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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11-9-2025, vertente tra
(P.VA , rappresentata e Parte_1 P.VA_1
difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli in virtù di procura generale “ad lites” in atti, elettivamente domiciliato in RO, Viale Mazzini, 96, presso lo studio dell'Avv. Marina
Rossi; 2
- Appellante -
e
(P.VA , elettivamente domiciliata in RO, Via CP_1 P.VA_2
Monzambano, n. 10, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria
Graziosi e Vincenzo Arena in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Factoring.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (più Parte_1 brevemente nel prosieguo “ ”) conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2 Pt_2
Tribunale di RO la (nel prosieguo, “ ), assumendo che, in forza di un CP_1 CP_1 contratto di factoring stipulato in data 8.2.2010, l' (nel Controparte_2 prosieguo, ”) le aveva ceduto i crediti derivanti da un contratto da lei Controparte_2 concluso con l' avente ad oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei CP_1 lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR 80 macro lotto 3 – parte 3 dal Km 173+900 al KM 185+000 ASR 20/07 A3 Salerno Reggio
Calabria rep 39137 del 3 3 09”.
La società attrice faceva presente che l'atto di cessione era stato debitamente notificato ad e che l aveva emesso, per le prestazioni eseguite, le fatture CP_1 Controparte_2
3/15 e 5/15 (al cui saldo residuava un credito di Euro 1.707.562,030), segnalandone l'emissione ad e confermando il trasferimento del credito ad . CP_1 Pt_2 3
Poiché, nonostante la diffida di pagamento, nulla era stato versato, la Pt_2 concludeva chiedendo la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di CP_1
Euro 1.707.562,030, ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituitasi in giudizio, contestava le asserzioni della società attrice, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda perché infondata e, comunque, perché già assolta, nonché la condanna di al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96, Pt_2 comma 3, c.p.c. e, in ogni caso, al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
19984/19, rigettava sia le domande di parte attrice sia la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla società convenuta, condannando a rifondere ad le spese processuali. Pt_2 CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Pt_2 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia con tre motivi di gravame con i quali, sostanzialmente, ribadiva le argomentazioni giuridiche già articolate in primo grado, concernenti l'esistenza del credito e l'opponibilità ad della cessione del credito CP_1 intervenuta tra ed , censurando anche Controparte_2 Pt_2
l'affermazione del Tribunale circa l'applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento della domanda originariamente proposta, la condanna di al pagamento, in suo favore, dell'importo di Euro 1.707.562,030, ovvero del CP_1 diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
inoltre chiedeva la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di Euro 27.443,72, già versato da a titolo di spese processuali Pt_2 liquidate di primo grado, oltre alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per l'asserita violazione sia dell'art. 325 c.p.c. (attesa l'asserita tardività della sua 4
proposizione), sia del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'appello, con conseguente declaratoria che nulla era dovuto a;
in subordine, la condanna al Pt_2 pagamento di un importo notevolmente inferiore rispetto a quello rivendicato da
; il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_2
All'udienza dell'11/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da per l'asserita tardività CP_1 dell'impugnazione, peraltro afferente a profilo rilevabile d'ufficio.
Ad avviso di questa Corte, l'eccezione è fondata.
Dall'esame degli atti emerge che ha notificato in data 13.12.2019 l'impugnata CP_1 sentenza a mezzo pec presso l'indirizzo digitale dell'Avvocato Alberto Fumagalli di
Milano ( , come comprovato dalle relative Email_1 ricevute telematiche di avvenuta consegna e accettazione (complete di relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché di copia conforme della sentenza e attestazione di conformità ex artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 3, del d.l.
179/2012), con la conseguenza che il termine per proporre l'appello veniva a scadere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 c.p.c. e 326 c.p.c., il 13.1.2020.
Orbene, poiché l'appello risulta notificato in data 28.5.2020 (come da pec di consegna depositate dall'appellante), lo stesso deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente proposto.
Sul punto, infatti, non possono essere condivise né le argomentazioni difensive formulate dalla società appellante con le note di trattazione scritta depositate in data
4.12.2020 (con le quali ha evidenziato che, in occasione dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio fisico in RO (presso l'Avvocato Marina Rossi), 5
sicché doveva escludersi che la notificazione della sentenza presso il domicilio digitale, riservato alle sole notifiche di CE, potesse far decorrere il termine breve per l'impugnazione), né quelle articolate con le note conclusive depositate il 13.9.2024 e, da ultimo, in data 11.7.2025 (con le quali ha sostenuto che “la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve avrebbe dovuto essere eseguita, per essere valida, presso la domiciliataria, alternativamente al suo indirizzo indicato nell'atto oppure al suo indirizzo pec risultante dai pubblici registri”).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun Avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo pec risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, cioè
l'INI-PEC (cfr. Cass. n. 3685/2021; Cass. n. 33806/2021; Cass. n. 2460/2021); inoltre la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale (operata con la modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014), non solo non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo pec comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, trattandosi di dato già risultante dal
"ReGindE" (in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. 179/2012, convertito con L. 114/2014), ma non è neanche concessa al professionista la facoltà di indicare un indirizzo pec diverso da quello, né di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di CE (Cass. n. 33806/2021; cfr. anche Cass. S.U. n. 23620/2018; Cass. n.
13224/2018).
E' indubbio che la nuova disciplina abbia comportato un notevole ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, ma ciò non significa che l'introduzione del domicilio digitale abbia eliminato la prerogativa processuale di poter eleggere anche un domicilio fisico, per cui le due opzioni concorrono (vedi Cass. n.
3557/2021; in tal senso, vedi anche Cass. n. 1982/2020 e Cass. n. 27183/2022, richiamate dall'appellante).
Riguardo, poi, agli effetti conseguenti all'indicazione della domiciliazione digitale, la
Corte di Cassazione, con affermazione di portata generale, ha avuto modo di chiarire 6
che “l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione”; Cass. n. 39970/2021; Cass. n. 10355/2020).
Pertanto, secondo tali pronunzie, laddove la domiciliazione digitale non sia stata circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche devono avvenire necessariamente presso detto indirizzo telematico.
A ciò aggiungasi che la Corte di Cassazione, più di recente, ha avuto modo di affrontare nuovamente tale problematica, giungendo ad affermare che, “ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del CP_3
2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni
l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori” (Cass. n.
18534/2024).
Tale principio, cui questa Corte di merito ritiene di aderire, è stato poi ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12684/2025, con cui ha definitivamente affermato che “in tema di notificazioni al domicilio digitale,
l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con 7
l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile”.
Ciò premesso, va osservato che, in occasione dell'atto di citazione di primo grado, l'Avv.
Alberto Fumagalli aveva indicato il proprio indirizzo pec sia per la ricezione delle future comunicazioni, sia per le eventuali notificazioni (“dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC
), sicché non possono sorgere dubbi circa la Email_1 correttezza dell'agire del difensore di che, anche in ossequio a quanto dichiarato CP_1 dal difensore di , ha provveduto a notificare la sentenza di primo grado presso Pt_2 detto indirizzo digitale.
A ciò, poi, aggiungasi che la Suprema Corte ha altresì avuto modo di affermare la validità e l'idoneità della notifica della sentenza eseguita all'indirizzo pec del difensore nominato dalla parte ai fini della decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c., senza che possa rilevare l'individuazione di uno specifico domicilio fisico e/o un domiciliatario esclusivo diverso dal destinatario della notifica, in quanto all'elezione di domicilio, anche ove operata da un procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui egli è assegnato, non consegue il diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (vedi Cass. n. 21579/2024, sia pure in riferimento alla decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione).
Da quanto premesso deriva che l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria rende inutile l'esame non solo delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellata, ma anche degli stessi motivi di gravame proposti da , che restano Pt_2 assorbiti nella decisione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in misura media, facendo applicazione dei valori stabiliti per lo scaglione da Euro
1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00 con l'eccezione della voce
“istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Quanto alla richiesta dell'appellata di rifusione degli oneri riflessi, per come meglio specificati nelle note conclusionali depositate in data 10.7.2025, la conseguenza della introduzione della norma contenuta nell'art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 è che l'ente 8
pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi, risulti infondata” (cfr. Cass. n. 7499/2023; nello stesso senso, Cass. n. 3242/2024; Cass. n. 4436/2025).
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 19984/19 del Tribunale di RO così CP_1 statuisce: dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 29.033,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RO, lì 11/9/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2632 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11-9-2025, vertente tra
(P.VA , rappresentata e Parte_1 P.VA_1
difesa dall'Avv. Alberto Fumagalli in virtù di procura generale “ad lites” in atti, elettivamente domiciliato in RO, Viale Mazzini, 96, presso lo studio dell'Avv. Marina
Rossi; 2
- Appellante -
e
(P.VA , elettivamente domiciliata in RO, Via CP_1 P.VA_2
Monzambano, n. 10, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria
Graziosi e Vincenzo Arena in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Factoring.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (più Parte_1 brevemente nel prosieguo “ ”) conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2 Pt_2
Tribunale di RO la (nel prosieguo, “ ), assumendo che, in forza di un CP_1 CP_1 contratto di factoring stipulato in data 8.2.2010, l' (nel Controparte_2 prosieguo, ”) le aveva ceduto i crediti derivanti da un contratto da lei Controparte_2 concluso con l' avente ad oggetto la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei CP_1 lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR 80 macro lotto 3 – parte 3 dal Km 173+900 al KM 185+000 ASR 20/07 A3 Salerno Reggio
Calabria rep 39137 del 3 3 09”.
La società attrice faceva presente che l'atto di cessione era stato debitamente notificato ad e che l aveva emesso, per le prestazioni eseguite, le fatture CP_1 Controparte_2
3/15 e 5/15 (al cui saldo residuava un credito di Euro 1.707.562,030), segnalandone l'emissione ad e confermando il trasferimento del credito ad . CP_1 Pt_2 3
Poiché, nonostante la diffida di pagamento, nulla era stato versato, la Pt_2 concludeva chiedendo la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di CP_1
Euro 1.707.562,030, ovvero del diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Costituitasi in giudizio, contestava le asserzioni della società attrice, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda perché infondata e, comunque, perché già assolta, nonché la condanna di al risarcimento del danno per temerarietà della lite ex art. 96, Pt_2 comma 3, c.p.c. e, in ogni caso, al pagamento delle competenze e delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
19984/19, rigettava sia le domande di parte attrice sia la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla società convenuta, condannando a rifondere ad le spese processuali. Pt_2 CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Pt_2 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia con tre motivi di gravame con i quali, sostanzialmente, ribadiva le argomentazioni giuridiche già articolate in primo grado, concernenti l'esistenza del credito e l'opponibilità ad della cessione del credito CP_1 intervenuta tra ed , censurando anche Controparte_2 Pt_2
l'affermazione del Tribunale circa l'applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento della domanda originariamente proposta, la condanna di al pagamento, in suo favore, dell'importo di Euro 1.707.562,030, ovvero del CP_1 diverso importo ritenuto dovuto, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo;
inoltre chiedeva la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di Euro 27.443,72, già versato da a titolo di spese processuali Pt_2 liquidate di primo grado, oltre alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello CP_1 per l'asserita violazione sia dell'art. 325 c.p.c. (attesa l'asserita tardività della sua 4
proposizione), sia del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo: in via principale, il rigetto dell'appello, con conseguente declaratoria che nulla era dovuto a;
in subordine, la condanna al Pt_2 pagamento di un importo notevolmente inferiore rispetto a quello rivendicato da
; il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Pt_2
All'udienza dell'11/9/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da per l'asserita tardività CP_1 dell'impugnazione, peraltro afferente a profilo rilevabile d'ufficio.
Ad avviso di questa Corte, l'eccezione è fondata.
Dall'esame degli atti emerge che ha notificato in data 13.12.2019 l'impugnata CP_1 sentenza a mezzo pec presso l'indirizzo digitale dell'Avvocato Alberto Fumagalli di
Milano ( , come comprovato dalle relative Email_1 ricevute telematiche di avvenuta consegna e accettazione (complete di relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché di copia conforme della sentenza e attestazione di conformità ex artt. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies, comma 3, del d.l.
179/2012), con la conseguenza che il termine per proporre l'appello veniva a scadere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 c.p.c. e 326 c.p.c., il 13.1.2020.
Orbene, poiché l'appello risulta notificato in data 28.5.2020 (come da pec di consegna depositate dall'appellante), lo stesso deve ritenersi inammissibile, perché tardivamente proposto.
Sul punto, infatti, non possono essere condivise né le argomentazioni difensive formulate dalla società appellante con le note di trattazione scritta depositate in data
4.12.2020 (con le quali ha evidenziato che, in occasione dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio fisico in RO (presso l'Avvocato Marina Rossi), 5
sicché doveva escludersi che la notificazione della sentenza presso il domicilio digitale, riservato alle sole notifiche di CE, potesse far decorrere il termine breve per l'impugnazione), né quelle articolate con le note conclusive depositate il 13.9.2024 e, da ultimo, in data 11.7.2025 (con le quali ha sostenuto che “la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve avrebbe dovuto essere eseguita, per essere valida, presso la domiciliataria, alternativamente al suo indirizzo indicato nell'atto oppure al suo indirizzo pec risultante dai pubblici registri”).
Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun Avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo pec risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, cioè
l'INI-PEC (cfr. Cass. n. 3685/2021; Cass. n. 33806/2021; Cass. n. 2460/2021); inoltre la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della introduzione del cd. domicilio digitale (operata con la modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, del 2014), non solo non sussiste alcun obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo pec comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, trattandosi di dato già risultante dal
"ReGindE" (in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L. 179/2012, convertito con L. 114/2014), ma non è neanche concessa al professionista la facoltà di indicare un indirizzo pec diverso da quello, né di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di CE (Cass. n. 33806/2021; cfr. anche Cass. S.U. n. 23620/2018; Cass. n.
13224/2018).
E' indubbio che la nuova disciplina abbia comportato un notevole ridimensionamento dell'ambito applicativo dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, ma ciò non significa che l'introduzione del domicilio digitale abbia eliminato la prerogativa processuale di poter eleggere anche un domicilio fisico, per cui le due opzioni concorrono (vedi Cass. n.
3557/2021; in tal senso, vedi anche Cass. n. 1982/2020 e Cass. n. 27183/2022, richiamate dall'appellante).
Riguardo, poi, agli effetti conseguenti all'indicazione della domiciliazione digitale, la
Corte di Cassazione, con affermazione di portata generale, ha avuto modo di chiarire 6
che “l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione”; Cass. n. 39970/2021; Cass. n. 10355/2020).
Pertanto, secondo tali pronunzie, laddove la domiciliazione digitale non sia stata circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche devono avvenire necessariamente presso detto indirizzo telematico.
A ciò aggiungasi che la Corte di Cassazione, più di recente, ha avuto modo di affrontare nuovamente tale problematica, giungendo ad affermare che, “ai fini del decorso del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, è valida la notificazione della sentenza eseguita ad uno dei difensori nominati all'indirizzo PEC che risulta dal ai sensi dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del CP_3
2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 (c.d. domicilio digitale), non rilevando in senso contrario la richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo PEC del difensore indicato come domiciliatario ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, né potendosi configurare un siffatto diritto della parte o limitare alle sole comunicazioni
l'efficacia dell'indicazione dell'indirizzo PEC degli altri difensori” (Cass. n.
18534/2024).
Tale principio, cui questa Corte di merito ritiene di aderire, è stato poi ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12684/2025, con cui ha definitivamente affermato che “in tema di notificazioni al domicilio digitale,
l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con 7
l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile”.
Ciò premesso, va osservato che, in occasione dell'atto di citazione di primo grado, l'Avv.
Alberto Fumagalli aveva indicato il proprio indirizzo pec sia per la ricezione delle future comunicazioni, sia per le eventuali notificazioni (“dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC
), sicché non possono sorgere dubbi circa la Email_1 correttezza dell'agire del difensore di che, anche in ossequio a quanto dichiarato CP_1 dal difensore di , ha provveduto a notificare la sentenza di primo grado presso Pt_2 detto indirizzo digitale.
A ciò, poi, aggiungasi che la Suprema Corte ha altresì avuto modo di affermare la validità e l'idoneità della notifica della sentenza eseguita all'indirizzo pec del difensore nominato dalla parte ai fini della decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c., senza che possa rilevare l'individuazione di uno specifico domicilio fisico e/o un domiciliatario esclusivo diverso dal destinatario della notifica, in quanto all'elezione di domicilio, anche ove operata da un procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui egli è assegnato, non consegue il diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto (vedi Cass. n. 21579/2024, sia pure in riferimento alla decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione).
Da quanto premesso deriva che l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria rende inutile l'esame non solo delle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellata, ma anche degli stessi motivi di gravame proposti da , che restano Pt_2 assorbiti nella decisione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in misura media, facendo applicazione dei valori stabiliti per lo scaglione da Euro
1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00 con l'eccezione della voce
“istruttoria/trattazione”, che viene liquidata nella misura minima.
Quanto alla richiesta dell'appellata di rifusione degli oneri riflessi, per come meglio specificati nelle note conclusionali depositate in data 10.7.2025, la conseguenza della introduzione della norma contenuta nell'art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 è che l'ente 8
pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi, risulti infondata” (cfr. Cass. n. 7499/2023; nello stesso senso, Cass. n. 3242/2024; Cass. n. 4436/2025).
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 19984/19 del Tribunale di RO così CP_1 statuisce: dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 29.033,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in RO, lì 11/9/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò