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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
20/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5897/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
20/03/2025, promossa da
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BERTELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA XX SETTEMBRE, 40 25121
BRESCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore,
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 20/03/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11/10/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la condanna di quest'ultima CP_1 al risarcimento dei danni causati dall'arrecata tranciatura del cavo telefonico, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Pur regolarmente citata in giudizio, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Mutato il rito a semplificato ed assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott.
Verzeni) a decorrere dal 31/01/2025, la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 20/03/2025, nella quale il
Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
In mancanza dell'articolazione di mezzi istruttori diversi, la verificazione dell'illecito civile, lamentato da parte ricorrente,
è tratta presuntivamente e cumulativamente dai seguenti documenti depositati in allegato alla citazione:
a) le mail di cui al doc. 1, riportanti l'interlocuzione del difensore di parte ricorrente con un ausiliario della società resistente e, segnatamente dopo la prospettazione dei danni subiti, l'ammissione, da parte di quest'ultimo, di un “danno alla F.O. del 27.07.2023” – laddove “ evidentemente CP_2 indica la “fibra ottica” -, ancorché con rilievi circa l'anteriore collocazione del cavo e la mancata segnalazione dello stesso,
b) le foto di cui al doc. 1, evidenzianti un cavo tranciato.
2.1. Né, del resto, i rilievi sub a) sarebbero sussumibili ad una cesura del nesso causale ex art. 41, comma 2, c.p., mancando della
2 stessa la necessaria straordinarietà e l'eccezionalità rispetto a quello che, al massimo, configurerebbe un ordinario e concorrente inosservanza di terzi nella originaria posa del cavo de quo.
3. Così ritenuto provato l'illecito lamentato, deve pervenirsi alla liquidazione dei danni risarcibili.
3.1. Risulta dimostrata, tramite i doc. 2 e 3 allegati alla citazione, l'esposizione debitoria di € 13.000,32 della ricorrente per il servizio di vigilanza che è si è dovuto attivare in luogo del sistema di telesicurezza, evidentemente interdetto dal venire meno della connessione internet dopo il taglio del cavo. Pertanto, anche considerati
I. la non esorbitanza della cifra e, comunque, l'esigenza di provvedere all'attivazione di tale surrogato in tempi brevissimi, alla luce della subitaneità del trancio,
II. l'irrilevanza della prova di un corrispondente esborso, visto che “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4718 del 10/03/2016, Rv. 639071 - 01),
III. pur nel dissidio giurisprudenziale sul punto, i più convincenti principi – ex multis - di Cass., ord. n.
26929 del 2024 e Cass. Sez. 2, ord. del 10/12/2021, n.
39376, Rv. 663173 – 01 circa la liquidabilità d'ufficio di interessi e rivalutazione, secondo il computo di Sez.
Un., sent. del 17/02/1995, n. 1712, fino alla data della liquidazione della sentenza, trattandosi di ordinarie componenti del danno risarcibile,
3 IV. l'impostulabilità di interessi dopo la data della sentenza, essendovi una mera obbligazione di valuta dopo la liquidazione mediante siffatto provvedimento e non essendo stati richiesti gli stessi nel caso di specie (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004), la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 13.000,32, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data di scadenza della fattura del 30/09/2023 sino alla data della presente sentenza.
3.2. Sono altresì risarcibili i danni costituiti dalle obbligazioni assunte per gli interventi richiesti dalla ricorrente, derivati dal difettoso ripristino del collegamento e/o dalla necessità di intervenire sul cavo successivamente ricollocato e non interrato dai tecnici, trattandosi di lavorazioni necessitate dall'anteriore tranciatura. Tale nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e i relativi danni risarcibili sono, del resto, presuntivamente dimostrati tramite il doc. 5 allegato alla citazione, che, assurgendo non già ad un mero preventivo, ma a “RESOCONTO ATTIVITA' RELATIVE AL[…] TRANCIAMENTO
CAVO INTERNET” effettivamente “[s]volte”, con relativa descrizione delle stesse ed elencazione delle rispettive debenze, assurge ad un documento di un terzo, avente valore probatorio in base ai principi – ex multis - di Cass. Sez. 2, sent. del 17/07/2015, n.
15037, Rv. 636081 – 01. Pertanto, superata la qualificazione attorea come mero “preventivo” in base a tale dirimente profilo contenutistico, tanto più che le prospettazioni di parte sono suscettibili di smentita da quanto riportato sul documento prodotto (in applicazione analogica dei principi di Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e di Sez. U, Sentenza n. 11377 del
2015 circa le allegazioni pacifiche), nonché richiamati i principi di cui ai numeri romani che precedono, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
4 ➢ € 3.638,00, oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data dell'1/7/2024 di tale doc. 5 sino alla data della presente sentenza.
3.3. Infine, deve solo precisarsi, che laddove è stata indicata l'espressione <> nella presente sentenza, essi devono intendersi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., fino alla data dell'11/10/2024, nonché al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c., dopo la data dell'11/10/2024, considerate (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023,
Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale o – come nel caso in esame - alla liquidazione d'ufficio di siffatti accessori (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del
08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi).
4. Non sono risarcibili gli asseriti danni all'immagine e patrimoniali all'attività imprenditoriale della ricorrente. Per questi ultimi, manca, infatti, precisa allegazione e prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., essendo di per sé insufficiente il depositato bilancio della società ricorrente
(doc. 11) per individuare le cause di siffatto andamento economico. Quanto agli aspetti non patrimoniali, premesso che, secondo la giurisprudenza, “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa"”, deve essere oggetto di allegazione e di prova” (così Cass. Sez. 3, ord. del 10/07/2023, n. 19551, Rv. 668139 - 01), di talché, previa osservanza di ciò, “è configurabile la lesione alla reputazione di
5 un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18082 del 25/07/2013, Rv. 627446), manca del tutto l'allegazione – prima ancora della dimostrazione – della menomazione di eventuali rapporti tra la ricorrente e terzi.
4.1. La parziale inosservanza degli oneri di allegazione e/o prova non è poi superabile ex art. 1226 c.c., da un lato in quanto operante meramente sul piano della dimostrazione e non della prospettazione dei fatti asseritamente palesanti un pregiudizio non patrimoniale, mentre, dall'altro, mancando quell'estrema difficoltà di provare i danni patrimoniali atta a postulare l'applicazione della predetta disposizione.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 264,00 per spese vive ed € 3.440,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva €
389,00, fase istruttoria/di trattazione € 840,00, fase decisoria €
851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria, visti la contumacia della resistente, la natura documentale del giudizio e la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
6 1. Accertato e dichiarato che l'assenza della linea telefonica e internet, dal 27 luglio 2023 al 17 agosto 2023, per
[...]
è stata causata da un Parte_1 fatto imputabile a condanna al CP_1 CP_1 pagamento, in favore di Parte_1 degli importi di a. € 13.000,32, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data del
30/09/2023 sino alla data della presente sentenza,
b. € 3.638,00, oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data dell'1/7/2024 di tale doc. 5 sino alla data della presente sentenza;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Parte_1 in € 264,00 per spese vive ed € 3.440,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 20/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
20/03/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5897/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
20/03/2025, promossa da
, C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to BERTELLI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA XX SETTEMBRE, 40 25121
BRESCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore,
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 20/03/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11/10/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la condanna di quest'ultima CP_1 al risarcimento dei danni causati dall'arrecata tranciatura del cavo telefonico, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Pur regolarmente citata in giudizio, non si CP_1 costituiva e veniva dichiarata contumace.
Mutato il rito a semplificato ed assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva del dott.
Verzeni) a decorrere dal 31/01/2025, la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 20/03/2025, nella quale il
Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono, dovendo rigettarsi per il resto.
In mancanza dell'articolazione di mezzi istruttori diversi, la verificazione dell'illecito civile, lamentato da parte ricorrente,
è tratta presuntivamente e cumulativamente dai seguenti documenti depositati in allegato alla citazione:
a) le mail di cui al doc. 1, riportanti l'interlocuzione del difensore di parte ricorrente con un ausiliario della società resistente e, segnatamente dopo la prospettazione dei danni subiti, l'ammissione, da parte di quest'ultimo, di un “danno alla F.O. del 27.07.2023” – laddove “ evidentemente CP_2 indica la “fibra ottica” -, ancorché con rilievi circa l'anteriore collocazione del cavo e la mancata segnalazione dello stesso,
b) le foto di cui al doc. 1, evidenzianti un cavo tranciato.
2.1. Né, del resto, i rilievi sub a) sarebbero sussumibili ad una cesura del nesso causale ex art. 41, comma 2, c.p., mancando della
2 stessa la necessaria straordinarietà e l'eccezionalità rispetto a quello che, al massimo, configurerebbe un ordinario e concorrente inosservanza di terzi nella originaria posa del cavo de quo.
3. Così ritenuto provato l'illecito lamentato, deve pervenirsi alla liquidazione dei danni risarcibili.
3.1. Risulta dimostrata, tramite i doc. 2 e 3 allegati alla citazione, l'esposizione debitoria di € 13.000,32 della ricorrente per il servizio di vigilanza che è si è dovuto attivare in luogo del sistema di telesicurezza, evidentemente interdetto dal venire meno della connessione internet dopo il taglio del cavo. Pertanto, anche considerati
I. la non esorbitanza della cifra e, comunque, l'esigenza di provvedere all'attivazione di tale surrogato in tempi brevissimi, alla luce della subitaneità del trancio,
II. l'irrilevanza della prova di un corrispondente esborso, visto che “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 4718 del 10/03/2016, Rv. 639071 - 01),
III. pur nel dissidio giurisprudenziale sul punto, i più convincenti principi – ex multis - di Cass., ord. n.
26929 del 2024 e Cass. Sez. 2, ord. del 10/12/2021, n.
39376, Rv. 663173 – 01 circa la liquidabilità d'ufficio di interessi e rivalutazione, secondo il computo di Sez.
Un., sent. del 17/02/1995, n. 1712, fino alla data della liquidazione della sentenza, trattandosi di ordinarie componenti del danno risarcibile,
3 IV. l'impostulabilità di interessi dopo la data della sentenza, essendovi una mera obbligazione di valuta dopo la liquidazione mediante siffatto provvedimento e non essendo stati richiesti gli stessi nel caso di specie (in tema, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004), la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 13.000,32, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data di scadenza della fattura del 30/09/2023 sino alla data della presente sentenza.
3.2. Sono altresì risarcibili i danni costituiti dalle obbligazioni assunte per gli interventi richiesti dalla ricorrente, derivati dal difettoso ripristino del collegamento e/o dalla necessità di intervenire sul cavo successivamente ricollocato e non interrato dai tecnici, trattandosi di lavorazioni necessitate dall'anteriore tranciatura. Tale nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e i relativi danni risarcibili sono, del resto, presuntivamente dimostrati tramite il doc. 5 allegato alla citazione, che, assurgendo non già ad un mero preventivo, ma a “RESOCONTO ATTIVITA' RELATIVE AL[…] TRANCIAMENTO
CAVO INTERNET” effettivamente “[s]volte”, con relativa descrizione delle stesse ed elencazione delle rispettive debenze, assurge ad un documento di un terzo, avente valore probatorio in base ai principi – ex multis - di Cass. Sez. 2, sent. del 17/07/2015, n.
15037, Rv. 636081 – 01. Pertanto, superata la qualificazione attorea come mero “preventivo” in base a tale dirimente profilo contenutistico, tanto più che le prospettazioni di parte sono suscettibili di smentita da quanto riportato sul documento prodotto (in applicazione analogica dei principi di Sez. U,
Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e di Sez. U, Sentenza n. 11377 del
2015 circa le allegazioni pacifiche), nonché richiamati i principi di cui ai numeri romani che precedono, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
4 ➢ € 3.638,00, oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data dell'1/7/2024 di tale doc. 5 sino alla data della presente sentenza.
3.3. Infine, deve solo precisarsi, che laddove è stata indicata l'espressione <> nella presente sentenza, essi devono intendersi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., fino alla data dell'11/10/2024, nonché al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c., dopo la data dell'11/10/2024, considerate (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023,
Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale o – come nel caso in esame - alla liquidazione d'ufficio di siffatti accessori (in tema, Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del
08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n.
28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi).
4. Non sono risarcibili gli asseriti danni all'immagine e patrimoniali all'attività imprenditoriale della ricorrente. Per questi ultimi, manca, infatti, precisa allegazione e prova del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., essendo di per sé insufficiente il depositato bilancio della società ricorrente
(doc. 11) per individuare le cause di siffatto andamento economico. Quanto agli aspetti non patrimoniali, premesso che, secondo la giurisprudenza, “il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa"”, deve essere oggetto di allegazione e di prova” (così Cass. Sez. 3, ord. del 10/07/2023, n. 19551, Rv. 668139 - 01), di talché, previa osservanza di ciò, “è configurabile la lesione alla reputazione di
5 un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n.
18082 del 25/07/2013, Rv. 627446), manca del tutto l'allegazione – prima ancora della dimostrazione – della menomazione di eventuali rapporti tra la ricorrente e terzi.
4.1. La parziale inosservanza degli oneri di allegazione e/o prova non è poi superabile ex art. 1226 c.c., da un lato in quanto operante meramente sul piano della dimostrazione e non della prospettazione dei fatti asseritamente palesanti un pregiudizio non patrimoniale, mentre, dall'altro, mancando quell'estrema difficoltà di provare i danni patrimoniali atta a postulare l'applicazione della predetta disposizione.
5. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 264,00 per spese vive ed € 3.440,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva €
389,00, fase istruttoria/di trattazione € 840,00, fase decisoria €
851,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria, visti la contumacia della resistente, la natura documentale del giudizio e la sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
6 1. Accertato e dichiarato che l'assenza della linea telefonica e internet, dal 27 luglio 2023 al 17 agosto 2023, per
[...]
è stata causata da un Parte_1 fatto imputabile a condanna al CP_1 CP_1 pagamento, in favore di Parte_1 degli importi di a. € 13.000,32, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data del
30/09/2023 sino alla data della presente sentenza,
b. € 3.638,00, oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi legali su tale somma mese per mese da rivalutarsi dalla data dell'1/7/2024 di tale doc. 5 sino alla data della presente sentenza;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
delle spese processuali, liquidate Parte_1 in € 264,00 per spese vive ed € 3.440,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 20/03/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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