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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis) nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2929/2022 pubblicata il 24 marzo 2022 iscritto al n. 3090/2022 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi;
TRA
(CF. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio in Persona_1
Barano d'HI (NA) rep. n.31575 del 14/03/2018, dall'Avv. Angela Acierno dell'Avvocatura
Regionale (C.F. C.F._1
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Segretario Generale p.t. Dr. , con sede in alla via S. Allende 19/21 (C.F. Controparte_2 CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romano (C.F. P.IVA_2 C.F._2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dall'azione giudiziaria promossa dalla Camera di Commercio di contro la avente ad oggetto la revoca del finanziamento denominato CP_1 Parte_1
“Promozione all'estero delle produzioni agro-alimentari regionali”.
Nello specifico, con delibera della Giunta Regionale della n. 1523 del 2 ottobre 2009 la Pt_1
Camera di Commercio di veniva individuata quale soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 2, CP_1
1 comma 4, del regolamento UE 1083/2006, in relazione al progetto denominato “Promozione all'estero delle produzioni agro-alimentari regionali”.
Con decreto dirigenziale della n. 186 del 4 dicembre 2009 il progetto veniva Parte_1 approvato ed ammesso a finanziamento per l'importo di euro 500.000,00, ma nelle more della sua attuazione la Camera di Commercio di dichiarava di aver già dato avvio alle attività. CP_1
Ed in particolare, con deliberazione della Giunta Camerale n. 110 del 17 novembre 2009, la
[...]
di aveva affidato, in house, alla propria azienda speciale Intertrade il CP_1 CP_1 compito di attuare il progetto finanziato dalla Pt_1
In data 17 novembre 2010, veniva sottoscritta dal dirigente di settore della dal Parte_1
R.U.P. e dal rappresentante legale della Camera di Commercio la Convenzione contenente la disciplina del finanziamento.
Con decreto dirigenziale n. 109 del 1° dicembre 2010 la liquidava in favore Parte_1 della Camera di Commercio di l'importo di euro 150.000,00 quale anticipazione, pari al CP_1
30%, dell'importo complessivo ammesso al finanziamento.
Successivamente, la Camera di Commercio di provvedeva ad inviare alla CP_1 Pt_1 la documentazione attestante le spese sostenute e, su richiesta della forniva
[...] Pt_1 ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali.
Tuttavia, con decreto dirigenziale n. 398 del 22 dicembre 2017, la disponeva la risoluzione Pt_1 della Convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2010 e la conseguente revoca totale delle agevolazioni concesse, per il verificarsi dell'ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 7 della stessa, che prevede la revoca del finanziamento “qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal POR Campania Fesr 2007/2013, dal manuale di attuazione della presente convenzione”.
In particolare, a fondamento della revoca veniva evidenziata la mancata produzione da parte della
Camera di Commercio di parte della documentazione contabile e amministrativa comprovante la regolarità della procedura di spesa.
In conseguenza di ciò, la di Commercio di agiva in giudizio sostenendo CP_1 CP_1
l'illegittimità della revoca della Convenzione, ritenendo che la Regione non avesse tenuto conto delle integrazioni documentali e dei chiarimenti forniti e che il decreto di revoca non avesse in alcun modo indicato quali fossero le difformità sostanziali che avrebbero giustificato la risoluzione della Convenzione.
La si costituiva in giudizio ed impugnava le avverse richieste chiedendone il rigetto, Pt_1 deducendo la violazione della Convenzione di attuazione del programma di investimento e della
2 normativa comunitaria, nazionale e regionale, del POR FESR 2007/2013 e del suo Manuale di attuazione.
Con sentenza n.2929/2022 pubblicata il 24 marzo 2022, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e, accertata preliminarmente l'insussistenza dei presupposti di risoluzione della
Convenzione e di revoca del finanziamento, condannava la al pagamento in Parte_1 favore della della somma di euro 350.000,00 oltre interessi ex art. Controparte_1
1284 c.c. ed oltre alle spese ed alle competenze di lite.
La proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo, con il Parte_1 primo motivo di impugnazione, l'erroneità della sentenza impugnata laddove veniva statuito che la aveva tardivamente contestato i rilievi della Camera di Commercio di Salerno in ordine Pt_1 alle attività effettivamente realizzate e che la avrebbe dovuto provare l'inadempimento Pt_1 della di , mentre ai sensi degli artt. 1453 c.c. e 1218 c.c. gravava su Controparte_1 CP_1 quest'ultima l'onere di provare il suo esatto adempimento alle obbligazioni assunte quale beneficiaria del finanziamento.
L'appellante deduceva altresì, con il secondo motivo di appello, la manifesta ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice afferma che la erronea indicazione della data su sette fatture non implica di per sé la mancata esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Sulla base di tali motivi, la chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto Pt_1 della domanda proposta dalla di , in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 CP_1 diritto e non provata, e la condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 19 dicembre 2022, la di Commercio di si costituiva, CP_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Nelle more del giudizio, i procuratori delle parti depositavano istanza congiunta di anticipazione dell'udienza al fine di richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
All'udienza del 04 novembre 2025 i procuratori insistevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, come richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le parti hanno rappresentato di aver definito la lite con una transazione già eseguita ed hanno inteso rinunciare alle domande;
dunque, deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3 Occorre premettere che la cessazione della materia del contendere presuppone un intervenuto accordo tra le parti, o una transazione, che abbia determinato il venir meno delle contrapposte posizioni in giudizio e di un interesse alla decisione. Come precisato dalla Suprema Corte: “In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (ord. n. 1257/2023; v. sul punto anche Cassazione, sezione civile
II, sentenza 29 luglio 2021, n. 21757; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 giugno 2021, n.
16891; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 luglio 2019, n. 19845; Cassazione, sezione civile
VI, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22446; Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 marzo 2009, n.
6909; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 dicembre 2004, n. 23935; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 2004, n. 12419).
Nel caso di specie, le parti, con istanza congiunta, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese;
pertanto, non è necessario procedere alla valutazione della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2929/2022 proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
:
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 4 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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