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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 487/2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. DAVIDE GHELARDI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
, già (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. LIONELLO MAZZONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata,
IN VIA ISTRUTTORIA disporre la CTU già richiesta e non ammessa in primo grado, volta all'accertamento ed alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dagli attori in occasione del sinistro
1 in oggetto, nonché all'accertamento della congruità delle spese mediche e di perizia sostenute in dipendenza delle lesioni da essi riportate nel sinistro per cui è causa
NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità risarcitoria della in ordine ai Controparte_1 danni subiti dagli attori in occasione del sinistro per cui è causa, condannare la convenuta al risarcimento nei confronti della SInora nella misura di Parte_1
€ 7.226,90, del SInor nella misura di € 7.127,54 e del SInor Parte_2
nella misura di € 7.811,69, o per ognuno degli attori nella diversa Parte_3 misura, maggiore o minore ritenuta di ragione e/o di giustizia, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e sino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dai SIg.ri Parte_1
, e perché privo di una ragionevole
[...] Parte_2 Parte_3 probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c., confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata nel merito, qualora non venga accolta l'eccezione che precede, accertare l'infondatezza dell'appello proposto dai suddetti appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via istruttoria, con il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria perché inammissibile.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e avevano convenuto in Parte_1 Parte_3 Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Pisa la compagnia assicurativa per ottenerne la CP_2 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, per l'invalidità temporanea e permanente, e patrimoniale, per spese mediche, patito a seguito del sinistro occorso loro in data 29 maggio 2016, alle ore 14.00 circa, quando , alla guida del Parte_2 proprio autoveicolo, Renault Clio tg. BD278YB, a bordo del quale viaggiavano anche gli attori e , si trovava fermo al segnale di Stop sulla Parte_1 Parte_3 2 Via Tosco-Romagnola, ed era stato violentemente tamponato dall'autovettura Polo
Wolkswagen tg. CA 488 CM, di proprietà di e dal medesimo condotta;
a CP_3 sostegno della loro domanda, avevano allegato che a causa dell'urto essi avevano riportato lesioni consistite in trauma distorsivo del rachide cervicale.
L'assicuratore si era costituito deducendo che il danneggiamento del veicolo era identico a quello già denunciato per un sinistro del novembre 2015, nel quale erano rimasti coinvolti gli stessi attori, peraltro protagonisti, negli anni precedenti, di un numero (circa dieci a testa) di sinistri di sorprendente rilevanza;
aveva quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova orale per testi e per interrogatorio formale degli attori, con sentenza 100/23 il tribunale ha respinto la domanda, rilevando che: “Risulta, infatti, insufficientemente provato il nesso di derivazione causale fra fatto e danno.
Se è vero, infatti, che il teste , escusso due volte, ha confermato di aver Testimone_1 assistito al tamponamento e ha confermato la presenza degli attori a bordo del veicolo, è anche vero che la certificazione del Pronto Soccorso nulla dice in merito alle lesioni riportate (cfr. doc. 2- 4 prodotte da parte attrice: referti in cui si legge che i pazienti riferiscono di dolore al rachide cervicale e spalla, in assenza di alcun riscontro obiettivo), né esse possono ritenersi provate dalla perizie di parte agli atti.
Ciò, unitamente alla impossibilità di dedurre dall'impatto, pure confermato dal teste, la derivazione delle lesioni – identiche peraltro a quelle riportate nel sinistro di circa sei mesi precedente – lamentate, fonda il rigetto della domanda per difetto di prova dell'effettività del danno e della sua derivazione eziologica dal sinistro.”
Il giudice di prime cure ha, inoltre, respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ritenendo non provata la condotta temeraria, e condannato gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Gli attori hanno impugnato tale pronuncia con un unico motivo, sostenendo l'erroneità dell'affermazione del difetto di prova del nesso causale tra le lesioni al rachide cervicale e il sinistro, rilevando da un canto che il teste aveva confermato il tamponamento e Tes_1 dall'altro che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dai referti prodotti in atti, redatti dal pronto soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera presso il quale gli attori si erano recati nell'immediatezza del sinistro, si evinceva come ciascuno di essi avesse nell'occorso riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale, diagnosticato a seguito di idoneo accertamento clinico. Hanno quindi insistito nella domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa, se ritenuta necessaria da questa Corte, ctu medico- legale.
3 L'assicuratore (già s'è costituito, eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e comunque contestandone la fondatezza, ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. Il litisconsorzio necessario.
In primo grado, gli attori hanno citato in giudizio senza indicare il fondamento CP_2 normativo della loro azione e senza specificare se tale compagnia assicurasse per la r.c.
l'autovettura tamponata o quella tamponante.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto aveva chiarito di essere l'assicuratore della vettura di proprietà e condotta da , e tale circostanza fattuale è incontroversa. Parte_2
Dunque, da ciò discende che ha proposto azione ex art. 149 cod. Parte_2 ass., mentre , , terzi trasportati, hanno proposto Parte_1 Parte_3 azione ex art. 141 cod. ass.
La giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel senso che anche le suddette azioni, al pari di quella generale dell'art. 144 cod. ass., richiedano l'indefettibile citazione in giudizio, oltre che dell'assicuratore, del responsabile del sinistro.
Per l'azione ex art. 141 cod. ass., ciò è stato chiarito a partire dalla sentenza della
Suprema Corte del 23 giugno 2021, n. 17963, che - dopo aver dato seguito al principio di diritto già affermato da Cass. 8 ottobre 2019, n. 25033, secondo cui l'art. 141 del D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209, per cui la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, si applica soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (trovando 4 altrimenti applicazione unicamente l'art. 144 cod. ass.) - ha ulteriormente precisato che anche nell'azione ex art. 141 cod. ass. l'assicurato è litisconsorte necessario, sebbene la responsabilità ex lege dell'assicuratore del vettore prescinda in tal caso dall'accertamento della responsabilità del proprio assicurato. Pertanto, il danneggiato terzo trasportato, che pure nel caso in cui il sinistro coinvolga, come quello in esame, due veicoli, può decidere se esperire l'azione ex art. 144 (che costituisce l'azione generale esperibile da qualsiasi danneggiato) o quella ex art. 141 (che è strumento aggiuntivo di tutela": v. Cass. 30 luglio 2015, n. 16181), comunque deve citare in giudizio, oltre all'assicuratore, anche il responsabile del sinistro (ovvero, nel caso di azione ex art. 141, il proprietario del veicolo a bordo del quale si trovava al momento dell'incidente), posto che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge l'esigenza di accertare la validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Tanto premesso, in merito al procedimento ex art. 141 cod. ass., si deve rilevare che, avendo i terzi trasportati agito unitamente al proprietario del veicolo trasportante, la presenza in giudizio di quest'ultimo è stata assicurata e, dunque, per le domande risarcitorie di e il litisconsorzio è integro. Parte_1 Parte_3
Quanto all'azione ex art. 149 cod. ass., è da ancora più tempo che la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare (cfr. Cass. 21896/2017; 9188/2018; 7755/2020;
14466/2020) che: «in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.
Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto»
Ancora di recente, la Cassazione ha affermato che: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cass. 16/02/2023 n. 4994).
5 Lo scopo della norma è quello di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, per consentirgli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa.
L'azione del danneggiato verso l'assicurazione del veicolo da lui condotto postula l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista, che ha causato il danno. Tale accertamento chiaramente produrrà degli effetti vincolanti in capo al soggetto danneggiante.
La partecipazione al giudizio del responsabile civile è volta proprio ad evitare che questi possa ritenere inopponibile l'accertamento giudiziale operato nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, in quanto i due assicuratori dovranno regolare tra loro i rispettivi rapporti (Cass. 21896/2017). Infatti, secondo l'art. 149 c. 3 Cod. Ass.
l'assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Tanto premesso, non ha vocato in giudizio anche Parte_2 CP_3 proprietario e conducente del veicolo tamponante, mentre la domanda che egli ha rivolto alla compagnia assicuratrice del mezzo da lui condotto avrebbe dovuto essere diretta anche contro il danneggiante.
Il giudice di primo grado non ha rilevato la non integrità del contraddittorio.
Pertanto, per la domanda di deve operare l'art. 354 c.pc.; in Parte_2 particolare, questa Corte deve annullare la sentenza di primo grado limitatamente a tale domanda e rimettere la causa al primo giudice (ex art. 354 c. 1 c.p.c.).
Tale statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e preclude qualsiasi altra decisione sul merito della controversia.
4. Il perimetro della decisione.
L'unica domanda che può essere valutata nel merito è dunque quella dei terzi trasportati;
in ordine ad essa, si deve evidenziare che il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova del tamponamento, e l'assicuratore non ha proposto appello incidentale, di talché tale accertamento è ormai incontrovertibile;
tuttavia, ad colorandum non si può non rilevare l'anomalia tanto dello storico dei sinistri interessanti i tre attori prodotto dalla compagnia assicuratrice (da cui si evince che il SI. , dal gennaio 2010, è rimasto Parte_2 coinvolto in ben 15 sinistri;
il SI. , dal giugno 2010, è rimasto Parte_3 coinvolto in ben 7 sinistri;
la SI.ra , dall'agosto 2009, è rimasta coinvolta in ben Pt_1
10 sinistri: cfr. docc. nn. 8, 9, 10), quanto del contegno degli appellanti che, pur in possesso di un testimone oculare che nell'immediatezza del sinistro sarebbe sceso dalla propria auto e avrebbe lasciato loro il suo nominativo - come dichiarato dal teste Tes_2
6 - nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro non avevano segnalato tale circostanza all'assicuratore.
5. L'appello dei terzi trasportati.
Ciò di cui si controverte in questo grado, quindi, è unicamente se vi sia la prova che da tale tamponamento sono derivate lesioni personali a carico dei trasportati.
L'art. 141 cod. ass. dispone che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma, dunque, pone in capo all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato il danneggiato un obbligo risarcitorio che prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti e incontra il solo limite del caso fortuito (per una ricognizione della norma,
v. Cass. Sez. U n. 35318 del 30 novembre 2022).
Tuttavia, intanto sussiste l'obbligo dell'assicuratore in quanto, appunto, il danneggiato dimostri il verificarsi di un sinistro stradale coinvolgente due veicoli, il fatto di essersi trovato a bordo di uno di essi quale trasportato e le lesioni da lui riportate in conseguenza del sinistro.
Nel caso in esame, specificamente, date per accertate le prime due circostanze, si tratta d'accertare la terza.
Al riguardo, si deve osservare che già in linea generale il verificarsi di un mero tamponamento non è necessariamente indicativo del prodursi di una menomazione della salute di chi si trova sul veicolo tamponato.
Nel caso di specie, poi, poiché è pacifico che pochi mesi prima del sinistro in esame i pretesi danneggiati erano rimasti coinvolti in un identico incidente stradale - ovvero si trovavano a bordo del medesimo veicolo condotto dal medesimo guidatore che era stato tamponato con identiche modalità, rispetto a quello di causa - i medesimi avevano l'onere di dimostrare d'avere riportato lesioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già risarcite dall'assicuratore.
Ebbene, sul punto si deve intanto evidenziare che non è affatto dimostrato che il tamponamento in oggetto abbia causato danni alla carrozzeria di un certo rilievo, da cui poter desumere che vi fu un urto di una certa consistenza.
E' vero che il teste (carrozziere) ha confermato che la vettura del Tes_3 Pt_2 presentava danni alla carrozzeria, ma non ha affatto dichiarato che si trattasse di 7 ammaccature “fresche”, né tantomeno ha affermato di aver pochi mesi prima riparato un identico danno;
gli stessi attori, a fronte della deduzione dell'assicuratore di aver già risarcito un identico sinistro, non hanno tempestivamente allegato né chiesto di dimostrare di aver riparato l'auto dopo di esso.
Il teste ha poi confermato che il paraurti e il portello del portabagagli avevano Tes_4 una botta, ma ovviamente nulla ha potuto dire in merito al se essa fosse stata appena prodotta o fosse preesistente;
lo stesso rumore del tamponamento che riferisce di aver udito nulla dice sulla forza dell'impatto.
Soprattutto, poi, confrontando le foto allegate alle due perizie assicurative (una relativa al sinistro del maggio 2016 - v. doc.
1 - e una relativa al sinistro del novembre 2015) - non contestate dagli attori - si rileva ictu oculi che lo stato della vettura e le ammaccature sono pressoché identiche.
Perizia 1° febbraio 2016 (relativa a sinistro novembre 2015)
Perizia 9 agosto 2016 (relativa a sinistro maggio 2016)
8 Ciò fa sorgere obiettivamente il dubbio - che non può non andare in danno degli appellanti, ex art. 2697 c.c. - che, anche dando per incontrovertibile che nel maggio
2016 vi sia stato un tamponamento, esso sarebbe stato di entità così lieve da non aver lasciato tracce di urto diverse da quelle che già c'erano sull'auto Renault Clio per l'incidente del novembre 2015.
Tale dubbio non può essere vinto neppure attraverso il referto del Pronto Soccorso, dove i sanitari si limitano a dare conto che i due danneggiati hanno riferito loro di aver subito un trauma al rachide cervicale e di provare dolore alla palpazione, senza però evidenziare particolare rigidità del collo né tantomeno esperire esami radiologici idonei a comprovare una lesione. Tra l'altro, lo si ribadisce, essendo già stato risarcito un trauma cervicale avvenuto pochi mesi prima, finanche ove vi fossero state menomazioni obiettivamente riscontrabili sarebbe stata necessaria anche la prova della loro novità.
6. Le spese di lite.
Stante l'annullamento della sentenza di primo grado tra e Parte_2
l'assicuratore, rispetto a tale rapporto processuale si debbono liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. 06/05/2021 n. 11865), “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il 9 contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.”
Premesso che il difetto d'integrità del contraddittorio è imputabile principalmente a chi ha agito in giudizio, si deve rilevare che la sussistenza del litisconsorzio necessario era già stata affermata dalla cassazione nel 2018, al momento dell'introduzione del primo grado di giudizio, ma si trattava di questione ancora nuova (e non rilevata neppure dall'assicuratore).
Perciò, appare equo disporre una parziale compensazione delle spese del primo grado, per un mezzo, e condannare l'attore a corrispondere all'assicuratore Parte_2 la restante metà che, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ammonta ad euro 2.528,50.
Per il secondo grado, col consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in esame, la difesa di avrebbe dovuto maggiormente cogliere il vizio processuale, Parte_3 di talché tale parte dev'essere condannata integralmente alle spese di lite.
Tra e , da un canto, e l'assicuratore, dall'altro, Parte_1 Parte_3 poi, stante la conferma della sentenza di primo grado si debbono regolare solo le spese dell'appello. Esse devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato da tali appellanti.
Dunque, tutti e tre gli appellanti in solido debbono essere condannati a rifondere integralmente le spese dell'appello all'assicuratore.
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da
5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum (posto che ex art. 10 le domande proposte da più soggetti non si cumulano tra loro), secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
6.345,60 (3.966,00 + la maggiorazione per la difesa dell'assicuratore contro tre parti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 avverso la sentenza 100/23 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado tra e Parte_2 la compagnia assicuratrice, per difetto d'integrità del litisconsorzio necessario, e rimette la causa al Tribunale di Pisa ex art. 354 c.p.c.;
Respinge l'appello di e Parte_1 Parte_3 confermando la sentenza di primo grado;
Compensa per un mezzo le spese del primo grado tra Parte_2
e l'assicuratore e condanna il a corrispondere alla compagnia la Pt_2 residua metà di tali spese, che liquida nell'importo già dimidiato di euro
2.528,50, oltre spese generali, iva e cap come per legge;
Condanna gli appellanti in solido tra loro a corrispondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 6.345,60, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti e dell'ulteriore Parte_1 Parte_3 contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 487/2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. DAVIDE GHELARDI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
, già (c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dell'avv. LIONELLO MAZZONI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata,
IN VIA ISTRUTTORIA disporre la CTU già richiesta e non ammessa in primo grado, volta all'accertamento ed alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dagli attori in occasione del sinistro
1 in oggetto, nonché all'accertamento della congruità delle spese mediche e di perizia sostenute in dipendenza delle lesioni da essi riportate nel sinistro per cui è causa
NEL MERITO accertata e dichiarata la responsabilità risarcitoria della in ordine ai Controparte_1 danni subiti dagli attori in occasione del sinistro per cui è causa, condannare la convenuta al risarcimento nei confronti della SInora nella misura di Parte_1
€ 7.226,90, del SInor nella misura di € 7.127,54 e del SInor Parte_2
nella misura di € 7.811,69, o per ognuno degli attori nella diversa Parte_3 misura, maggiore o minore ritenuta di ragione e/o di giustizia, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e sino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dai SIg.ri Parte_1
, e perché privo di una ragionevole
[...] Parte_2 Parte_3 probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c., confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via subordinata nel merito, qualora non venga accolta l'eccezione che precede, accertare l'infondatezza dell'appello proposto dai suddetti appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in via istruttoria, con il rigetto di ogni istanza istruttoria avversaria perché inammissibile.
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente grado di giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Pisa, in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, e avevano convenuto in Parte_1 Parte_3 Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Pisa la compagnia assicurativa per ottenerne la CP_2 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, per l'invalidità temporanea e permanente, e patrimoniale, per spese mediche, patito a seguito del sinistro occorso loro in data 29 maggio 2016, alle ore 14.00 circa, quando , alla guida del Parte_2 proprio autoveicolo, Renault Clio tg. BD278YB, a bordo del quale viaggiavano anche gli attori e , si trovava fermo al segnale di Stop sulla Parte_1 Parte_3 2 Via Tosco-Romagnola, ed era stato violentemente tamponato dall'autovettura Polo
Wolkswagen tg. CA 488 CM, di proprietà di e dal medesimo condotta;
a CP_3 sostegno della loro domanda, avevano allegato che a causa dell'urto essi avevano riportato lesioni consistite in trauma distorsivo del rachide cervicale.
L'assicuratore si era costituito deducendo che il danneggiamento del veicolo era identico a quello già denunciato per un sinistro del novembre 2015, nel quale erano rimasti coinvolti gli stessi attori, peraltro protagonisti, negli anni precedenti, di un numero (circa dieci a testa) di sinistri di sorprendente rilevanza;
aveva quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova orale per testi e per interrogatorio formale degli attori, con sentenza 100/23 il tribunale ha respinto la domanda, rilevando che: “Risulta, infatti, insufficientemente provato il nesso di derivazione causale fra fatto e danno.
Se è vero, infatti, che il teste , escusso due volte, ha confermato di aver Testimone_1 assistito al tamponamento e ha confermato la presenza degli attori a bordo del veicolo, è anche vero che la certificazione del Pronto Soccorso nulla dice in merito alle lesioni riportate (cfr. doc. 2- 4 prodotte da parte attrice: referti in cui si legge che i pazienti riferiscono di dolore al rachide cervicale e spalla, in assenza di alcun riscontro obiettivo), né esse possono ritenersi provate dalla perizie di parte agli atti.
Ciò, unitamente alla impossibilità di dedurre dall'impatto, pure confermato dal teste, la derivazione delle lesioni – identiche peraltro a quelle riportate nel sinistro di circa sei mesi precedente – lamentate, fonda il rigetto della domanda per difetto di prova dell'effettività del danno e della sua derivazione eziologica dal sinistro.”
Il giudice di prime cure ha, inoltre, respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., ritenendo non provata la condotta temeraria, e condannato gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Gli attori hanno impugnato tale pronuncia con un unico motivo, sostenendo l'erroneità dell'affermazione del difetto di prova del nesso causale tra le lesioni al rachide cervicale e il sinistro, rilevando da un canto che il teste aveva confermato il tamponamento e Tes_1 dall'altro che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, dai referti prodotti in atti, redatti dal pronto soccorso dell'Ospedale Lotti di Pontedera presso il quale gli attori si erano recati nell'immediatezza del sinistro, si evinceva come ciascuno di essi avesse nell'occorso riportato un trauma distorsivo del rachide cervicale, diagnosticato a seguito di idoneo accertamento clinico. Hanno quindi insistito nella domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa, se ritenuta necessaria da questa Corte, ctu medico- legale.
3 L'assicuratore (già s'è costituito, eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e comunque contestandone la fondatezza, ed ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025.
2. L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. Il litisconsorzio necessario.
In primo grado, gli attori hanno citato in giudizio senza indicare il fondamento CP_2 normativo della loro azione e senza specificare se tale compagnia assicurasse per la r.c.
l'autovettura tamponata o quella tamponante.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto aveva chiarito di essere l'assicuratore della vettura di proprietà e condotta da , e tale circostanza fattuale è incontroversa. Parte_2
Dunque, da ciò discende che ha proposto azione ex art. 149 cod. Parte_2 ass., mentre , , terzi trasportati, hanno proposto Parte_1 Parte_3 azione ex art. 141 cod. ass.
La giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel senso che anche le suddette azioni, al pari di quella generale dell'art. 144 cod. ass., richiedano l'indefettibile citazione in giudizio, oltre che dell'assicuratore, del responsabile del sinistro.
Per l'azione ex art. 141 cod. ass., ciò è stato chiarito a partire dalla sentenza della
Suprema Corte del 23 giugno 2021, n. 17963, che - dopo aver dato seguito al principio di diritto già affermato da Cass. 8 ottobre 2019, n. 25033, secondo cui l'art. 141 del D.Lgs.
7 settembre 2005, n. 209, per cui la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, si applica soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (trovando 4 altrimenti applicazione unicamente l'art. 144 cod. ass.) - ha ulteriormente precisato che anche nell'azione ex art. 141 cod. ass. l'assicurato è litisconsorte necessario, sebbene la responsabilità ex lege dell'assicuratore del vettore prescinda in tal caso dall'accertamento della responsabilità del proprio assicurato. Pertanto, il danneggiato terzo trasportato, che pure nel caso in cui il sinistro coinvolga, come quello in esame, due veicoli, può decidere se esperire l'azione ex art. 144 (che costituisce l'azione generale esperibile da qualsiasi danneggiato) o quella ex art. 141 (che è strumento aggiuntivo di tutela": v. Cass. 30 luglio 2015, n. 16181), comunque deve citare in giudizio, oltre all'assicuratore, anche il responsabile del sinistro (ovvero, nel caso di azione ex art. 141, il proprietario del veicolo a bordo del quale si trovava al momento dell'incidente), posto che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge l'esigenza di accertare la validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Tanto premesso, in merito al procedimento ex art. 141 cod. ass., si deve rilevare che, avendo i terzi trasportati agito unitamente al proprietario del veicolo trasportante, la presenza in giudizio di quest'ultimo è stata assicurata e, dunque, per le domande risarcitorie di e il litisconsorzio è integro. Parte_1 Parte_3
Quanto all'azione ex art. 149 cod. ass., è da ancora più tempo che la giurisprudenza si è consolidata nell'affermare (cfr. Cass. 21896/2017; 9188/2018; 7755/2020;
14466/2020) che: «in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.
Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto»
Ancora di recente, la Cassazione ha affermato che: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (cfr. Cass. 16/02/2023 n. 4994).
5 Lo scopo della norma è quello di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, per consentirgli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell'eventuale azione di rivalsa.
L'azione del danneggiato verso l'assicurazione del veicolo da lui condotto postula l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo antagonista, che ha causato il danno. Tale accertamento chiaramente produrrà degli effetti vincolanti in capo al soggetto danneggiante.
La partecipazione al giudizio del responsabile civile è volta proprio ad evitare che questi possa ritenere inopponibile l'accertamento giudiziale operato nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, in quanto i due assicuratori dovranno regolare tra loro i rispettivi rapporti (Cass. 21896/2017). Infatti, secondo l'art. 149 c. 3 Cod. Ass.
l'assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Tanto premesso, non ha vocato in giudizio anche Parte_2 CP_3 proprietario e conducente del veicolo tamponante, mentre la domanda che egli ha rivolto alla compagnia assicuratrice del mezzo da lui condotto avrebbe dovuto essere diretta anche contro il danneggiante.
Il giudice di primo grado non ha rilevato la non integrità del contraddittorio.
Pertanto, per la domanda di deve operare l'art. 354 c.pc.; in Parte_2 particolare, questa Corte deve annullare la sentenza di primo grado limitatamente a tale domanda e rimettere la causa al primo giudice (ex art. 354 c. 1 c.p.c.).
Tale statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e preclude qualsiasi altra decisione sul merito della controversia.
4. Il perimetro della decisione.
L'unica domanda che può essere valutata nel merito è dunque quella dei terzi trasportati;
in ordine ad essa, si deve evidenziare che il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova del tamponamento, e l'assicuratore non ha proposto appello incidentale, di talché tale accertamento è ormai incontrovertibile;
tuttavia, ad colorandum non si può non rilevare l'anomalia tanto dello storico dei sinistri interessanti i tre attori prodotto dalla compagnia assicuratrice (da cui si evince che il SI. , dal gennaio 2010, è rimasto Parte_2 coinvolto in ben 15 sinistri;
il SI. , dal giugno 2010, è rimasto Parte_3 coinvolto in ben 7 sinistri;
la SI.ra , dall'agosto 2009, è rimasta coinvolta in ben Pt_1
10 sinistri: cfr. docc. nn. 8, 9, 10), quanto del contegno degli appellanti che, pur in possesso di un testimone oculare che nell'immediatezza del sinistro sarebbe sceso dalla propria auto e avrebbe lasciato loro il suo nominativo - come dichiarato dal teste Tes_2
6 - nella fase stragiudiziale di gestione del sinistro non avevano segnalato tale circostanza all'assicuratore.
5. L'appello dei terzi trasportati.
Ciò di cui si controverte in questo grado, quindi, è unicamente se vi sia la prova che da tale tamponamento sono derivate lesioni personali a carico dei trasportati.
L'art. 141 cod. ass. dispone che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma, dunque, pone in capo all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato il danneggiato un obbligo risarcitorio che prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti e incontra il solo limite del caso fortuito (per una ricognizione della norma,
v. Cass. Sez. U n. 35318 del 30 novembre 2022).
Tuttavia, intanto sussiste l'obbligo dell'assicuratore in quanto, appunto, il danneggiato dimostri il verificarsi di un sinistro stradale coinvolgente due veicoli, il fatto di essersi trovato a bordo di uno di essi quale trasportato e le lesioni da lui riportate in conseguenza del sinistro.
Nel caso in esame, specificamente, date per accertate le prime due circostanze, si tratta d'accertare la terza.
Al riguardo, si deve osservare che già in linea generale il verificarsi di un mero tamponamento non è necessariamente indicativo del prodursi di una menomazione della salute di chi si trova sul veicolo tamponato.
Nel caso di specie, poi, poiché è pacifico che pochi mesi prima del sinistro in esame i pretesi danneggiati erano rimasti coinvolti in un identico incidente stradale - ovvero si trovavano a bordo del medesimo veicolo condotto dal medesimo guidatore che era stato tamponato con identiche modalità, rispetto a quello di causa - i medesimi avevano l'onere di dimostrare d'avere riportato lesioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già risarcite dall'assicuratore.
Ebbene, sul punto si deve intanto evidenziare che non è affatto dimostrato che il tamponamento in oggetto abbia causato danni alla carrozzeria di un certo rilievo, da cui poter desumere che vi fu un urto di una certa consistenza.
E' vero che il teste (carrozziere) ha confermato che la vettura del Tes_3 Pt_2 presentava danni alla carrozzeria, ma non ha affatto dichiarato che si trattasse di 7 ammaccature “fresche”, né tantomeno ha affermato di aver pochi mesi prima riparato un identico danno;
gli stessi attori, a fronte della deduzione dell'assicuratore di aver già risarcito un identico sinistro, non hanno tempestivamente allegato né chiesto di dimostrare di aver riparato l'auto dopo di esso.
Il teste ha poi confermato che il paraurti e il portello del portabagagli avevano Tes_4 una botta, ma ovviamente nulla ha potuto dire in merito al se essa fosse stata appena prodotta o fosse preesistente;
lo stesso rumore del tamponamento che riferisce di aver udito nulla dice sulla forza dell'impatto.
Soprattutto, poi, confrontando le foto allegate alle due perizie assicurative (una relativa al sinistro del maggio 2016 - v. doc.
1 - e una relativa al sinistro del novembre 2015) - non contestate dagli attori - si rileva ictu oculi che lo stato della vettura e le ammaccature sono pressoché identiche.
Perizia 1° febbraio 2016 (relativa a sinistro novembre 2015)
Perizia 9 agosto 2016 (relativa a sinistro maggio 2016)
8 Ciò fa sorgere obiettivamente il dubbio - che non può non andare in danno degli appellanti, ex art. 2697 c.c. - che, anche dando per incontrovertibile che nel maggio
2016 vi sia stato un tamponamento, esso sarebbe stato di entità così lieve da non aver lasciato tracce di urto diverse da quelle che già c'erano sull'auto Renault Clio per l'incidente del novembre 2015.
Tale dubbio non può essere vinto neppure attraverso il referto del Pronto Soccorso, dove i sanitari si limitano a dare conto che i due danneggiati hanno riferito loro di aver subito un trauma al rachide cervicale e di provare dolore alla palpazione, senza però evidenziare particolare rigidità del collo né tantomeno esperire esami radiologici idonei a comprovare una lesione. Tra l'altro, lo si ribadisce, essendo già stato risarcito un trauma cervicale avvenuto pochi mesi prima, finanche ove vi fossero state menomazioni obiettivamente riscontrabili sarebbe stata necessaria anche la prova della loro novità.
6. Le spese di lite.
Stante l'annullamento della sentenza di primo grado tra e Parte_2
l'assicuratore, rispetto a tale rapporto processuale si debbono liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. 06/05/2021 n. 11865), “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il 9 contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita
l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.”
Premesso che il difetto d'integrità del contraddittorio è imputabile principalmente a chi ha agito in giudizio, si deve rilevare che la sussistenza del litisconsorzio necessario era già stata affermata dalla cassazione nel 2018, al momento dell'introduzione del primo grado di giudizio, ma si trattava di questione ancora nuova (e non rilevata neppure dall'assicuratore).
Perciò, appare equo disporre una parziale compensazione delle spese del primo grado, per un mezzo, e condannare l'attore a corrispondere all'assicuratore Parte_2 la restante metà che, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ammonta ad euro 2.528,50.
Per il secondo grado, col consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in esame, la difesa di avrebbe dovuto maggiormente cogliere il vizio processuale, Parte_3 di talché tale parte dev'essere condannata integralmente alle spese di lite.
Tra e , da un canto, e l'assicuratore, dall'altro, Parte_1 Parte_3 poi, stante la conferma della sentenza di primo grado si debbono regolare solo le spese dell'appello. Esse devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato da tali appellanti.
Dunque, tutti e tre gli appellanti in solido debbono essere condannati a rifondere integralmente le spese dell'appello all'assicuratore.
Sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da
5.201 a 26.000, in considerazione del quantum appellatum (posto che ex art. 10 le domande proposte da più soggetti non si cumulano tra loro), secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
6.345,60 (3.966,00 + la maggiorazione per la difesa dell'assicuratore contro tre parti).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
10 avverso la sentenza 100/23 del Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado tra e Parte_2 la compagnia assicuratrice, per difetto d'integrità del litisconsorzio necessario, e rimette la causa al Tribunale di Pisa ex art. 354 c.p.c.;
Respinge l'appello di e Parte_1 Parte_3 confermando la sentenza di primo grado;
Compensa per un mezzo le spese del primo grado tra Parte_2
e l'assicuratore e condanna il a corrispondere alla compagnia la Pt_2 residua metà di tali spese, che liquida nell'importo già dimidiato di euro
2.528,50, oltre spese generali, iva e cap come per legge;
Condanna gli appellanti in solido tra loro a corrispondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 6.345,60, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte degli appellanti e dell'ulteriore Parte_1 Parte_3 contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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