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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOLLA Parte_1 C.F._1 SERGIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTECALVO CP_1 C.F._2 ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale erede dell'originario locatore , ha intimato sfratto per morosità nei Parte_1 Persona_1 confronti della conduttrice in forza del contratto di locazione abitativa stipulato tra le CP_1 parti in data 1°.9.2001, avente ad oggetto l'immobile sito in Vieste alla via S. Eufemia 12, deducendo il mancato pagamento dei canoni relativi all'intero periodo compreso tra agosto 2009 e marzo 2023.
La si è costituita nella procedura di convalida eccependo e deducendo: la carenza di CP_1 legittimazione attiva dell'intimante; il disconoscimento della firma a lei apparentemente riferibile apposta sul contratto di locazione;
l'omessa indicazione nel contratto dei dati catastali utili per la precisa identificazione dell'immobile locato;
l'abuso del diritto di credito, considerata la prolungata inerzia del locatore nell'esercizio del diritto, protrattasi dalla data della stipula del contratto sino alla notifica dell'intimazione di sfratto nel mese di aprile del 2023; la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida ed ha disposto la conversione in rito locatizio.
Nella presente fase di merito entrambe le parti hanno depositato memorie integrative: in particolare, il locatore ha chiesto la risoluzione del contratto ed il pagamento dei canoni non prescritti;
la CP_1 ha reiterato le proprie eccezioni ed in via riconvenzionale ha chiesto ex art. 1150 c.c. il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di indennità per i miglioramenti asseritamente apportati pagina 1 di 5 all'immobile locato.
E' stata poi disposta c.t.u. grafologica per la verifica della genuinità della firma apparentemente apposta dalla sul contatto di locazione allegato, all'esito della quale il nominato c.t.u. ha CP_1 accertato univocamente l'autenticità della firma disconosciuta.
La relazione peritale grafologica, analiticamente motivata, non è stata in alcun modo contestata dalle parti.
Orbene, tanto innanzi premesso, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla CP_1
Infatti, non è contestato il rapporto di filiazione tra l'intimante e l'originario locatore , e Persona_1 dunque la qualità dell'intimante di chiamata all'eredità del padre. Inoltre, dalla visura ipocatastale allegata risulta che l'immobile locato è attualmente intestato all'intimante, la quale, curando la voltura catastale del bene ereditario, ha pertanto compiuto un atto idoneo a valere come accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (cfr. ex plurimis Cass. 11478/21, 1438/20, 5226/02).
Nel merito della domanda principale, ritiene invece questo giudicante, in via assorbente, che le concrete modalità di esercizio del diritto di credito da parte della locatrice integrino una violazione del divieto di abuso del diritto, in relazione al canone di buona fede cd. esecutiva di cui all'art. 1375 c.c.
La clausola generale di buona fede e correttezza, di cui l'abuso del diritto integra una peculiare violazione, è operante in via di reciprocità tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto per come originariamente posti. Essa, pertanto, obbliga, da un lato, a salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 2004; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078).
Più precisamente, il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" dettati dall'art. 2 Cost.. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Sez. L, Sentenza n. 4057 del 16/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020;Cass. n. 12310/1999).
Conseguentemente, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", ma trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito potendosi fare riferimento all'istituto della UN (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 15/03/2004)…
Si è ravvisato un abusivo esercizio del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza pagina 2 di 5 di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono stati attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, si è stabilito che è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto (o di atti emulativi), oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacchè quel che viene censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15510 del 21/07/2020 (Rv. 658497 - 01), in materia di imposte e tributi;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020 (Rv. 658010 - 01) in caso di abusivo recesso ad nutum;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30555 del 22/11/2019 (Rv. 656208 - 01); Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017 (Rv. 644624 - 01), in materia condominiale;
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, in materia di recesso ad nutum in un rapporto di concessione di vendita a esecuzione continuata).
Negli ordinamenti di area continentale europea tende ad affermarsi il principio, basato sulla clausola di buona fede, di matrice romanistica, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione possa integrare un abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente negazione della tutela. L'abuso del diritto nel senso di subitaneo e ingiustificato revirement rispetto a una sua protratta opposta modalità di esercizio costituisce un istituto idoneo a venire in gioco, anche nel nostro ordinamento, allorchè appunto si prospetti un abusivo esercizio del diritto dopo una prolungata inerzia del creditore o del titolare di una situazione potestativa che per lungo tempo è stata trascurata e ha ingenerato un legittimo affidamento nella controparte. In tal caso, a seconda delle circostanze, può ravvedersi, nel tempo, un affidamento dell'altra parte nell'abbandono della relativa pretesa, idoneo come tale a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si riveli un abuso.
In una pronuncia relativa proprio ad una fattispecie locatizia, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del "neminem laedere"; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, nel caso di assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto" (Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16743).
Nella motivazione la Suprema Corte ha osservato che “…I diritti disponibili in quanto tali possono essere oggetto di rinuncia anche se sono stati inseriti in un sinallagma contrattuale, e la rinuncia può essere effettuata a mezzo di fatti concludenti, vale a dire come forma specifica di esecuzione del contratto dalla parte del creditore. Dove il comportamento inerte di quest'ultimo non è ascrivibile a rinuncia, ma a un - ben protratto - prodromo di un esercizio abusivo del diritto, il decorso di un tale pagina 3 di 5 spiccato periodo di tempo di oggettiva apparenza remittente non può non assumere valore ai fini dell'estinzione/consumazione del diritto per il periodo de quo, trattandosi di diritto a esecuzione continuata e periodica. Pertanto, indipendentemente dall'indagine sulla volontà di rinunciare al diritto o dal decorso del termine di prescrizione del medesimo, il repentino esercizio del diritto, dopo una situazione di durevole inerzia non altrimenti giustificata, può costituire esso stesso una violazione del principio di affidamento circa la oggettiva abdicazione….Nella fattispecie locatizia, in generale, quello che può evidentemente essere idoneo a costruire l'affidamento del conduttore nel senso di una oggettiva rinuncia è un comportamento del locatore di totale inerzia nella riscossione delle pigioni maturate per un protratto periodo di tempo, che si inserisce infatti nella natura del contratto, ad esecuzione continuata, in cui il correlato adempimento da parte del conduttore non è operato con un unico atto bensì si attua in via progressiva. Come, peraltro, a contrario, si verifica nel caso di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, con riguardo agli effetti retroattivi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata, la progressività dell'esecuzione incide altresì sulla pregnanza della condotta del creditore nella fase esecutiva, e conduce quindi alla percezione di questa come oggettiva abdicazione del potere di far valere il diritto. In siffatto contesto, collegato alla causa del contratto di locazione e alla protratta inerzia del locatore nel richiedere il pagamento del corrispettivo di locazione per oltre sette anni, la repentina richiesta di adempimento per la parte del credito eventualmente non caduta in prescrizione è da valutarsi alla stregua dell'esercizio abusivo del diritto, e dunque in violazione di obblighi solidaristici collegati alla salvaguardia dell'interesse del conduttore a non perdere una acquisita situazione di vantaggio determinatasi a suo esclusivo favore, laddove non si dimostri di avere sino a quel tempo comportato un apprezzabile sacrificio per il locatore, rimasto inerte, a fronte del grave onere imposto repentinamente sulla controparte….”.
Dunque la Suprema Corte, riconducendo anche la valutazione del ritardo nell'esercizio del diritto al parametro dell'obbligo di salvaguardia — il canone, derivante della regola di buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna parte contrattuale di preservare anche gli altrui interessi quando ciò non sia causa di sacrificio apprezzabile dei propri —, ha chiarito che il ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduce in un danno per la sola controparte.
Il principio affermato dalla Suprema Corte ben può essere applicato nel caso di specie, nel quale il locatore (prima e poi dal 2009 la figlia odierna intimante) è rimasto totalmente inerte per Persona_1 oltre vent'anni prima di esercitare il proprio diritto di credito con l'intimazione di sfratto notificata nel mese di marzo del 2023. La prolungata inerzia, non giustificata da uno specifico interesse del locatore (neppure dedotto nel presente giudizio), ha indotto nella conduttrice un ragionevole affidamento circa l'oggettiva abdicazione del diritto, per cui la repentina richiesta di integrale pagamento dei canoni arretrati, avanzata per la prima volta con l'intimazione di sfratto, integra un abusivo esercizio del diritto che arreca un concreto nocumento alla conduttrice, improvvisamente chiamata a reperire le risorse necessarie per soddisfare in un'unica soluzione un'obbligazione normalmente periodica.
Pertanto, in applicazione del divieto di abuso del diritto, correlato alla clausola generale di buona fede, le domande dell'intimante vanno rigettate.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 1150 c.c. avanzata dalla nella CP_1 memoria integrativa autorizzata.
Infatti, l'art. 1150 c.c. si applica al solo possessore, non anche al detentore (cfr. ex plurimis Cass. 13316/15, 22730/19, 28379/17, 17245/10).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico della stante l'accertata autenticità della firma CP_1
pagina 4 di 5 disconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande principali;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZOLLA Parte_1 C.F._1 SERGIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTECALVO CP_1 C.F._2 ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, quale erede dell'originario locatore , ha intimato sfratto per morosità nei Parte_1 Persona_1 confronti della conduttrice in forza del contratto di locazione abitativa stipulato tra le CP_1 parti in data 1°.9.2001, avente ad oggetto l'immobile sito in Vieste alla via S. Eufemia 12, deducendo il mancato pagamento dei canoni relativi all'intero periodo compreso tra agosto 2009 e marzo 2023.
La si è costituita nella procedura di convalida eccependo e deducendo: la carenza di CP_1 legittimazione attiva dell'intimante; il disconoscimento della firma a lei apparentemente riferibile apposta sul contratto di locazione;
l'omessa indicazione nel contratto dei dati catastali utili per la precisa identificazione dell'immobile locato;
l'abuso del diritto di credito, considerata la prolungata inerzia del locatore nell'esercizio del diritto, protrattasi dalla data della stipula del contratto sino alla notifica dell'intimazione di sfratto nel mese di aprile del 2023; la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida ed ha disposto la conversione in rito locatizio.
Nella presente fase di merito entrambe le parti hanno depositato memorie integrative: in particolare, il locatore ha chiesto la risoluzione del contratto ed il pagamento dei canoni non prescritti;
la CP_1 ha reiterato le proprie eccezioni ed in via riconvenzionale ha chiesto ex art. 1150 c.c. il pagamento della somma di euro 100.000,00 a titolo di indennità per i miglioramenti asseritamente apportati pagina 1 di 5 all'immobile locato.
E' stata poi disposta c.t.u. grafologica per la verifica della genuinità della firma apparentemente apposta dalla sul contatto di locazione allegato, all'esito della quale il nominato c.t.u. ha CP_1 accertato univocamente l'autenticità della firma disconosciuta.
La relazione peritale grafologica, analiticamente motivata, non è stata in alcun modo contestata dalle parti.
Orbene, tanto innanzi premesso, va disattesa l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla CP_1
Infatti, non è contestato il rapporto di filiazione tra l'intimante e l'originario locatore , e Persona_1 dunque la qualità dell'intimante di chiamata all'eredità del padre. Inoltre, dalla visura ipocatastale allegata risulta che l'immobile locato è attualmente intestato all'intimante, la quale, curando la voltura catastale del bene ereditario, ha pertanto compiuto un atto idoneo a valere come accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (cfr. ex plurimis Cass. 11478/21, 1438/20, 5226/02).
Nel merito della domanda principale, ritiene invece questo giudicante, in via assorbente, che le concrete modalità di esercizio del diritto di credito da parte della locatrice integrino una violazione del divieto di abuso del diritto, in relazione al canone di buona fede cd. esecutiva di cui all'art. 1375 c.c.
La clausola generale di buona fede e correttezza, di cui l'abuso del diritto integra una peculiare violazione, è operante in via di reciprocità tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto per come originariamente posti. Essa, pertanto, obbliga, da un lato, a salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 2004; Cass. 8 febbraio 1999, n. 1078).
Più precisamente, il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" dettati dall'art. 2 Cost.. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Sez. L, Sentenza n. 4057 del 16/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020;Cass. n. 12310/1999).
Conseguentemente, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", ma trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito potendosi fare riferimento all'istituto della UN (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5240 del 15/03/2004)…
Si è ravvisato un abusivo esercizio del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza pagina 2 di 5 di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono stati attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, si è stabilito che è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto (o di atti emulativi), oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacchè quel che viene censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15510 del 21/07/2020 (Rv. 658497 - 01), in materia di imposte e tributi;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020 (Rv. 658010 - 01) in caso di abusivo recesso ad nutum;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30555 del 22/11/2019 (Rv. 656208 - 01); Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15705 del 23/06/2017 (Rv. 644624 - 01), in materia condominiale;
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, in materia di recesso ad nutum in un rapporto di concessione di vendita a esecuzione continuata).
Negli ordinamenti di area continentale europea tende ad affermarsi il principio, basato sulla clausola di buona fede, di matrice romanistica, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione possa integrare un abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente negazione della tutela. L'abuso del diritto nel senso di subitaneo e ingiustificato revirement rispetto a una sua protratta opposta modalità di esercizio costituisce un istituto idoneo a venire in gioco, anche nel nostro ordinamento, allorchè appunto si prospetti un abusivo esercizio del diritto dopo una prolungata inerzia del creditore o del titolare di una situazione potestativa che per lungo tempo è stata trascurata e ha ingenerato un legittimo affidamento nella controparte. In tal caso, a seconda delle circostanze, può ravvedersi, nel tempo, un affidamento dell'altra parte nell'abbandono della relativa pretesa, idoneo come tale a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si riveli un abuso.
In una pronuncia relativa proprio ad una fattispecie locatizia, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. legittima in punto di diritto l'insorgenza in ciascuna parte dell'affidamento che, anche nell'esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive ed esecuzione continuata, ciascuna parte si comporti nella esecuzione in buona fede, e dunque rispettando il correlato generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere generale del "neminem laedere"; ne consegue che in un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, nel caso di assoluta inerzia del locatore nell'escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del corrispettivo sino ad allora maturato, protrattasi per un periodo di tempo assai considerevole in rapporto alla durata del contratto, e suffragata da elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per facta concludentia, la improvvisa richiesta di integrale pagamento costituisce esercizio abusivo del diritto" (Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16743).
Nella motivazione la Suprema Corte ha osservato che “…I diritti disponibili in quanto tali possono essere oggetto di rinuncia anche se sono stati inseriti in un sinallagma contrattuale, e la rinuncia può essere effettuata a mezzo di fatti concludenti, vale a dire come forma specifica di esecuzione del contratto dalla parte del creditore. Dove il comportamento inerte di quest'ultimo non è ascrivibile a rinuncia, ma a un - ben protratto - prodromo di un esercizio abusivo del diritto, il decorso di un tale pagina 3 di 5 spiccato periodo di tempo di oggettiva apparenza remittente non può non assumere valore ai fini dell'estinzione/consumazione del diritto per il periodo de quo, trattandosi di diritto a esecuzione continuata e periodica. Pertanto, indipendentemente dall'indagine sulla volontà di rinunciare al diritto o dal decorso del termine di prescrizione del medesimo, il repentino esercizio del diritto, dopo una situazione di durevole inerzia non altrimenti giustificata, può costituire esso stesso una violazione del principio di affidamento circa la oggettiva abdicazione….Nella fattispecie locatizia, in generale, quello che può evidentemente essere idoneo a costruire l'affidamento del conduttore nel senso di una oggettiva rinuncia è un comportamento del locatore di totale inerzia nella riscossione delle pigioni maturate per un protratto periodo di tempo, che si inserisce infatti nella natura del contratto, ad esecuzione continuata, in cui il correlato adempimento da parte del conduttore non è operato con un unico atto bensì si attua in via progressiva. Come, peraltro, a contrario, si verifica nel caso di cui all'art. 1458 c.c., comma 1, con riguardo agli effetti retroattivi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata, la progressività dell'esecuzione incide altresì sulla pregnanza della condotta del creditore nella fase esecutiva, e conduce quindi alla percezione di questa come oggettiva abdicazione del potere di far valere il diritto. In siffatto contesto, collegato alla causa del contratto di locazione e alla protratta inerzia del locatore nel richiedere il pagamento del corrispettivo di locazione per oltre sette anni, la repentina richiesta di adempimento per la parte del credito eventualmente non caduta in prescrizione è da valutarsi alla stregua dell'esercizio abusivo del diritto, e dunque in violazione di obblighi solidaristici collegati alla salvaguardia dell'interesse del conduttore a non perdere una acquisita situazione di vantaggio determinatasi a suo esclusivo favore, laddove non si dimostri di avere sino a quel tempo comportato un apprezzabile sacrificio per il locatore, rimasto inerte, a fronte del grave onere imposto repentinamente sulla controparte….”.
Dunque la Suprema Corte, riconducendo anche la valutazione del ritardo nell'esercizio del diritto al parametro dell'obbligo di salvaguardia — il canone, derivante della regola di buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone a ciascuna parte contrattuale di preservare anche gli altrui interessi quando ciò non sia causa di sacrificio apprezzabile dei propri —, ha chiarito che il ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto se, non rispondendo esso ad alcun circostanziato interesse del suo titolare, correlato ai termini e alle finalità del contratto, si traduce in un danno per la sola controparte.
Il principio affermato dalla Suprema Corte ben può essere applicato nel caso di specie, nel quale il locatore (prima e poi dal 2009 la figlia odierna intimante) è rimasto totalmente inerte per Persona_1 oltre vent'anni prima di esercitare il proprio diritto di credito con l'intimazione di sfratto notificata nel mese di marzo del 2023. La prolungata inerzia, non giustificata da uno specifico interesse del locatore (neppure dedotto nel presente giudizio), ha indotto nella conduttrice un ragionevole affidamento circa l'oggettiva abdicazione del diritto, per cui la repentina richiesta di integrale pagamento dei canoni arretrati, avanzata per la prima volta con l'intimazione di sfratto, integra un abusivo esercizio del diritto che arreca un concreto nocumento alla conduttrice, improvvisamente chiamata a reperire le risorse necessarie per soddisfare in un'unica soluzione un'obbligazione normalmente periodica.
Pertanto, in applicazione del divieto di abuso del diritto, correlato alla clausola generale di buona fede, le domande dell'intimante vanno rigettate.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 1150 c.c. avanzata dalla nella CP_1 memoria integrativa autorizzata.
Infatti, l'art. 1150 c.c. si applica al solo possessore, non anche al detentore (cfr. ex plurimis Cass. 13316/15, 22730/19, 28379/17, 17245/10).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico della stante l'accertata autenticità della firma CP_1
pagina 4 di 5 disconosciuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande principali;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese di lite;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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