Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1543 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 08/05/2025), nella causa n. 1543/2020 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to VARGIU IGNAZIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to SOLE GIACOMINA, _1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa dal 16/07/2018 al 19/02/2019 alle dipendenze della IG.ra
, in qualità di badante della di lei madre, la IG.ra _1 ER
, non autosufficiente;
di essersi occupata della pulizia
[...] dell'appartamento, del lavaggio della biancheria, della stiratura, della spesa e della preparazione dei pasti e di ogni altra attività connessa alle eIGenze della IG.ra e della casa;
di aver prestato la propria attività anche presso ER
l'appartamento adiacente abitato dal figlio della , il IG. ER CP_3
; che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato;
che il rapporto
[...] lavorativo comprendeva vitto e alloggio presso la casa dell'assistita con un orario di 24 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana con riposo il mercoledì, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00; che la retribuzione percepita era di € 1.000 al mese;
che in data 20/12/2018, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, subiva un infortunio, non denunciato, e le venivano prescritti quattordici giorni di prognosi dal 20/12/2018 al 04/01/2019; di aver inoltrato in data 29/03/2019, formale
1
- parte ricorrente ha chiesto pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 16.07.2018 al 19.02.2019, con le _1 modalità e nei termini di cui in narrativa, svolgendo le mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di collaboratori familiari conviventi non formati che prestano assistenza a persone non autosufficienti,
- Voglia condannare la , quale datrice di lavoro, a corrispondere _1 in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. la somma complessiva lorda di euro 4.932,95 comprensiva di maggiorazione per il lavoro straordinario, ratei di tredicesima mensilità, TFR,
o quella che riterrà di giustizia in corso di causa;
- Voglia, altresì, condannare la resistente al pagamento dell'infortunio subito durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo e con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio ed accessori di legge.”;
- parte convenuta si è costituita eccependo in via preliminare il _1 difetto di legittimazione passiva, rilevando che il rapporto è sempre stato gestito dalla madre;
nel merito ha dedotto che parte ricorrente è stata inizialmente accolta in casa della IG.ra come ospite e che, nel mese di ER ottobre/novembre, trasferitasi in altra abitazione, ha poi osservato il seguente orario: 40 ore settimanali, con riposo il mercoledì dalle ore 14 alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 20 e la giornata di domenica;
che la ricorrente ha usufruito durante tutto il periodo lavorativo delle ore di riposo giornaliere, dei riposi settimanali e delle ferie maturate, ha percepito complessivamente da luglio 2018 a febbraio 2019, l'importo di € 8.265,50, di cui € 6.335,68 per retribuzioni, € 637,51 per ferie godute, € 587,01 per ratei di tredicesima, 119,66 per maggiorazioni lavoro festivo, € 514,38 per tfr, ed € 855,00 per il mese di dicembre del 2018;
- parte resistente ha rassegnato se seguenti conclusioni:
”In via pregiudiziale e/o preliminare
1) accertare e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva e /o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della _1
assolvendo la resistente da ogni e qualunque avversa pretesa. In
[...] subordine nel merito
2 2)Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la resistente la reale datrice di lavoro della IG.ra , Parte_1 accertato che il rapporto contrattuale intrattenuto dal 16.07.18 al 19.02.19 come collaboratrice domestica, ha avuto una durata di 40 ore settimanali e che alla è stata corrisposta l'intera retribuzione dovuta, nonché il tfr, la T_ tredicesima mensilità e qualsiasi altra provvidenza dovuta, oltre ad aver goduto integralmente delle ferie maturate, rigettare la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere le differenze retributive nella misura di €. 4.932,95,
o altra veriore, perché infondata in fatto e diritto;
3) accertato che per il periodo intercorrente dal 20.12.18 al 02.01.19 la
ha percepito tutto quanto dovuto, rigettare l'avversa domanda volta T_ ad ottenere il pagamento dell'asserito infortunio non documentato.
4) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi difensivi”.
− fallito il tentativo di conciliazione, è stata ammessa la prova orale dedotta dalle parti con esperimento degli interrogatori formali ed escussione dei testi
[...]
, , per parte ricorrente e , Tes_1 Tes_2 Testimone_3 CP_4
e per parte resistente;
Controparte_5 Controparte_3
- la causa, integrato il contraddittorio con , è stata discussa dalle parti e CP_2 viene così decisa.
Ritenuto che:
1. come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro;
inoltre, alla luce del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., egli dovrà, altresì, fornire la prova degli elementi connotanti il rapporto di lavoro subordinato, quali l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, nonché il carattere continuativo dell'esecuzione della prestazione e lo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa;
2. grava, invece, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
3. parte resistente, escussa in interrogatorio formale, pur contestando l'orario allegato dalla ricorrente, ha confermato che la stessa ha svolto le mansioni di badante per la madre, , per il periodo dedotto;
ha tuttavia Persona_1 ribadito l'ascrivibilità del rapporto alla madre, in qualità di datrice di lavoro, per l'intero periodo;
4. parte ricorrente deve quindi preliminarmente dimostrare la contestata titolarità del rapporto in capo alla resistente;
5. si riportano le testimonianze rilevanti sotto tale profilo:
3 , amica della ricorrente, ha affermato: ”la ricorrente mi diceva Testimone_1 che stavano cercando una sostituta per coprire i giorni festivi o i giorni di riposo della ricorrente;
ho detto al plurale “stavano” perché mi parlava Per_2 della famiglia in generale, non certo compresa la SI , quindi ER quando parlava del suo datore di lavoro ne parlava al plurale in genere, Per_2 anche se aveva più contatti con;
” _1
, nipote di e figlia di una sorella della resistente, CP_4 Persona_1 ha dichiarato: “ADR: Prima di definire i rapporti con lei ero stata messa al corrente che sarebbe stata necessaria la presenza di qualcuno di notte e avevo dato la mia disponibilità. Volevano proporre alla SI di lavorare di giorno. Intendo mia nonna, mio zio, mia mamma e mia zia e mia zia Parte_2
Mia nonna stava ancora bene all'epoca e decideva lei e ha parlato lei _1 con la SI insieme a mia mamma e alle zie”; T_
, sorella della ricorrente, ha riferito: “conosco la ex Testimone_3 cognata della , , che mi disse se conoscessi _1 Persona_3 qualcuno che potesse accudire la mamma della , pertanto io lo dissi a _1 mia sorella che contattò la e si misero d'accordo”; _1
, fratello della resistente che abitava sullo stesso pianerottolo Controparte_3 della madre, ha risposto: ”Era mia mamma, a turno con le mie sorelle _1
e a volte , che si occupava della gestione delle badanti. Per_4 CP_5
Erano loro che si occupavano selezionare le badanti, pagarle e organizzare gli orari. Non so se avessero fatto un contratto alla IG.ra , se ne T_ occupavano le mie sorelle, forse di più […] ADR avv. Vargiu: non mi _1 sono mai occupato dell'organizzazione, ma immagino ci fosse un programma che gestivano le mie sorelle o mia mamma”;
6. da tali dichiarazioni si rileva che i testimoni non sono stati in grado di riferire se l'odierna resistente abbia provveduto all'assunzione della ricorrente, se provvedesse a retribuirla e, soprattutto, se le desse disposizioni e impartisse direttive in ordine allo svolgimento concreto dell'attività lavorativa;
7. d'altro lato, le stesse allegazioni attoree su tali dirimenti circostanze risultano del tutto insufficienti: con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro, parte ricorrente si limita ad allegare di essere “stata contattata dalla IG.ra _1 verso la fine del mese di giugno 2018 per offrirle un lavoro presso
[...]
l'abitazione della propria madre IG.ra ” (capo 1) e che “la Persona_1
IG.ra pagava in contanti alla ricorrente la somma mensile di _1 mille euro” (capo 6); queste circostanze, da sole considerate, non sarebbero in ogni caso terminanti al fine di assolvere l'onere probatorio gravante sulla ricorrente a fronte della specifica contestazione mossa;
8. neanche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente può dedursi la prova in parola: i messaggi Whatsapp sub. doc. 2-3-4-5-6 non riportano, infatti, alcuno scambio rilevante in relazione ai parametri necessari per l'ascrivibilità del rapporto e, anzi, si rileva che la ricorrente appare talvolta rivolgersi alla IG.ra quale tramite rispetto a decisioni anche altrimenti assunte (cfr. _1
4 doc. 6 in cui parte ricorrente scrive “ha trovato la sostituta x giovedì 1?”, ma poi “organizzatevi per il 25/26…io sto a casa”); alcun messaggio dal carattere direttivo od organizzativo è, poi, agli atti;
9. ciò che emerge è che la resistente, peraltro non convivente con l'anziana madre, possa avere instaurato e tenuto i contatti con la ricorrente, ma, alla luce dell'istruttoria esperita, non è possibile escludere che la IG.ra _1 abbia agito in nome e per conto della madre quale mandataria con rappresentanza ex art. 1704 c.c., in forza di procura (per la quale non vi sono oneri di forma ai sensi dell'art. 1392 c.c.): la stessa ricorrente, infatti, sentita in interrogatorio formale, ha affermato: “gli ordini li davano loro, anzi, solo la SI , poi spendevano il nome della madre nel senso che mi _1 dicevano fai questo perché lo vuole ”; Persona_1
10. ebbene, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce effetti nei confronti del rappresentato, e quindi della IG.ra ; ER
11. la Corte di Cassazione (sent. n. 3418/12), in una fattispecie analoga, ha, infatti, affermato la prevalenza del principio di effettività su quello di apparenza e di tutela dell'affidamento incolpevole, riconoscendo il ruolo datoriale nella figlia della persona assistita per aver provveduto a dare le direttive alla badante e a corrisponderle la retribuzione proprio perché la stessa non aveva mai manifestato di farlo per mero incarico della madre, contrariamente a quanto avvenuto nel caso in esame, per espressa ammissione di parte ricorrente;
12. non è poi in discussione che il beneficiario della prestazione lavorativa – che normalmente coincide con il datore di lavoro – fosse (quantomeno principalmente) la IG.ra e un'eventuale assunzione a suo favore -e a ER maggior ragione a favore anche del fratello da parte della Controparte_3 resistente -lo si ribadisce, non convivente- sarebbe immaginabile solo ove la stipulante avesse un interesse proprio ex art. 1411 c.c. e si facesse carico in proprio degli oneri economici derivanti dall'obbligazione di pagamento della controprestazione;
13. tali circostanze non risultano neanche allegate dalla ricorrente;
14. i testi hanno, inoltre, riferito che la IG.ra , sebbene non pienamente ER autosufficiente, era lucida ed in grado di dare direttive (cfr. testi e CP_4
); Controparte_3
15. ciò trova riscontro anche nel documento n. 2 di parte resistente, sottoscritto da , nel quale si legge “La sottoscritta IN GA Persona_1
Cossellu su richiesta di , dichiara di darle come stipendio la Parte_1 somma di € 1.000 mensili. La presente attestazione viene data a suo uso personale”;
16. in assenza di specifico disconoscimento, deve poi rilevarsi, ad abundantiam, che nel doc. n. 3 di parte resistente, datato 2/1/19 e firmato dalla ricorrente, è
5 scritto “Ricevo dalla SI la somma di euro 600,00 come Persona_1 acconto sullo stipendio del mese di dicembre 2018” e poi “Sassari 4-01-2019, Ricevo dalla SI la somma di 255,00 euro a saldo del Persona_1 mese di dicembre comprensivi delle retribuzioni spettanti per la malattia di gg 4”; allo stesso modo, il successivo doc. n. 4, la cui firma non è stata disconosciuta, così recita “Sassari 23-02-2019, La sottoscritta , Parte_3 nata a [...] il [...], residente a [...], dichiara di avere ricevuto dalla SI in contanti euro Persona_1
410,50 a totale copertura di quanto dovuto e di nulla avere a che pretendere per le prestazioni fornite fino al 19.02.2019 a saldo”; Con 17. infine, si rileva che neanche l' , all'esito dell'intervento richiesto dalla ricorrente, ha identificato la resistente quale datrice di lavoro, avendo invece ascritto il rapporto genericamente a ” (doc. _1 Persona_1
“IMG_20191126_135258 (2).jpg”, peraltro non indicato nell'elenco in ricorso);
18. ne consegue che, non essendo stati acquisiti elementi di prova tali da far ritenere che parte resistente abbia mai esercitato potere direttivo, disciplinare o di controllo nei confronti della ricorrente e, quindi, che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro, la domanda deve essere respinta;
19. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente in relazione alla resistente , liquidate nella misura _1 indicata in dispositivo, ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%;
20. nulla sulle spese in relazione ad non costituita. CP_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente
, liquidate in € 2.000, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA _1 ed IVA come per legge;
- nulla sulle spese in relazione ad CP_2
Così deciso in Sassari, 03/06/25
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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