Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2062/2015 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore ( CF Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Orlando e dell'Avv. Emanuele P.IVA_1
Ceccano presso il medesimo elettivamente domiciliata in Latina Via Cicerone n.
44 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
CAPITALE RIDOTTO, (P. Controparte_1
IVA: ), in persona del Curatore Fallimentare, Rag. , P.IVA_2 Controparte_2
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Fevola (procedura fallimentare n. 25/2017), ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazza della Libertà n. 21, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: CONTRATTI ASSICURATIVI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la al fine di sentire, in via Controparte_1
principale, accertare e dichiarare la non operatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa n. 505925 per le causali esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare che
[...]
nulla doveva, a nessun titolo, alla società per il Parte_1 Controparte_1
sinistro occorso il 19 ottobre 2014 presso il capannone sito in via Pontina 75.100 – località
Borgo Isonzo;
in subordine, la OM chiedeva, nel denegato caso in cui si ritenesse l'operatività della polizza sopra citata, accertare e dichiarare che Parte_1
era tenuta all'indennizzo, sussistendone i legge e di contratto, nei limiti
[...]
contrattualmente pattuiti secondo le previsioni di cui alla suddetta polizza, anche ai fini dello scoperto obbligatorio.
A sostegno della domanda, si deduceva che la OM, con polizza Protezione
Commercio n. 505925, con decorrenza dal 7/04/2014 al 7/04/2015, prestava copertura assicurativa “Incendio” in favore della a garanzia dell'attività Controparte_1
commerciale esercitata presso il capannone adibito a magazzino condotto in locazione dalla assicurata e di proprietà della – sito in Latina, Borgo Isonzo, Parte_2
Via Pontina km 75,100.
In narrativa si esponeva inoltre che il contratto prestava la copertura assicurativa per il rischio “INCENDIO” includendo le garanzie complementari “RISCHIO LOCATIVO” per una somma assicurata di € 400.000,00, “CONTENUTO” con la formula valore a nuovo per € 800.000,00 e “RICORSO TERZI” con un massimale di € 50.000,00.
Evidenziate le norme regolanti le garanzie prestate ed i limiti di indennizzo previsti nonché gli obblighi contrattuali derivanti con particolare riferimento all'art. 59 delle
Condizioni generali di ON in tema di obbligo di avviso e all'art. 60 delle C.G.A. in tema di perdita del diritto all'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno, si deduceva che in data 19 ottobre 2014, all'incirca dopo 6 mesi dalla stipula della polizza, all'interno del capannone condotto in locazione da si verificava un Controparte_1
incendio che dava luogo alla attivazione della copertura assicurativa.
Si dava conto in narrativa dell'avvio della procedura per la liquidazione del danno, per constatare i danni e verificare le cause dell'incendio, impregiudicata ogni eccezione circa la indennizzabilità del sinistro e che le indagini al riguardo avevano evidenziato, oltre ad altre circostanze relative all'andamento del fatturato della società nel periodo ante e post stipula della polizza, che alcune delle fatture riscontrate in contabilità erano risultate false.
2 Quanto alle cause del sinistro, i periti incaricati avevano evidenziato l'assenza di possibili cause di innesco accidentale dell'incendio e la possibile origine dolosa dell'incendio.
Si deduceva che per tale motivo la OM aveva ritenuto di non assumere determinazioni definitive per dare corso alle conclusioni delle operazioni peritali mentre la società assicurata in data 1 aprile 2015 chiedeva il pagamento di un indennizzo per €
880.000,00 oltre interessi per ritardato pagamento e rivalutazione monetaria.
Ne era scaturito l'interesse della OM ad ottenere un accertamento negativo della sussistenza del diritto all'indennizzo da parte della assicurata.
Nell'interesse della OM si assumeva pertanto la inesigibilità dell'indennizzo e la non operatività della polizza ai sensi degli artt. 29 ( danni commessi con dolo) e 60
(esagerazione dolosa del danno) e dell'art. 1900 cc ( sinistri cagionati da dolo o colpa grave), atteso che le circostanze acquisite, circa la mancanza di prova sulle cause e sulla natura dell'incendio e sulla natura, quantità e valore della merce esistente in magazzino, la falsità ed irregolarità delle fatture di acquisto
Si costituiva la parte convenuta, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attrice ed eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della mediazione obbligatoria in materia di contratti assicurativi, con riserva di azione in separato giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro del 19 ottobre 2014.
La convenuta deduceva la piena operatività della polizza oggetto di giudizio e dichiarava di disconoscere le fatture indicate come false in quanto mai contabilizzate e mai consegnate alla compagnia. Veniva contestata la deduzione circa la natura asseritamente dolosa dell'incendio.
Demandata con esito negativo la mediazione obbligatoria, il giudizio veniva sospeso ex art. 295 cpc stante la pendenza di giudizio di penale avente ad oggetto l'accertamento della falsità delle fatture, pregiudiziale rispetto al merito della controversia concernente l'inoperatività della polizza per dolo dell'assicurato.
A seguito di istanza di riassunzione in data 17 ottobre 2018, si costituiva il
[...]
eccependo preliminarmente la tardiva riassunzione del giudizio da Controparte_1
parte della e chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio ex Parte_1
art. 305 c.p.c. atteso che era stata dichiarata fallita con sentenza Controparte_1
n. 25/17 del 17.3.2017 e la aveva avuto la conoscenza legale Parte_1 dell'intervenuto fallimento della già nel 2017. Nel merito la Controparte_1
Curatela si riportava alle conclusioni della società in bonis.
3 Disposta nuova sospensione del giudizio e nuovamente riassunto il procedimento da
[...]
in relazione al protrarsi dei vari gradi del procedimento penale in corso, Parte_1
a seguito di ulteriore sospensione e riassunzione, rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025
.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di accoglimento.
L' agisce in giudizio al fine di sentire accertare la non indennizzabilità, Parte_1
a termini della polizza n. 505925 del sinistro incendio sviluppatosi in data 19 ottobre
2014 nel capannone condotto in locazione dalla società assicurata, Controparte_1
In primo luogo deve essere respinta l'eccezione della Curatela circa la tardività della prima riassunzione del giudizio da parte della OM. Risulta che il giudizio venne sospeso in forza di ordinanza depositata in data 21 marzo 2017 con effetto fino alla data del 31 ottobre 2018.
Il giudizio venne riassunto con istanza del 17 ottobre 2018. Risulta documentato che in data 19 luglio 2018 perveniva ad la richiesta di indennizzo da Parte_1
parte del Curatore della società dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_1
di Latina il 17 marzo 2017 con sentenza n. 25/2017 (vedi allegato f della istanza di riassunzione). Ne risulta la tempestività della riassunzione ex art. 297 cpc.
Deve infatti richiamarsi il principio ( da ultimo Cass. 4 luglio 2024, n. 18285) secondo cui, in ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile,
l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo.
Venendo al merito della controversia, gli atti dei procedimenti penali scaturiti dalla iniziativa della consentono di decidere la presente controversia. Parte_1
L'azione penale risulta promossa ( vedi epigrafe sentenza di primo grado Tribunale di
Latina Sent. n. 3261/20 del 21 dicembre 2020 depositata in data 8 gennaio 2021) per l'addebito del “ reato di cui agli artt. 110, 642 commi 1-2 c.p.,, perché in concorso fra loro e nelle rispettive vesti: - quale amministratore di fatto della società CP_3
alla data del 20 ottobre 2014; - , quale Parte_3 Controparte_4
4 amministratore unico della società fino alla data dell'1l Parte_3
settembre 2014, e successivamente in veste di socio e cogestore di fatto della medesima impresa;
ai fine di conseguire per sé l'indennizzo relativo alla polizza n. 505925 stipulata con la compagnia in relazione all'incendio avvenuto in data 19 Parte_1
ottobre 2014 presso il capannone sito in via Pontina 75.100 - località Borgo Isonzo - condotto in locazione dalla società e adibito a deposito merci, Controparte_1
realizzavano false fatture relative alla merce acquistata presso diversi fornitori e apparentemente tenuta in deposito nel capannone oggetto di incendio, precostituendo altresì documentazione contabile contraffatta (registri IVA 2014, libro giornale 2014) mediante l'inserimento e registrazione delle menzionate fatture per operazioni inesistenti
e di bolle relative a merce in conto vendita contraffatte, presentando infine una denuncia di sinistro ("dichiarazione di avvenuto sinistro") alla agenzia di Aprilia della compagnia Part
con conseguente avvio della procedura risarcitoria, nell'ambito della cui istruttoria venivano prodotti i citati documenti contraffatti quale prova dell'acquisto di merce presso
i fornitori di seguito indicati per un importo complessiva par a 814.740,53 euro.”
Con la predetta sentenza di primo grado (Sent. n. 3261/20 del 21 dicembre 2020 depositata in data 8 gennaio 2021), il Tribunale di Latina assolveva Controparte_5
e dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, pur Controparte_4
ritenendo al di là di ogni ragionevole dubbio, che, al fine di conseguire l'indennizzo della polizza assicurativa stipulata con la " per l'importo di € Parte_1
800.000,00 quanto al valore del contenuto del capannone attinto dall'incendio, fossero state realizzate false fatture relative alla merce acquistata presso diversi fornitori e apparentemente tenuta in deposito nel suddetto capannone. Tanto sull'assunto che non fosse stata dimostrata la qualità di amministratore di fatto in capo all' contestatagli CP_3
in imputazione e risultando cessato dalla carica di amministratore Controparte_4
unico della " l'11.09.2014. Controparte_1
La sentenza ricostruiva i fatti sulla base degli elementi istruttori acquisiti in giudizio:
“In data 19 ottobre 2014 il capannone industriale adibito a deposito della società
" - esercente attività di commercio al dettaglio, via internet, di Controparte_1
prodotti divario genere - subiva un incendio. L'amministratore unico della predetta società, presentava il giorno successivo una dichiarazione di avvenuto CP_6
incendio alla attivando la polizza assicurativa n. 505925 in essere con Parte_1
la compagnia a far data dal 7.4.2014, avente validità annuale, i cui massimali erano di
400.000 euro per il capannone e 800.000 euro per il suo contenuto. Nell'ambito della
5 procedura risarcitoria intervenivano periti di parte (il Geometra e l'Architetto CP_7 [...]
) per la valutazione dei danni subiti, nonché la società " , CP_8 Controparte_9
incaricata di verificare le cause dell'incendio; quest'ultima rilevava che l'incendio si era originato in una piccola zona del capannone, a ridosso della parete posteriore e compresa tra due portoni, ed escludeva che il fuoco potesse aver avuto origine da guasti di natura elettrica o altre cause di innesco accidentali. La compagnia di ON si rivolgeva alla " , che svolgeva accertamenti sulla attività svolta dalla Controparte_10
società " ", registrando un notevole incremento degli acquisti a partire Controparte_1
dal marzo 2014; infatti, a fine marzo 2014 le giacenze erano pari a euro 170.289,60 mentre alla data dell'incendio risultavano essere contabilmente del valore di euro
716.009,61. La interpellava alcune società che avevano emesso fatture nei CP_10
confronti della " ", accertando che tre di queste avevano avuto rapporti Controparte_1
commerciali con l'assicurata che erano però cessati precedentemente al 2014. La relazione della induceva la a non procedere alla liquidazione CP_10 Parte_1
del sinistro, bloccando le operazioni di determinazione del danno incorso con il perito
. Il giorno 18 marzo 2015 la presentava denuncia-querela CP_8 Parte_1
nei confronti dei responsabili della " ". La Guardia di Finanza Controparte_1
acquisiva la documentazione contabile consegnata al perito Geom. per la CP_7
determinazione del danno, sottoponeva a sequestro la contabilità della società, riscontrando differenze nelle annotazioni sui libri, e sentiva i rappresentanti legali di alcune società che risultavano aver emesso fatture per la vendita di prodotti alla assicurata (sit rese da e )”. Testimone_1 Testimone_2
Il giudice di prime cure all'esito dell'articolata istruttoria riteneva non sufficientemente dimostrata l'ipotesi di un incendio doloso del capannone mentre considerava provata la realizzazione di false fatture relative alla merce acquistata presso diversi fornitori e apparentemente tenuta nel capannone.
La sentenza di Corte di Appello Penale n. 13873/2022 depositata il 23 dicembre 2022 ha evidenziato gli elementi cronologici dei fatti.
“ • La società " viene costituita il 5.6.2013, con capitale sociale Controparte_1
di 1.700 euro, detenuto in parti uguali dai soci e Controparte_4 Parte_4
L'oggetto sociale è il commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche attraverso il commercio elettronico, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza con o senza deposito di una serie di prodotti, quali articoli di vestiario, prodotti tessili, mobili e articoli casalinghi, elettrodomestici, libri e pubblicazioni, colori, vernici e molto altro. L'amministratore
6 unico è l'odierno imputato • lI 12.9.2013 la società prende in Controparte_4
locazione un capannone di proprietà della , sito alla Via Pontina CP_1 Parte_2
Km. 75.100, località Borgo lsonzo, che viene adibito a deposito della merce e ad ufficio.
• Dalla documentazione contabile in atti è emerso che la " " ha Controparte_1 acquistato beni nel 2013 per complessivi euro 116.531.32 euro. L • In data 7.4.2014, nella sua qualità di amministratore della " " sottoscrive un CP_4 Controparte_1
Part contratto di assicurazione con la OM per un rischio locativo di euro 400.000, per ricorso terzi di euro 50.000 e per valore del contenuto del capannone di 800.000 euro.
• Alla data del 31.3.2014 la società aveva in giacenza beni per un importo di circa 170.000 euro. • Il 12.8.2014 cessa dalla carica di amministratore, che viene CP_4 contestualmente assunta da • lI 19.10.2014 avviene l'incendio del CP_6
Part capannone di Via Pontina. • tI 20.10.2014 invia alla una dichiarazione di CP_6 avvenuto incendio. • Della gestione della procedura di indennizzo vengono incaricati il Part Geometra per conto della e l'Architetto per la " ". CP_7 CP_8 Controparte_1
• Dalle fatture consegnate al Geometra emerge che la "Officine" aveva in giacenza CP_7
Part al momento dell'incendio beni per 716.009,61 euro. • La si affidava all'istituto di investigazioni " ", che interpellava alcune delle società che, nel periodo marzo- CP_10
settembre 2014, avevano venduto merce alla " " ottenendo da molte di CP_1 CP_1
queste il disconoscimento delle fatture esibite alla compagnia di ON ai fini
Part dell'indennizzo. • La presentava denuncia querela in data 18.3.2015 e la Guardia di
Finanza eseguiva in data 15.10.2015 il sequestro della documentazione contabile, riscontrando che una situazione del tutto differente da quella risultante dai documenti consegnati alla compagnia, poiché le fatture false non erano state annotate nella contabilità societaria. • In data 23.3.2015 veniva nominato amministratore della "
[...]
" “ CP_1 CP_3
Circa le fatture per cui è causa ivi si afferma: “Appare, quindi, definitivamente provato che la società " ", dopo aver sottoscritto un contratto di assicurazione Controparte_1
dei beni giacenti nel proprio capannone per un importo assolutamente sproporzionato al proprio volume d'affari, ha falsificato le fatture di alcune ditte fornitrici al fine di gonfiare contabilmente la giacenza del proprio magazzino e ha richiesto, dopo l'incendio del capannone, un indennizzo di gran lunga maggiore a quello effettivamente dovuto. Tali conclusioni sono state raggiunte anche dal primo giudice, che però ha espresso perplessità in ordine a due aspetti ritenuti fondamentali per l'affermazione del giudizio di responsabilità degli imputati: l'incertezza sulle cause dell'incendio del capannone
7 avvenuto il 19.10.2014 e il concorso nel reato contestato dei due imputati, atteso che
l'evento si era verificato quando la società era amministrata da poi CP_6
deceduto. Riguardo al primo punto, va premesso che l'identificazione delle cause dell'incendio non appare elemento fondamentale ai fini del giudizio di responsabilità degli imputati. ll reato di cui all'art. 642 c.p., infatti, ben può conseguire a un sinistro avvenuto casualmente ed essere integrato dalla richiesta di un indennizzo superiore al dovuto, precostituita mediante falsa documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un danno maggiore e non verificatosi, come è certamente avvenuto nel caso di specie. Ciò posto, osserva la Corte che certamente le cause dell'incendio - in quanto circostanza che ha attivato la procedura d'indennizzo costituiscono un elemento rilevante ai fini della costruzione dell'intero impianto accusatorio. Sul punto, si rileva che dalla lettura degli atti processuali emergono numerosi elementi indicativi della natura dolosa dell'incendio, che il primo giudice non ha posto adeguatamente in rilievo”…”.
“Sulla scorta del materiale probatorio di cui sopra, deve dunque ritenersi errata la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'incertezza sulla natura dolosa dell'incendio, essendo state radicalmente escluse dalle risultanze processuali le alternative ipotesi della natura accidentale dell'evento e della sua causazione in maniera colposa.”
“Quanto alla responsabilità degli imputati, si osserva che - come rilevato in precedenza
- non appare necessario accertare il loro materiale coinvolgimento nell'incendio, posto che questo non appare rilevante ai fini della sussistenza del reato. E' chiaro però che - secondo una lettura logica di tutto il compendio processuale - l'incendio del capannone costituisce lo sviluppo naturale di un piano criminoso iniziato con la sottoscrizione della polizza assicurativa per un valore del tutto sproporzionato alle reali giacenze di magazzino esistenti al momento della conclusione del contratto. Gli unici soggetti interessati appaiono, dunque, i possibili beneficiari dell'indennizzo, tra i quali vi sono necessariamente detentore del 50% delle quote sociali - e a tutt'oggi CP_4 CP_3
amministratore della " ". Controparte_1
“In relazione alla false fatture concernenti la merce acquistata dalla "Officine" si osserva che non è vi alcuna contestazione difensiva sul loro numero e sugli importi con cui è stata gonfiata la giacenza di magazzino) così come indicati nella sentenza del primo giudice.
Su tale aspetto appare sufficiente richiamare gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di
Finanza e le considerazioni svolte sul materiale disponibile da parte del consulente della parte civile . Il valore delle merci documentate nelle false fatture - e non Persona_1
8 presenti in magazzino, seppur danneggiate, al momento dell'inventario predisposto dai periti e - ammonta, dunque, a 608.311,00 euro. Risulta, altresì, provato CP_8 CP_7
e indiscusso che la documentazione consegnata al Geometra — perito incaricato CP_7
Part dalla — tesa a comprovare le giacenze di magazzino contenesse le false fatture sopra citate e abbia, quindi, fornito un'indicazione totalmente errata per eccesso sulle merci danneggiate;
in sostanza, la documentazione allegata dalla " " alla CP_1 CP_1
richiesta di indennizzo indicava acquisti di merce per circa 850.000 euro, a fronte di acquisti reali per circa 217.000 euro, come emerso dal sequestro dei Registri IVA e della Part contabilità eseguito dalla Guardia di Finanza. In concreto, al perito della è stata prospettata una situazione artatamente falsa, mediante creazione di false fatture di acquisto e l'esibizione di un registro IVA non originale, su cui erano annotate le operazioni di acquisto inesistenti. Anche tali circostanze costituiscono all'evidenza lo sviluppo logico e naturale del piano criminale che aveva avuto inizio con la sottoscrizione della polizza per l'importo di 800.000 euro;
non appare a questo punto casuale il fatto che le giacenze falsamente indicate avessero un valore di poco superiore a quello assicurato.”
“Dalla lettura dell'intero compendio probatorio emerge come gli eventi sopra descritti siano avvinti da un unico disegno, che è quello di ottenere fraudolentemente dalla compagnia di ON un indennizzo per 800.000 euro;
ciò mediante la realizzazione di false fatture di acquisto di merci e la causazione di un incendio del capannone ove esse erano state riposte.”
“Traendo le fila di quanto emerso dal compendio probatorio in atti, ritiene la Corte che
l' debba essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto, essendo stato CP_3
dimostrato il suo ruolo di amministratore di fatto della " " e di deus ex Controparte_1
machina dell'intero piano criminoso predisposto ai danni della compagnia di
Part ON . In ordine al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'imputato, sono state poste in evidenza le circostanze che dimostrano il disinteresse dei formali amministratori nella gestione della società. Al contrario, è emerso CP_4 CP_6
con chiarezza il ruolo gestionale rivestito nell'azienda da che nel 2104 si avvaleva CP_3
di una sola collaboratrice addetta alla contabilità. Se è vero che solo due dei testi escussi hanno affermato che estiva personalmente i rapporti commerciali della " CP_3 [...]
", deve rilevarsi che non sono stati acquisiti elementi di prova di segno CP_1
contrario.”
La Corte di Appello Penale di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina in data 21 dicembre 2020, emessa nei confronti di e Controparte_4 CP_3
9 appellata dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma e dalla parte civile pertanto dichiarava colpevole del reato a lui Parte_1 CP_3
ascritto e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, concedendo ad l beneficio CP_3
della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto
La sentenza di Cassazione n. 47929/2023 del 9 novembre 2023 ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, ritenendo il reato estinto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili. Ivi si legge:
“ Invero il giudice di secondo grado con motivazione puntuale e collegata ad una pluralità di elementi ha esattamente ricostruito i fatti sulla base dei quali ritenere il coinvolgimento dell Invero con le compiute osservazioni svolte nell'impugnata sentenza circa il CP_3
ruolo ricoperto dall all'interno dell'azienda, le modalità di accadimento CP_3
dell'incendio e la forte sproporzione tra danni ai materiali denunciati all'assicurazione e valore degli acquisti di merce, il giudice di appello ha esattamente ricostruito la responsabilità del ricorrente che in questa sede va confermata ai soli fini della responsabilità civile.”
Secondo orientamento giurisprudenziale del tutto pacifico, poiché nel vigente ordinamento processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc posto che sebbene raccolte al fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis
Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del
2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020). Da ultimo, si segnalano Cass. 1 febbraio 2023
n. 2947 che ha confermato che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le “ prove atipiche” ( tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e
10 non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale e di recente Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947 secondo cui la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare.
Ne consegue, alla stregua di tutti gli elementi probatori acquisiti in sede penale ( a livello di prove orali e di indagini, completamente prodotti in atti) che risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 60 delle Condizioni generali di assicurazione con rubrica
“Esagerazione dolosa del danno” secondo cui “L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o altera gli indizi materiali del reato in caso di furto rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo”.
La previsione compresa nei contratti di assicurazione sanziona il comportamento sleale dell'assicurato che in qualsiasi modo esageri l'ammontare del danno al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovutogli. Si tratta di una pattuizione che, in realtà, esplicita un'ipotesi inadempimento contrattuale dell'assicurato che invero già può direttamente derivare dagli obblighi di correttezza e buona fede imposti dall'art. 1175
c.c. e, con particolare riferimento all'esecuzione del contratto, dall'art. 1375 c.c.. Infatti la clausola della polizza incendio che prevede la perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno è volta a costituire una coazione psicologica all'esatta esecuzione del contratto, in coerenza con la particolarità funzionale del contratto di assicurazione, che necessita della massima cooperazione dell'assicurato in conformità ai canoni di correttezza e buona fede e con quanto disposto dall'art. 1910 c.c..
L'esagerazione dolosa del danno si concretizza allorché l'assicurato, allo scopo di ottenere una indennità superiore a quella spettantegli, abbia "esagerato scientemente" la quantificazione del danno, cioè abbia agito con la consapevolezza di eccedere i limiti di una corretta valutazione dello stesso, secondo criteri economico-commerciali
11 normalmente praticati, a prescindere dalla idoneità o meno dei comportamenti alla induzione in errore della società assicuratrice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari artifici o raggiri.
Deve pertanto affermarsi che nel caso di specie legittimamente la OM abbia denegato l'indennizzo del sinistro risultando comprovata quanto meno l'esagerazione dolosa del danno da parte della assicurata.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara non indennizzabile il sinistro furto del 19 ottobre 2024 a valere su polizza n. 505925;
b) Condanna il in persona del Curatore pro- Controparte_1
tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di
[...]
nella somma di € 545,00 per spese ed € 10.860,00 per Parte_1
compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 12 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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