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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 24 Aprile 2025, con inizio alle ore 09,30, tenuta dal sottoscritto Giudice Onorario
viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 8871/23, sono comparsi:
l'avv. Domenico Rossi, per parte opponente, il quale insiste in domanda, discute la causa e chiede che venga decisa.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,10, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8871/23 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione ad ordinanza ingiunzione”
TRA
( C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Catania Via G. D'Annunzio n. 62 ove è sito lo studio dell'avv. Domenico Rossi ( C.F. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
- in persona del
[...]
legale rappresentante pro-tempore Ing. , con sede legale in Catania via Controparte_2
Battello n. 29/B, rappresentato e difeso dal funzionario Direttivo Dr. ; Controparte_3
OPPOSTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, il ricorrente , ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 23/0211 prot. N. 12142 del 22.06.2023,
notificata in data 30.06.2023, con la quale il Dirigente responsabile del Servizio
di Catania ha ingiunto all'opponente, il pagamento della somma di Controparte_1
€ 2.000,00, oltre spese di notifica, per aver il datore di lavoro omesso di registrare o registrato in modo infedele sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa dalla Parte_2
stessa offerta, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
A seguito del verbale di accertamento Inail del 19.04.2019, risultava invero che la lavoratrice “…La ha lavorato di fatto un tempo parziale di venti tre ore Parte_2
la settimana ( part-time 57,5% ) e sono state registrate sul LUL sedici ore settimanali
(part-time 40%)”; il tutto per come confermato dalla stessa dipendente.
L'opponente, nell'impugnare la suddetta ordinanza ingiunzione rilevava ed eccepiva, in via preliminare, l'estinzione dell'illecito contestato essendo il verbale di accertamento notificato – senza giustificato motivo – oltre il termine di 90 giorni dal controllo ispettivo e ciò in violazione dell'art. 14 L. 689/81; insussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato e insufficienza di prove non avendo – a parere dell'opponente
– alcun valore probatorio le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di accertamento ispettivo se non confermate in sede giudiziale.
L'opponente pertanto chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“Voglia In via cautelare: con decreto, inaudita altera parte, o in subordine con ordinanza successiva alla comparizione personale delle parti, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. 23/0211 – prot. n. 12142 del 22.06.2023, notificata in data
30.06.2023, dell' , nonché di ogni altro atto Controparte_1
a detta ordinanza ingiunzione presupposto, connesso e/o consequenziale;
In via
preliminare, accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di contestazione degli
addebiti di cui all'articolo 14 della L. 689 del 1981 e per l'effetto annullare l'ordinanza
ingiunzione suddetta;
Nel merito: dichiarare la nullità, o in ogni caso annullare e/o revocare, o comunque dichiarare inefficace, l'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi
infra espressi in punto di fatto e di diritto, dichiarando l'assenza delle violazioni imputate
al ricorrente ovvero di qualsivoglia addebito economico a suo carico per le causali di cui al verbale infra citato. Con vittoria di spese e compensi”
Quindi, con atto depositato in data 02.02.2024, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
rilevando che l'intero procedimento era stato eseguito nel pieno rispetto della
[...] normativa in materia e che le contestazioni mosse trovavano il concreto ed effettivo riscontro nel verbale di accertamento INAIL nonché nelle dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice nel corso dei controlli ispettivi. Parte_2
Pertanto, l' chiedeva pronunciarsi il rigetto del ricorso proposto e confermare CP_1
la contestata ordinanza ingiunzione perché giusta, fondata nonché congrua nel suo ammontare.
Una volta instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 15.02.2024 la causa veniva posta in riserva ordinanza per decidere sull'istanza cautelare e sulle richieste istruttorie formulate da parte opponente.
Quindi con ordinanza del 18.02.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per le ragioni di cui al relativo provvedimento, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opponente, rinviando per l'escussione dei testi all'udienza del 09.05.2024.
Dopo un rinvio determinato dall'assenza del teste, il Tribunale all'udienza del 18.07.2024 procedeva all'escussione della lavoratrice all'esito la causa veniva Parte_2
rinviata per discussione all'udienza del 13.02.2025 con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive.
Quindi, dopo due rinvii per esigenze di organizzazione del ruolo, il procedimento – una volta discussa la causa – è stato posto in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, si appalesa infondato il primo motivo di lagnanza afferente alla pretesa tardività della notifica del verbale unico di accertamento e, quindi, all'inosservanza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/81, e ciò per le ragioni qui di seguito indicate:
Giurisprudenza costante e unanime al riguardo statuisce che in tema di sanzioni amministrative, ciò che assume rilievo ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione di cui all'art. 14 L. n. 689/81, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti.
Ne consegue che il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito; comprensivo, il detto termine, del tempo necessario all'amministrazione per valutare i dati acquisiti e relativi agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. ( Tar
Lazio Sez. III- Roma n. 10133/21 ; Trib. Velletri n. 1378/21 )
In considerazione di ciò, il termine di cui all'art. 14 comma 2 L. n. 689/81 decorre solo dal suddetto momento.
Nel caso che ci occupa, in forza della documentazione depositata agli atti di causa, si evince che l'attività amministrativa – peraltro complessa e articolata ( consultazione banche dati, esame documentazione acquisita, incrocio dati emersi ed esame dichiarazioni) - si è conclusa ( e quindi l'amministrazione ha avuto contezza dell'illecito nella sua interezza ) solo nei primi giorni di agosto 2019 ; la notificazione del Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione è stata effettuata in data 07.08.2019 e cioè nell'immediatezza della conclusione degli accertamenti e quindi ampiamente entro i novanta giorni previsti dall'art. 14 L. 689/81.
Ne consegue che l'intero procedimento è stato effettuato nel pieno rispetto della normativa in materia e che nessuna violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81 è stata effettuata.
Peraltro, in ogni caso, la Suprema Corte – a Sezioni Unite - con sentenza n. 9591/2006 ha sancito il principio secondo il quale il procedimento per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. n. 689/1981, non deve concludersi necessariamente nel termine di giorni novanta previsto in via generale dall'art. 2 L. n.
241/1990.
A tale conclusione si perviene tenendo conto di due profili: la L. n. 689/1981 è speciale rispetto alla L. 241/91 in quanto avente ad oggetto la disciplina di quei particolari procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative;
le disposizioni della L. n.
689/1981 costituiscono un sistema organico e compiuto che non necessita di norme esterne.
Le disposizioni che vanno dall'art. 14 all'art. 18 della L. 689/1981 delineano un procedimento a carattere contenzioso caratterizzato da una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati. Pertanto, afferma ancora la Suprema Corte, che la legge di che trattasi non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento così disciplinato, trattandosi di fase la cui durata è volta, da una parte, a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato e, dall'altra parte,
ad assicurare un migliore esercizio del potere sanzionatorio da parte della PA.
Conseguentemente, in assenza di termini specifici e perentori, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è quello di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 L. n. 689/1981 che decorre dal giorno della commessa violazione: termine questo, peraltro, soggetto ad interruzione che è regolata dalle norme del codice civile.
In considerazione di quanto fino esposto, ne consegue che il primo dei motivi di opposizione proposti si appalesa infondato e , come tale, và rigettato.
Venendo adesso al merito della fattispecie oggetto di causa, si osserva e rileva quanto segue:
In data 19.04.2019 gli ispettori INAIL effettuavano, presso lo studio dell'opponente,
accesso ispettivo nel corso del quale veniva appurato che la lavoratrice Parte_2
assunta con contratto part-time per n.16 ore lavorative settimanali, in realtà, svolgeva di fatto attività lavorativa per venti tre ore alla settimana.
La suddetta lavoratrice – nel corso del controllo ispettivo – rendeva invero la seguente dichiarazione “Sono lavoratrice dipendente del Dott. dal gennaio 2015, Parte_1
non ricordo il giorno, con mansioni di assistente alla poltrona . Ho firmato contratto di lavoro, ricevo busta paga di circa € 650,00. Lavoro da sempre secondo gli orari di
apertura dello studio, ovvero Martedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle
15,30 alle 19,30 , il venerdì dalle ore 09,00 alle 17,00 compreso. Non mi sono mai
assentata arbitrariamente solo assenze documentate. Oltre me in studio lavora la sig.ra
e con le stesse mie mansioni.” Pt_3 Parte_4
La lavoratrice forniva precise e dettagliate indicazioni in ordine alle caratteristiche del rapporto di lavoro precisando di lavorare per tre giorni a settimana ( martedì, mercoledì e venerdì), di percepire € 650,00 al mese, di lavorare n.23 ore settimanali ( e non le n.16
ore contrattualmente previste) .
Le superiori precisazioni venivano rese dalla lavoratrice nell'immediatezza Pt_2 dell'ispezione per come risulta dalla dichiarazione stilata in occasione dell'accesso ispettivo.
In ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede ispettiva giurisprudenza di merito statuisce che “le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti,
presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero” ( In tal senso Trib. Milano n. 1625/2009 )
Nella fattispecie di che trattasi, la lavoratrice non solo ha dichiarato di Parte_2
aver iniziato il rapporto di lavoro con l'opponente nel gennaio 2015, ma ha fornito precise indicazioni in ordine all'orario di lavoro, retribuzione e assenze.
Peraltro, gli esiti della prova testimoniale espletata con la stessa lavoratrice non ha condotto a risultati diversi.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare presso lo studio per n. 16 ore Pt_2 Pt_1
settimanali e di recarsi allo studio medico solo quando l'opponente è impegno nell'esecuzione di un intervento.
In ordine alle diverse dichiarazioni effettuate in sede ispettiva, riferiva che nel riportare gli orari non si riferiva a quelli in cui svolgeva attività lavorativa, ma a quelli di apertura dello studio.
Le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede giudiziaria non si appalesano credibili e concludenti anche in considerazione dell'attuale sussistenza del vincolo lavorativo con l'opponente.
Invero, contrariamente a quanto ricostruito dalla sig.ra in sede giudiziale, le Pt_2
dichiarazioni rese in corso di accertamento ispettivo sono chiare e non lasciano spazio a dubbi. La lavoratrice ha affermato, senza incertezze, di lavorare “da sempre secondo gli
orari di apertura dello studio, ovvero Martedì e Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00
e dalle 15,30 alle 19,30 , il venerdì dalle ore 09,00 alle 17,00 compreso”.
Il tenore letterale della dichiarazione e i dettagli indicati non lasciano dubbi sul fatto che la lavoratrice – pur assunta con contratto di lavoro per n. 16 ore settimanali – svolgeva di fatto, fin dall'inizio del rapporto, attività lavorativa per ben n. 23 ore settimanali.
Le superiori conclusioni trovano conferma in consolidato e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità ove si legge che “i verbali di accertamento degli organi
ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso , con riguardo ai fatti attestati dal
pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun
margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento
dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata
non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i
pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano
coinvolti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti
verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata,
costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con
gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità
o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” ( Cass. Civ. n. 36573/23 )
Pertanto, in considerazione degli esiti della prova testimoniale e della mancanza di documentazione di segno opposto, si ritiene che vada riconosciuto il valore privilegiato delle dichiarazioni fatte dal lavoratore nell'immediatezza dei fatti di causa e quindi individuato l'orario di lavoro effettivamente svolto dalla lavoratrice in Parte_2
n.23 ore settimanali e non 16.
In considerazione di quanto finora esposto, ne consegue il rigetto anche degli ulteriori motivi di impugnazione di cui ai punti n.2 e 3 del ricorso in opposizione.
In ordine alle spese di lite, nulla si dispone dal momento che nell'ipotesi in cui l'autorità
amministrativa stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato ( come nel caso che ci occupa ), non può conseguire la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II n.
8413/16 )
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 8871/23 R.G.: Rigetta la proposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta contrassegnata dal n.23/0211 prot. n. 12142 del 22.06.2023, notificata in data 30.06.2023.
Nulla dispone in ordine alle spese di lite per i motivi di cui sopra
Catania 24.04.2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011