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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2024, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2318/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "divorzio", vertente
TRA
, (c.f. , rappr.to e difeso dall'avv. Linda S. Parte_1 CodiceFiscale_1
Ricciardelli, dom.to come in atti;
-ricorrente-
E
, (c.f. ) rappr.ta e difesa dall'avv. Mario Controparte_1 C.F._2
Cinitiempo, dom.ta come in atti;
-resistente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.06.2024; in data 21.06.204 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2023 il ricorrente, premesso che:
- in data 02.07.1997 contraeva matrimonio concordatario con la signora in S. Controparte_1
Lucia di Serino, trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di S. Lucia di
Serino al n. 2 parte II serie A dell'anno 1997;
- dall' unione sono nati due figli, il 08.06.1998 e il 24.12.2003, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni;
- con decreto di omologa n. 1273/2013 del 11.07.2013 del Tribunale di Avellino, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
- le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di disciplinare il diritto di visita liberamente, essendo i figli ormai maggiorenni, di assegnare la casa coniugale alla
Sig.ra di stabilire a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1 Per_2 pari ad € 250,00, oltre alle spese extra assegno e straordinarie come da protocollo di intesa, di dichiarare non dovuto e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento in favore di , stante Per_1
il raggiungimento dell'indipendenza economica, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento per nella misura di € 350,00. Per_2
Alla udienza del 13.06.2024, svoltasi a trattazione scritta, entrambe le parti dichiaravano di trasformare il rito da giudiziale in congiunto e chiedevano la decisione, depositando accordo sottoscritto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1273/2013 del 11.07.2013); sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (il 23.05.2013) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti, da ritenersi conforme alla legge, e depositato in data 07.06.2024.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in data 07.06.2024.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 02.07.1997 e trascritto nei registri di matrimonio dello
[...] Controparte_1
stato civile del Comune di S. Lucia di Serino al n. 2 parte II serie A dell'anno 1997, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 07.06.2024;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali;
- manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di S. Lucia di Serino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r.
3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 28.6.2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano