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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF013972024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1655/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 24.3.2025, con cui agenzia delle entrate accertava per l'anno 2018 un maggior reddito derivante dall'attività professionale di designer sulla base della asserita non corrispondenza tra fatture emesse e corrispettivi dichiarati ai fini delle II.DD. ed IVA. In particolare, secondo l'ufficio non risultavano Società_1dichiarati i compensi fatturati ad per €. 2.324,00, ad Arredamenti commerciali Società_2s.n.c. per €. 8.559,00 e a con sede a Las Vegas per €. 4.860,00. Censurava l'accertamento impugnato per 1) mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'ufficio impositore;
2) infondatezza nel merito dell'accertamento considerato che le fatture emesse nei confronti di Società_1 e Arredamenti commerciali sono state annullate o modificate in diminuzione ed effettivamente incassate negli importi derivanti da tali variazioni;
mentre la fattura emessa nei Società_2confronti di è stata dichiarata tra i ricavi imponibili ai fini II.DD. ed IVA. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 17.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il Società_1rigetto. In particolare, deduceva che con riferimento alle fatture emesse nei confronti di e Arredamenti commerciali, non essendo state emesse note di variazione, dovevano essere esibiti i registri IVA acquisti delle ditte committenti per dimostrare che le fatture annullate o modificate non Società_2siano state registrate;
nulla osserva con riferimento alla fattura emessa nei confronti della
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Società_1Ed infatti, il ricorrente ha provato che le fatture emesse nei confronti di e Arredamenti commerciali siano state annullate o modificate come da mail inviate alle stesse ditte committenti, rispettivamente in data 24.7.2018 e 2.5.2018, e che i compensi effettivamente incassati sono conformi alle variazioni intercorse come da e/c bancario allegato in atti. Ne consegue che il ricorrente ha adempiuto all'onere della prova dallo stesso esigibile, non potendo pretendersi anche la produzione dei registri IVA acquisti in possesso delle committenti. Era, infatti, onere dell'ufficio provare se le committenti avessero registrato le fatture originariamente emesse o quelle risultanti dalla variazione, potendo l'ufficio, a differenza del ricorrente, acquisire documenti da terzi. Con riferimento, invece, alla fattura emessa nei confronti della Società_2 , il ricorrente ha dedotto che il compenso è stato dichiarato ai fini delle II.DD. ed IVA e l'ufficio nulla ha contro dedotto sicchè per il principio di non contestazione la circostanza si può considerare acquisita al giudizio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF013972024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1655/2025 depositato il 16/10/2025 Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'accertamento, notificato il 24.3.2025, con cui agenzia delle entrate accertava per l'anno 2018 un maggior reddito derivante dall'attività professionale di designer sulla base della asserita non corrispondenza tra fatture emesse e corrispettivi dichiarati ai fini delle II.DD. ed IVA. In particolare, secondo l'ufficio non risultavano Società_1dichiarati i compensi fatturati ad per €. 2.324,00, ad Arredamenti commerciali Società_2s.n.c. per €. 8.559,00 e a con sede a Las Vegas per €. 4.860,00. Censurava l'accertamento impugnato per 1) mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'ufficio impositore;
2) infondatezza nel merito dell'accertamento considerato che le fatture emesse nei confronti di Società_1 e Arredamenti commerciali sono state annullate o modificate in diminuzione ed effettivamente incassate negli importi derivanti da tali variazioni;
mentre la fattura emessa nei Società_2confronti di è stata dichiarata tra i ricavi imponibili ai fini II.DD. ed IVA. Chiedeva l'annullamento dell'accertamento impugnato. Con comparsa del 17.6.2025 si costituiva agenzia delle entrate replicando al ricorso e chiedendone il Società_1rigetto. In particolare, deduceva che con riferimento alle fatture emesse nei confronti di e Arredamenti commerciali, non essendo state emesse note di variazione, dovevano essere esibiti i registri IVA acquisti delle ditte committenti per dimostrare che le fatture annullate o modificate non Società_2siano state registrate;
nulla osserva con riferimento alla fattura emessa nei confronti della
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto. Società_1Ed infatti, il ricorrente ha provato che le fatture emesse nei confronti di e Arredamenti commerciali siano state annullate o modificate come da mail inviate alle stesse ditte committenti, rispettivamente in data 24.7.2018 e 2.5.2018, e che i compensi effettivamente incassati sono conformi alle variazioni intercorse come da e/c bancario allegato in atti. Ne consegue che il ricorrente ha adempiuto all'onere della prova dallo stesso esigibile, non potendo pretendersi anche la produzione dei registri IVA acquisti in possesso delle committenti. Era, infatti, onere dell'ufficio provare se le committenti avessero registrato le fatture originariamente emesse o quelle risultanti dalla variazione, potendo l'ufficio, a differenza del ricorrente, acquisire documenti da terzi. Con riferimento, invece, alla fattura emessa nei confronti della Società_2 , il ricorrente ha dedotto che il compenso è stato dichiarato ai fini delle II.DD. ed IVA e l'ufficio nulla ha contro dedotto sicchè per il principio di non contestazione la circostanza si può considerare acquisita al giudizio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso;
la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese di lite tra le parti. Taranto, 15 ottobre 2025 Il Presidente e relatore