Versione
12 luglio 1967
12 luglio 1967
Art. 3.
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.
Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'articolo 2.
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.
Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'articolo 2.
Commentario • 1
- 1. Tecnologia e suicidio assistito. Il divieto di aiuto al suicidio all’esame della Corte costituzionale: osservazioni “a prima lettura” dell’ordinanza di rimessione…Redazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 17 febbraio 2018 · 0.8797372
Tecnologia e suicidio assistito. Il divieto di aiuto al suicidio all'esame della Corte costituzionale: osservazioni “a prima lettura” dell'ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018 della Corte d'Assise di Milano di Francesca Piergentili* La Corte d'Assise di Milano, con ordinanza di rimessione del 14 febbraio 2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, nel processo che vede imputato Marco Cappato per il reato di aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani, dell'art. 580 c.p., eccependo il contrasto dello stesso con gli artt. 2, 3, 13, 25, II comma, 27, III comma, e 117 Cost, quest'ultimo in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 CEDU. Nello specifico la Corte d'Assise ha posto …
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Giurisprudenza • 30
- 1. Trib. Treviso, decreto 17/12/2024Provvedimento: […] Treviso riunito ai sensi dell'art. 3, comma secondo, legge n. 458/1967; […] letti gli artt. 2 e 3 della legge n. 458/1967;Leggi di più...