Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4640/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco De Rosis;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Giovanni Controparte_1
Fusaro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2021, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della centro gomme con sede in Corigliano Rossano dal 1.6.2017 al CP_1
31.12.2017 con la mansione di magazziniere fac totum rientrante nella qualifica di operaio generico, livello VI CCNL settore metalmeccanico artigianato;
di aver svolto le mansioni di magazziniere e tutte le mansioni e i compiti più disparati sotto le direttive del datore di lavoro, tra i quali gestire le merci in ingresso e in uscita dal magazzino, occuparsi del loro smistamento, della compilazione e della verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata;
di aver subito in data 25.10.2017 un incidente sul lavoro perché non munito dei necessari presidi di sicurezza;
di aver lavorato dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì
e dalle 7,00 alle 13,00 nella giornata del sabato;
di aver ripetutamente domandato al proprio datore di lavoro la regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro;
di non essere stato retribuito e di essere stato allontanato dal posto di lavoro nel dicembre del 2017; ha domandato di accertare l'esistenza di un rapporto subordinato tra le parti e di condannare il datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 17.685,12, per differenze retributive, come da conteggi allegati.
Si è costituita la rappresentando di svolgere attività di rivendita di autoveicoli Controparte_2
nuovi ed usati e di non aver mai avuto alcun rapporto con . Pt_1
1
2.1. Sulla base della prova orale espletata non può affermarsi che parte ricorrente abbia assolto all'onere, su di lei gravante, di dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto lavorativo connotato dalla subordinazione.
Tanto ha dichiarato , padre del ricorrente: “mio figlio ha lavorato … alla Persona_1 [...]
Cont di , che acquistava e rivendeva gomme. Ha lavorato alla gomme dal 1° CP_1 CP_3
giugno al 31 dicembre del 2017; per un periodo è stato anche in malattia. Era un magazziniere, scaricava le gomme da un camion e le ricaricava su un altro camion, sulla base di un foglio scritto contenente istruzioni su qualità e tipologia di gomme da caricare e scaricare;
si occupava anche di altre attività, come le pulizie dei locali, oppure scaricava camion di materiale edile di una ditta che lavorava per la società resistente;
lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 7,00 di mattina alle 19,00-19,30 di sera, il sabato dalle 7,00 alle 13,00.
Lo accompagnavo io tutti i giorni al lavoro. Mio figlio ha avuto un incidente sul lavoro nel mese di dicembre. Il datore di lavoro lo ha accompagnato in ospedale e ha comunicato in ospedale che si trattava di un incidente a casa. Nel pomeriggio sono stato chiamato dal datore di lavoro, , il quale mi ha comunicato che mio figlio aveva avuto un incidente ed era CP_3
stato accompagnato in ospedale. È stato dimesso nella giornata stessa dal pronto soccorso.
Mio figlio è scivolato su una lamiera e si è lesionato le guaine dei tendini del polso. Della dinamica dell'incidente mi ha riferito mio figlio e un altro collega di mio figlio, di Per_2
nazionalità marocchina, che adesso è emigrato all'estero. Mio figlio lavorava senza contratto, il datore di lavoro gli ha detto di non presentarsi più a lavoro. C'è stata una telefonata tra mia moglie e , subito dopo il licenziamento. Il in quella telefonata ha detto che non CP_3 CP_3 era successo alcun incidente. So che in quel periodo c'erano altri dipendenti che conosco di vista e si lamentavano di non essere stati formalmente assunti. Poi sono stati assunti successivamente. Non conosco i cognomi di questi dipendenti. Mio figlio non si occupava di verificare la documentazione fiscale. L'ultimo giorno di lavoro di mio figlio è stato il 30 dicembre, mentre l'incidente è avvenuto, mi pare, intorno al 20 dicembre”.
Tanto ha dichiarato : “Conosco il ricorrente perché siamo amici di infanzia. Testimone_1
Non sono mai stato cliente della , ma la ho frequentata perché passavo quando ci CP_1
lavorava . Ha lavorato lì da giugno a dicembre 2017. Io in quel periodo ero Pt_1
disoccupato. era magazziniere, si occupava di carico e scarico di gomme presso Pt_1 CP_1
. Il titolare della era lo vedevo presso la sede della
[...] CP_1 Persona_3 CP_1
sulla strada statale 106. Andavo lì perché lo andavamo a prendere quando finiva di lavorare o
2 con il padre di o con altro amico, tale Ci sarò andato almeno venti- Pt_1 Persona_4
trenta volte. Alcune volte gli ho portato il panino per il pranzo insieme al padre. Io andavo verso le sei e mezza, sette di sera. A volte sono andato all'ora di pranzo. Ricordo che lavorava da lunedì a sabato. So che non è stato assunto formalmente, poi è stato licenziato a Pt_1
dicembre 2017. So che iniziava a lavorare verso le sei sette di mattina, questo lo so perché eravamo amici e me lo diceva, io non sono mai andato sul posto di lavoro alle sei-sette di mattina. Quando andavo presso la vedevo che diceva cosa fare a . Io CP_1 Per_3 Pt_1
andavo presso la sede della , non ricordo se ci fossero insegne, ma vedevo che CP_1 Pt_1
lavorava per nella sede di cui ho riferito. ADR Non conosco la Caria Gomme di Per_3 Per_3 con sede a c.da Losina”.
2.2. Alla luce delle risultanze istruttorie che non chiariscono in modo sufficientemente certo la natura del rapporto tra le parti intercorso nel periodo indicato, non può ritenersi raggiunta, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi in questo tipo di giudizio, la prova della esecuzione di un rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze della parte resistente.
In concreto, in questo giudizio, non è stata offerta in modo sufficiente la prova di un rapporto estrinsecatosi secondo le modalità tipiche della subordinazione. In ogni caso, deve darsi atto di un difetto assertivo e probatorio della natura subordinata del rapporto lavorativo in esame.
La Suprema Corte è costante nell'affermare, invero, che elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione - la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione - mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario
(cfr. tra, le altre, Cass. Sez. Lav. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. n. 849/2004; Cass. n.
2970/2001 e, più recentemente, sentenza Cass. Sez. Lav. 30 marzo 2010, n. 7681).
La parte ricorrente, infatti, non ha dedotto né, tanto meno, ha offerto di provare l'effettivo e concreto esercizio del potere disciplinare, in particolare, da parte del presunto datore di lavoro, né ha provato sufficientemente il suo stabile assoggettamento al potere gerarchico ed organizzativo della parte resistente, limitandosi all'indicazione delle mansioni svolte e del periodo lavorativo, ritenendoli sufficienti indici rivelatori della subordinazione.
Dette circostanze non possono ritenersi da sole sufficienti a fornire la prova di un rapporto dipendente.
3 Alcuna certezza, infatti, può ritenersi processualmente raggiunta circa l'assoggettamento della parte ricorrente ai poteri direttivi, organizzativi e, soprattutto, disciplinari del presunto datore di lavoro, necessario a qualificare il vincolo della subordinazione dell'intercorso rapporto tra le parti.
Dall'istruzione probatoria, infatti, sebbene sia emerso che un rapporto lavorativo vi sia stato, non è emerso in alcun modo che detto rapporto si sia estrinsecato secondo gli elementi tipici della subordinazione.
Ciò che è rimasto controverso in questo giudizio, infatti, è la sottoposizione della parte ricorrente a direttive, ordini specifici, vigilanza e controllo da parte del presunto datore di lavoro.
Dalle emergenze processuali non è dato desumere, pertanto, la natura subordinata dell'intercorso rapporto, risultando omessa la prova dei connotati tipici della subordinazione.
Nessun emolumento retributivo, di conseguenza, potrebbe essere legittimamente riconosciuto in mancanza di una prova adeguata della sussistenza di un rapporto tra le parti in causa connotato dal vincolo della subordinazione.
La domanda proposta deve essere pertanto rigettata.
3. La difficoltà di accertamento fattuale della vicenda controversa induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 29/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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