CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4762/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95100 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC35119000548230605 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo ad integrazione IMU del Comune di Catania per l'anno di imposta 2019.
A sostegno del ricorso, deduce che le pertinenze dell'immobile oggetto d'imposta sono state dichiarate di interesse monumentale - e dunque vanno soggette ad aliquota IMU ridotta al 50% - mentre il corpo principale
è prima casa ed è dunque esente dall'imposta.
Con note del 9.12.2025 il Comune di Catania ha comunicato di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, producendo copia del relativo provvedimento adottato in data 14.8.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, da parte dell'Ente impositore, determina la cessazione della materia del contendere.
Il processo deve dunque dichiararsi estinto ex art. 46 D. Lgs 546/1992.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, dato che l'Ente impositore ha tempestivamente adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 15.12.2025
Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4762/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Casa Comunale 95100 Catania CT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC35119000548230605 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo ad integrazione IMU del Comune di Catania per l'anno di imposta 2019.
A sostegno del ricorso, deduce che le pertinenze dell'immobile oggetto d'imposta sono state dichiarate di interesse monumentale - e dunque vanno soggette ad aliquota IMU ridotta al 50% - mentre il corpo principale
è prima casa ed è dunque esente dall'imposta.
Con note del 9.12.2025 il Comune di Catania ha comunicato di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, producendo copia del relativo provvedimento adottato in data 14.8.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, da parte dell'Ente impositore, determina la cessazione della materia del contendere.
Il processo deve dunque dichiararsi estinto ex art. 46 D. Lgs 546/1992.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, dato che l'Ente impositore ha tempestivamente adottato il provvedimento di annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Catania il 15.12.2025
Il giudice monocratico Francesco Testa