Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 4799/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Teresa Guarcello.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
VA NI.
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia di parte convenuta.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad € 288,03, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori come per legge.
Rigetta per il resto il ricorso.
1
Maria Teresa Guarcello, dichiaratasi antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio AT NI e, avendo premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultimo, per tutto il periodo dal 5/12/2020 al 20/03/2021, sia pur con regolare contratto soltanto dal 19/12/2020, svolgendo mansioni di “acconciatore” di cui al 2° livello del C.C.N.L. Terziario, deduceva di avere osservato un orario di lavoro quantitativamente superiore rispetto a quello ex contractu previsto, che andava dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, e lamentava di non avere ricevuto alcunché a titolo di retribuzione, di tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare e straordinario, e a titolo di TFR, rimanendo creditore per complessivi € 3.946,43.
Chiedeva, pertanto, di “Accertare e dichiarare che nel periodo intercorrente dal
05.12.2020 e fino al 20.03.2021, il sig. ha prestato attività lavorativa per Parte_1
la ditta di NI AT, inquadrato al 2°livello del ccnl Terziario-pubblici esercizi come acconciatore. Accertare e dichiarare che l'orario di lavoro effettuato dal ricorrente era quello dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di
€.3.946,43, a titolo di differenze retributive, lavoro supplementare/straordinario, differenze sul
T.F.R. oltre che il Tfr e le spettanze di fine rapporto, oltre la somma a titolo di omessi contributi sulle retribuzioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o dell'altra somma che verrà accertata in corso di causa tramite consulenza tecnico contabile della quale si chiede sin d'ora l'ammissione.
2 Condannare la ditta al pagamento in favore dell'istante della somma Controparte_1
di €.3.946,43 o di quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare/straordinario, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità,
Tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
La parte convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta, la quale nonostante la rituale citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Deve, in primo luogo, ritenersi accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e il convenuto e lo svolgimento delle mansioni di
“acconciatore” di cui al livello 2° del CCNL di categoria, nel periodo indicato in ricorso.
Le dette circostanze risultano evincibili dalla lettera di assunzione e dal contratto di lavoro, in atti (cfr. all.ti 1 e 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno riferito di essersi recati nel luogo di lavoro del ricorrente, di averlo visto lavorare, secondo l'orario dallo stesso dedotto (cfr. dichiarazione del teste “ Conosco il ricorrente in quanto siamo amici di vecchia data ricordo che lo stesso ha Tes_1
lavorato presso la parruccheria di Via Ausonia se non erro dal dicembre 2020 per circa un anno svolgendo le mansioni di parrucchiere, dal martedì al sabato dalle 08.30 circa alle 19.00.
Posso riferirlo in quanto oltre a riferirmelo il ricorrente, capitava circa una volta al mese di andare lì come cliente e di andarlo a trovare per prendere un caffè. Ciò avveniva indistintamente la mattina o il pomeriggio, in base ai miei impegni di lavoro. Non so riferire se il ricorrente fosse tenuto a giustificare eventuali assenze né ho mai visto il titolare della parrucchieria rimproverarlo, ricordo solo che lo stesso era tenuto a rispettare l'orario di lavoro, me lo ha detto il ricorrente”: cfr. dichiarazione del teste “Conosco il ricorrente in quanto siamo amici d'infanzia. Tes_2
3 Ricordo che lo stesso se non sbaglio tre anni fa circa, non so essere più preciso, ha lavorato come parrucchiere in una parruccheria in Via Ausonia. Ricordo di essermi recato lì due volte, una delle quali sicuramente era a fine anno in quanto abbiamo fatto un brindisi e mangiato un panettone;
se non sbaglio entrambe le volte sono stato lì di pomeriggio. Null'altro so riferire”).
Inoltre, dette conclusioni sono avvalorate dalla mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale, dovendosi rammentare che ai sensi dell'all'art. 232 c.p.c. “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
In ordine alla durata del rapporto di lavoro in questione, è invece rimasta del tutto indimostrata la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il rapporto avrebbe avuto inizio il 5/12/2020 (ossia in data antecedente a quella contrattualmente pattuita 19/12/2020), e sarebbe cessato in data 20/03/2021.
Ed invero, sul punto, deve anzitutto osservarsi come l'escussione testimoniale non abbia permesso di accertare l'effettiva durata del rapporto.
La dichiarazione resa dai testi sul punto risultano infatti generiche o in contrasto con le deduzioni di cui al ricorso.
Dalla documentazione in atti emerge che il rapporto di lavoro in questione sia iniziato il 19.12.2020 e cessato in data 30/01/2021.
Difatti, sebbene la data di cessazione riportata nel contratto di lavoro sia il
20/03/2021 (cfr. all. 1 al ricorso), le dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel processo verbale di conciliazione in sede sindacale conduco a ritenere che il rapporto sia appunto cessato in data 30/01/2021 a seguito di licenziamento (nel processo verbale così si legge: “Sig. … Dichiara, altresì, di Parte_1 aver prestato attività lavorativa per complessive 10 ore al giorno con 1 ora di pausa pranzo,
4 dal 05 dicembre 2020 fino al 30 di gennaio 2021 e non come dichiarato dal Sig.
NI AT che ha regolarizzato il rapporto di lavoro dal 19/12/2020 al
20/03/2021 conclusosi il 30/01/2021 per licenziamento, per complessive 6 ore settimanali”, cfr. all. 6 al ricorso).
Del resto, va pure osservato come il ricorrente nella redazione dei conteggi relativi alle differenze retributive reclamate abbia utilizzato quale periodo di riferimento l'arco temporale sino al 31/01/2021, escludendo dunque egli stesso i mesi di febbraio e marzo 2021.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi, deve ritenersi che il ricorrente abbia in concreto lavorato alle dipendenze del convenuto nel periodo che va dal 19/12/2020 al 30/01/2021.
Neppure risulta provato lo svolgimento, nel detto arco temporale, di lavoro supplementare e straordinario per complessive n. 45 ore a settimana, ossia un quantitativo orario superiore a quello pattuito in contratto, pari a n. 6 ore settimanali, con la conseguenza che le pretese fondate su tale presupposto vanno respinte.
Le dichiarazioni rese dal teste sul punto risultano inattendibili, atteso Tes_1
che quest'ultimo, dopo avere riferito sull'orario di lavoro ipoteticamente osservato dal ricorrente, ha precisato di essere a conoscenza di tale circostanza in quanto
“capitava circa una volta al mese di andare lì come cliente e di andarlo a trovare per prendere un caffè” “la mattina o il pomeriggio, in base ai miei impegni di lavoro”. La scarsa frequenza con cui il teste si recava sul luogo di lavoro del ricorrente e la genericità delle dichiarazioni in merito non consentono di ritenere accertato se e quando venisse osservato dal un orario di lavoro diverso da quello previsto Parte_1
contrattualmente.
Il teste , invece, non ha riferito alcunché sul punto (cfr. verbale Tes_2
prova del 4/12/2024).
5 Pertanto, in assenza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che il ricorrente abbia rispettato l'orario di lavoro pattuito in contratto, pari a n. 6 ore settimanali (cfr. all. 1 in ricorso).
Le superiori considerazioni, relative alla effettiva durata del rapporto e all'orario di lavoro, non possono neppure essere smentite dalla condotta della parte convenuta, non comparsa per rendere interrogatorio formale, seppur ritualmente citata (cfr. verbale udienza del 16/02/2024 e verbale del 4/12/2024), in assenza di
“altro elemento di prova” che consenta di ritenere come ammessi i fatti indicati nello stesso.
In definitiva deve, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia svolto attività di lavoro subordinato in favore del convenuto, espletando mansioni di “acconciatore” di cui al livello 2° del CCNL di categoria, per tutto il periodo 19/12/2020 al
30/01/2021, per n. 6 ore a settimana.
Orbene, considerato che a fronte della prova relativa allo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa oggetto del contratto, parte convenuta, dal canto suo, non ha dimostrato di avere corrisposto la retribuzione a tal titolo spettante in applicazione del CCNL di categoria, né tantomeno ha dimostrato di avere altrimenti estinto tale credito, quest'ultima va condannata al pagamento di tali spettanze.
Va pure accolta la domanda relativa al pagamento della 13a mensilità e del TFR, non avendo parte convenuta, pur avendone l'onere, dimostrato di avere provveduto al relativo pagamento.
Mentre, va respinta la domanda afferente al pagamento della indennità per ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente dimostrato di aver prestato l'attività lavorativa nei giorni ad essi destinati.
In ordine alla quantificazione delle spettanze attoree, per i titoli di cui sopra, va evidenziato come, ai fini dei conteggi dei crediti del ricorrente, si è tenuto conto del trattamento retributivo mensile spettante alla figura professione dell' “operaio – acconciatore” di 2° Livello, siccome previsto dal CCNL di categoria nella sua versione
6 integrale applicabile ratione temporis al caso di specie, pari ad € 1.300,00 (cfr. in particolare tabelle retributive anni 2020/2021 del CCNL vigente dall'1/09/2020 al
31/08/2023, CCNL all.to alle note del 19/03/2025), riproporzionato all'orario di lavoro in fatto osservato dal ricorrente, pari a n. 6 ore settimanali, e applicato ai giorni di lavoro ricompresi nel periodo dal 19/12/2020 al 30/01/2021.
All'esito delle operazioni di calcolo, eseguite in base ai parametri appena indicati (tenuto conto del disposto di cui all'art. 24 del CCNL per il calcolo della retribuzione oraria) il ricorrente risulta essere creditore della somma di € 270,04 per retribuzione ordinaria;
della somma di € 30,4 a titolo di 13a mensilità, nonché della somma pari ad € 26.66 a titolo di TFR.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad € 327,00 oltre accessori come per legge dal dovuto sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della misura dell'accoglimento del ricorso, con distrazione in favore dell'avv. Maria Teresa Guarcello, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
7