Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2025, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Manuela Teoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, recante diniego di ammissione alle agevolazioni per “start-up innovative” ai sensi del d.m. 24 settembre 2014, in relazione all’istanza prot. n. -OMISSIS-, emesso a seguito di riesame in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. IA, Sez. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. Nell’-OMISSIS- la ricorrente ha presentato domanda per accedere alle agevolazioni per “start-up innovative” previste dal d.m. 24 settembre 2014. Ha impugnato il rigetto emesso da -OMISSIS- dinanzi a questo Tribunale, il quale ha annullato il provvedimento, imponendo la riedizione del potere, con sentenza della Prima Sezione, -OMISSIS-.
Con provvedimento del -OMISSIS-, -OMISSIS- ha reiterato il diniego, non essendo stato raggiunto il punteggio minimo con riguardo ad alcuni parametri: in sintesi, il soggetto gestore non ha ritenuto il progetto innovativo né in grado di apportare un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza; inoltre, non ha reputato sufficientemente approfondite le informazioni relative ai canali di vendita e alla contendibilità del mercato.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente articola le censure così compendiabili: violazione del d.m. 24 settembre 2014, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione delle garanzie partecipative per mancata considerazione delle deduzioni e dei documenti trasmessi in seguito alla riapertura del procedimento; violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 per omessa adozione del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 6, co. 1 lett. b) per mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione del d.m. 24 settembre 2014 per aver il Comitato Tecnico omesso di valutare la domanda.
Si è costituita in giudizio -OMISSIS- s.p.a., instando per la reiezione del gravame.
La ricorrente ha depositato una memoria di replica in vista dell’udienza pubblica del 23 maggio 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla ricorrente in udienza, il Collegio dichiara l’inammissibilità e la tardività delle note depositate da -OMISSIS- in data 20 maggio 2025. Anzitutto, « nessuna norma vigente prevede all’attualità il deposito di note scritte di udienza come facoltà alternativa alla discussione orale » (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 262), della quale la resistente comunque si è avvalsa, partecipando all’udienza. In ogni caso, le stesse, per dimensioni e contenuto, integrano gli estremi di una vera e propria memoria, che risulta tardiva.
Di conseguenze, le stesse non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione.
5. Nel merito, il ricorso è infondato.
6. Il primo ordine di doglianze non merita positivo apprezzamento.
6.1. Il Collegio, richiamando la giurisprudenza del Tribunale, premette in linea generale che « la valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione di contributi o agevolazioni rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’organo deputato a tale compito, sicché le censure che attingono il merito della valutazione sono inammissibili, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo. Per sconfessare il giudizio di non ammissibilità alle agevolazioni basato su ritenute carenze ed incongruenze progettuali, non è sufficiente, pertanto, evidenziarne la non condivisibilità, ma occorre dimostrare la palese inattendibilità e l’insostenibilità del giudizio tecnico » (T.A.R. IA, Sez. II, 28 maggio 2024, n. 389). La giurisprudenza ha avuto altresì modo di precisare che una valutazione ispirata a canoni di massimo rigore nell’individuazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si giustifica con l’esigenza di assicurare una oculata gestione delle risorse pubbliche (Cons. Stato, Sez. VII, 21 luglio 2023, n. 7162)
6.2. Prima di procedere all’esame delle censure relative ai singoli giudizi, è utile precisare che con circolare del 16 dicembre 2019 (doc. B ricorrente) il Ministero dello Sviluppo Economico ha suddiviso la valutazione in quattro criteri (da A a D), a loro volta articolati in parametri, precisando che « ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo per ogni parametro di valutazione è pari a 6 ».
6.3. Quanto al parametro b.1) -OMISSIS- ha ritenuto che il -OMISSIS-, non possieda un carattere innovativo rispetto a soluzioni presenti sul mercato: tale conclusione è stata formulata dopo aver preso in considerazione due applicazioni concorrenti e analizzato le principali caratteristiche delle stesse.
Il giudizio espresso circa la mancanza di innovatività del prodotto risulta dunque adeguatamente motivato, con riferimenti comparativi alle soluzioni già presenti sul mercato. Le funzionalità incrementali esibite dalla ricorrente, pur riconosciute da -OMISSIS-, non sono state ritenute idonee a integrare una soglia di innovatività sufficiente per l’erogazione del finanziamento agevolato. Si tratta di una valutazione, frutto dell’impiego di nozioni proprie delle scienze economiche, la cui attendibilità non risulta scalfita dalle deduzioni della ricorrente.
6.3.1. Le considerazioni appena esposte consentono di soprassedere alla censura, concernente sempre il parametro b.1), relativa alla novità del motivo di rigetto fondato sulla circostanza che le informazioni fornite « non approfondiscono le caratteristiche tecniche della soluzione ». Comunque, la doglianza risulta priva di fondamento in quanto nel preavviso di rigetto prodromico alla prima reiezione si legge che « le informazioni fornite non risultano utili a dimostrare che l’idea progettuale introduce un nuovo prodotto/servizio, ovvero nuove soluzioni organizzative e/o produttive »; a tal proposito, è solo il caso di rammentare che « non è necessario che sussista un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la Pubblica Amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, risultando solo necessario che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10- bis» (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 3 luglio 2024, n. 4105).
6.4. La valutazione espressa con riguardo al parametro b.1) è conducente rispetto a quella elaborata con riferimento al parametro c.5), che misura la capacità di differenziazione del prodotto. A tal proposito -OMISSIS- ha ritenuto che uno dei due concorrenti propone « percorsi verificati dagli utenti, segnalando la concentrazione di curve e indicando inoltre attrazioni turistiche e punti di interesse sulla mappa », soggiungendo che entrambi « i suddetti competitor possiedono marchi affermati nel settore e vantano la creazione di community consolidate e pertanto la proposta di valore dei concorrenti risulta validata dal mercato di riferimento ». Rispetto a tale assetto del mercato, gli elementi distintivi proposti dalla ricorrente non sono stati reputati idonei a configurare una caratterizzazione sufficientemente distintiva del prodotto: anche in tale frangente l’apprezzamento della resistente non risulta irragionevole né viziato da un travisamento delle circostanze rappresentate. Le deduzioni della ricorrente, che riguardano la capacità distintiva degli elementi di differenziazione, non sono in grado di invalidare l’attendibilità complessiva del giudizio assegnato.
6.5. Come già anticipato, la circolare prevede che il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio pari a 6 per ogni singolo parametro preclude l’ammissibilità del progetto al finanziamento; tale circostanza esime il Collegio dalla disamina delle censure formulate con riguardo alle altre valutazioni.
7. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente deduce la mancata considerazione di elementi sopravvenuti in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento emanata in sede di riesercizio del potere.
7.1. A tal proposito, è opportuno premettere che la riedizione del potere in seguito a una pronuncia caducatoria « deve assicurare la conservazione dei momenti procedimentali sottratti all’effetto di eliminazione derivante dalla sentenza di annullamento » (Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472); detto in altri termini, « se il giudice amministrativo accerta l'illegittimità della determinazione adottata dall'autorità pubblica in ragione della presenza di determinati vizi, l'amministrazione, nel riesercizio del potere, deve rinnovare la procedura esclusivamente con riferimento alle fasi che il giudice ha ritenuto illegittime » (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092).
7.2. Nel caso di specie la fase dell’iniziativa non è stata intaccata dalla pronuncia giurisdizionale; correttamente -OMISSIS- si è dunque pronunciata sull’originaria istanza della ricorrente.
Per altro verso, la possibilità di corredare l’istanza di nuove allegazioni e produzioni documentali in sede di rinnovazione procedimentale conseguente a un annullamento deve essere esclusa anche per altre ragioni. Anzitutto, a ciò osta il principio di economicità dell’azione amministrativa, che non tollera un aggravio procedimentale ultroneo rispetto a quello necessario per l’attuazione del giudicato. Inoltre, tale facoltà travalicherebbe l’effetto ripristinatorio del giudicato, consentendo al soggetto istante di beneficiare di un ingiustificabile superamento di termini e preclusioni procedimentali; del resto, anche specifiche disposizioni che impongono di annettere rilevanza ad elementi sopravvenuti (si veda ad es. l’art. 5, co. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) sono state interpretate tenendo fermo il limite temporale massimo individuato dalla chiusura del procedimento (Cons. Stato, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 7735).
8. Per ragioni analoghe non può essere accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della mancata adozione del preavviso di rigetto.
8.1. Scorrendo la motivazione della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- (in particolare il punto 16), si evince chiaramente che l’annullamento si fonda sulla circostanza che in sede di primo diniego la resistente non ha adeguatamente preso in considerazione le osservazioni formulate in replica al preavviso di rigetto con riguardo ai vari parametri, incappando così in un difetto di istruttoria e di motivazione. Al fine di emendare la sequenza procedimentale da tale vizio, non era dunque necessario che -OMISSIS- emettesse un nuovo preavviso, essendo sufficiente che il contenuto delle repliche sia stato adeguatamente considerato nello snodo motivazionale della nuova determinazione. Del resto, in giurisprudenza si è affermato che l’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 « si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda concludere con un provvedimento che “per la prima volta” rappresenta al richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza » (Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2919).
9. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente censura l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
9.1. Il richiamo a tale istituto è inconferente.
Va anzitutto ribadito il principio in forza del quale « chiunque si rapporti con la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento di un interesse pretensivo è tenuto all’esercizio di una diligenza - quanto meno – ordinaria, sopportando inevitabilmente le conseguenze di errori o disattenzioni commesse nella presentazione della documentazione, soprattutto nel caso di una loro difficile riconoscibilità » ( ex multis T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 6 marzo 2023, n. 288).
Nel caso di specie, a ben vedere, non si tratta di sanare errori, inesattezze o mancanze della domanda: stando alle deduzioni della ricorrente, la resistente avrebbe dovuto chiedere informazioni e documenti in ordine a ciascun parametro rispetto al quale le allegazioni dell’istante sono state ritenute insufficienti. Sennonché, assecondando fino in fondo tale ragionamento, l’amministrazione sarebbe tenuta a compulsare l’istante fino al raggiungimento di una soglia di completezza, in termini di dati e di documentazione, tale da consentire l’accoglimento della domanda: si tratta di una conclusione che conduce l’istituto a confliggere frontalmente con i canoni dell’autoresponsabilità del privato e dell’economicità dell’azione amministrativa.
9.2. Anche a voler prescindere da tali considerazioni, la ricorrente non può fondatamente dolersi della mancata attivazione di un soccorso istruttorio – per così dire – esplorativo, laddove dal contenuto del ricorso non risulta nemmeno chiaro quale sarebbe la documentazione decisiva che, ove richiesta, avrebbe consentito di superare le criticità evidenziate nel provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 3370).
10. Anche l’ultimo ordine di censure non merita positivo apprezzamento.
La ricorrente deduce che il Comitato tecnico non ha effettuato un’autonoma valutazione della proposta avanzata, in quanto il verbale del -OMISSIS- (doc. 17 ricorrente) si limita a menzionare la non ammissione della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo in alcuni dei parametri previsti dalla suddetta circolare.
A tal proposito, il Collegio premette che il verbale, « anche se preordinato a riprodurre l'attività di un organo collegiale, non è per sua natura un atto collegiale, ma solo il documento materiale che attesta, con le garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegiale » (T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, 28 febbraio 2022, n. 220); ne discende che, « distinguendo tra atto documentato e verbale ed anche tra documento e verbale in cui si conserva l’atto già valido, l’ iter logico seguito per l’adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta poiché il verbale ha l’esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate » (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III- bis , 5 agosto 2024, n. 15674).
Nel caso di specie il compendio motivazionale è stato adeguatamente trasposto nel provvedimento finale di non ammissione, con esposizione analitica delle ragioni della reiezione, che ha messo la destinataria in condizione di censurare la determinazione assunta in questa sede giurisdizionale.
11. In definitiva, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
12. La peculiarità delle questioni affrontate e l’andamento complessivo del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in merito alla tutela della riservatezza delle caratteristiche del progetto imprenditoriale della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti e degli operatori di mercato, nonché dei riferimenti a questioni tecniche specifiche relative al prodotto offerto dalla ricorrente o da altri soggetti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.