Ordinanza cautelare 2 settembre 2022
Sentenza 31 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02352/2025REG.PROV.COLL.
N. 04592/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4592 del 2024, proposto da PP LV ND, da LA ND e LE ND, rappresentati e difesi dall'avvocato Natalia Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n.34;
contro
Comune di Rigolato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Mainardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma RI ZI LI, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI ZI LI Strade s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI LI (Sezione Prima) n. 00111/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rigolato e della Regione Autonoma RI ZI LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
FATTO
Con ricorso di primo grado notificato il 14 aprile 2023 e depositato il successivo 28 aprile 2023 e successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 giugno 2023 e depositato il 20 giugno 2023, i signori PP LV ND, LA ND e LE ND, proprietari dell’unità immobiliare e dei relativi garage siti nel Comune di Rigolato, Frazione di Magnanins, n. 14, censiti nel Catasto fabbricati al foglio 39, particelle 1 e 2, sub. 1 e sub. 2, 3, nonché degli adiacenti terreni vincolati all’esproprio per la realizzazione della variante stradale, censiti nel Catasto terreni al foglio 37, particelle 201, 202, 203 ed al foglio 39, particelle 3 e 138, impugnavano, chiedendone l’annullamento, gli atti e i provvedimenti in relativi alla variante urbanistica n. 30 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Rigolato riguardante il recepimento nello strumento urbanistico del progetto di fattibilità tecnico economica denominato “S.R. 355 della Val Degano – variante esterna all’abitato di Rigolato con arrivo prima del cimitero, dalla progr. Km 17+865 alla prog. Km 19+451” e, in particolare, la deliberazione consiliare con cui la stessa è stata definitivamente approvata e quella giunta di approvazione della pertinente valutazione ambientale strategica (V.A.S.).
Il ricorso principale era affidato ai seguenti motivi di diritto:
1. “Nullità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 41, D.L. 76/2020, convertito in legge (n. 120/2020): mancata indicazione del codice CUP e della delibera n. 63/2020 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di attuazione dell’articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge n. 3/2003, come modificato dall’art. 41, c. 1, D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020”;
2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 11, D.P.R. 327/2001, art. 63-sexies, L.R. 5/2007; art. 42, d.lgs. 267/2000, art. 3, L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria”;
3. “Violazione e/o falsa applicazione (art. 63-sexies, comma 2, L.R. 5/2007; art. 39, c. 2, d.lgs. 33/2013)”;
4. “Eccesso di potere per difetto di istruttoria: la delibera della Giunta comunale d.d. 08.02.2022 di avvio della procedura di V.A.S. richiamava atti tecnici non esistenti al momento della sua adozione. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 13-14-19, d.lgs. 152/2006, art. 4, L.R. 16/2008)”;
5. “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 63-sexies, comma 5, L.R. 5/2007): violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, L. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà in fase istruttoria e decisionale”;
6. “Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 11, d.lgs. 152/2006; art. 4, L.R. F.V.G. n. 16/2008). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà”.
Il ricorso per motivi aggiunti si articolava nei motivi così rubricati:
1. “Ad integrazione del sesto motivo di ricorso presentato, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 11, d.lgs. 152 del 2006)”;
2. “Ad integrazione del quinto motivo di ricorso, in ordine alla mancata considerazione da parte della P.A. di alternative progettuali”.
Il Tribunale amministrativo regionale per il RI ZI LI, con la decisione 2 aprile 2024, n. 111, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili e in parte inammissibili.
Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Si sono costituiti nel giudizio di appello il Comune di Rigolato e la Regione Autonoma RI ZI LI, chiedendo di dichiarare il gravame infondato.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2024.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio rileva che può prescindersi dalle eccezioni in rito proposte dal Comune di Rigolato, essendo l’appello infondato nel merito.
Con un primo mezzo di gravame gli appellanti deducono: “Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio della vicinitas. Violazione dell'art.100 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 11-13-14-19, d.lgs. 152/2006, art. 4, L.R. 16/2008). Violazione dell'art.1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.848/1955), anche in relazione all'art. 117 Cost.”.
Con tale motivo, in particolare, vengono criticamente riproposti i motivi quarto e sesto del ricorso di primo grado, come integrati dal ricorso per motivi aggiunti.
In particolare, gli odierni appellanti lamentano, con il motivo di appello, in esame, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la inammissibilità dei motivi quarto e sesto del ricorso per mancata impugnazione della V.A.S., osservando, in senso contrario, che essi hanno agito in giudizio solo una volta che si fosse rivelato effettivamente il pregiudizio da loro subito, con l'adozione del vincolo preordinato all'esproprio.
A sostegno della loro posizione difensiva gli appellanti invocano il concetto di vicinitas così come da ultimo delineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 9 dicembre 2021, n. 22.
Su tali basi, viene pertanto riproposto il quarto motivo del ricorso di primo grado con il quale erano state dedotte carenze documentali sussistenti al momento dell’avvio della procedura di V.A.S., e, in ogni caso, la circostanza che non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni presentate dagli appellanti in data 27 settembre 2022, con le quali erano state rilevate criticità con riguardo alla futura rotatoria da costruirsi nelle immediate vicinanze delle loro proprietà.
A sostegno dell’assunto, osservano che la delibera della Giunta comunale 08 febbraio 2022 richiamerebbe la seguente documentazione tecnica che, a dire degli appellanti, al momento della sua adozione e pubblicazione sul sito del Comune non esisteva ancora:- lo studio geologico “relativo al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la variante n. 30 del Comune di Rigolato” firmato digitalmente dal dott. Mocchiutti il 21.07.2022 ; il progetto di fattibilità; la relazione di variante P.R.G.C. del mese di agosto 2022 dell’arch. Fabiana BR ; la relazione dell'arch. BR del gennaio 202, in cui al n. 9 della relazione illustrativa tra gli estratti di zonizzazione predisposti per specifici tratti di strada mancherebbero quelli riguardanti il tratto a sud, che è proprio quello che riguarda la posizione degli appellanti: nella stessa relazione non esisterebbero le tavole di zonizzazione attuali e di progetto ivi indicate (cfr. doc. 18-bis e 18-ter), nè la relazione geologica, né la relazione paesaggistica nella sua interezza (cfr. doc. 16 – allegati relazione paesaggistica); il rapporto ambientale a firma del dott. Michele Piccottini sarebbe stato sottoscritto digitalmente soltanto in data 05 luglio 2022 ; le relazioni dell'arch. BR asseverate nell’agosto 2022, nelle quali mancherebbero le tavole riguardanti la zonizzazione attuale e di progetto.
Inoltre, ad avviso degli appellanti, la delibera della Giunta comulae n. 9 dell’08 febbraio 2022 sarebbe altresì illegittima per non essere stato coinvolto il consiglio comunale e in quanto non motiverebbe in ordine alla scelta di avviare escluisivamente procedimento di V.A.S., quando invece, a loro dire, il rapporto preliminare a firma ing. EF prevedeva che l'opera fosse da assoggettare al diverso procedimento di V.I.A.
Inoltre, si adducono gli ulteriori seguenti profili di illegittimità del procedimento amministrativo di che trattasi:
a) non sarebbe stato coinvolto il Consiglio comunale, quale autorità procedente;
b) “è viziata la fase di pubblicazione sul sito web del Comune in quanto tali provvedimenti non sono mai stati per tempo visionabili dalla collettività”;
c) nelle valutazioni (fatte proprie dal Comune) di cui alla nota del 29 dicembre 2022 di FVG Strade non sarebbero state tenute in considerazione molte delle osservazioni e dei pareri resi e risultanti dalla documentazione depositata;
d) non sarebbe mai stato pubblicato sul sito del Comune il rapporto preliminare di scoping;
e) “l’agere amministrativo si porrebbe anche in contrasto con le disposizioni di cui all’allegato alla delibera n. 2627/2015 della Regione F.V.G. (doc. 30 - delibera n. 2627/2015 e allegato delibera 2627/2015), la quale, oltre a distinguere in più punti e nettamente l’autorità competente dall’autorità procedente, prevede che il parere motivato reso dall’autorità competente all’esito deve fondarsi su tutta la documentazione presentata, talché sarebbe illegittimo il provvedimento finale di V.A.S. in quanto agli atti non c’erano né la Relazione Variante 30 del gennaio 2023 dell’arch. BR (doc. 15-bis) né la dichiarazione di sintesi del dott. Piccottini (cfr. doc. 28) (che deve SEMPRE accompagnare il provvedimento di approvazione) né la sua relazione ambientale (cfr. doc. 27), entrambe sottoscritte digitalmente successivamente alla delibera di conclusione del procedimento di V.A.S.”;
g) la consultazione di V.A.S., avviata prima dell'adozione della variante e del relativo Rapporto ambientale, sarebbe stata eccessivamente anticipata e, poi, non revisionata alla luce delle successive modifiche intervenute;
h) il Comune non avrebbe mai motivato, né mai preso in esame i rilievi contenuti nella nota d.d. 05.09.2022 in ordine agli effetti dal punto di vista ambientale della variante urbanistica.
Il motivo non è fondato.
Il Collegio condivide pienamente la decisione di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato inammissibili (e in parte irricevibile per tardività) il quarto e il sesto motivo di ricorso. Contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di appello, la ragione della rilevata inammissibilità nel giudizio di primo grado non discende dalla ritenuta insussistenza di legittimazione(vicinitas) e/o interesse concreto ed attuale in capo agli odierni appellanti, ma fa leva sulla omessa contestazione specifica dei vizi della procedura di VAS rispetto alla pianificazione e sulla tardività della notifica del ricorso, punti in relazione ai quali gli odierni appellanti hanno dedotto solo generiche censure.
Il TAR, in particolare, ha correttamente ritenuto precluso lo scrutinio nel merito del quarto motivo di ricorso in quanto, venendo con esso in rilievo vizi interessanti, in via immediata e diretta, il solo procedimento di V.A.S. in sé considerato, i ricorrenti in primo grado avrebbero dovuto impugnare gli atti e i provvedimenti che ne sono risultati incisi al più tardi in data 11 aprile 2023 (considerati i giorni festivi del 9 e 10 aprile 2023).
Al paragrafo 11.2. della sentenza di primo grado è stato, in maniera condivisibile, dichiarato inammissibile quella parte del quarto motivo del ricorso di primo grado con il quale i ricorrenti avevano contestato la mancata considerazione delle osservazioni da loro presentate in base alla condivisibile considerazione che i ricorrenti in primo grado hanno disatteso l’onere di precisare come e perché le preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S. abbiano svolto, nella specie, un ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in loro proprietà ovvero di fornire la dimostrazione dell’incidenza dei vizi relativi a tale procedura rispetto alla pianificazione.
L’assunto del giudice di primo grado è corretto e trova riscontro in un consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche da questa Sezione, secondo cui chi si ritiene leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a VAS, infatti, non può limitarsi a lamentare vizi e irregolarità concernenti la procedura di VAS stessa, ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà, giacché si è tenuti a dimostrare che le determinazioni lesive della pianificazione siano causalmente riconducibili in modo decisivo alle conclusioni raggiunte in sede di VAS (Consiglio di Stato, Sez. II, 18 agosto 2020, n. 5084; Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).
In tal senso si è chiarito che l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le “determinazioni lesive”, fondanti l’interesse a ricorrere, siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S. (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).
Per analoghe, ed altrettanto condivisibili, ragioni il giudice di primo grado (cfr. par. 13.1. pag. 18 della decisione impugnata) ha ritenuto di dichiarare in parte inammissibile anche il sesto motivo del ricorso di primo grado, così come integrato col ricorso per motivi aggiunti, con cui i ricorrenti avevano denunciato l’illegittimità del provvedimento finale di V.A.S., posto che anche con tale motivo i ricorrenti in primo grado hanno disatteso l’onere ( non assolto, in verità, neanche con l’atto di appello) di dimostrare che dagli esiti della procedura di V.A.S. contestata sia derivata l’assunzione di scelte pianificatorie lesive del loro interesse, limitandosi a denunciare genericamente il fatto che “La P.A., inoltre, non ha considerato che l’eccessiva vicinanza della rotatoria rispetto alle unità abitative e alle aree ad esse prospicienti potrebbe non garantire un agevole ingresso da sud nei garages, rallentando il flusso e l’uscita dalla rotatoria dei veicoli in transito, con un aumento del rischio di incidenti, oltre che dell’inquinamento acustico e ambientale.”.
Nondimeno gli appellanti non hanno evidenziato in quale modo il parere conclusivo di VAS ha realmente inciso sulle determinazioni finali contenute nello strumento urbanistico, inducendo la P.A. ad assumere le scelte ritenute lesive della loro sfera giuridica.
Da quanto osservato discende, pertanto, l’infondatezza del motivo in esame.
Con il secondo mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentata la partecipazione meramente apparente del Consiglio comunale di Rigolato al procedimento in esame e, segnatamente “l’appiattimento del Consiglio Comunale” di fronte alle scelte di FVG Strade e la contrarietà “ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione consentire ad un soggetto privato, cui è stata delegata l'attività istruttoria, di convalidare e ratificare l'operato dallo stesso compiuto”.
In particolare, rilevano gli appellanti come l’iter che ha portato all’adozione e all’approvazione della variante è stato avviato mediante la delibera della Giunta comunale n.9, dell’8 febbraio 2022, che ha disposto autonomamente l’avvio della procedura di VAS ed ha avviato l’intero procedimento amministrativo. Prima dell’atto di adozione, nondimeno, il Consiglio Comunale non sarebbe mai stato interpellato, con la conseguenza per cui non ha mai potuto formalizzare alcuna direttiva né alcun indirizzo. Ciò si ricaverebbe dalla lettura della citata delibera della Giunta, nella quale si registra un mero recepimento delle conclusioni contenute nel progetto di fattibilità redatto da FVG Strade S.p.A..
Gli appellanti lamentano, inoltre, (cfr. pag. 31 del ricorso in appello) il fatto di aver presentato delle osservazioni respinte in Consiglio comunale, a loro dire, senza un’effettiva motivazione, ma mediante un richiamo alla nota del 29 dicembre 2022 di FVG Strade.
Ad avviso degli appellanti, l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare puntualmente le loro osservazioni e ciò alla luce della giurisprudenza secondo cui l’incisione sulla posizione giuridica del privato necessita di una circostanziata motivazione sulle particolari ragioni di pubblico interesse, arricchita da una congrua comparazione tra gli interessi in conflitto.
Il motivo non è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di appello, il Comune di Rigolato non ha delegato a FVG Strade alcun potere pubblicistico relativo all’iter che ha portato all’adozione e all’approvazione della variante. Più limitatamente, poiché le funzioni di pianificazione della rete di primo livello sono attribuite alla Regione, il soggetto attuatore FVG Strade ha trasmesso al Comune di Rigolato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e la documentazione necessaria all’approvazione da parte del Consiglio comunale della necessaria variante urbanistica, e ciò anche al fine di favorire, in un’ottica di buon andamento, il rispetto della tempistica imposta dalla delibera CIPE.
Cionondimeno, tutte le funzioni relative all’adozione della variante al PRC sono rimaste in capo al Comune, che ha esercitato le proprie funzioni avvalendosi anche delle valutazioni formulate da FVG Strade in qualità di organismo tecnico di supporto alla progettazione.
L’assunto è confermato dalla nota di FVG Strade del 7 aprile 2021, ove si legge che “ con la presente si invia per condivisione la bozza del PFTE della Variante Esterna di Rigolato elaborato da RI ZI LI Strade S.p.A., tenendo conto, tra l’altro, di quanto è emerso nel recente incontro e nelle interlocuzioni avvenute per le vie brevi. Prima di procedere alla consegna della versione definitiva del progetto, si richiede al Comune di Rigolato la condivisione della soluzione rappresentata e l’invio di eventuali osservazioni utili per il prosieguo dell’iter progettuale e approvativo”.
Né l’appellante, al di lù delle generiche critiche formulate, è riuscito a fornire la prova del fatto che il Consiglio comunale, dopo la relativa discussione e nel rispetto del procedimento di variante così come regolato dalla legge, non abbia autonomamente, dapprima valutato la congruità del progetto e , successivamente, manifestato la volontà di approvarlo.
Il contegno amministrativo assunto dal Consiglio comunale nel caso in esame è, inoltre, coerente con il quadro normativo di riferimento.
L’art. 13, del d.Lgs. n. 152/2006, prevede, infatti, che, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, il proponente e/o l’autorità procedente
entrino in consultazione con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.
Ai sensi dell’art. 4, della L.R. 16/2008, nonché della delibera di giunta regionale n. 2627/2015, proponente è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano od il programma da sottoporre a valutazione ambientale (nel caso di specie FVG Strade), mentre l’ Autorità procedente, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma (nel caso di specie il Comune di Rigolato).
Ne discende che, nel caso di che trattasi, l’Autorità competente è la Giunta comunale.
Dalle disposizioni citate si ricava, quindi, che correttamente il proponente FVG Strade ha inviato il rapporto preliminare al Comune di Rigolato, che, tramite l’autorità competente, la Giunta, con la delibera n. 9, dell’08 febbraio 2022 ha avviato il processo di VAS (fase di scoping).
FVG Strade si è, inoltre, limitata a fornire al Comune di Rigolato supporto sul piano tecnico per tutte le attività necessarie nel corso del procedimento di variante urbanistica, senza che ciò significhi in alcun modo travalicare o influenzare la libera espressione di volontà degli organi comunali preposti all’adozione degli atti di rispettiva competenza (Giunta Comunale e Consiglio Comunale).
Non coglie nel segno neanche la censura che fa leva sulla mancata adeguata considerazione delle osservazioni presentate dagli odierni appellanti.
In senso contrario il Collegio evidenzia che le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale; d'altra parte le scelte effettuate dall'Amministrazione pubblica, nell'adozione degli strumenti urbanistici, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (Consiglio di Stato sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2089).
Con il terzo mezzo di gravame gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentata la nullità dei provvedimenti impugnati per mancata apposizione dei Codici Unici di Progetto (CUP).
Il motivo è palesemente infondato.
Le delibere del Consiglio comunale e di adozione e approvazione della variante e gli atti della Giunta relativi alle procedure di avvio e conclusione VAS non sono atti amministrativi che dispongono un finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico.
Le delibere di adozione e approvazione di variante al P.R.G. sono espressione di un potere pianificatorio che assolve la funzione di conformare, sul piano urbanistico, le aree del Comune.
Più in particolare, la funzione urbanistica, lungi dall’essere intesa, oramai, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, si traduce nella cura dello sviluppo complessivo e armonico del territorio; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge, in favore, pro quota, della Regione Autonoma RI ZI LI e del Comune di Rigolato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO