Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Spanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del decreto n° -OMISSIS- del 23 maggio 2024 (richiesta monetizzazione congedo straordinario non fruito);
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. ER NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra -OMISSIS-, già -OMISSIS- di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024, con il quale il Provveditorato Regionale della Sardegna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha parzialmente rigettato la richiesta, dalla stessa avanzata, avente a oggetto la monetizzazione di complessivi 46 giorni di congedo ordinario non fruiti, limitando l'autorizzazione al pagamento del compenso sostitutivo richiesto a sole n. 9 giornate di congedo ordinario;
2. Rappresenta la ricorrente di essere stata dispensata dal servizio, a decorrere dal 17.01.2023, con decreto del competente Ufficio Dipartimentale n. -OMISSIS- del 01.02.2023 in quanto, a causa dell’infermità contratta, è stata dichiarata permanentemente inidonea al servizio nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto - non idonea al transito in altre Amministrazioni dello Stato e impossibilitata in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 della Legge 335/95 .
3. Poiché al momento della dispensa dal servizio per infermità la ricorrente non aveva fruito del congedo ordinario per complessivi giorni 46 (quarantasei), di cui 6 (sei) relativamente all’anno 2021, 37 (trentasette) per l’anno 2022 e 3 (tre) per l’anno 2023, la medesima richiedeva, in data 17 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
4. Con comunicazione del 18 luglio 2023, emanata ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, l’amministrazione resistente determinava di monetizzare a favore dell'odierna ricorrente soli 9 giorni di congedo ordinario.
5. In data 22.08.2023 la ricorrente presentava controdeduzioni osservando che l'esponente era cessata dal servizio per cause incontrovertibilmente indipendenti dalla propria volontà e che, pertanto, avrebbe avuto diritto alla monetizzazione.
6. Con il Decreto n. -OMISSIS- del 23 maggio 2024 veniva, tuttavia, confermata l’autorizzazione al pagamento del compenso sostitutivo limitatamente a 9 giornate di congedo ordinario non fruite, con la corresponsione di un importo lordo di € 824,31 sull’assunto che la mancata fruizione del periodo di congedo ordinario residuo agli anni 2022 e 2023 non risultava derivante da esigenze di servizio o, comunque, da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
7. Avverso tali determinazioni è insorta parte ricorrente che ha proposto due motivi di gravame.
7.1. Con un primo ordine di doglianze la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione, dell’art. 31, par 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell’art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88 CE, dell’art. 2109 del Codice Civile, dell’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e della Legge 7 agosto 2012 n. 135.
7.1.1. Evidenzia parte ricorrente che il provvedimento impugnato si rivelerebbe illegittimo in quanto violerebbe i principi costituzionali, eurounitari e nazionali che tutelano il diritto alle ferie annuali retribuite, contemplando la loro monetizzazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al dipendente.
7.1.2. Rappresenta l’esponente che, nel caso di specie, con riguardo all’anno 2021 ha registrato un fisiologico residuo di ferie pari a soli sei giorni conseguente al fatto di operare in un istituto caratterizzato da gravi carenze di organico. Peraltro, soggiunge la ricorrente, la mancata fruizione di tale residuo era stata determinata anche dal fatto che, nel mese di dicembre, si trovava in isolamento obbligatorio per Covid-19.
Con riferimento all’annualità 2022 la ricorrente precisa di essere stata assente per 299 giorni a causa della grave infermità sofferta, culminata nella dispensa dal servizio e di essere, pertanto, stata impossibilitata ad operare una qualsivoglia programmazione delle ferie.
Infine, con riferimento all’anno 2023, evidenzia, per le stesse ragioni di salute, di non aver potuto rendere alcuna prestazione lavorativa.
7.1.3. Assume, pertanto, la ricorrente di non aver alcuna responsabilità in merito alla mancata fruizione delle ferie.
Per converso, l’amministrazione non avrebbe svolto alcuna attività di programmazione e controllo delle ferie da parte dell’Amministrazione e avrebbe omesso qualsivoglia iniziativa volta a stimolare, con inviti formali o atti di pianificazione, lo smaltimento delle ferie residue maturate dai dipendenti.
Conclude sul punto la ricorrente evidenziando che, poiché la cessazione dal servizio è avvenuta per infermità e la mancata fruizione delle ferie non è in alcun modo alla stessa imputabile, in capo alla medesima permarrebbe il diritto alla monetizzazione integrale delle ferie maturate e non godute.
7.2. Con un secondo motivo di gravame, la ricorrente ha censurato sia il preavviso di parziale diniego comunicato con la nota del 18/07/2023 per carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e arbitrarietà, e sia il provvedimento conclusivo adottato con il Decreto n.-OMISSIS- per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà.
7.2.1. Avuto riguardo all’atto prodromico, parte ricorrente si duole del fatto che lo stesso non avrebbe considerato alcune circostanze decisive, quali la malattia sofferta dalla dipendente, il periodo di isolamento a causa della contrazione del virus Covid-19, la grave carenza di organico che affliggerebbe la casa circondariale presso la quale prestava servizio l’esponente e il fatto che il mancato integrale smaltimento delle ferie fosse conseguente a una carenza di programmazione addebitabile all'amministrazione.
Inoltre, l’Ente, pur riconoscendo astrattamente il diritto alla monetizzazione per cessazione dal servizio per infermità, negherebbe immotivatamente il beneficio nel caso concreto, qualificando, in sostanza, la malattia sofferta come causa non indipendente dalla volontà del lavoratore e addebitando alla dipendente un onere della prova che dovrebbe, al contrario, ricadere sul datore di lavoro.
Infine, la nota non chiarirebbe il criterio seguito dall’amministrazione per il riconoscimento di soli 9 giorni di ferie.
7.2.2. Con riguardo al Decreto n. -OMISSIS-, questo sarebbe privo di motivazione concreta, limitandosi a richiami normativi astratti, e non recherebbe alcun puntuale riferimento a iniziative dell’Amministrazione volte a sollecitare o programmare le ferie, né individuerebbe comportamenti colposi o volontari della ricorrente; inoltre, non espliciterebbe i motivi ostativi alla monetizzazione richiesta.
8. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione instando per la reiezione del gravame e sottolineando, in via di estrema sintesi, che le 6 giornate del 2022 sarebbero state conteggiate sottraendo dal numero di ferie maturate nel 2022 (37) quelle godute (pari a 31); mentre le ferie maturate negli anni precedenti non sarebbero state conteggiate in quanto non “riportate” dalla dipendente negli anni successivi secondo quanto previsto dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
1.1. La documentazione versata in giudizio evidenzia come l’amministrazione resistente abbia riconosciuto la spettanza del pagamento di sole nove giornate di ferie riferendo all’annualità 2022 il numero complessivo di ferie spettanti (pari a 37 giornate) e sottraendo ad esse il numero di giorni di ferie fruiti, pari a 31; ad esse ha poi aggiunto n° 3 giorni di ferie non fruite nell’anno 2023.
Non è stata, invece, riconosciuta la spettanza delle ferie non godute nelle annualità precedenti in quanto queste non sarebbero state “ riportate ” agli anni successivi.
L’amministrazione evidenzia che, nel caso di specie, la dipendente avrebbe deciso “ in autonomia di accumulare le ferie degli anni precedenti, non richiedendo né l'autorizzazione a riportarle agli anni successivi, né a smaltirle” (cfr. pag. 2 della memoria dell’amministrazione) e si sarebbe, così, assunta consapevolmente il rischio che, in caso di eventi avversi e/o imprevisti, avrebbe potuto perdere il diritto di ottenere la monetizzazione delle ferie.
1.2. L’argomentazione dell’amministrazione non persuade.
1.2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che, dalla stessa documentazione versata in giudizio dall’Ente emerge una specifica colonna denominata “ riporto ” recante le ferie maturate e non fruite negli anni precedenti a quelle di competenza dell’anno considerato.
1.2.2. In secondo luogo, non risulta che la dipendente abbia formalmente imputato le ferie via via fruite all’anno nel quale le stesse erano state maturate e non invece (come, peraltro, sarebbe logico) agli anni pregressi, al fine di procedere al progressivo smaltimento delle ferie più risalenti per poi giungere a quelle più recenti.
1.2.3. In terzo luogo, a prescindere della generica documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione, indirizzata ai vari coordinatori e volta alla predisposizione dei piani di smaltimento delle ferie arretrate, l’Ente non ha prodotto alcuna formale richiesta indirizzata all’esponente, né ha puntualmente rappresentato di aver sollecitato la stessa, in un periodo precedente all’evento morboso che le ha impedito di prestare con continuità attività lavorativa, a fruire delle giornate di congedo maturate.
1.2.4. Infine, doveva ritenersi pienamente nota all’amministrazione la particolare condizione di salute nella quale versava la dipendente che, dovendo seguire apposita “terapia salvavita ”, non era nelle condizioni di assicurare una costante presenza al lavoro, né di provvedere al contemporaneo smaltimento delle ferie maturate.
1.3. Risulta, pertanto, illegittimo il modus procedendi dell’amministrazione che ha ritenuto di “azzerare ” il quantitativo di ferie maturate negli anni 2021 e precedenti, sebbene contabilizzate dallo stesso Ente, e di imputare le giornate di congedo fruite nel 2022 esclusivamente al medesimo anno di maturazione.
1.3.1. In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che “ all’interessata non è stata rigettata alcuna istanza di congedo ordinario per gli anni 2022 e 2023 ” e che “la mancata fruizione del periodo di congedo ordinario residuo relativo agli anni 2022 e 2023 (...) non risulta derivante da esigenze di servizio o, comunque, da cause indipendenti dalla volontà del lavoratore .”
1.3.2. Questo Tribunale, in analogo contenzioso, ha già avuto modo di evidenziare che non si rivela “ sufficiente la mera asserzione del mancato diniego alla fruizione del congedo o l'indimostrata affermazione che tale mancata fruizione non sia dipesa da cause di servizio, atteso che va ritenuto operante, il "principio generale, applicabile a tutte le tipologie di dipendenti, per il quale la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente- e di averlo nel contempo avvisato -in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire- che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 16/01/2025, n. 8).
1.3.3. Nel caso di specie, l'amministrazione non solo non ha assolto il proprio onere probatorio, ma la particolare condizione di salute nella quale versava la dipendente deponeva nel senso che alla stessa non fosse in alcun modo addebitabile una condotta scientemente volta ad addivenire all'accumulo delle ferie ai fini della loro monetizzazione.
1.3.4. Anche la giurisprudenza eurounitaria ha evidenziato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, a condizione che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto (CGUE, 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22).
Tale circostanza si verifica, pertanto, solo qualora il lavoratore, " deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si sia astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse". Ciò perché "l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a tale lavoratore di esercitare effettivamente detto diritto " (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 48).
Alla luce di quanto sopra, appare quindi molto rigorosa la verifica del contegno seguito dal datore di lavoro e l'onere probatorio su di esso incombente atteso che questo è tenuto " in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, se necessario invitandolo formalmente a farlo, e nel contempo informandolo, in modo preciso e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria (...)” (sentenza del 18 gennaio 2024, Comune di Copertino, C-218/22, EU:C:2024:51, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che la perdita del diritto alle ferie e della correlata indennità può configurarsi solo ove risulti che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, abbia scelto di non fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto.
1.4. Anche il richiamo operato dall'amministrazione al divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute, previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), non appare dirimente nel caso di specie, atteso che tale divieto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016, non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio quando il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quale la malattia (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 12/12/2024, n. 376).
1.5. Avuto riguardo alle modalità di computo delle ferie, risulta non corretto l’operato dell’amministrazione che ha ritenuto di non considerare le ferie “a riporto” maturate nelle annualità precedenti al 2022.
1.5.1. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che, di regola, lo smaltimento delle ferie deve prendere avvio da quelle più risalenti (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 26/06/2025, n. 586).
Ciò sia per ragioni di ordine formale-documentale (non avendo prodotto l'amministrazione alcun atto dal quale inferire che la fruizione delle ferie si riferiva ad una espressa istanza del dipendente che intendeva imputare i giorni di riposo a quelle maturate nell'anno corrente e non a quelle arretrate), sia per ragioni di logica, attesa la necessità di rispettare le tempistiche che governano la fruizione delle giornate di riposo che " naturaliter" impongono, in primo luogo, di aver cura di smaltire le ferie più risalenti.
1.5.2. In definitiva, la logica da seguire nella fruizione delle ferie deve essere quella che, prioritariamente, tende a smaltire quelle afferenti alle annualità più risalenti, potendosi solo a completamento di tale fase, giungere alla fruizione di quelle maturate nell'anno di competenza.
1.5.3. È evidente, d'altronde, che il percorso inverso patrocinato dall'amministrazione risulterebbe ingiustamente penalizzante per il dipendente oltre che privo di alcun aggancio normativo atteso che le stesse circolari interne dell'amministrazione raccomandano di rispettare il termine massimo di 18 mesi per la fruizione delle ferie arretrate.
1.6. Il provvedimento di diniego si palesa dunque illegittimo laddove ha parzialmente negato la monetizzazione delle ferie maturate dalla ricorrente.
2. Conclusivamente, va accertato il diritto della ricorrente a percepire integralmente l'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute, secondo quanto dalla stessa riportato, pari a complessivi 46 giorni (dai quali andranno defalcate le nove giornate per le quali il compenso sostitutivo è stato autorizzato con il provvedimento impugnato) e, per l'effetto, il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
- accerta il diritto della ricorrente al pagamento, da parte della p.a. resistente, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura precisata in parte motiva;
- condanna l'Amministrazione al pagamento dell'importo in tal modo determinato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NT | Marco EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.