Articolo 3 della Legge 26 giugno 1967, n. 458
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 luglio 1967
Art. 3.
Il prelievo e il trapianto del rene possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. I Centri, gli Istituti e gli Ospedali predetti devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere autorizzati dal Ministro per la sanita', sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e, per gli Istituti universitari, anche il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il direttore dell'Istituto che intende eseguire un trapianto del rene, esperite e controllate tutte le indagini necessarie, riunisce in collegio medico i suoi collaboratori con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore e provvede a redigere apposito verbale attestante l'idoneita' del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilita', nonche' l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.
Tale verbale conclusivo con un giudizio tecnico favorevole, viene rimesso al medico provinciale, il quale, constatata l'ottemperanza alle condizioni del precedente comma, lo trasmette, entro 24 ore, al pretore per il rilascio del nulla osta all'esecuzione del trapianto, di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 12 luglio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente