte_1
d'arte e ultimato nel giugno del 2009 e che fino a 2014, quando iniziavano gli interventi di realizzazione dell'opera pubblica, non si erano mai manifestate lesioni di alcun genere nel fabbricato;
riteneva, richiamando relazione tecnica a firma arch. che le lesioni e Per_1
deformazioni del fabbricato (crepe, fessurazioni, cedimento pavimenti, rottura e distacchi finestre) fossero state determinate da incuria ed approssimazione nella gestione dei lavori, in particolare per essere lo scavo profondo metri 14 e largo metri 60 essere stato tenuto aperto per troppo tempo senza cautele ed accorgimenti opportuni;
che per un tempo eccessivo si era prosciugata l'acqua da sempre presente nel terreno;
e che fortissime vibrazioni si erano propagate in un contesto già alterato da scavo e prosciugamento. Allo stesso tempo, richiamava la relazione geologica a firma del dott. che confermava che gli scavi avevano determinato un abbassamento del piano di campagna, Per_2
così determinando abbassamento/spostamento anche del sedime dei terreni su cui insiste il capannone, nonché le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori propri dipendenti che confermavano l'insorgenza dei difetti solo a seguito dell'esecuzione, tra il 2014 e il 2016, dei lavori per la realizzazione della pedemontana. Richiamava indi la quantificazione dei danni come da preventivo rilasciato da Verlato S.r.l., comprensivo di perdita di valore dell'immobile, come pure le richieste di ristoro del danno trasmesse, all'esito del termine dei lavori risalente al 13.5.2015, in data 29.8.2016 per tramite avv.to Cecchetto e in data 26.3.2021 per tramite avv.to Rocca, entro il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, co. 1, c.c.
ritenuta in diritto la responsabilità solidale dei convenuti in epigrafe indicati, Parte_1 [...]
, e per le ragioni CP_1 Controparte_3 Controparte_4 testè indicate, adiva l'intestato Tribunale chiedendone la condanna al ristoro dei danni prodotti all'immobile adibito a stabilimento industriale in LG, Via Pedemontana n. 20, in nesso di causa con la realizzazione del tratto di collocato a ridosso Controparte_3 dell'immobile stesso, che quantificava nella somma complessiva di euro 101.572,80 oltre IVA, ovvero diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa tempestivamente depositata in data 11.4.2022 si costituiva in giudizio la CP_1
preliminarmente instando per la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa
[...]
, ora – autorizzata Controparte_10 Controparte_5
con decreto del G.I. in data 15.4.2022.
Svolgeva eccezione di difetto di legittimazione ad agire di quale asserita Parte_1
concessionaria, non essendo stato dimesso in atti il contratto di leasing sottoscritto con NO EA
s.r.l.; eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto risarcitorio per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. essendo interamente decorso il termine quinquennale ex art. 2947 c.c. posto che, a fronte di danno verificatosi, secondo le prospettazioni attoree, nel 2015 o al massimo entro la prima metà dell'ano 2016, la richiesta risarcitoria era stata pretesa per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, risalente al 20.1.2022. In diritto, contestava l'applicabilità al caso di specie della giurisprudenza in materia di danni connessi all'esecuzione di appalto di opere, vuoi promananti dalla res vuoi derivanti dall'esecuzione dell'attività dell'appaltatore, sottolineando che la fattispecie concreta era sussumibile non già nell'ambito dell'appalto pubblico, quanto piuttosto nel rapporto di concessione concluso a seguito di procedura di project financing, ricavandone il proprio difetto di legittimazione passiva essendo il concessionario chiamato a rispondere dei danni a terzi a seguito del trasferimento del c.d. rischio di costruzione dal concedente medesimo. Allo stesso tempo contestava la configurabilità a proprio carico anche della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in quanto tramite il contratto di concessione (che prevedeva sia realizzazione che progettazione dell'opera), la CP_1
trasferiva la custodia del bene in capo alla società Controparte_3
confermato dalla circostanza che la durata della concessione veniva fissata in anni trentanove – a maggior ragione escludendosi alcun potere residuo di custodia in capo alla regione. Da ultimo, in ogni caso, contestava la prova della derivazione del danno dalla res in sé, piuttosto che dalla materiale esecuzione dei lavori svolti dal concessionario, tenuto a rispondervi direttamente ed esclusivamente.
contestava, poi, la valenza probatoria in punto nesso eziologico delle relazioni CP_1
tecniche prodotte da parte attrice, come pure rispetto alle dichiarazioni rese dai suoi dipendenti, versando in atti perizia giurata commissionata dalla società CP_3 Controparte_3 risalente al 9.9.2016 attestante la presenza di fessurazioni e lesioni sull'immobile di cui trattasi già rilevate nel luglio del 2014, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori. Aggiungeva che gli edifici confinanti – costituenti una schiera di cinque capannoni – non avevano riportato lesioni, ad ulteriore riprova dell'assenza del nesso eziologico essendo ragionevole e verosimile, stante la contiguità spaziale, il necessario prodursi di ammaloramenti anche su detti immobili.
, previa rituale richiesta di spostamento della prima udienza ex art 269 c.p.c. per CP_1
consentire la chiamata in causa di al fine di essere tenuta indenne da eventuale Controparte_5
condanna al risarcimento del danno, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in subordine, dichiarare il terzo chiamato tenuto a tenerla indenne da quanto eventualmente tenuta e condannata a corrispondere in favore di parte attrice.
3. Con comparsa depositata in data 26.4.2022 si costituivano in giudizio Controparte_3
e rispettivamente concessionaria ed esecutrice dei
[...] Controparte_4
lavori per la realizzazione della Controparte_3 In fatto precisavano che, in esito all'aggiudicazione della concessione, la società di progetto ai sensi dell'art. 156, co. 1, D.Lgs. 163/2006 ratione Controparte_3
temporis applicabile, subentrava a titolo originario nel raggruppamento capeggiato da
[...]
(socio al 99% di stipulando con la concedente la Controparte_4 CP_7 CP_1
convenzione di concessione 21.10.2009 con atto pubblico a rogito notaio di Venezia rep. Per_3
n. 24389, racc. n. 12922, successivamente integrato con il I atto aggiuntivo in data 18.12.2013 e con il II atto aggiuntivo (c.d. terzo atto convenzionale) in data 29.5.2017. Seguiva affidamento unitario a contraente generale disposto nelle forme dell'art. 174, co. 3, D.Lgs. 163/2006 con cui CP_7 demandava al proprio le attività di realizzazione dell'infrastruttura - Controparte_4
costituente intervento strategico di interesse nazionale in forza della delibera CIPE 21.12.2001,
Legge Obiettivo 1° programma delle infrastrutture strategiche finalizzato alla risoluzione della situazione traffico veicolare e mobilità nelle province di Vicenza e Treviso. Seguiva decreto n. 123 del 23.12.2013 a firma del Commissario Delegato, regolarmente pubblicato e contenente l'approvazione del progetto esecutivo del Lotto 1 tratta C – di interesse ai fini del presente procedimento. Ancora chiarivano che nel 2014 venivano consegnati i lavori di scavo della galleria, cui seguiva la realizzazione delle necessarie infrastrutture.
e dimettevano in atti la relazione preliminare demandata a CP_7 Controparte_4 CP_11
risalente al 29.6.2014, perizia giurata precedente l'apertura del cantiere e finalizzata alla
[...] verifica dello stato di conservazione degli edifici ricadenti nell'ambito di influenza delle opere da realizzarsi, da cui risultava che con riferimento all'edificio ID -11a per cui è causa uno stato di conservazione dell'immobile nel complesso discreto, anche quanto alle aree esterne, con evidenza di segni di ammaloramento precedenti. Davano poi atto che la richiesta risarcitoria del 29.8.2016 di era stata respinta con nota del 9.9.2016 in ragione della corrispondenza tra le Parte_1
Co fessurazioni lamentate dalla società attrice, come rilevate all'esito del sopralluogo dei tecnici di del 20.7.2016, e quelle già preesistenti nel 2014. Dava attono che anche la successiva richiesta risarcitoria era stata respinta con analoghi motivi con noteadel 13.4.2021.
Cont Nel merito, e contestavano la sussistenza, come pure l'allegazione (non Controparte_4
essendo state nemmeno trascritte le conclusioni di cui alle relazione tecniche di parte), del nesso eziologico tra le opere eseguite nell'ambito dell'affidamento lavori per la realizzazione della e i danni come lamentati dalla società ricorrente, sottolineando la Controparte_3 coincidenza tra le lesioni del fabbricato precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori e quelli riscontrate all'esito della richiesta risarcitoria: ritenevano che l'edificio fosse già ammalorato, che le lesioni fossero stata cagionate da vibrazioni/degrado/infiltrazioni del tutto estranee con l'attività affidatale in ragione dell'accertamento peritale risalente all'anno 2014, e in ogni caso assente la prova della costruzione a regola d'arte dell'immobile stesso nel 2009.
Dette convenute sottolineavano, poi, che gli stessi tecnici di parte attrice si erano espressi, nelle relazioni peritali a loro firma, in termini meramente ipotetici, ritenendo ogni richiesta di approfondimento peritale d'ufficio sul punto del tutto esplorativa;
evidenziavano che l'arch. Per_1 affermava che l'immobile in questione è ricompreso in schiera di n. 5 capannoni, edificati dalla medesima ditta, su un terreno per natura caratterizzato da instabilità dovuta alla peculiare stratificazione geologica del sottosuolo che risente di ripetute esondazioni e diversioni del corso d'acqua, senza dar conto del fatto che alcuna lamentela era pervenuta o era stata riscontrata dagli immobili confinanti edificati in medesimo contesto spaziale. Rimarcavano come la causa dai dissesti, imputata da installazione di pompe per allontanare l'acqua, era menzionata in atti, ma non nelle relazioni tecniche dimesse in giudizio, e sottolineavano la genericità della contestazione in punto metodologie operative concretamente poste in essere nell'esecuzione dell'opera, senza la specifica individuazione del fatto generatore del danno (se non l'esecuzione delle opere in sé e per sé), assente alcuna “avvisaglia” nel corso del 2016, essendo gli “evidentissimi” asseriti danni stati riscontrati solamente nell'anno 2018. Evidenziavano, in ogni caso, come le perizie di parte attrice di esprimessero, tramite la voce dei tecnici, in modo del tutto ipotetico, specie con riferimento al contestato abbassamento della falda, per cui potevano avere rilievo sia gli interventi eseguiti per la realizzazione della , sia un naturale fenomeno conseguente a periodo particolarmente CP_3
siccitoso.
e contestavano l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. in difetto di CP_7 Controparte_4 indicazione della “attività pericolosa” contestata e svolta dalle convenute, non essendo comunque chiara la condotta specifica fonte dei lamentati danni;
come pure dell'art. 2051 c.c. non essendo stato chiarito ed indicato nell'atto di citazione – che richiamava e rimandava de plano alle relazioni depositate – quale danno avrebbe cagionato la res in custodia.
Ribadito che alcuna contestazione o rilievo, se del caso anche mediante azione cautelare, era stato mai svolto dalla società attrice in concomitanza dell'esecuzione dei lavori, Controparte_12
e concludevano chiedendo il rigetto integrale delle
[...] Controparte_4
domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c. stante lo strumentale riferimento a vicenda nefasta interessante il cantiere in questione per corroborare la propria tesi difensiva.
4. Da ultimo, con comparsa depositata in data 21.9.2022 si costituiva in giudizio Controparte_5 preliminarmente eccependo l'inoperatività della copertura assicurativa (polizza n. ILI0001440 con decorrenza dal 31.11.2013 al 31.7.218, e franchigia pari ad euro 5.000,00, avente ad oggetto responsabilità civile verso terzi) per non aver la contestato il sinistro come previsto CP_1
ex art.
2.1. delle condizioni generali di assicurazioni, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza, incombente mai adempiuto a far data dal 2016 allorquando la riceveva la prima richiesta di CP_1
risarcimento da parte della società attrice. Dal che ne traeva ulteriormente ex art. 2952 c.c. la prescrizione della spiegata domanda di garanzia.
La compagnia aderiva, poi, all'eccezione svolta da in punto carenza di CP_1
legittimazione attiva della società attrice non avendo essa qualificato, né provato, il titolo in forza del quale agisce nel presente giudizio, essendosi limitata a qualificarsi come “utilizzatrice” dell'immobile in questione;
come pure all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente regionale in ragione della posizione di concedente pubblico, con ruolo di materiale esecuzione dei lavori affidato al concessionario.
Nel merito, contestava la sussistenza di prova alcuna del nesso causale tra fatto/cosa e CP_5
danno – a seconda della fattispecie di responsabilità civile invocata e invocabile -, sottolineando il valore di mere allegazioni difensive a contenuto tecnico delle relazioni di parte dimesse da Pt_1
come pure il quantum del risarcimento di cui chiedeva ristoro in quanto quantificato sulla
[...]
base delle stesse perizie di parte suddette.
La compagnia terza chiamata concludeva chiedendo accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti legati al contratto di assicurazione originante la domande di manleva;
accertare il difetto di legittimazione passiva della;
rigettare, in ogni caso, la domanda attorea per CP_1
infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente reiezione della domanda di garanzia svolta nei suoi confronti;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari, chiedeva accertare e dichiarare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto alla società attrice, nei limiti e secondo le condizioni generali di polizza. Con vittoria di spese e compensi.
5. Alla prima udienza, che si teneva in data 11.10.2022, il procuratore attoreo precisava a verbale che il titolo della spiegata domanda risarcitoria svolta nei confronti di e CP_7 CP_4
era fondato sul disposto di cui agli artt. 2043, 2050e 2051 c.c.; i procuratori delle parti congiuntamente chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co 6, c.p.c. All'esito il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.4.2024, poi differita d'ufficio al 29.10.2024 ad ore 9.30. In detta udienza il procuratore attoreo instava per la revoca dell'ordinanza di fissazione di udienza di p.c. e rimessione della causa in istruttoria secondo le conclusioni rassegnate, mentre le restanti parti precisavano le conclusioni come da fogli di p.c. depositati telematicamente. Il G.I., richiamato il contenuto dell'ordinanza del 6.3.2023, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
6. Tanto premesso, in sintesi lamenta e chiede ristoro dei danni cagionati ad immobile Parte_1
sito in LG, Via Pedemontana n. 20, adibito a stabilimento industriale, quale utilizzatrice in forza di contratto di leasing n. 105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., consistenti in fessurazioni, crepe, lesioni, cedimenti, anche della pavimentazione, che assume e ritiene essere stati cagionati dall'esecuzione delle lavorazioni finalizzate alla realizzazione della superstrada pedemontana veneta tra l'anno 2014 e l'anno 2016 - cause come individuate nelle relazioni tecniche di parte dimesse in atti, cui rimandava integralmente.
Si impone il vaglio delle eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti, in quanto idonee a definire il presente giudizio.
Si osserva in diritto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cassazione civile, sez. un., 16/02/2016, n. 2951). E quindi mentre la legitimatio ad causam (legittimazione ad agire) consiste nella titolarità del potere, commisurato alla prospettazione proveniente dall'attore ed indipendentemente dall'effettiva titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, di chiedere ed ottenere in proposito un provvedimento del giudice, nonché del contrapposto potere-dovere del convenuto di subire tale eventuale provvedimento, la titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio – quando riferita al “lato attivo” - attiene piuttosto alla titolarità del rapporto controverso in capo all'attore.
Nel caso di specie ha agito (come da sue stesse allegazioni) in veste di utilizzatore Parte_1 dell'immobile di cui trattasi, bene che afferma essere stato oggetto di contratto di leasing n.
105074/1 concluso con NG EA LI S.p.A., ora RENO EA S.r.l., giustificando la propria legittimazione alla proposizione della domanda risarcitoria sul presupposto dell'assunzione dell'obbligazione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, da cui ricava il trasferimento, al momento della conclusione del contratto di leasing, anche di tutti i rischi ai quali il bene sarebbe stato esposto – quali i danneggiamenti connessi alla svolgimento dell'attività di cantiere, scavo e costruzione connessa alla realizzazione della Controparte_3 Tanto è, del resto, coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui
“la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ad una cosa concessa in leasing compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia obbligato a eseguire le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti alla cosa al momento della conclusione del contratto e del trasferimento della medesima” (ex multis Cassazione civile, sez. III, 12/01/2011,
n. 534).
A fronte di tale quadro, si rileva tuttavia che non vi è in atti prova documentale della conclusione di contratto di leasing nei termini ed alle condizioni allegate da parte attrice.
Cronologicamente risulta (doc. 2 attoreo) che con atto notarile di vendita del 29.7.2008, a rogito notaio di Lonigo la società Zordal S.r.l, rappresentata dall'amministratore unico e l.r. Persona_4
, alienava a NG EA (LI s.p.A.) – dedita a svolgimento di attività Persona_5
di locazione finanziaria – la porzione di fabbricato a uso artigianale-industriale sita in
LG, Via Pedemontana, fg. 1, mapp. 769, sub 6, in corso di costruzione, al prezzo di euro 1.020.000,00, con quietanza a saldo da parte della venditrice, che dichiarava di aver già ricevuto la somma, e rinuncia alla ipoteca legale. Per quel qui di rilievo, va dato atto che al rogito partecipava anche quale società “utilizzatrice”, dando atto della previa individuazione Parte_1 dell'immobile compravenduto, acquistato dalla società di leasing al solo scopo di concessione in locazione finanziaria. Che la volontà ed intenzione delle parti fosse questa, si ricava dal tenore delle premesse laddove si legge che “NG EA (ITALIA) S.p.a. nell'ambito della sua attività, a seguito della specificata richiesta presentata dalla società Utilizzatrice, concederò in locazione finanziaria
l'immobile oggetto della presente compravendita alla parte Utilizzatrice medesima” – senza che, evidentemente, da tanto possa trarsi la conclusione di alcun negozio di leasing stante il riferimento a futura specifica richiesta da presentare a cura della società attrice. Né, si sottolinea, tanto si può trarre dal contenuto dell'art. 11 dell'atto nella misura in cui contiene mera dichiarazione di Pt_1 di gradimento dell'immobile e idoneità alle proprie necessità, con impegno ad ottenere le
[...]
certificazioni richieste per lo svolgimento della propria attività (non meglio precisata), oltre alle necessarie licenze edilizie e ad eseguire opere di adeguamento degli impianti eventualmente richieste e necessarie, oltrechè spese edilizie, urbanistiche e fiscali. Trattasi di riepilogo di incombenti del tutto generico ed indeterminato nel contenuto e che, in ogni caso, non attiene all'ambito della manutenzione dell'immobile trattandosi di incombenti prodromici e precedenti all'inizio dell'attività imprenditoriale.
In definitiva, da tale atto si trae solamente l'intento negoziale (confermato dall'utilizzo del verbo al tempo futuro) della società di leasing e di di concludere un successivo contratto di Parte_1 leasing avente ad oggetto l'immobile di LG per cui è causa;
non può trarsi dalle clausole riepilogative di impegni ed oneri a carico di la conclusione del contratto di Parte_1 leasing, né l'insorgenza del relativo rapporto negoziale, né la previsione in capo alla società attrice degli oneri di manutenzione ordinaria.
Il doc. 3 attoreo, poi, reca collezione di differenti allegati (A, B, C) a contratto di leasing n.
105074/001, senza indicazione di data;
oltretutto il documento versato in atti non è sottoscritto né da quale utilizzatore, né da NG LEase (ITALIA) S.p.a., né dai soggetti ivi indicati Parte_1
come fideiussori, traducendosi quindi in una sorta di modello prestampato di contratto che non reca sottoscrizione, né data, alcuna. Da tanto non può che trarsi l'assenza di prova della conclusione del contratto, quindi assente la prova dell'insorgenza del rapporto negoziale, che richiede pur sempre che il consenso sia legittimamente manifestato ed esternato, in modo tale da essere riferibile e riconducibile ad un soggetto (tramite, appunto, la sottoscrizione). La società di leasing, poi, non si è costituita in giudizio prendendo posizione sul punto, cosicchè in difetto di prova della sottoscrizione
– quantomeno da parte di NG EA (LI) s.p.a. del modulo dimesso in atti- non vi è prova della conclusione del contratto.
Il doc. 13 attoreo, poi, contenente condizioni generali su carta intestata NG EA (il cui art. 9 effettivamente pone a carico dell'utilizzatore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia del bene, necessari ai fini di poter riconoscere sussistente la legittimazione attorea), del pari non reca sottoscrizione né data alcuna, né riferimento al contratto di leasing n. 105074/1, né all'immobile di LG, Via Pedemontana n. 12, né all'atto notarile di vendita del
29.7.2008, “antecedente storico” del contratto di leasing asseritamente concluso, apparendo né più né meno come stampato standard di condizioni generali di contratto.
Oltrettutto, dall'esame della missiva del 4.7.2019 (sub doc. 4 attoreo) si ricava che i crediti originati dal contratto di leasing n. 105074/1 erano oggetto di cessione in data 1.7.2019 da NG BA a
Lepontine s.r.l., e che, del pari, all'esito di operazione di scissione regolata dal diritto olandese interessante NG BA N.V., la titolare del contratto di leasing sarebbe divenuta la NO EA s.r.l.
(già NO EA B.V.). Orbene se tale missiva documenta una cessione del contratto di leasing rif.
105074/1 e dei crediti nascenti dal medesimo a favore (pare) della società di leasing, la contraente ivi indicata è NG BA N.V., e non NG EA LI S.p.A. – come allegato da parte attrice. Ad ogni modo, anche il contratto di leasing che ivi è indicato come concluso con NG BA N.V. non è stato dimesso in giudizio da parte attrice, cosicchè appare ulteriormente incerta la conclusione vuoi con NG EA LI S.p.a. come allegato, vuoi con NG AN N.V. come risulta dal documento versato in atti dalla stessa società attrice. In definitiva, il modulo di contratto di leasing prodotto da risulta privo di data e di Parte_1
sottoscrizione, tanto della società utilizzatrice odierna attrice, quanto (soprattutto) della società di leasing, NG EA LI S.p.a. (pare originario contraente, quantomeno secondo la prospettazione attorea). Nemmeno le condizioni generali di contratto risultano datate o sottoscritte, dal che derivandone l'omessa prova della conclusione del contratto di leasing in forza del quale Pt_1
assume essere legittimata a pretesa risarcitoria verso i convenuti evocati in giudizio, oltrechè –
[...]
in ogni caso – del trasferimento del rischio concernente l'immobile di LG ubicato in
Via Pedemontana n. 12 a come pure dell'assunzione degli obblighi di manutenzione Parte_1 in capo all'utilizzatore, del pari necessari ai fini del vaglio della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo alla società attrice.
Né tale conclusione può essere superata dalla missiva dimessa in sede di memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., sub doc. 22, ossa PEC del 31.1.2022 di quale Controparte_13 procuratrice di NO EA s.r.l. del seguente tenore “confermiamo che, in base a Parte_4
quanto previsto dalle disposizioni contrattuali citate in atti, la parte utilizzatrice ha piena ed autonoma facoltà di agire verso i terzi a tutela delle ragioni inerenti i beni”. Anche a tacer del fatto che la mail è dimessa in versione non integrale e parzialmente oscurata, in ogni caso è evidente che tale dichiarazione non possa valere a superare l'omessa prova della conclusione del contratto di leasing, alle condizioni che parte attrice afferma abbiano regolato il rapporto, e che deduce essa stessa essere state cristallizzate in un documento contrattuale – che poi non è stato dimesso in giudizio munito di sottoscrizione e data certa.
Né, da ultimo, dal tenore delle difese articolate dalle parti convenute costituite può trarsi la conferma o ammissione della conclusione del rapporto di leasing tra e INg EA LI Parte_1
s.p.a.: e difatti ne hanno contestato, in prima battuta la legittimazione CP_1 CP_5
attiva proprio sulla base degli argomenti sopra sviluppati;
le parti tutte, in ogni caso, si sono limitate a difendersi eccependo l'insussistenza della responsabilità invocata in ragione della posizione di ciascuna con riferimento alle disposizioni normative assunte violate secondo la prospettazione attorea, oltre a chiedere il rigetto della domanda per difetto di allegazione e prova del nesso causale tra gli interventi di realizzazione della pedemontana veneta e i danni lamentati dalla società attrice.
Per tutti questi motivi, pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di in Parte_1
relazione alla pretesa risarcitoria esercitata nei confronti di , CP_1 [...]
e in difetto di prova della conclusione Controparte_3 Controparte_4 di contratto di leasing, e quindi della qualità di utilizzatore dell'immobile per cui è causa, né essendo provata, in ogni caso, l'assunzione dell'obbligazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della res e il trasferimento di tutti i rischi cui l'immobile è esposto. Ne consegue l'assorbimento dell'esame, anche istruttorio, dell'an, come pure del quantum, della pretesa risarcitoria attorea.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri tabellari dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 in applicazione del principio del disputatum, parametri tabellari medi, e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria in quanto non svoltasi autonomamente dalle altre. Le spese del terzo chiamato
[...]
vanno poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza, e pur nonostante CP_5
l'attore non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass. civ., sez. III,
3.2.2025, n. 2520).
Tenuto conto che e si sono Controparte_3 Controparte_4
costituiti mediante medesimi difensori depositando atti del tutto identici, ai fini della rifusione delle spese di lite vanno considerate come unica parte processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva di rigetta la domanda Parte_1
attorea;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e e di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_14
, che si liquidano, per ciascuna di dette parti processuali, in € 8.433,00 per
[...] compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo