Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 28602/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
R.G.n. 28602/2019
Il Tribunale, in persona del G.o.p. dott.ssa Concetta Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28602/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Riccio (C.F.: - C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona Controparte_1 C.F._2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Paratore (CF.
- PEC ) ed C.F._3 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilia Franzese, in Ottaviano (NA) alla Via Ferrante Gonzaga 25, come da procura in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito opponente) con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio società (di Controparte_1
seguito opposta) per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5524 /2019, emesso dal Tribunale di Napoli, in data 19/07/2019, con il quale le veniva intimato di pagare in favore di la somma di € 21.859,20, oltre interessi legali al tasso Pt_2
codicistico di cui all'art. 1284 c.c. e spese di procedura per un ordine di acquisto riguardante materiale fornito dalla società ( 304 Pt_2 Parte_3
Analisi Combusto A: 0,5 Cu - 7,8 Ni - 16,7 Cr - 0,2 C. Circa 30 Ton. Prezzo: € 920/ton., commessa regolarmente consegnata e integralmente non saldata dalla debitrice). Con riferimento a detto ordine, la società opponente contestava la presenza di 100 kg di materiale inerte all'interno dei 26.080 kg della merce ricevuta e, pertanto, domandava una riduzione del prezzo in considerazione dei difetti della merce consegnata.
A sostegno dell'opposizione eccepiva: l'inesigibilità del credito non essendo certo, liquido, esigibile;
il vizio della merce consegnata (c.d. aliud pro alio) per mancanza di qualità promesse o essenziali (ex 1497 c.c.). Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertato il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto stipulato con la
, nonché il diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura Pt_2
complessiva di € 20.784,00, ovvero quella maggiore o minore secondo equità.
La , costituitasi in giudizio, si opponeva alle sollevate eccezioni e chiedeva Pt_2
rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza.
In primo luogo, osservava che la pretesa creditoria vantata era rivolta ad ottenere il pagamento solo della seconda consegna pattuita con l'opponente e mai oggetto di contestazione. La società opposta precisava che la dott.ssa concedeva in data Per_1
01.04.2021 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, non apparendo essa fondata su prova scritta o di pronta risoluzione stante la non tempestiva denuncia dei vizi di difformità. L'opposta, ancora, evidenziava la pretestuosità dell'opposizione stante la carenza difensiva da parte dell'opponente in quanto, malgrado le richieste istruttorie formulate nelle deduzioni difensiva, non depositava alcuna memoria istruttoria nei termini concessi. In data 11.04.2022, inoltre, 3 R.G. n. 28602/2019
il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale richiesto da parte opposta di CP_2
rappresentate legale della società opponente che, nonostante fosse stato
[...]
regolarmente citato, non si presentava all'udienza del 22.12.2022.
Dal comportamento processuale dell'opponente la società opposta evidenziava anche che questo non aveva ottemperato all'ordine disposto dal Giudice ex art. 210 c.p.c., diretto all'esibizione in giudizio dell'ordine di acquisto della merce, la relativa fattura e l'estratto delle scritture contabili da cui si ricavava l'operazione commerciale oggetto del presente decreto ingiuntivo ad ulteriore riprova della pretestuosità dell'opposizione. Sosteneva, ancora, l'opposta la non ricorrenza dell'“aliud pro alio”, eccepita dall'opponente, in quanto dal confronto tra le specifiche della merce pattuita e quella effettivamente consegnata (in termini di percentuali di rame, cromo, nichel) emergevano solamente scostamenti marginali, ritenuti naturali in quel tipo di transazioni e non tali da rendere il bene funzionalmente inadeguato;
che la denuncia dei vizi era avvenuta ben oltre il termine decadenziale e che l'opponente avendo accettato la merce non avrebbe dimostrato, con la propria condotta, il rifiuto degli effetti del contratto. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c.
(v. verbale di udienza dell'11.04.2022 e del 22/12/2022). All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, riservata in decisione all'udienza in data 01.12.2024, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dalla opponente sull'inesigibilità del credito, oggetto del decreto ingiuntivo, in quanto non certo, liquido, esigibile. Occorre preliminarmente osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di 4 R.G. n. 28602/2019
svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Sul piano sostanziale, quindi, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione, infatti, non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nel caso di specie, il credito di € 21.859,20 oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, nasce dal mancato pagamento della fattura n. 190119 dell'8.03.2019 (fasc. mon. doc. 2) relativa all'ordine di acquisto del secondo ordine per il quale veniva emessa regolare fattura. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass. Sez.
Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, la società opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale tra le parti mediante la produzione degli ordini di acquisto sottoscritti dall'amministratore della società (fasc. mon. doc. 1), delle Pt_1
fatture e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo, della quantità del materiale fornito (fasc. mon. doc. n. 5, 6, 7), mentre parte opponente non ha provato l'avvenuto adempimento ma ha confermato il mancato pagamento della fornitura a causa del presunto vizio della merce consegnata. 5 R.G. n. 28602/2019
Altresì infondata è l'eccezione di parte opponente sulla sussistenza di un “aliud pro alio” relativa la difformità del secondo ordine stante la manifesta difformità tra le caratteristiche essenziali del bene acquistato rispetto a quello ordinato. A tal fine giova ricordare che il vizio redibitorio (ex art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (ex 1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa oggetto della compravendita al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra ( Cass. n.
6596/2015); entrambe le ipotesi si distinguono, poi, dalla consegna di "aliud pro alio" che si configura nell'ipotesi di cosa appartenente ad un genere del tutto diverso o con difetti tali, da non poter assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. Ciò premesso va precisato che la prova della sussistenza dei vizi, in materia di contratto di vendita, grava in capo all'acquirente come chiarito anche nella sentenza n. 11748/2019 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale orientamento rinnova la posizione assunta in materia dalla Suprema Corte nell'anno
2013 con la sentenza n. 20110/2013 nella quale aveva assunto che tra le obbligazioni del venditore rientrava quella di consegnare all'acquirente un bene immune da vizi, pertanto, il compratore era tenuto esclusivamente a provare l'esistenza e la fonte del proprio diritto, nonché il mancato adempimento dell'obbligazione assunta;
al contrario, spettava al venditore dare prova dell'avvenuta consegna di un bene privo di vizi. L'art. 1476 c.c., comma 3, poi, pone a carico dell'alienante l'obbligo di garantire la controparte dai vizi della cosa mentre il compratore, che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. Ne discende che, nella valutazione della presente fattispecie, occorre fare applicazione del principio di diritto espresso dalle richiamate
Sezioni Unite secondo cui "in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di 6 R.G. n. 28602/2019
riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi" (così le Sezioni Unite, con sentenza del 3 maggio 2019 n.
11748): principio che va naturalmente esteso alla richiesta di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, dove esiste l'ulteriore onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale fra difetto e asserito pregiudizio subito. Sulla base della summenzionata ricostruzione fin qui svolta, ne derivano due ordini di conseguenze: a) spetta all'opponente - acquirente dimostrare l'esistenza della difformità lamentata;
b) il vizio aliud pro alio sussisterebbe quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti tali che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti.
Ciò posto va rilevato che la società opponente ha sollevato contestazioni meramente generiche in ordine ai vizi denunciando solo tardivamente, oltre il termine degli 8 giorni prescritti, i presunti vizi riscontrati senza altresì fornire adeguata dimostrazione della sussistenza di un “aliud pro alio”. La infatti, solo il 26.03.2019 provvedeva Pt_1
a contestare all'opponente la non corrispondenza tra il materiale ordinato e ricevuto in data 07.03.2019 ancora, nonostante la dimostrata disponibilità dell'opponente di ridurre il prezzo della merce consegnata o di accettare la restituzione della merce consegnata con storno della fattura nulla eccepì o fece l'opponente (cfr. doc. 3 parte opposta).
Ai fini della decisione si tiene conto anche del comportamento processuale dell'opponente il cui legale rapp.te non è comparso a rendere interrogatorio formale, pertanto si danno per confermate che questioni poste, né ha esibito in giudizio gli estratti delle scritture contabili da cui si poteva ricavare l'operazione commerciale oggetto di contestazione. Né ha dimostrato il vizio della mancanza di qualità promesse o essenziali (ex 1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa oggetto della compravendita al genere pattuito riguardo la natura della merce. In assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio dell'opponente appare evidente che l'asserito vizio non risulta provato. Anzi per completezza occorre osservare che anche dall'analisi del materiale depositato in atti da parte dell'opposta (fasc. mon. doc. 13) 7 R.G. n. 28602/2019
non emergerebbe un vizio della merce tale da non potere, in alcun modo, assolvere alla sua funzione naturale. In conclusione, ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla opposta in assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte della società debitrice. Ne deriva di conseguenza il rigetto anche della domanda riconvenzionale sollevata dalla che presuppone l'accertamento Pt_1
dell'inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali da parte della opposta . Pt_2
Per quanto motivato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla deve Pt_1
essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 5524 /2019 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 19/07/2019.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva istruttoria e conclusionale, in applicazione dei medi tariffari con un aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni di parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da nei confronti della Parte_1
così provvede: CP_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione proposta da per le ragioni indicate in Parte_1
motivazione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5524 /2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in € 6.752,41 oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Napoli, 23.03.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)