Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1151 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Bruno Vellone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Gentile sito in Roma, viale Mazzini 150
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Raffaele Panaccione CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Giorgio a Liri, Via Rio di Coccio snc
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 143/2022 depositata in data 23/2/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
l'impugnativa del licenziamento intimatole dalla società Parte_2
in data 5/10/2011 condannando la predetta società al pagamento
[...] in favore della lavoratrice, a titolo di crediti per lavoro dipendente della somma di € 14.152,44 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla società di Parte_2 risarcimento del danno asseritamente derivato dall'assenza ingiustificata della per il CP_1 periodo dal 12/9/2011 al 4/10/2011.
Avverso tale sentenza la società presentava appello fondato su più motivi Parte_2
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio allegando di avere svolto per la società appellante CP_1 attività di lavoro subordinato dal 26/8/2006 sino alla data del licenziamento (inizialmente senza regolarizzazione e successivamente, a decorrere dal 21/12/2006, in forza di formale assunzione con contratto di lavoro inizialmente a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato dal 20/10/2008) formalmente con mansioni di aiuto panettiere (livello A3
C.C.N.L. Panifici Artigiani) ed orario di lavoro di 40 ore settimanali (distribuite su 6 giorni) osservando, nel periodo dal 26/8/2006 al luglio 2009, un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 4.30 alle 14:30 con riposo la domenica orario successivamente modificato, dal mese di agosto 2009, dalle 4.30 alle 13. 30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 3 sino alle 13:30 con riposo la domenica (orario che affermava essere rimasto immutato per tutta la durata del rapporto nonostante la formale stipulazione tra le parti, in data 26/2/2010, di scrittura privata avente ad oggetto una riduzione delle ore di lavoro) rivendicando il proprio diritto a maggiori somme per crediti di lavoro dipendente per complessivi € 87.479,70 (di cui € 4.709,99 a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 46.565,83 a titolo di differenze retributive, € 3.650,54 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, € 17.433,32 per straordinario diurno, € 6.562,90 a titolo di 13ª mensilità, € 590,64 per lavoro notturno e
€ 7.966,48 per TFR).
Contestava inoltre l'illegittimità del licenziamento, intimatole per giusta causa derivante da assenza ingiustificata, dalla società in data 5/10/2011. Parte_2
La società si era costituita in giudizio resistendo all'accoglimento del Parte_2 ricorso e avanzando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell'assenza ingiustificata della . CP_1
Il Tribunale, all'esito una causa istruita mediante l'espletamento di prova per testi e ctu contabile, accoglieva parzialmente il ricorso.
Accertava innanzitutto, in accoglimento dell'eccezione preliminare della , Parte_2
l'inammissibilità dell'impugnativa di licenziamento, con consequenziale domanda di condanna al pagamento della indennità risarcitoria, in assenza di prova della tempestiva proposizione di impugnazione stragiudiziale entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 6 l. 604/1966 nella sua formulazione vigente ratione temporis.
Accoglieva invece parzialmente il ricorso per quanto riguarda le rivendicazioni retributive.
Affermava l'infondatezza delle rivendicazioni riferibili al periodo anteriore all'assunzione del 21/12/2006 per assenza di idonea prova, all'esito dell'istruttoria testimoniale, dello svolgimento da parte della , in tale periodo, di attività lavorativa in favore CP_1 dell'appellante.
Escludeva inoltre, con riferimento al primo periodo dal 21/12/2006 al 28/2/2010 che fosse stata fornita idonea prova dello svolgimento da parte dell'odierna appellata di lavoro straordinario e, con riferimento al successivo periodo dal 1/3/2010 al 5/10/2011, del carattere fittizio della riduzione dell'orario lavorativa 24 ore settimanali concordata tra le parti.
Escludeva inoltre, in quanto non provate, la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relativamente a compensi per lavoro notturno e all'indennità per ferie non godute.
Accoglieva invece la domanda per quanto riguarda il mancato pagamento integrale delle retribuzioni mensili tabellari (ulteriori rispetto all'importo di € 700 mensili ammesso come percepito dalla stessa ) ivi compresa la 13ª mensilità ed il TFR, rilevando come la CP_1 società non avesse, contrariamente a quanto sarebbe stato suo onere, Parte_2 dimostrato di avere adempiuto integralmente alle relative obbligazioni di pagamento (ad eccezione della mensilità di ottobre 2011, comprensiva dei ratei di 13ª per tale anno e della parte di TFR versata al Fondo “Tax Benefit New”).
Quantificava pertanto le somme dovute alla lavoratrice, mediante ctu contabile, in € 13.753,28 netti a titolo di differenze retributive e in € 399,16 per TFR, per un importo complessivo netto di € 14.152,44.
Respingeva infine la domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla società
per assenza ingiustificata dal lavoro della dal 12/9/2011 al Parte_2 CP_1
4/10/2011 per difetto di allegazione specifica senza decapitazione probatoria in merito alle conseguenze dannose lamentate.
Con un primo motivo la società appellante contesta la gravata sentenza ove aveva omesso di dichiarare l'eccepita nullità della ctu contabile per omessa comunicazione nei suoi confronti della data di inizio delle operazioni peritali, in violazione dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.
Contesta altresì la legittimità dello stesso esperimento della ctu contabile per mancato rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio e in ragione della sua natura asseritamente esplorativa.
Con un secondo motivo lamenta la nullità della gravata sentenza per violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 4/1953 e dell'art. 2697 c.c. ove aveva disconosciuto l'efficacia probatoria delle buste paga tutte asseritamente sottoscritte dalla lavoratrice “per ricevuta/ quietanza”, gravando pertanto sulla lavoratrice l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni delle buste paga e la retribuzione alla stessa effettivamente erogata, contestando, sotto tale profilo la quantificazione effettuata dal ctu delle somme alla e ribadendo le contestazioni effettuate in ordine all'an e al quantum della pretesa per CP_1 difetto di prova sullo svolgimento dell'orario di lavoro maggiore di quello per il quale era stata assunta.
Tanto premesso si osserva che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno tanto con riferimento all'inammissibilità del licenziamento intimato alla che con riferimento alla infondatezza delle rivendicazioni retributive avanzate dalla CP_1 suddetta lavoratrice relativamente al periodo antecedente alla formale assunzione del
21/10/2006 o a titolo di lavoro straordinario e notturno.
Parimenti risulta essersi formato il giudicato interno anche sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla . Parte_2
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta pertanto costituito esclusivamente dalla fondatezza delle rivendicazioni dell'odierna appellata in ordine al mancato pagamento integrale delle retribuzioni mensili tabellari alla stessa dovute per il periodo a decorrere dalla formale assunzione in ragione dell'inquadramento e dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Tanto premesso l'appello risulta meritevole di parziale accoglimento esclusivamente nei termini che seguono.
Si osserva che, come già precedentemente evidenziato, il Tribunale aveva riconosciuto la fondatezza delle rivendicazioni retributive della , pacificamente già dipendente della CP_1 società con inquadramento nel livello A3 C.C.N.L. , Parte_2 Parte_3 esclusivamente per il periodo “regolarizzato” dal 21/12/2006 al 5/10/2011 (data di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di controversia a seguito di licenziamento) e con riferimento alle retribuzioni tabellari maturate sulla base dello svolgimento dell'orario contrattuale (a tempo pieno per 40 ore settimanali sino al 28/2/2010 e part-time a 24 ore settimanali per il periodo successivo a partire dal 1/3/2010, come da patto di riduzione dell'orario lavorativo prodotto in atti), ivi compresa la 13ª mensilità e il TFR, considerando come percepite dalla
(stante l'inidoneità probatoria dei prospetti paga prodotti in atti) esclusivamente gli CP_1 importi (€ 700 nette mensili) che la stessa lavoratrice aveva ammesso esserle stati corrisposti e ulteriori importi il cui pagamento risultava in atti (€ 1.488,68 netti corrisposti in relazione alla retribuzione di ottobre 2011 nonché importi corrisposti ai fini del TFR al Fondo Tax
Benefit New), parametri questi ultimi espressamente posti anche alla base della quantificazione, effettuata a mezzo ctu contabile, delle somme dovute.
Escludeva invece la fondatezza delle rivendicazioni avanzate dalla lavoratrice, tanto con riferimento al periodo anteriore alla formale assunzione che per lavoro straordinario (o comunque per le ore di lavoro ulteriori rispetto a quello contrattuale) e notturno.
Risultano pertanto inconferenti ai fini della presente decisione le doglianze della società appellante in ordine al mancato adempimento da parte della lavoratrice dell'onere della prova in ordine all'an debeatur e all'orario di lavoro prestato dalla , essendo la CP_1 quantificazione delle spettanze retributive stata effettuata dal Tribunale sulla base di circostanze che risultano pacifiche in causa (periodo di lavoro “regolarizzato”, orario di lavoro contrattuale ed inquadramento) e che non sono più contestate nella presente fase di impugnazione.
Fatta tale premessa risulta innanzitutto infondata la contestazione formale, oggetto del primo motivo di appello, in ordine alla nullità della ctu contabile espletata nella precedente fase di giudizio.
Si osserva, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. (Cass. n. 14532 del
15/7/2016 e Cass. n. 3047 del 10/02/2020).
Nel presente caso di specie, così come già condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure (nel respingere l'eccezione di nullità sollevata dalla società odierna appellante e reiterata nella presente fase di impugnazione), deve ritenersi essere stata assicurata a quest'ultima la conoscibilità della data di inizio delle operazioni peritali e la possibilità quindi di partecipazione alle stesse (anche con tempestiva nomina del proprio consulente tecnico di parte).
Così come risulta in atti, il ctu nominato nella precedente fase del giudizio, dott.ssa Per_1
autorizzata, stante il perdurare della emergenza pandemica, ai sensi dell'art. 221,
[...] comma 8, del d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, a prestare giuramento in via telematica, aveva espressamente indicato, nella dichiarazione di giuramento depositata telematicamente agli atti in data 7/1/2021, il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali (“… Indica come data di inizio delle operazioni peritali il giorno 28/01/2021 ore 18,30 presso lo studio sito in
Cassino Via Verdi 25”).
Trattasi di indicazione che, così come affermato dal giudice di prime cure, deve reputarsi equipollente alla comunicazione alle parti effettuata a mezzo pec o a mezzo di cancelleria, essendo contenuta in un atto ritualmente depositato e agevolmente accessibile (tramite consultazione telematica) da entrambe le parti costituite e tale da fare escludere (tanto più nel complessivo contesto di una normativa che attribuiva alla dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico la valenza sostitutiva dell'udienza fissata per il giuramento del ctu) la ricorrenza nella specie di quel pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa che solo avrebbe giustificato l'eventuale accoglimento della eccezione di nullità della ctu, eccezione correttamente respinta quindi, dal primo giudice.
Deve pertanto ribadirsi la validità della ctu espletata nella presente fase del giudizio, dovendo peraltro escludersi la fondatezza dell'ulteriore profilo di invalidità della stessa sollevata in ragione della sua pretesa natura esplorativa e della pretesa violazione degli oneri probatori, profili di illegittimità che devono certamente escludersi nel presente caso di specie, risultando l'espletamento di tale mezzo istruttorio giustificato dalla necessità di valutare, sulla base di un accertamento contabile e delle risultanze processuali, gli importi dovuti alla lavoratrice.
Risulta invece parzialmente fondato, nei termini che seguono, il secondo motivo di appello.
Si osserva che, così come risulta dalla documentazione prodotta in atti, la risulta CP_1 avere sottoscritto i prospetti paga consegnatigli dal datore di lavoro, con riferimento al periodo che costituisce il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione, per
“ricevuta/quietanza”, con riferimento alle mensilità a partire da dicembre 2008 sino alla cessazione del rapporto (non risulta rilevante ai fini della definizione del presente giudizio la mancata sottoscrizione del prospetto paga di novembre 2010, prospetto quest'ultimo recante una retribuzione netta di € 703, sostanzialmente corrispondente a quanto alla stessa CP_1 ammette di avere ricevuto dalla ) e con la dicitura “dichiaro di ricevere l'importo Parte_2 sopra indicato” i prospetti paga relativi al periodo precedente (cfr prospetti paga prodotti come all. 11 del ricorso).
Trattasi di diciture che debbono ritenersi in parte significative della materiale ricezione da parte della lavoratrice delle somme rappresentate nel prospetto paga.
Non può ritenersi idonea prova del pagamento la dicitura per “ricevuta/quietanza” (apposta, come già evidenziato, ai prospetti paga emessi a partire dal dicembre 2008 sino alla cessazione del rapporto).
Trattasi infatti di dicitura di per sé ambigua (ove propone in via alternativa la causale ricevuta o quietanza) e in quanto tale non univocamente significativa dell'avvenuto pagamento, adempimento della cui prova risulta pacificamente onerata la società appellante quale debitrice.
Si richiama a tale proposito, anche ai sensi dell'art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto già affermato, con fattispecie sul punto analoga, da questa Corte con la sentenza n. 3356/2022 del
27/9/2022.
Premesso infatti che, com'è noto, la mera sottoscrizione del prospetto paga da parte del lavoratore «non può da sola essere considerata idonea prova del corretto adempimento datoriale, gravando su quest'ultimo lo specifico onere di provare (documentalmente) l'avvenuto pagamento di quanto contabilmente registrato in busta paga» (ex multis Cass. n.
10306 del 27/4/2018 e Cass. n. 13150 del 24/6/2016) deve escludersi, così come correttamente ritenuto sul punto dal primo giudice, che la sottoscrizione per ricevuta/quietanza costituisca prova, anche solo presuntiva, del pagamento di quanto indicato in tali documenti.
Si osserva innanzitutto che, a fronte della deduzione attorea di avere ricevuto somme inferiori, la società appellante non ha mai allegato secondo quali modalità, anche temporali, avrebbe consegnato alla lavoratrice la retribuzione indicata in busta paga. A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la stampigliatura sulla busta paga della locuzione “per ricevuta/quietanza” costituisce locuzione del tutto generica, potendo riferirsi anche alla sola ricezione del prospetto paga, la cui sottoscrizione, dunque, non palesa la volontà del lavoratore di dichiarare l'avvenuta percezione delle somme indicate.
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alle buste paga sottoscritte dalla lavoratrice con la dicitura “dichiaro di ricevere l'importo sopra indicato”, sottoscrizione alla quale deve invece attribuirsi valore di quietanza, trattandosi di espressione univocamente significativa della ricezione da parte della lavoratrice dell'importo rappresentato in tali documenti.
Ne consegue che, così come rivendicato dalla società appellante, in assenza di specifiche dimostrazioni in senso contrario (allegazione di elementi di prova non forniti dalla lavoratrice, la quale nella presente fase di impugnazione si è limitata a ribadire la inidoneità probatoria dei prospetti paga prodotti dalla società datrice) quanto rappresentato nei citati prospetti paga
(attinenti al periodo da gennaio 2007 a novembre 2008 e prodotti in atti) dovrà reputarsi corrispondente a quanto materialmente erogato alla lavoratrice.
Alla stregua delle considerazioni che precedono quanto dovuto alla lavoratrice, con riferimento a quella parte della domanda che costituisce il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione (limitata, come precedentemente evidenziato, alle sole somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione base, 13ª mensilità il TFR), al netto, in complessivi € 10.948,44, conformemente a quanto indicato nei conteggi alternativi depositati da parte appellata in data 6/11/2024, in ottemperanza all'ordine emesso dalla Corte all'esito dell'udienza del 26/9/2024 e sottraendo dall'importo complessivamente dovuto per il residuo periodo oggetto di controversia i maggiori importi percepiti così come risultanti dalla documentazione citata.
Trattasi di conteggi che, oltre a risultare correttamente formulati (sulla base delle risultanze, quanto all'importo complessivamente dovuto, di una ctu contabile da ritenersi validamente espletata) non risultano essere stati specificamente contestati sotto il profilo contabile dalla società appellante.
Quest'ultima infatti nelle osservazioni critiche presentate avverso tali conteggi in data
17/11/2024, si è infatti limitata a reiterare, in sostanza, le contestazioni già effettuate in ordine alla invalidità ed erroneità della ctu espletata nel precedente grado di giudizio (da ritenersi validamente effettuata alla stregua delle considerazioni che precedono), contestazioni che, per quanto riguarda l'esito dei predetti accertamenti peritali, non possono che reputarsi infondate a fronte di una perizia che aveva quantificato le somme dovute alla lavoratrice (a prescindere da quanto precedentemente indicato in ordine al percepito), in base al CCNL applicabile e sull'orario di lavoro e sul livello di inquadramento contrattuali.
Per tale minore importo pertanto, maggiorato di rivalutazione monetaria di interessi, dovrà, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, essere emessa sentenza di condanna.
Tali i motivi della presente decisione. Il complessivo esito del presente giudizio giustifica, con riferimento ad entrambi i suoi gradi, la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3 del totale, liquidate come in dispositivo e da porsi per il residuo a carico della società appellante (con conseguente meritevolezza di conferma delle statuizioni adottate a tale proposito dal primo giudice e questo anche con riferimento alle spese di ctu di primo grado poste dal Tribunale
a carico di entrambe le parti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della sentenza nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, condanna la società appellante al pagamento in favore dell'appellata gravata CP_1 dell'importo di € 10.948,44 (anziché € 14.152,44) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Compensa parzialmente tra le parti nella misura di un terzo le spese del presente grado di giudizio, da porsi per il residuo a carico della società appellante e liquidate per l'intero in €
3.011 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 28.112024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario