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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21676/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica, S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 21676/2023 R.G., e vertente
tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Padula 178 cf , elettivamente C.F._1 domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla Via Trencia 62 presso l'Avvocato Osvaldo CIRIELLO ( ) che lo rappresenta e difende , giusta C.F._2 procura come in atti;
- Opponente contro
(P. Iva , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
C.f. ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 P.IVA_2 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'IA del 07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva , Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed EA OR (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4
Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale del 21.10.25. È presente per la parte opposta l'Avv. Giordano, per delega degli Avv.ti Raffaele Zurlo e EA OR, il quale impugna e contesta ogni deduzione, difesa e domanda avversaria, si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, conclusioni che, per brevità, si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Pertanto, chiede che la causa sia rimessa in decisione. E' altresì presente per l 'opponente Sig. l avvocato Osvaldo Ciriello il Pt_1 quale si riporta all'atto di opposizione e ai propri scritti e note di udienza difensive chiedendone l accoglimento con revoca del D.I opposto vinte le spese con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene tardivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 4795/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 30.5.18, e notificato in data 20.6.18, su ricorso di (nel prosieguo, ) Controparte_3 CP_2 in qualità di mandataria di (nel prosieguo, CP_1
“ ) con il quale è stato ingiunto a di CP_1 Parte_1 pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 22.806,09, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 540,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 290720295477 stipulato dall'ingiunto con Citi
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financial spa in data 15.9.06 (nel prosieguo “Citi”). Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta. Nell'opporsi all'ingiunzione, ha riferito che, nell'ambito Pt_1 della procedura di esecuzione forzata presso terzi intrapresa a suo danno (R.G.E.5829/2022), e fondata sul decreto originariamente non opposto, il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta vessatorietà delle clausole dei contratti, concedeva all'esecutato termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. (verbale del 14.7.23 – fasc. opponente), dando seguito all'orientamento sancito da Sez. u n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore nei contratti bancari e finanziari, di raccordo con la giurisprudenza sopranazionale della CGUE. Su tali premesse, ha spiegato opposizione tardiva eccependo la Pt_1 prescrizione del credito ingiunto oltre alla vessatorietà delle clausole negoziali. Ha eccepito l'inesistenza del credito e l'applicazione di interessi usurari. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta sul presupposto della manca prova delle cessioni. Ha eccepito la nullità del decreto per assenza dei presupposti per la sua emissione.
Con comparsa, si è costituita in giudizio , in qualità di CP_2 mandataria di che ha eccepito l'inammissibilità di CP_1 censure diverse dalla vessatorietà delle clausole negoziali. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali richieste restitutorie. Ha eccepito l'applicabilità, al presente giudizio di opposizione, del rito antecedente la cc.dd. Riforma Cartabia, entrata in vigore a decorrere dal 28.2.23 per i procedimenti instaurati successivamente a quella data. Tenuto conto che, in caso di decreto ingiuntivo, per la scelta del rito occorre guardare alla data di introduzione del procedimento monitorio (Cass. n. 23456 del 26.08.2021), la pendenza della lite va determinata al momento del deposito del ricorso monitorio, ossia in data 18.5.18. Ha chiesto concedersi termine per l'introduzione della procedura di mediazione. Ha respinto le censure di vessatorietà delle clausole negoziali, denunciando la genericità dell'eccezione sollevata da controparte. Ha respinto l'eccepita prescrizione, decorrente dalla chiusura del rapporto
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(Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 28.10.2006 ed ultima il 28.09.2010. Il termine prescrizionale veniva interrotto dapprima dalla comunicazione di avvenuta cessione contenente contestuale intimazione di pagamento del 21.4.2017 (doc. 7 fasc. monitorio) oltre che dalla notifica del d.i. del 20.6.18 (doc. 2 fasc. monitorio). Ha respinto l'eccezione di usura dei tassi praticati oltre che per la genericità in quanto infondata. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 20.12.24, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, venivano assegnati i termini per l'introduzione della procedura di mediazione (verb. negativo depositato in data 15.4.25).
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 27.2.26, la causa veniva rinviata al 21.10.25 per la discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. In via preliminare, si precisa che, tenuto conto della data di deposito del ricorso (18.5.18), il presente giudizio è soggetto alla disciplina del codice di rito anteriore alla modifica introdotta con d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia). Giusto quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 149/2022, le nuove previsioni sono entrate in vigore, salvo diversa disposizione, in data 28 febbraio 2023, limitatamente ai procedimenti instaurati dopo tale data. In altre parole, la norma applica il principio “tempus regit actum” (art. 11 delle preleggi) ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, stabilendo invece l'ultrattività delle norme abrogate per i procedimenti già pendenti a quella stessa data. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la nozione di
“pendenza della lite” deve essere adattata al giudizio in corso, caratterizzato dalla presenza di due fasi, la prima delle quali introdotta con ricorso e resa in assenza di contraddittorio, destinato ad instaurarsi solo con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto. in quest'ambito, la pendenza della lite è determinata dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto (art. 643 cod. proc.
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civ.) ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda retroagiscono al momento del deposito del ricorso, che svolge funzione “prenotativa” - sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U n. 20596/2007; Cass. n. 23456/2021; Cass. n. 27346/2023). La soluzione è adottata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., che parifica, ai fini della prevenzione, la notificazione dell'atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. Ed è in linea con la natura del procedimento monitorio, rispetto al quale l'opposizione non introduce un giudizio autonomo né costituisce un autonomo grado di giudizio, rappresentando, come accennato sopra, piuttosto una fase – ancorchè eventuale – di un giudizio già pendente fondato sulla domanda di condanna introdotta dal creditore con ricorso (Cass. 19596/2020; Cass. n. 19246/2020). Il principio, inizialmente applicata in materia di competenza, continenza e litispendenza (Sez u n. 20596/2007), è stato esteso dalla giurisprudenza anche al caso – come quello in esame - di sopravvenienza normativa (Cass. n. 27346/2023). Si è individuato nel deposito del ricorso un criterio prenotativo diverso e più ampio rispetto a quello della prevenzione (art. 39 e 643 cod. proc. civ.), connesso al più generale principio per cui la durata del processo non può andare a danno della parte ex post vittoriosa (nella specie, il creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo), la quale deve essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata (in questo senso, Cass. n. 27346/2023). Alla luce dei principi sopra esposti, non vi è dubbio che trovi applicazione la disciplina ante cd. riforma Cartabia, essendo il ricorso depositato in data 18.5.18. L'errato incardinamento non ha causato alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti, non essendovi verificata alcuna decadenza o preclusione nell'esercizio dei poteri processuali attribuiti a ciascuna, con la conseguenza che l'eccezione di nullità della citazione è privo di fondamento. Infatti, nonostante la differenza di termini tra il nuovo e vecchio testo dell'art. 167 cod. proc. civ., la
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costituzione dell'opposta è avvenuta ben prima dei venti giorni liberi precedenti alla data della prima udienza.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità dell'opposizione, pacificamente tardiva rispetto alla data di notifica del decreto (20.6.18). L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in CP_4 causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. ; e in causa C- CP_5
724/22 Investcapital). Come documentato dall'opponente, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, in assenza dell'avvertimento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto e messo in esecuzione circa le conseguenze della mancata opposizione tempestiva, ha assegnato al debitore un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. al fine di consentire il vaglio di vessatorietà delle stesse. Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. disciplina un rimedio a carattere straordinario mediante il quale l'intimato può spiegare opposizione, anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, ove provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Mentre il caso fortuito comporta il verificarsi di un fatto oggettivo indipendentemente dalla volontà umana, essendo l'evento fortuito in sé in grado di causa l'evento per forza propria;
per forza maggiore s'intende una forza esterna ostativa o impeditiva. In ogni caso, l'opposizione non può essere ammessa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione. Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla
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direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto. Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore- consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014). Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso
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giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardiva, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”. Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. (Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
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Non vi è dubbio che, che rivesta la qualifica di Pt_1 consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente. Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione è ammissibile ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali, tenuto conto che il decreto non tempestivamente opposto, e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Conseguentemente, come rilevato dall'opposta, sono inammissibili le ulteriori censure mosse relative al difetto di prova, difetto di legittimazione e titolarità, prescrizione, usura. La questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa ai danni dell'ingiunto, come da provvedimento del giudice dell'esecuzione puntualmente depositata da parte opponente.
, aderendo al rilievo formulato dal g.e., ha eccepito la Pt_1 vessatorietà delle clausole relative al ritardato o mancato pagamento. Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta
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delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, Persona_1 come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista. Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 21 settembre 2006 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n.
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19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746). Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C- 497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Parte_2
Nestrade SA contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IA e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022). Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 4) del contratto n. 290720295477 secondo cui, in caso di ritardo, il cliente è tenuto a corrispondere “interessi di mora pari alla percentuale annua massima consentita dalla legge sull'usura riproporzionata per ogni mese o frazione di mese di ritardo, e ciò per ogni rata scaduta ed impagata” (doc. 6 fasc. opposta). Non vi è dubbio che l'accettazione di una simile clausola ad opera del cliente sia conseguenza dello squilibrio nelle posizioni negoziali, non potendosi ritenere che in una trattativa individuale il professionista potesse legittimamente attendersi che il consumatore prestasse la propria adesione ad una simile condizione (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_1
, che pone la misura degli interessi moratori al limite
[...] dell'importo consentito dalla normativa in materia di usura.
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È altresì abusiva la disciplina dello ius variandi riconosciuto all'istituto (clausola 11 rubricata modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto), disciplinato in maniera non conforme a quanto previsto dall'art. 118 TUB, nel testo allora vigente. Oltre a dimezzare i termini in senso sfavorevole al cliente, l'esercizio di detta facoltà non è subordinato alla presenza di un giustificato motivo. Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce i negozi giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura complessiva del credito vantato dall'opposta limitato alla sola sorta capitale, epurato degli importi addebitati a titolo di interessi moratori. Come da estratto conto depositato agli atti, il credito per capitale è pari a
€ 17.694,80. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso (18.5.18) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, AN B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata). In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, sulla scorta dell'accertata abusività delle clausole dei negozi per cui è causa;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato al Pt_1 pagamento della diversa somma emersa in corso di causa.
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Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass. 24482/2022). Tenuto conto altresì che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite (Cass. n. 3595/2012), queste sono poste a carico dell'opponente ed in favore
, in qualità di mandataria di , e si liquidano in € CP_2 CP_1
5.077,00, per compensi , oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4795/2018 emesso nei confronti di;
Parte_1
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 4) e 11) del contratto n. 290720295477;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di dell'importo di CP_3 CP_1
€ 17.694,80, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (18.5.18) e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore di di , in qualità di mandataria di Controparte_3
che liquida in € 5.077,00, per compensi , oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
Napoli, 21.10.25
Il Giudice
GO RA
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica, S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 21676/2023 R.G., e vertente
tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Padula 178 cf , elettivamente C.F._1 domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla Via Trencia 62 presso l'Avvocato Osvaldo CIRIELLO ( ) che lo rappresenta e difende , giusta C.F._2 procura come in atti;
- Opponente contro
(P. Iva , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
C.f. ), società costituita ai sensi della Legge n. 130 P.IVA_2 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della AN d'IA del 07/06/2017 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, (P. Iva , Controparte_3 Controparte_2 P.IVA_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, con sede legale in Milano (Mi) alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo
(C.F. ) ed EA OR (C.F. C.F._3
con studio in La Spezia (SP) alla Via C.F._4
Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP);
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da verbale del 21.10.25. È presente per la parte opposta l'Avv. Giordano, per delega degli Avv.ti Raffaele Zurlo e EA OR, il quale impugna e contesta ogni deduzione, difesa e domanda avversaria, si riporta integralmente agli scritti difensivi, ai verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, ed insiste per l'integrale accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, conclusioni che, per brevità, si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Pertanto, chiede che la causa sia rimessa in decisione. E' altresì presente per l 'opponente Sig. l avvocato Osvaldo Ciriello il Pt_1 quale si riporta all'atto di opposizione e ai propri scritti e note di udienza difensive chiedendone l accoglimento con revoca del D.I opposto vinte le spese con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene tardivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 4795/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 30.5.18, e notificato in data 20.6.18, su ricorso di (nel prosieguo, ) Controparte_3 CP_2 in qualità di mandataria di (nel prosieguo, CP_1
“ ) con il quale è stato ingiunto a di CP_1 Parte_1 pagare entro quaranta giorni dalla notifica la somma di € 22.806,09, oltre interessi legali e sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 145,50, ed € 540,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto n. 290720295477 stipulato dall'ingiunto con Citi
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financial spa in data 15.9.06 (nel prosieguo “Citi”). Il credito è stato oggetto di cessione in blocco fino all'attuale titolarità in capo all'opposta. Nell'opporsi all'ingiunzione, ha riferito che, nell'ambito Pt_1 della procedura di esecuzione forzata presso terzi intrapresa a suo danno (R.G.E.5829/2022), e fondata sul decreto originariamente non opposto, il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta vessatorietà delle clausole dei contratti, concedeva all'esecutato termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. (verbale del 14.7.23 – fasc. opponente), dando seguito all'orientamento sancito da Sez. u n. 9479/2023 in materia di tutela del consumatore nei contratti bancari e finanziari, di raccordo con la giurisprudenza sopranazionale della CGUE. Su tali premesse, ha spiegato opposizione tardiva eccependo la Pt_1 prescrizione del credito ingiunto oltre alla vessatorietà delle clausole negoziali. Ha eccepito l'inesistenza del credito e l'applicazione di interessi usurari. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e titolarità dell'opposta sul presupposto della manca prova delle cessioni. Ha eccepito la nullità del decreto per assenza dei presupposti per la sua emissione.
Con comparsa, si è costituita in giudizio , in qualità di CP_2 mandataria di che ha eccepito l'inammissibilità di CP_1 censure diverse dalla vessatorietà delle clausole negoziali. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali richieste restitutorie. Ha eccepito l'applicabilità, al presente giudizio di opposizione, del rito antecedente la cc.dd. Riforma Cartabia, entrata in vigore a decorrere dal 28.2.23 per i procedimenti instaurati successivamente a quella data. Tenuto conto che, in caso di decreto ingiuntivo, per la scelta del rito occorre guardare alla data di introduzione del procedimento monitorio (Cass. n. 23456 del 26.08.2021), la pendenza della lite va determinata al momento del deposito del ricorso monitorio, ossia in data 18.5.18. Ha chiesto concedersi termine per l'introduzione della procedura di mediazione. Ha respinto le censure di vessatorietà delle clausole negoziali, denunciando la genericità dell'eccezione sollevata da controparte. Ha respinto l'eccepita prescrizione, decorrente dalla chiusura del rapporto
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(Cass. n. 28819 del 30/11/2017). Nella fattispecie in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 28.10.2006 ed ultima il 28.09.2010. Il termine prescrizionale veniva interrotto dapprima dalla comunicazione di avvenuta cessione contenente contestuale intimazione di pagamento del 21.4.2017 (doc. 7 fasc. monitorio) oltre che dalla notifica del d.i. del 20.6.18 (doc. 2 fasc. monitorio). Ha respinto l'eccezione di usura dei tassi praticati oltre che per la genericità in quanto infondata. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite. All'udienza del 20.12.24, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, venivano assegnati i termini per l'introduzione della procedura di mediazione (verb. negativo depositato in data 15.4.25).
Inizialmente rimessa in decisione all'udienza del 27.2.26, la causa veniva rinviata al 21.10.25 per la discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ.
L'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo revocato. In via preliminare, si precisa che, tenuto conto della data di deposito del ricorso (18.5.18), il presente giudizio è soggetto alla disciplina del codice di rito anteriore alla modifica introdotta con d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia). Giusto quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 149/2022, le nuove previsioni sono entrate in vigore, salvo diversa disposizione, in data 28 febbraio 2023, limitatamente ai procedimenti instaurati dopo tale data. In altre parole, la norma applica il principio “tempus regit actum” (art. 11 delle preleggi) ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, stabilendo invece l'ultrattività delle norme abrogate per i procedimenti già pendenti a quella stessa data. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la nozione di
“pendenza della lite” deve essere adattata al giudizio in corso, caratterizzato dalla presenza di due fasi, la prima delle quali introdotta con ricorso e resa in assenza di contraddittorio, destinato ad instaurarsi solo con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto. in quest'ambito, la pendenza della lite è determinata dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto (art. 643 cod. proc.
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civ.) ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda retroagiscono al momento del deposito del ricorso, che svolge funzione “prenotativa” - sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla (Cass. Sez. U n. 20596/2007; Cass. n. 23456/2021; Cass. n. 27346/2023). La soluzione è adottata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., che parifica, ai fini della prevenzione, la notificazione dell'atto introduttivo avente la forma della citazione al deposito del ricorso. Ed è in linea con la natura del procedimento monitorio, rispetto al quale l'opposizione non introduce un giudizio autonomo né costituisce un autonomo grado di giudizio, rappresentando, come accennato sopra, piuttosto una fase – ancorchè eventuale – di un giudizio già pendente fondato sulla domanda di condanna introdotta dal creditore con ricorso (Cass. 19596/2020; Cass. n. 19246/2020). Il principio, inizialmente applicata in materia di competenza, continenza e litispendenza (Sez u n. 20596/2007), è stato esteso dalla giurisprudenza anche al caso – come quello in esame - di sopravvenienza normativa (Cass. n. 27346/2023). Si è individuato nel deposito del ricorso un criterio prenotativo diverso e più ampio rispetto a quello della prevenzione (art. 39 e 643 cod. proc. civ.), connesso al più generale principio per cui la durata del processo non può andare a danno della parte ex post vittoriosa (nella specie, il creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo), la quale deve essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata (in questo senso, Cass. n. 27346/2023). Alla luce dei principi sopra esposti, non vi è dubbio che trovi applicazione la disciplina ante cd. riforma Cartabia, essendo il ricorso depositato in data 18.5.18. L'errato incardinamento non ha causato alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti, non essendovi verificata alcuna decadenza o preclusione nell'esercizio dei poteri processuali attribuiti a ciascuna, con la conseguenza che l'eccezione di nullità della citazione è privo di fondamento. Infatti, nonostante la differenza di termini tra il nuovo e vecchio testo dell'art. 167 cod. proc. civ., la
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costituzione dell'opposta è avvenuta ben prima dei venti giorni liberi precedenti alla data della prima udienza.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sull'ammissibilità dell'opposizione, pacificamente tardiva rispetto alla data di notifica del decreto (20.6.18). L'opposizione è ammissibile limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali previsto dal codice del consumo, e ciò sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 650 cod. proc. civ. fatta propria dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, in ossequio ai principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori nei contratti bancari e finanziari (CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in CP_4 causa C-600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io c. Impuls Leasing;
in causa C-869/19 L. c. ; e in causa C- CP_5
724/22 Investcapital). Come documentato dall'opponente, il presente giudizio è stato introdotto a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, rilevata la presunta abusività delle clausole negoziali del contratto, in assenza dell'avvertimento contenuto nel decreto ingiuntivo non opposto e messo in esecuzione circa le conseguenze della mancata opposizione tempestiva, ha assegnato al debitore un termine per l'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. al fine di consentire il vaglio di vessatorietà delle stesse. Come noto, l'art. 650 cod. proc. civ. disciplina un rimedio a carattere straordinario mediante il quale l'intimato può spiegare opposizione, anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, ove provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Mentre il caso fortuito comporta il verificarsi di un fatto oggettivo indipendentemente dalla volontà umana, essendo l'evento fortuito in sé in grado di causa l'evento per forza propria;
per forza maggiore s'intende una forza esterna ostativa o impeditiva. In ogni caso, l'opposizione non può essere ammessa decorsi giorni dal primo atto di esecuzione. Al fine di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla
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direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, recependo quanto deciso con le pronunce della CGUE del 17 maggio 2022, le Sezioni Unite (n. 9479/2023) hanno individuato nell'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. lo strumento per far valere l'abusività di clausole contenute in contratti posti a fondamento del decreto non opposto. Secondo quanto chiarito dalla Corte, le carenze formali del decreto monitorio, infatti, configurano per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto per ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., strumento che consente al debitore- consumatore di recuperare la tutela, piena ed effettiva, di cui non ha potuto usufruire e permette al giudice di svolgere, in una sede di cognizione piena e nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, quella delibazione integrale non effettuata in precedenza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, totale o parziale, sia quando la nullità riguardi una clausola che inficia solo il quantum debeatur, sia quando essa incida integralmente sull'an debeatur, sempre che a tale declaratoria il consumatore non si opponga, giacché trattasi comunque di nullità relativa e "a vantaggio” (Cass. sez. u n. 28314/2019; Cass. sez. u n. 26242; n. 26243/2014). Con la stessa pronuncia, i giudici di legittimità hanno individuato i compiti del giudice del monitorio e dell'esecuzione. In particolare, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda - esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso
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giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non contenga alcuna motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole o avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività – come nel caso in esame – deve essere riconosciuta all'opponente-consumatore la possibilità di proporre opposizione tardiva, riconducibile alla previsione normativa del "caso fortuito o forza maggiore”. Ciò è possibile anche quando – come nel caso in esame - il decreto non opposto sia stato posto in esecuzione. Ed infatti, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione a dover controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 cod. proc. civ. (Cass. Sez. u n. 9479/2023; Cass. 17055/2024). Tanto è avvenuto nel caso di specie.
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Non vi è dubbio che, che rivesta la qualifica di Pt_1 consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente. Sulla scorta dei principi sopra enunciati, l'opposizione è ammissibile ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. limitatamente al vaglio di vessatorietà delle clausole negoziali, tenuto conto che il decreto non tempestivamente opposto, e sul quale è stata intrapresa l'esecuzione, non conteneva alcun avviso al debitore-consumatore circa le facoltà previste dal codice del consumo, con ciò essendosi verificato il “caso fortuito o forza maggiore” di cui all'art. 650 cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Conseguentemente, come rilevato dall'opposta, sono inammissibili le ulteriori censure mosse relative al difetto di prova, difetto di legittimazione e titolarità, prescrizione, usura. La questione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole negoziali è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata, nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa ai danni dell'ingiunto, come da provvedimento del giudice dell'esecuzione puntualmente depositata da parte opponente.
, aderendo al rilievo formulato dal g.e., ha eccepito la Pt_1 vessatorietà delle clausole relative al ritardato o mancato pagamento. Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta
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delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, Persona_1 come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista. Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 21 settembre 2006 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n.
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19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746). Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C- 497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Parte_2
Nestrade SA contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IA e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022). Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 4) del contratto n. 290720295477 secondo cui, in caso di ritardo, il cliente è tenuto a corrispondere “interessi di mora pari alla percentuale annua massima consentita dalla legge sull'usura riproporzionata per ogni mese o frazione di mese di ritardo, e ciò per ogni rata scaduta ed impagata” (doc. 6 fasc. opposta). Non vi è dubbio che l'accettazione di una simile clausola ad opera del cliente sia conseguenza dello squilibrio nelle posizioni negoziali, non potendosi ritenere che in una trattativa individuale il professionista potesse legittimamente attendersi che il consumatore prestasse la propria adesione ad una simile condizione (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Per_1
, che pone la misura degli interessi moratori al limite
[...] dell'importo consentito dalla normativa in materia di usura.
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È altresì abusiva la disciplina dello ius variandi riconosciuto all'istituto (clausola 11 rubricata modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche del contratto), disciplinato in maniera non conforme a quanto previsto dall'art. 118 TUB, nel testo allora vigente. Oltre a dimezzare i termini in senso sfavorevole al cliente, l'esercizio di detta facoltà non è subordinato alla presenza di un giustificato motivo. Accertata l'abusività delle clausole sopra indicate, stante la nullità parziale che colpisce i negozi giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura complessiva del credito vantato dall'opposta limitato alla sola sorta capitale, epurato degli importi addebitati a titolo di interessi moratori. Come da estratto conto depositato agli atti, il credito per capitale è pari a
€ 17.694,80. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla data del deposito del ricorso (18.5.18) e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, AN B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata). In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, sulla scorta dell'accertata abusività delle clausole dei negozi per cui è causa;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e condannato al Pt_1 pagamento della diversa somma emersa in corso di causa.
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Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass. 24482/2022). Tenuto conto altresì che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite (Cass. n. 3595/2012), queste sono poste a carico dell'opponente ed in favore
, in qualità di mandataria di , e si liquidano in € CP_2 CP_1
5.077,00, per compensi , oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 4795/2018 emesso nei confronti di;
Parte_1
- Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. delle clausole n. 4) e 11) del contratto n. 290720295477;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in qualità di mandataria di dell'importo di CP_3 CP_1
€ 17.694,80, sul quale decorrono interessi legali di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso (18.5.18) e sino al soddisfo;
- condanna altresì alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore di di , in qualità di mandataria di Controparte_3
che liquida in € 5.077,00, per compensi , oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti e rimborso di spese generali e di mediazione, se sostenute e come per legge.
Napoli, 21.10.25
Il Giudice
GO RA
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