Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 18 novembre 2024
Sentenza breve 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 24/06/2025, n. 12513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12513 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13220 del 2021, proposto da
EL BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Consorzio Interuniversitario CINECA, Selexi S.r.l., Mast S.r.l., AL AC, AN OR Uccelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; - della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;
- dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, 23, della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 19, 7, 31 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 23, in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 19, 7, 31 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha partecipato al concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2021/2022.
A seguito del non utile posizionamento nella relativa graduatoria, con ricorso notificato il 22 novembre 2021 e depositato il 17 dicembre 2021 ella ha allora proposto la presente impugnazione con la quale ha dedotto diversi profili di illegittimità sia della procedura concorsuale sia delle previsioni che “a monte” la regolano, affidandosi in particolare ai motivi di censura così rubricati:
- « 1. - ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A PARTE RICORRENTE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 3, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA DEI QUESITI CONSIDERATI ERRATI - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO »;
- « 2. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE DELL’ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. 730 DEL 25 GIUGNO 2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO »;
- « 3. - IN VIA SUBORDINATA E SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE DELL’ART. 1, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 - VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. 730 DEL 25 GIUGNO 2021 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. – VIOLAZIONE ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA NELLA QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI DOMANDE PREVISTE A TITOLO DI CULTURA GENERALE – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO »;
- « 4. - ANCORA IN VIA SUBORDINATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. N. 264/99. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.M. 730/2021. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO »;
- « 5. - VIOLAZIONE DEL DM 6/2019 COSÌ COME MODIFICATO DAL DM 8/2021 IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DEI POSTI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI »;
- « 6. - VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE INDIVIDUATO DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI (Repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL’ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFETA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE »;
- « 7. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L. 2 AGOSTO 1999, N. 264 E DELL’ART. 6-TER, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE »;
- « 8. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 6 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ».
1.1. Ha altresì avanzata domanda di tutela cautelare.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 1675/2022 pubblicata il 9 marzo 2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni juris .
3.1. Il Consiglio di Stato, a seguito di appello cautelare della ricorrente, ha confermato tale decisione con ordinanza n. 3073/2022 pubblicata il 1 luglio 2022.
4. In vista della fissazione dell’udienza di discussione, con ordinanza presidenziale n. 5361/2024 pubblicata il 18 novembre 2024 questo Tribunale ha ordinato l’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami.
4.1. La ricorrente ha tempestivamente provveduto in conformità.
5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 20 giugno 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
6. Il Collegio ritiene di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. poiché, alla luce di quanto di seguito esposto, si ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso.
7. Le questioni controverse sono state già diffusamente affrontate da specifici precedenti, ai quali si intende dare continuità e ai quali si fa perciò integralmente rinvio, in virtù di quanto previsto e consentito dal secondo periodo della richiamata disposizione processuale.
8. Le censure formulate con il primo motivo « con cui la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio, non sono riferibili ad un concreto interesse al rispettivo accoglimento, per tutte le ragioni esposte con l’ordinanza cautelare “non appare superata la prova di resistenza sotto lo specifico profilo per il quale le doglianze sul punto articolate, anche ove risultassero fondate, stante la loro portata caducatoria, determinerebbero comunque la riformulazione dell’intera graduatoria riguardando in modo inscindibile tutti i concorrenti, con effetti dunque non limitati alla sola parte ricorrente ed esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione della medesima, come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti resi anche in sede di merito su contestazioni di analogo tenore nell’ambito di controversie in tema di ammissione ai corsi di laurea in questione con riguardo ad annualità precedenti a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, ord. 29 marzo 2021, n. 1965 e sent. 14 giugno 2021, n. 7091);” (in tal senso, vedi di recente Tar Lazio Roma, Sez. III, 19.4.2022 n. 2573) » (T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 giugno 2025, n. 11399).
9. I motivi secondo e terzo « sono parimenti infondati, atteso che: “- la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione che, in quanto tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio risulti manifestamente illogico o irragionevole, ovvero sia inficiato da un manifesto travisamento dei fatti”; - l’amministrazione, nell’elaborazione dei quesiti da somministrare, non è tenuta “ad attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma [può] adattare le prove al grado di “cultura generale” che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute”; - “anche il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di sottoporre ai candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anche domande di logica, in quanto le stesse “costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei (…)”” (Tar Lazio Roma, Sez. III, 5.5.2025, n. 8626) » (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 11399/2025 cit.).
10. In relazione al quarto motivo « è decisivo osservare che “Per ciò che attiene all’asserita illegittimità dell’affidamento al CINECA della predisposizione dei test, senza svolgimento di una gara, la censura è inammissibile per carenza d’interesse, adducendo parte ricorrente la violazione di norme in materia di appalti pubblici che non ledono direttamente i suoi interessi e che potrebbero, semmai, essere fatte valere dai titolari dell’interesse al relativo affidamento. Quanto all’affidamento da parte della stessa al CINECA della redazione dei quesiti alle società esterne -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., con l’impugnata determina Cineca del 4 agosto 2020, avversato sul rilievo la stessa avrebbe dovuto possedere al suo interno soggetti esperti in materia, va evidenziato che parte ricorrente non fornisce un principio di prova che le predette Società, in persona dei relativi addetti che hanno elaborato i quesiti, non siano “soggetti esperti in materia”, né indica, deducendone la violazione, la specifica norma che impone la pretesa validazione dei quesiti stessi da parte del Ministero, non fornendo, peraltro, principio di prova che tale validazione, anche ove prescritta da una norma, non sia avvenuta. Va al riguardo rimarcato quanto già affermato nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS- di questo Tar, ove si afferma che “non si rinviene nel D.M. n. 730/2021 alcuna disposizione che stabilisca che la prova debba essere elaborata dal Ministero “in prima persona”, né che il Ministero debba procedere alla pretesa validazione dei quesiti, poiché l’art. 2 del D.M. n. 730/2021, al comma 1, ultimo periodo recita, con riguardo alla prova di ammissione, si limita ad affermare che “Essa è predisposta dal Ministero dell’università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza”, non contemplando alcun obbligo di successiva validazione”. La disposizione, quindi, non contempla la formale nomina di una commissione di esperti, ma solo l’avvalersi della stessa, la cui formazione può essere ritenuta implicita nell’affidamento dell’elaborazione del test al CINECA il quale ad ulteriore garanzia della natura esperta dei professionisti cui affidare in concreto l’elaborazione dei quesiti, ha ritenuto di espletare una gara ad evidenza pubblica onde selezionarli»” (cfr. Tar Lazio n. 8626/2025 cit.) » (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 11399/2025 cit.).
11. I motivi quinto, sesto e settimo « non possono essere condivisi atteso che “- “quanto alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti disponibili, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, occorre ricordare che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali”; - “la prescritta determinazione rientra dunque in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze in rilievo, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di attività professionali in campo sanitario, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati” (così, anche Tar Lazio, n. 17249/2024); - “con riguardo alla complessa procedura di determinazione dei posti disponibili da mettere annualmente a concorso, dallo stesso tenore letterale delle previsioni legislative di riferimento (articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264) è chiaramente desumibile il carattere prioritario dell’elemento rappresentato dalla capacità formativa degli Atenei – corrispondente all’esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione – rispetto a quello del fabbisogno professionale: la determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024); - “non può, inoltre, ritenersi corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne una adeguata formazione professionale (in tal senso, cfr. ex multis Tar Lazio, III, 24 ottobre 2022, n. 13658 e 22 marzo 2021, n. 3443)” (così anche Tar Lazio, n. 17249/ 2024); - “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire […] Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire” (così, anche Tar Lazio n. 17249/2024 e Consiglio di Stato, n. 2296/2022). A ciò va aggiunto che, come evidenziato dalle Amministrazioni resistenti, per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno. Anche alla luce di tale aspetto le doglianze articolate dalla ricorrente risultano infondate, posto che in relazione alle singole annualità accademiche si registra, costantemente, un progressivo aumento dei posti disponibili, e che la ricorrente non ha fornito elementi tali da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.) » (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 11399/2025 cit.).
12. Anche la censura articolata con l’ottavo (ed ultimo) motivo « deve essere “respinta in applicazione dei principi espressi da questo Tribunale, il quale, chiamato a pronunciarsi su identiche doglianze, ha già evidenziato che, con riguardo ai test selettivi da svolgersi con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova selettiva in contestazione), “il principio dell’anonimato non richieda una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico, mentre a diversi approfondimenti si presterebbe il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non si configura nel caso di specie” (cfr., tra le altre, Tar Lazio, n. 5775 e n. 1135 del 2025, nn. 17249, 17250, 17383, 17384, 19291, 19294 e 19297 del 2024, n. 1144/2023). Alla luce di quanto sopra è evidente l’infondatezza della doglianza, tenuto conto che la ricorrente non ha offerto neppure un principio di prova in ordine al fatto che – con specifico riferimento al test di cui al presente ricorso – si siano verificati fatti di manipolazione o sostituzione degli elaborati, o altre forme di frode” (Tar Lazio, n. 8626/2025 cit.) » (T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 11399/2025 cit.).
13. Il ricorso va dunque respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
14. La regolamentazione delle spese di lite avviene, quanto al rapporto fra parte ricorrente e le controparti costituite, in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
Nulla sulle spese, invece, quanto al rapporto fra parte ricorrente e le altre parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore delle controparti costituite, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti; nulla sulle spese quanto ai rapporti fra il ricorrente e le parti non costituite.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO