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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 44914/2022
Verbale udienza del 3 luglio 2025
per parte ricorrente è presente l'avv. Giuseppe Lorè il quale conclude come da atti
Per parte resistente l 'avv Maria della Monaca in sostituzione dell'avv Aspasia Pangallozzi la quale conclude come da atti
Per la pratica forense la dott.ssa Maria Chiara Sterpone
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI MI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44914 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Lorè ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma Lungotevere della Vittoria n 11 giusta procura in atti
RICORRENTE -
E
, in persona del sindaco pro tempore domiciliata Controparte_1
in Roma via IV Novembre 119/A presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana
di Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avvocato Aspasia Pangallozzi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di Ingiunzione n 01562 Prot RI/327/2019
del 13 maggio 2022 con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 3.410,00 . L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81180028006 del 17 febbraio 2019 con cui la Polizia di Roma Capitale contestava al ricorrente la violazione degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.lgs n152/2006
perché “fermato dagli operanti in procinto di conferire a bordo del veicolo Citroen Jumpy
Contr tg DW105JE presso l'isola ecologica destinata allo smaltimento dei rifiuti domestici,
rifiuti provenienti da pregressa attività di ristrutturazione quali 17 sacchi di calcinacci e n. 1
porta in legno completa di telaio privo del prescritto formulario identificativo dei rifiuti”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'erroneità della normativa richiamata applicabile agli imprenditori che raccolgono e trasportano rifiuti. Deduceva inoltre il mancato accertamento tecnico sul peso contestato e la scriminante dell'art 3 legge 689/81.
Costituitasi la contestava la tardività del ricorso e ne chiedeva Controparte_2
il rigetto perché infondato nel merito.
Preliminarmente si osserva che il giudizio è stato correttamente introdotto nei termini di legge
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento,
richiamato nella ordinanza impugnata, oltre ad essere del tutto generica non è in ogni caso riferibile alla normativa richiamata che si assume violata nel verbale non vengono in alcun modo specificate le modalità di misurazione del peso che viene indicato come superiore a 30Kg
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 non è stato assolto dall'amministrazione neppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla ordinanza ingiuntiva n 01562 Prot RI/327/2019
del 13 maggio 2022 con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 3.410,00
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 3 luglio 2025
Il Giudice
TI MI
II sezione civile
Nrg 44914/2022
Verbale udienza del 3 luglio 2025
per parte ricorrente è presente l'avv. Giuseppe Lorè il quale conclude come da atti
Per parte resistente l 'avv Maria della Monaca in sostituzione dell'avv Aspasia Pangallozzi la quale conclude come da atti
Per la pratica forense la dott.ssa Maria Chiara Sterpone
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
TI MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa TI MI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44914 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Lorè ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Roma Lungotevere della Vittoria n 11 giusta procura in atti
RICORRENTE -
E
, in persona del sindaco pro tempore domiciliata Controparte_1
in Roma via IV Novembre 119/A presso gli uffici dell'avvocatura della Citta Metropolitana
di Roma Capitale rappresentata e difesa dall'avvocato Aspasia Pangallozzi giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determina dirigenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza di Ingiunzione n 01562 Prot RI/327/2019
del 13 maggio 2022 con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 3.410,00 . L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 81180028006 del 17 febbraio 2019 con cui la Polizia di Roma Capitale contestava al ricorrente la violazione degli artt. 193 e 258 comma 4 del D.lgs n152/2006
perché “fermato dagli operanti in procinto di conferire a bordo del veicolo Citroen Jumpy
Contr tg DW105JE presso l'isola ecologica destinata allo smaltimento dei rifiuti domestici,
rifiuti provenienti da pregressa attività di ristrutturazione quali 17 sacchi di calcinacci e n. 1
porta in legno completa di telaio privo del prescritto formulario identificativo dei rifiuti”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva,
l'erroneità della normativa richiamata applicabile agli imprenditori che raccolgono e trasportano rifiuti. Deduceva inoltre il mancato accertamento tecnico sul peso contestato e la scriminante dell'art 3 legge 689/81.
Costituitasi la contestava la tardività del ricorso e ne chiedeva Controparte_2
il rigetto perché infondato nel merito.
Preliminarmente si osserva che il giudizio è stato correttamente introdotto nei termini di legge
Nel merito occorre rilevare che la condotta descritta nel verbale di accertamento,
richiamato nella ordinanza impugnata, oltre ad essere del tutto generica non è in ogni caso riferibile alla normativa richiamata che si assume violata nel verbale non vengono in alcun modo specificate le modalità di misurazione del peso che viene indicato come superiore a 30Kg
Per tali ragioni l'obbligo di motivazione imposto dall'art 18 comma l. 689/81 non è stato assolto dall'amministrazione neppure per relationem.
Il contenuto di tale obbligo ha lo scopo di consentire all'ingiunto di tutelare i propri diritti mediante l'opposizione, pertanto, può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata ed indichi la violazione addebitata in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (Cass n 20189/2008). La
motivazione per relationem risulta ammissibile mediante il richiamo agli altri atti del procedimento amministrativo purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass 1704/2009).
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla ordinanza ingiuntiva n 01562 Prot RI/327/2019
del 13 maggio 2022 con la quale la ha ingiunto il Controparte_2
pagamento di euro 3.410,00
2) Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 3 luglio 2025
Il Giudice
TI MI