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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.545/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 luglio 2022 da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Dalla C.F._1
Torre, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
-appellante- contro
, già Controparte_1 [...]
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
C.F. , con domicilio digitale PEC P.IVA_2
Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.9/22 del Tribunale di Treviso – sezione
Lavoro
In punto: pubblico impiego.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: Accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione:
- ha depennato il ricorrente dalla graduatoria permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico per asserita mancanza del titolo ivi compresa l'illegittimità di ogni altro atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto e\o produca
l'effetto di non consentire il permanente nella succitata graduatoria e ha annullato l'individuazione del ricorrente per la proposta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale
l'Amministrazione ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di collaboratore scolastico;
ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento del ricorrente nella graduatoria permanente, con il punteggio aggiornato alla data di reinserimento nelle suddette graduatorie o, quanto meno, con il punteggio esistente alla data di cancellazione con ogni ulteriore conseguente statuizione;
pag. 2/12 ordinare all'Amministrazione resistente di ripristinare il rapporto di lavoro mediante la reintegra del ricorrente nel contratto a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di tutte le somme dovute al ricorrente dalla data dell'illegittimo licenziamento-revoca sino all'effettiva reintegra,
a titolo retributivo e contributivo nonché di ogni ulteriore beneficio contrattualmente previsto;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
In via Istruttoria (vedasi pag.17 ricorso)...”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
: “rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per i motivi
[...]
esposti;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e, in subordine, comunque, con compensazione delle spese di lite stesse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.9/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda dallo stesso proposta.
In particolare, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instauratosi con l'Amministrazione con decorrenza dall'1 settembre 2020 in assenza del previsto controllo sui titoli dichiarati in occasione del primo rapporto di lavoro, nessun controllo era stato effettuato in occasione dei plurimi rapporti in occasione dei successivi contratti tra le parti stipulati negli anni, determinato così da essere stato ampiamente superato il termine, perentorio, di 18 mesi previsto per l'annullamento in autotutela dell'atto pag. 3/12 amministrativo dall'art. 21 nonies l 241/90. Sotto concorrente profilo per essere stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di necessaria motivazione del provvedimento amministrativo, posto che l'Amministrazione nulla aveva esposto circa l'interesse pubblico che deve presiedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo. Infine, era dedotta l'illegittimità del provvedimento anche in ragione dell'assenza di prova circa il mancato espletamento del servizio presso l'istituto statale NO stante la equivocità delle comunicazioni in proposito pervenute dall'accorpante e l'irrilevanza Controparte_3
delle comunicazioni dell'Inps e della Agenzia delle Entrate.
Con memoria depositata il 31 gennaio 2025 si è costituito il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativi,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha rammentato che il aveva ritenuto insussistente il servizio per l'anno scolastico CP_1
1986-87 presso l'IT di Napoli NO, necessario per l'inserimento nelle
G.I. personale ATA profilo collaboratore scolastico, e ciò in base alle informazioni assunte dall , dall'Agenzia delle Entrate e Parte_2
dall'INPS, negative quanto alla possibilità di dare riscontro a tale fine: “…
a fronte dell'assenza di documentazione alcuna dell'asserito servizio da parte della scuola, pure statale, nella quale il servizio avrebbe dovuto essere reso e del-sicuro- mancato versamento di contributi da parte della scuola per il periodo considerato, la circostanza che neanche all'Agenzia
pag. 4/12 delle Entrate risulti alcuna traccia dell'attività lavorativa dichiarata costituisce indizio che, seppure di per sé stesso meno preciso dei precedenti, nel suo convergere con i primi due -invece senz'altro gravi, precisi e tra di loro già convergenti”.
In assenza di prova contraria il lasso di tempo intercorso dalle prime supplenze non poteva incidere sulla valutazione negativa “posto che i controlli sulla veridicità dei titoli sono previsti all'atto della stipula del primo rapporto di lavoro e che, pertanto, il ricorrente era tenuto a conservare una qualche documentazione (o, almeno, ricordi sufficientemente precisi da poter chiedere l'espletamento di una qualche prova orale in merito) al 2014, se non al 2017 (data della prima certa e documentata assenza), ed il lasso di tempo intercorso dal 2014 (o, meglio,
2017) non è tale da rendere verosimile che il ricorrente possa avere sia smarrito che dimenticato ogni e qualsiasi elemento atto a costituire almeno un indizio della veridicità del servizio.”.
Quanto agli ulteriori motivi del ricorso - inerenti alla lamentata violazione di alcune norme dettate dalla legge 241/90 – essi sono stati ritenuti destituiti di fondamento perchè non invocabili nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati ove l'Amministrazione agisce come datore di lavoro di diritto privato.
Infine ha evidenziato il carattere preminente dell'interesse pubblico alla risoluzione del rapporto di lavoro instaurato in base alla collocazione in graduatorie che presupponevano decisivamente il servizio, “individuabile nella correttezza e legalità delle procedure concorsuali a favore di tutti i partecipanti, la cui pretermissione a favore di candidati vantanti titoli non comprovati e non comprovabili è certamente ingiustificabile, laddove la
pag. 5/12 tutela dell'affidamento è invocabile solo in presenza di una situazione soggettiva di buona fede che, nel caso di specie, non è senz'altro riscontrabile;
mentre il ritardo con il quale gli accertamenti sono stati svolti non ha reso illegittimo il controllo nei tempi in cui è stato espletato, in quanto i controlli sulla veridicità dei titoli possono essere svolti in occasione della costituzione di qualunque rapporto di lavoro, e non necessariamente ed esclusivamente del primo.”.
2) Con l'appello la decisione è contestata in relazione ai seguenti motivi.
Premessa la “storica” vicenda lavorativa che ha caratterizzato il proprio rapporto con l'Amministrazione LA (dal 2008 al 2019 in forza di reiterate supplenze), e la propria pregressa posizione lavorativa (assunto a tempo indeterminato dalla Vigile San Marco s.p.a., e dimessosi nel corso della supplenza 2017/2018 per superamento del limite temporale massimo di aspettativa da tale impiego), l'appellante deduce che “Non vi può essere dubbio alcuno che l'Amministrazione non possa decretare “l'esclusione del sig. nato a [...] il [...] dalla graduatoria Parte_1
provinciale permanente per il profilo di collaboratore scolastico della provincia di Treviso istituita ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo 164/1994 n.
297” sul presupposto che il titolo legittimante l'inserimento non sia valido dopo che per ben 12 anni tali titolo è sempre stato ritenuto idoneo all'inserimento nelle graduatorie medesime.”. Richiama in tale senso pronuncia del giudice amministrativo (T.A.R. Bologna , Sez. II, n.127 del Contro 2017, Sicilia n.746 del 2013).
Riafferma il carattere perentorio del termine di 18 mesi per l'adozione dell'atto in autotutela.
pag. 6/12 Deduce anche che “la situazione consolidatasi nel tempo era tale da ingenerare nel lavoratore il legittimo affidamento di poter essere inserito nelle graduatorie permanenti e, nell'arco di qualche anno, divenire destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato: circostanze queste che si sono, poi, verificate. 46. E', quindi, di tutta evidenza che
l'inerzia serbata dell'amministrazione nel caso di specie ha finito per provocare un danno rilevantissimo al lavoratore il quale, qualora avesse saputo che si erano perse le tracce del servizio reso presso l'IT “Renzo
NO” di Napoli, certamente non avrebbe mai dato le dimissioni da un lavoro a tempo indeterminato.”.
Lamenta che il primo giudice non abbia preso in considerazione tale aspetto della vicenda.
Con un secondo motivo critica la decisione in relazione all'asserita prova negativa dello svolgimento del servizio utile per l'attribuzione del punteggio e, quindi, per la regolare assunzione. Ritenuta irrilevante la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, venuto a conoscenza dell'assenza della copertura previdenziale per il periodo del servizio prestato presso l'I.T.I.S. “E. Straiano” (comunicazione INPS dell'11/04/2019), rammenta di avere presentato in data 18.09.2019 all'INPS di Treviso la “Richiesta di Variazione alla Posizione
Assicurativa”.
Mentre con riguardo alla comunicazione dell' “ ”, CP_3 Controparte_5
prot. n.7340 del 10/12/2020 (secondo la quale era affermato di “aver eseguito ulteriori ricerche ed esaminati gli atti in proprio possesso ricevuti dall' all'atto dell'accorpamento; da tali atti risulta che il Sig. Parte_2
, nato a [...] il [...] non ha prestato servizio presso Parte_1
pag. 7/12 (ex IT VI di Napoli) nel periodo dal 23.10.1986 al Parte_2
26.06.1987”) evidenzia che con precedente del 22.03.2019 il medesimo
Istituto aveva affermato che “dopo un'accurata ricerca tra il materiale pervenuto a questo Istituto degli archivi dell' ex IT VI di Parte_2
Napoli all'atto del trasloco nell'a.s. 2013/2014, non è possibile certificare il prestato servizio dal 23.10.1986 al 26.06.1987 in quanto tali documenti e registri non rinvenuti sono da ritenersi mai pervenuti a questo Istituto”.
Reputa, quindi, che le due comunicazioni sino tra loro inconciliabili: nella prima comunicazione la scuola sosteneva che dall'Istituto accorpato non erano pervenuti né registri né documenti mentre nella seconda si sosteneva che vi erano degli atti in loro possesso, consultati, tanto che con PEC del
19.04.2021, a mezzo del proprio procuratore, aveva chiedeva all'Istituto di specificare quali atti erano stati esaminati nonché di poterne prendere visione ed estrarne copia, senza che la richiesta fosse stata riscontrata.
Allega solo in questo grado una stampa reperita ricercando fra la documentazione “degli “innumerevoli traslochi effettuati nel corso degli anni”, relativa al servizio reso nell'a.s. 1986/1987 , rilasciata dall'Istituto
“E. NO” poco prima della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2008-
2011 per il personale ATA.
3) L'appello è infondato.
3.1) Quanto al primo motivo va ribadita l'inapplicabilità a caso di specie della disciplina della legge n.241 del 1990, pure nella formulazione novellata dall'art.6 della legge n.124 del 2015. Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente pag. 8/12 privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo
pag. 9/12 le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Per completezza va poi rammentato che l'ordinamento non individua un termine decadenziale a mente degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000: la prima norma prevede esclusivamente controlli “a campione”, di talché non si può addebitare alcuna inerzia all'Amministrazione scolastica nel procedere alle verifiche del caso, mentre il termine di trenta giorni indicato nell'art.72 è previsto come termine meramente sollecitatorio a carico dell'amministrazione, e con esclusivo riguardo alla comminatoria di sanzione di legge per la violazione dei doveri d'ufficio ovvero per la valutazione di “performance” del responsabile del procedimento.
Non viene attaccata, poi, la valutazione espressa in termini comparativi dal primo giudice circa l'interesse prevalente di cui è portatore l'Amministrazione, nell'egida della previsione dell'art.97 Cost. che giustifica l'iniziativa di risolvere il rapporto.
Infine, va rammentato che la stessa iniziativa, come ricordato dalla stessa
Amministrazione convenuta origina dalla previsione dell'art.
7.7 del decreto 597/2020 in forza del quale “L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni”.
pag. 10/12 Tanto basta per ritenere che la possibile di una verifica in relazione alla specifica procedura non poteva essere preclusa.
Infine, va escluso il carattere contraddittorio delle comunicazioni dell' . In particolare, rispetto alla prima comunicazione (“dopo CP_6
un'accurata ricerca tra il materiale pervenuto a questo istituto […] all'atto del trasloco nell'a.s. 2013/2014 tali documenti e registri non rinvenuti sono da ritenersi mai pervenuti a questo Istituto”), la seconda comunicazione
(ossia di “aver eseguito ulteriori ricerche ed esaminati gli atti in proprio possesso ricevuti dall' all'atto dell'accorpamento; da tali atti Parte_2
risulta che il Sig. , nato a [...] il [...] non ha Parte_1
prestato servizio presso IT NO (ex IT VI di Napoli) nel periodo dal
23.10.1986 al 26.06.1987”) è del tutto conseguenziale limitando la seconda a ribadire l'esito delle “ulteriori ricerche”, l'assenza di documentazione comprovante il servizio prestato.
Rispetto a tale approdo risulta del tutto tardiva e, quindi, inammissibile la documentazione offerta con l'appello, oltre che di per sé irrilevante. Così per la richiesta di variazione alla posizione assicurativa” presentata all'Inps in data 18.09.2019, in quanto atto del tutto interlocutorio, come pure per la
“stampa del servizio reso nell'a.s. 1986/1987, asseritamente rilasciata dall' poco prima della domanda di inserimento nelle Parte_3
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2008-2011 per il personale ATA, documento la cui origine e valore probatorio in assenza di una qualsivoglia sottoscrizione non sono predicabili.
In conclusione, non vanno ammesse neppure le istanze istruttorie riproposte dall'appellante in buona parte riferite a circostanze documentate o di carattere meramente argomentativo.
pag. 11/12 4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 11 luglio 2022 da
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Dalla C.F._1
Torre, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._2
Email_1
-appellante- contro
, già Controparte_1 [...]
, C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
C.F. , con domicilio digitale PEC P.IVA_2
Email_2
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza n.9/22 del Tribunale di Treviso – sezione
Lavoro
In punto: pubblico impiego.
Causa trattata all'udienza del 13 febbraio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: Accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione:
- ha depennato il ricorrente dalla graduatoria permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico per asserita mancanza del titolo ivi compresa l'illegittimità di ogni altro atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto e\o produca
l'effetto di non consentire il permanente nella succitata graduatoria e ha annullato l'individuazione del ricorrente per la proposta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale
l'Amministrazione ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo professionale di collaboratore scolastico;
ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento del ricorrente nella graduatoria permanente, con il punteggio aggiornato alla data di reinserimento nelle suddette graduatorie o, quanto meno, con il punteggio esistente alla data di cancellazione con ogni ulteriore conseguente statuizione;
pag. 2/12 ordinare all'Amministrazione resistente di ripristinare il rapporto di lavoro mediante la reintegra del ricorrente nel contratto a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore scolastico con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di tutte le somme dovute al ricorrente dalla data dell'illegittimo licenziamento-revoca sino all'effettiva reintegra,
a titolo retributivo e contributivo nonché di ogni ulteriore beneficio contrattualmente previsto;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
In via Istruttoria (vedasi pag.17 ricorso)...”
Conclusioni per parte appellata Controparte_1
: “rigettare il ricorso avversario in quanto infondato per i motivi
[...]
esposti;
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e, in subordine, comunque, con compensazione delle spese di lite stesse.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 11 luglio 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza n.9/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso con la quale ha rigettato la domanda dallo stesso proposta.
In particolare, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del depennamento dalle graduatorie e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instauratosi con l'Amministrazione con decorrenza dall'1 settembre 2020 in assenza del previsto controllo sui titoli dichiarati in occasione del primo rapporto di lavoro, nessun controllo era stato effettuato in occasione dei plurimi rapporti in occasione dei successivi contratti tra le parti stipulati negli anni, determinato così da essere stato ampiamente superato il termine, perentorio, di 18 mesi previsto per l'annullamento in autotutela dell'atto pag. 3/12 amministrativo dall'art. 21 nonies l 241/90. Sotto concorrente profilo per essere stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento ed il principio di necessaria motivazione del provvedimento amministrativo, posto che l'Amministrazione nulla aveva esposto circa l'interesse pubblico che deve presiedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo. Infine, era dedotta l'illegittimità del provvedimento anche in ragione dell'assenza di prova circa il mancato espletamento del servizio presso l'istituto statale NO stante la equivocità delle comunicazioni in proposito pervenute dall'accorpante e l'irrilevanza Controparte_3
delle comunicazioni dell'Inps e della Agenzia delle Entrate.
Con memoria depositata il 31 gennaio 2025 si è costituito il
[...]
chiedendo di respingere l'impugnazione. Controparte_1
La causa, disposto un duplice rinvio per ragioni di carattere organizzativi,
è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha rammentato che il aveva ritenuto insussistente il servizio per l'anno scolastico CP_1
1986-87 presso l'IT di Napoli NO, necessario per l'inserimento nelle
G.I. personale ATA profilo collaboratore scolastico, e ciò in base alle informazioni assunte dall , dall'Agenzia delle Entrate e Parte_2
dall'INPS, negative quanto alla possibilità di dare riscontro a tale fine: “…
a fronte dell'assenza di documentazione alcuna dell'asserito servizio da parte della scuola, pure statale, nella quale il servizio avrebbe dovuto essere reso e del-sicuro- mancato versamento di contributi da parte della scuola per il periodo considerato, la circostanza che neanche all'Agenzia
pag. 4/12 delle Entrate risulti alcuna traccia dell'attività lavorativa dichiarata costituisce indizio che, seppure di per sé stesso meno preciso dei precedenti, nel suo convergere con i primi due -invece senz'altro gravi, precisi e tra di loro già convergenti”.
In assenza di prova contraria il lasso di tempo intercorso dalle prime supplenze non poteva incidere sulla valutazione negativa “posto che i controlli sulla veridicità dei titoli sono previsti all'atto della stipula del primo rapporto di lavoro e che, pertanto, il ricorrente era tenuto a conservare una qualche documentazione (o, almeno, ricordi sufficientemente precisi da poter chiedere l'espletamento di una qualche prova orale in merito) al 2014, se non al 2017 (data della prima certa e documentata assenza), ed il lasso di tempo intercorso dal 2014 (o, meglio,
2017) non è tale da rendere verosimile che il ricorrente possa avere sia smarrito che dimenticato ogni e qualsiasi elemento atto a costituire almeno un indizio della veridicità del servizio.”.
Quanto agli ulteriori motivi del ricorso - inerenti alla lamentata violazione di alcune norme dettate dalla legge 241/90 – essi sono stati ritenuti destituiti di fondamento perchè non invocabili nell'ambito dei rapporti di lavoro privatizzati ove l'Amministrazione agisce come datore di lavoro di diritto privato.
Infine ha evidenziato il carattere preminente dell'interesse pubblico alla risoluzione del rapporto di lavoro instaurato in base alla collocazione in graduatorie che presupponevano decisivamente il servizio, “individuabile nella correttezza e legalità delle procedure concorsuali a favore di tutti i partecipanti, la cui pretermissione a favore di candidati vantanti titoli non comprovati e non comprovabili è certamente ingiustificabile, laddove la
pag. 5/12 tutela dell'affidamento è invocabile solo in presenza di una situazione soggettiva di buona fede che, nel caso di specie, non è senz'altro riscontrabile;
mentre il ritardo con il quale gli accertamenti sono stati svolti non ha reso illegittimo il controllo nei tempi in cui è stato espletato, in quanto i controlli sulla veridicità dei titoli possono essere svolti in occasione della costituzione di qualunque rapporto di lavoro, e non necessariamente ed esclusivamente del primo.”.
2) Con l'appello la decisione è contestata in relazione ai seguenti motivi.
Premessa la “storica” vicenda lavorativa che ha caratterizzato il proprio rapporto con l'Amministrazione LA (dal 2008 al 2019 in forza di reiterate supplenze), e la propria pregressa posizione lavorativa (assunto a tempo indeterminato dalla Vigile San Marco s.p.a., e dimessosi nel corso della supplenza 2017/2018 per superamento del limite temporale massimo di aspettativa da tale impiego), l'appellante deduce che “Non vi può essere dubbio alcuno che l'Amministrazione non possa decretare “l'esclusione del sig. nato a [...] il [...] dalla graduatoria Parte_1
provinciale permanente per il profilo di collaboratore scolastico della provincia di Treviso istituita ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo 164/1994 n.
297” sul presupposto che il titolo legittimante l'inserimento non sia valido dopo che per ben 12 anni tali titolo è sempre stato ritenuto idoneo all'inserimento nelle graduatorie medesime.”. Richiama in tale senso pronuncia del giudice amministrativo (T.A.R. Bologna , Sez. II, n.127 del Contro 2017, Sicilia n.746 del 2013).
Riafferma il carattere perentorio del termine di 18 mesi per l'adozione dell'atto in autotutela.
pag. 6/12 Deduce anche che “la situazione consolidatasi nel tempo era tale da ingenerare nel lavoratore il legittimo affidamento di poter essere inserito nelle graduatorie permanenti e, nell'arco di qualche anno, divenire destinatario di un contratto di lavoro a tempo indeterminato: circostanze queste che si sono, poi, verificate. 46. E', quindi, di tutta evidenza che
l'inerzia serbata dell'amministrazione nel caso di specie ha finito per provocare un danno rilevantissimo al lavoratore il quale, qualora avesse saputo che si erano perse le tracce del servizio reso presso l'IT “Renzo
NO” di Napoli, certamente non avrebbe mai dato le dimissioni da un lavoro a tempo indeterminato.”.
Lamenta che il primo giudice non abbia preso in considerazione tale aspetto della vicenda.
Con un secondo motivo critica la decisione in relazione all'asserita prova negativa dello svolgimento del servizio utile per l'attribuzione del punteggio e, quindi, per la regolare assunzione. Ritenuta irrilevante la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, venuto a conoscenza dell'assenza della copertura previdenziale per il periodo del servizio prestato presso l'I.T.I.S. “E. Straiano” (comunicazione INPS dell'11/04/2019), rammenta di avere presentato in data 18.09.2019 all'INPS di Treviso la “Richiesta di Variazione alla Posizione
Assicurativa”.
Mentre con riguardo alla comunicazione dell' “ ”, CP_3 Controparte_5
prot. n.7340 del 10/12/2020 (secondo la quale era affermato di “aver eseguito ulteriori ricerche ed esaminati gli atti in proprio possesso ricevuti dall' all'atto dell'accorpamento; da tali atti risulta che il Sig. Parte_2
, nato a [...] il [...] non ha prestato servizio presso Parte_1
pag. 7/12 (ex IT VI di Napoli) nel periodo dal 23.10.1986 al Parte_2
26.06.1987”) evidenzia che con precedente del 22.03.2019 il medesimo
Istituto aveva affermato che “dopo un'accurata ricerca tra il materiale pervenuto a questo Istituto degli archivi dell' ex IT VI di Parte_2
Napoli all'atto del trasloco nell'a.s. 2013/2014, non è possibile certificare il prestato servizio dal 23.10.1986 al 26.06.1987 in quanto tali documenti e registri non rinvenuti sono da ritenersi mai pervenuti a questo Istituto”.
Reputa, quindi, che le due comunicazioni sino tra loro inconciliabili: nella prima comunicazione la scuola sosteneva che dall'Istituto accorpato non erano pervenuti né registri né documenti mentre nella seconda si sosteneva che vi erano degli atti in loro possesso, consultati, tanto che con PEC del
19.04.2021, a mezzo del proprio procuratore, aveva chiedeva all'Istituto di specificare quali atti erano stati esaminati nonché di poterne prendere visione ed estrarne copia, senza che la richiesta fosse stata riscontrata.
Allega solo in questo grado una stampa reperita ricercando fra la documentazione “degli “innumerevoli traslochi effettuati nel corso degli anni”, relativa al servizio reso nell'a.s. 1986/1987 , rilasciata dall'Istituto
“E. NO” poco prima della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2008-
2011 per il personale ATA.
3) L'appello è infondato.
3.1) Quanto al primo motivo va ribadita l'inapplicabilità a caso di specie della disciplina della legge n.241 del 1990, pure nella formulazione novellata dall'art.6 della legge n.124 del 2015. Al riguardo il collegio intende fare proprio il consolidato orientamento del giudice di legittimità con specifico riguardo al rapporto di lavoro del pubblico dipendente pag. 8/12 privatizzato: “In tema di lavoro pubblico privatizzato e, in particolare, di inquadramento dei segretari comunali, i provvedimenti di conferimento e di revoca dell'inquadramento, ai sensi del d.P.R. n. 465 del 1997, sono atti di autonomia privata espressione della potestà organizzativa e gestionale dei rapporti di lavoro già costituiti, propria del pubblico impiego contrattualizzato, in quanto tali assoggettati ai principi fondamentali del diritto privato e, in primo luogo, alla regola della normale irrilevanza dei motivi, dovendosi escludere la necessità dell'osservanza del procedimento prescritto dalla legge n. 241 del 1990 e l'applicazione dei vizi dell'atto amministrativo. Ne consegue che, ove l'amministrazione ritenga, "re melius perpensa", di ritirare l'illegittima iscrizione nella fascia superiore, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige - ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 29 del
1993 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001 - il divieto di assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, con nullità degli atti di conferimento illegittimi.” (Sez. L, Sentenza n. 25761 del 24/10/2008, Rv.
605198 - 01).
Inoltre, con riguardo alla natura dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione come datore di lavoro è stato affermato il principio secondo cui : “In tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) nel settore scolastico, l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo
pag. 9/12 le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999 e 3 del
d.m. n. 430 del 2000, sicché la revoca dell'incarico disposta dall'amministrazione per inosservanza della graduatoria equivale alla condotta di chi fa valere l'assenza di vincolo per nullità del contratto, atteso che nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati come i poteri e le capacità del privato datore senza che possa farsi ricorso al potere di autotutela.” (Sez. L - , Sentenza
n. 13800 del 31/05/2017, Rv. 644524 - 01).
Per completezza va poi rammentato che l'ordinamento non individua un termine decadenziale a mente degli artt. 71 e 72, d.p.r. n. 445/2000: la prima norma prevede esclusivamente controlli “a campione”, di talché non si può addebitare alcuna inerzia all'Amministrazione scolastica nel procedere alle verifiche del caso, mentre il termine di trenta giorni indicato nell'art.72 è previsto come termine meramente sollecitatorio a carico dell'amministrazione, e con esclusivo riguardo alla comminatoria di sanzione di legge per la violazione dei doveri d'ufficio ovvero per la valutazione di “performance” del responsabile del procedimento.
Non viene attaccata, poi, la valutazione espressa in termini comparativi dal primo giudice circa l'interesse prevalente di cui è portatore l'Amministrazione, nell'egida della previsione dell'art.97 Cost. che giustifica l'iniziativa di risolvere il rapporto.
Infine, va rammentato che la stessa iniziativa, come ricordato dalla stessa
Amministrazione convenuta origina dalla previsione dell'art.
7.7 del decreto 597/2020 in forza del quale “L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni”.
pag. 10/12 Tanto basta per ritenere che la possibile di una verifica in relazione alla specifica procedura non poteva essere preclusa.
Infine, va escluso il carattere contraddittorio delle comunicazioni dell' . In particolare, rispetto alla prima comunicazione (“dopo CP_6
un'accurata ricerca tra il materiale pervenuto a questo istituto […] all'atto del trasloco nell'a.s. 2013/2014 tali documenti e registri non rinvenuti sono da ritenersi mai pervenuti a questo Istituto”), la seconda comunicazione
(ossia di “aver eseguito ulteriori ricerche ed esaminati gli atti in proprio possesso ricevuti dall' all'atto dell'accorpamento; da tali atti Parte_2
risulta che il Sig. , nato a [...] il [...] non ha Parte_1
prestato servizio presso IT NO (ex IT VI di Napoli) nel periodo dal
23.10.1986 al 26.06.1987”) è del tutto conseguenziale limitando la seconda a ribadire l'esito delle “ulteriori ricerche”, l'assenza di documentazione comprovante il servizio prestato.
Rispetto a tale approdo risulta del tutto tardiva e, quindi, inammissibile la documentazione offerta con l'appello, oltre che di per sé irrilevante. Così per la richiesta di variazione alla posizione assicurativa” presentata all'Inps in data 18.09.2019, in quanto atto del tutto interlocutorio, come pure per la
“stampa del servizio reso nell'a.s. 1986/1987, asseritamente rilasciata dall' poco prima della domanda di inserimento nelle Parte_3
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2008-2011 per il personale ATA, documento la cui origine e valore probatorio in assenza di una qualsivoglia sottoscrizione non sono predicabili.
In conclusione, non vanno ammesse neppure le istanze istruttorie riproposte dall'appellante in buona parte riferite a circostanze documentate o di carattere meramente argomentativo.
pag. 11/12 4) Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (in base al valore di causa, nel medio) in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.3.473,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
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