Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1884/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 21/10/2022 al numero 1884/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n.
246/2022 pubblicata il 15/03/2022 pendente fra
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MANFREDINI MASSIMO ( ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
PERISSUTTI GIOVANNA ( ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 246/22 emessa dal Tribunale di Livorno,
Giudice dr. Carlo Cardi in data 24.02.22, depositata in Cancelleria in data
15.03.2022, a definizione del procedimento recante RG 3302/2020,
1
la somma di € 90.500,00 oltre interessi e spese di procedura Parte_1 per i motivi tutti spiegati nella narrativa del presente atto e per l'effetto disattendere tutte le istanze ed eccezioni sollevate dall'appellato; respingere altresì all'occorrenza l'appello incidentale proposto da controparte . Con Controparte_1 vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede altresì l'ammissione delle istanze istruttorie già reiterate in atto di appello, interrogatorio formale di e prove Controparte_1 testimoniali, così come formulate e richieste con memoria ex art 183 VI co. n.2, datata 25.05.2021 (prodotta in atti all'interno del fascicolo di 1° grado da intendersi qui come integralmente trascritte, non ammesse e/o rigettate in primo grado.“
Parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal SI. a Parte_1 ministero del proprio difensore;
2. Nel merito, rigettare il gravame proposto dal
SI. perchè infondato in fatto e in diritto;
3. Nel solo caso di Parte_1 accoglimento dell'appello ex adverso proposto, si chiede sia riformata la sentenza di primo grado n. 246/2022, pubbl. in data 15.03.2022, del Tribunale di Livorno nella parte in cui, alla pagina 5 del provvedimento, ritiene che <<la pronuncia di natura dichiarativa relativa alla provenienza del denaro per l che>
l' aveva avanzato nel precedente giudizio (nota redattore giudizio n. Parte_1
897/17, poi definito con la sentenza n. 1165/2019 Tribunale di Livorno), non resa né esplicitamente rigettata, non costituisce, di per sé, antecedente logico necessario dell'accoglimento della domanda agita dalla (con riferimento CP_1 all'atto del 2016), per il rilievo assorbente dato in quella sede alla mancata prova del pactum fiduciae>> e che pertanto <<il giudicato esterno non copre la questione>>, ed anche per l'effetto, accertata e dichiarata l'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem da parte dell'appellante (convenuto opposto in primo grado), si chiede sia confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla SI.ra . In ogni caso con vittoria CP_1 di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio e con ogni conseguente pronuncia di ragione e di legge. “
2 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1047/2020 del Controparte_1
Tribunale di Livorno con il quale le era stato ingiunto di pagare a
[...]
(coniuge da cui era separata per omologa del 27.7.2016) la somma di Parte_1
€ 90.500,00 oltre accessori.
La controversia traeva origine dall'acquisto in data 30.1.2006 da parte di della nuda proprietà dell'immobile sito in Livorno, Via San Carlo Controparte_1
n. 135, poi ceduta a terzi con atto datato 6.6.2016 da quale Parte_1 procuratore speciale della proprietaria/venditrice . CP_1
Quest'ultima nel 2017 conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare Parte_1 alla restituzione del prezzo incassato dalla vendita del 6.6.2016, pari all'importo di
€ 90.500,00 oltre interessi. Costituendosi, il convenuto contestava la domanda proposta dalla , chiedendo di sentire accertare l'acquisto del bene con denaro CP_1 proveniente dal coniuge e la natura fiduciaria della relativa intestazione.
Con sentenza n. 1165/2019, Il Tribunale di Livorno riteneva provata la mancata rimessione alla mandante del prezzo di vendita da parte del procuratore speciale e riteneva invece mancante la prova del pactum fiduciae. Per l'effetto, accoglieva la domanda proposta dalla . La sentenza in questione passava in giudicato. CP_1
agiva quindi in via monitoria nei confronti della sul Parte_1 CP_1 presupposto che la nuda proprietà sull'immobile sito in Livorno, Via San Carlo 135, fosse stato acquistato con denaro di provenienza esclusiva del coniuge, come da riconoscimento di debito proveniente dalla stessa . Quest'ultima proponeva CP_1 opposizione sostenendo che la pretesa di controparte era fondata su un documento che non integrava gli estremi di una ricognizione di debito e sollevando eccezione di giudicato. Quest'ultima eccezione era contestata dall' , il quale Parte_1 evidenziava come la , nel precedente giudizio, non avesse contestato la CP_1 provenienza del danaro dal coniuge ma, soltanto, l'esistenza di un pactum fiduciae tra le parti.
Il tribunale, con sentenza n. 246/2022, accoglieva l'opposizione, condannando la parte opponente alla refusione delle spese di lite, sulla base dei seguenti argomenti.
Secondo i principi relativi in materia di giudicato implicito, doveva intendersi che la sentenza n. 1165/2019 avesse implicitamente rigettato la domanda
3 dell' di dichiarare la natura di intestazione fiduciaria dell'acquisto Parte_1 effettuato dalla nel 2006; rispetto a tale pronuncia, tuttavia, non costituiva CP_1 antecedente logico necessario la questione relativa alla provenienza del denaro, rispetto alla quale, pertanto, non si era formato alcun giudicato.
D'altra parte, l' non poteva fondare le proprie pretese sulla circostanza, Parte_1 non contestata, di aver fornito la provvista utilizzata dalla per l'acquisto del CP_1 bene. Invero, la dichiarazione della sulla provenienza del denaro (priva di CP_1 data, ma da ritenersi coeva all'atto del 2006) non era ricognitiva di un debito, ma solo, appunto, della appartenenza delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo di acquisto del diritto reale.
Neppure era ammissibile l'azione di arricchimento introdotta dall' con la Parte_1 comparsa di costituzione, trattandosi di una nuova domanda inammissibile (non ricorrendo l'ipotesi di una reconventio reconventionis dipendente dal titolo dedotto in causa) e comunque infondata per l'assenza di depauperamento da parte dell' , non essendo stato neppure ipotizzato quale danno egli avrebbe Parte_1 subito dalla intestazione del diritto immobiliare a nome della moglie.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso la sentenza n. 246/2022 proponeva appello , Parte_1 reiterando le istanze istruttorie avanzate in primo grado e concludendo come in epigrafe riportato.
Premetteva la parte appellante di non aver mai proposto domanda ex art. 2041 c.c. (dovendosi pertanto ritenere “esorbitante” la motivazione resa sul punto dal primo giudice) e di voler limitare le proprie doglianze alla sola parte motivazionale relativa alla natura di ricognizione di debito della dichiarazione proveniente dalla . CP_1
La parte appellante sostiene che il complessivo quadro probatorio renderebbe certamente configurabile un contratto di mutuo tra le parti, con conseguente obbligo restitutorio a carico della . CP_1
Indiscussa la circostanza che il denaro utilizzato dalla per l'acquisto del CP_1 bene provenisse dall , dato il rapporto di coniugio tra le parti, la si Parte_1 CP_1 era limitata a lasciar supporre una sorta di atto di liberalità in suo favore, che era tuttavia incompatibile con la procura irrevocabile a vendere che la medesima aveva rilasciato al coniuge contestualmente al rogito della compravendita. Documento che il primo giudice avrebbe dovuto valutare anche in relazione al rapporto di coniugio tra le parti, considerando che in fattispecie analoghe la giurisprudenza
4 aveva valorizzato, al fine di valutare le intenzioni delle parti: 1) la consistenza dell'importo in oggetto, anche in rapporto alle capacità economiche del coniuge che eroga le somme 2) le finalità ed il modo in cui vengono impiegate le somme stesse (se siano utilizzate o meno per bisogni o interessi famigliari;
3) la considerazione che nei rapporti economici tra coniugi non è pensabile pretendere, come succede tra estranei, la presenza di documentazione particolarmente dettagliata (cambiali etc.) per ovvi motivi morali anche in caso di operazioni di mutuo.
Secondo la parte appellante, sarebbe evidente che nella fattispecie si era trattato di erogazione di una consistente somma tra coniugi (già all'epoca in regime di separazione di beni) stanziata per l'acquisto della “nuda proprietà” di un immobile, non destinato all'utilizzo della famiglia: infatti, contestualmente alla compravendita veniva rilasciata dalla all' procura irrevocabile con CP_1 Parte_1 potere di “vendere a chi riterrà più opportuno” ed “al prezzo e alle condizioni che riterrà più convenienti”, con la precisazione che il mandato veniva conferito in maniera irrevocabile “anche nell'interesse del mandatario”; oltretutto la CP_1 rilasciava dichiarazione quanto meno ricognitiva della appartenenza delle somme utilizzate per il pagamento del prezzo di acquisto del diritto reale, la quale, tanto più visto che dette somme erano state fornite tramite assegni bancari, non avrebbe avuto finalità alcuna se non quella di garantire, se pure nelle forme “morbide” dovute al rapporto di coniugio, la restituzione delle somme dalla CP_1 all' . Parte_1
Ad ogni buon conto, l' aveva formulato anche articolate richieste Parte_1 istruttorie (interrogatorio formale della e prove testimoniali) a supporto della CP_1 qualificazione giuridica del rapporto obbligatorio tra le parti e dell'obbligo restitutorio della , richieste rigettate dal Giudice di prime cure e comunque CP_1 reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
2.2 Si costituiva la eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'avversa impugnazione e chiedendone comunque il rigetto;
proponeva altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, nei termini che seguono.
a) Preliminarmente, la parte appellata ha evidenziato come la controparte sia incorsa nella violazione del divieto di cui all'art.345 II c cpc, essendo l'atto di appello sostanzialmente fondato sulla prospettazione di nuove circostanze e allegazioni giuridiche, con l'introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine
5 e di decisione, alterando l'oggetto sostanziale e dei termini della controversia.
Costituirebbe eccezione nuova quella secondo cui tra gli ex coniugi sarebbe all'epoca incorso un “contratto di mutuo”, con conseguente obbligo restitutorio della , allegazione cui mai era stato fatto neppure un semplice cenno CP_1 nell'intero corso del giudizio di primo grado, dove la controparte aveva pur modificato nei suoi scritti difensivi la causa petendi, sostenendo quando l'esistenza di una “donazione diretta e/o indiretta” e quando un “indebito arricchimento”.
Peraltro, la parte appellante si doleva del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe speso alcuna parola riguardo alla procura irrevocabile a vendere rilasciata dalla in favore dell' (già oggetto del precedente giudizio CP_1 Parte_1
n.896/2017), quando era stato proprio quest'ultimo a non farne mai specifica menzione nelle proprie difese e quindi a non fondare su di essa le proprie pretese.
b) Nel merito, la parte appellata ha ribadito l'insussistenza della pretesa creditoria azionata per essere la stessa fondata su di un documento non integrante gli estremi né i caratteri, di una ricognizione di debito o tantomeno di una promessa di pagamento. Ciò che poteva evincersi dallo scritto è soltanto la provenienza dei denari utilizzati da per l'acquisto dell'immobile ma esso non Controparte_1 contiene alcuna promessa di restituzione o impegno di altro tipo. Come in più occasioni chiarito sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità se è vero che il riconoscimento del debito non esige formule speciali e può risultare, anche implicitamente, da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa dall'effetto ricognitivo, esso deve comunque recare la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito ed avere il carattere della volontarietà. Ad ogni modo, se anche si volesse affermare che la dichiarazione della CP_1 integrasse gli estremi di una ricognizione di debito, mancherebbe totalmente il rapporto fondamentale, che non è mai stato ex adverso dedotto, ancorché la promessa di pagamento, stante il carattere processuale e non sostanziale dell'astrazione insita nella stessa, comporti che colui che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, pur essendo assolto dall'onere di provarlo.
c) La parte appellata ha infine proposto appello incidentale condizionato, relativamente alla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto che “la pronuncia di natura dichiarativa relativa alla provenienza del denaro per l'acquisto del 2006 che l' aveva avanzato nel precedente giudizio, non resa né Parte_1 esplicitamente rigettata, non costituisce, di per sé, antecedente logico necessario
6 dell'accoglimento della domanda agita dalla (con riferimento all'atto del CP_1
2016), per il rilievo assorbente dato in quella sede alla mancata prova del pactum fiduciae” e che pertanto “il giudicato esterno non copre (…) la questione”. Il tribunale, invece, avrebbe dovuto accogliere il secondo motivo di opposizione spiegato dalla avverso il decreto ingiuntivo opposto secondo cui sulla CP_1 questione ex adverso prospettata con la proposizione del decreto ingiuntivo di cui
è causa era già intervenuto il giudicato con conseguente violazione del principio del ne bis in idem, e ciò in relazione alla portata giuridica della dichiarazione resa dalla parte appellata. Sul punto, con la sentenza n. 1165/2019, il Tribunale di
Livorno aveva già argomentato che essa, ”attestante la provenienza del denaro,
(…) per come formulata, nemmeno sul piano indiziario appare idonea a rappresentare prova delle (asserite secondo la prospettazione del convenuto) reali intenzioni degli allora coniugi.” Con la successiva proposizione del decreto ingiuntivo in data 08.09.2020 e l'instaurazione del successivo giudizio di merito n.3302/2020 l' , senza in alcun modo impugnare la precedente sentenza Parte_1 di cui alla causa n.896/2017 ormai divenuta definitiva, tornava sui fatti già oggetto del giudizio 896/2017 sostenendo “stavolta” che la scrittura in questione
(“dichiarazione ”) costituirebbe un riconoscimento di debito (inizialmente CP_1 nella comparsa di costituzione la difesa di parlava di “ricognizione di Parte_1 debito”) o comunque una donazione indiretta o -in appello- addirittura un contratto di mutuo con obbligo restitutorio. A sostegno dell'esistenza del giudicato, richiamava l'arresto delle Sezioni Unite secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico - come nella specie
- ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. in tal senso, da ultimo,
Cass. 8 gennaio 2007, n. 67)” (Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Dicembre 2007, n.
26482). Invero, il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioè agli accertamenti
7 che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione (Sez. 1, sent. n. 24594 del
23/11/2005
2.3 La Corte, all'udienza del 16.7.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'appello non può essere accolto.
Va anzitutto evidenziato come l abbia espressamente limitato la propria Parte_1 impugnazione al mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Livorno, della natura di ricognizione di debito della dichiarazione scritta proveniente dalla , CP_1 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si tratta della scrittura, che può ritenersi pacifico sia stata sottoscritta dalla CP_1 all'atto dell'acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Livorno, Via San
Carlo n. 135, avente il seguente contenuto: “Io sottoscritta Controparte_1
(n.d.r. seguono dati anagrafici e di residenza) dichiaro che il denaro per acquistare
l'immobile sito in Via S. Carlo, 135 -5712- Livorno mi è stato dato tutto ed interamente da mio marito (n.d.r. seguono dati anagrafici e di Parte_1 residenza). In Fede Conte Alessandra.”
La non contesta di aver sottoscritto il documento in questione, dovendo CP_1 pertanto ritenersi pacifica la provenienza della provvista utilizzata dalla medesima per acquistare la nuda proprietà del bene. Non appare perciò dirimente stabilire se sulla provenienza del denaro utilizzato dalla per detto acquisto si fosse CP_1 già formato il giudicato con la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1165/2018
(come sostiene la parte appellata, che contesta la diversa valutazione del primo giudice al riguardo).
La questione di rilievo, semmai, è se, una volta intervenuto il giudicato sull'insussistenza di un pactum fiduciae tra le parti in relazione al suddetto acquisto, possa ritenersi preclusa ogni diversa azione fondata sul medesimo documento (la dichiarazione di provenienza del denaro utilizzato dalla per CP_1 acquistare il bene) che l' , nel precedente giudizio, sosteneva Parte_1 comprovare l'intestazione fiduciaria del bene e che, nel presente giudizio, egli ha invece qualificato come ricognizione di debito.
Invero, come affermato in modo pienamente condivisibile dalla Suprema Corte,
“In relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il
8 deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione
- le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito), qualora si sia formato il giudicato sull'insussistenza di un diritto di credito (…), deve ritenersi preclusa una seconda pronuncia relativa a tale diritto, sia pure in relazione
a diversa voce di credito (…), determinata in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione;
né detta voce può essere riconosciuta
a titolo di arricchimento senza causa, posto che anche la relativa azione deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sull'azione sostanziale relativa al medesimo oggetto, anche richiesto ad un diverso titolo”. (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 15343 del 30/06/2009).
Osserva peraltro la Corte che anche laddove dovesse ritenersi che l'azione promossa in via monitoria dall' nei confronti della non sia coperta Parte_1 CP_1 dal giudicato, comunque la domanda sarebbe infondata.
È infatti evidente che il documento sottoscritto dalla non può essere CP_1 qualificato come ricognizione di debito (il cui rapporto fondamentale sarebbe costituito da un contratto di mutuo, come ha allegato per la prima volta l' in questo grado del giudizio), poiché in esso non viene manifestata Parte_1 alcuna volontà di impegnarsi alla restituzione della somma cui il documento stesso si riferisce (sul principio che la ricognizione di debito costituisca una dichiarazione di volontà e non di scienza, intesa a impegnare all'adempimento della prestazione oggetto della ricognizione medesima, la giurisprudenza di legittimità è pacifica: cfr. per tutte Ordinanza n. 23246 del 05/10/2017).
Né potrebbero soccorrere a favore dell'appellante le prove orali dal medesimo articolate fin dal primo grado del giudizio. Anzitutto, la gran parte di esse è del tutto irrilevante, in quanto tesa a comprovare la provenienza del denaro utilizzato dalla per l'acquisto, cioè una circostanza pacifica. I restanti capitoli di CP_1 interrogatorio formale e di prova testimoniale sono invece volti a comprovare l'accordo delle parti di intestare per ragioni fiscali alla la nuda proprietà CP_1 dell'immobile di Livorno, Via San Carlo 135, seppure acquistato con denaro dell' , nonché il fatto che fu lo stesso notaio rogante a suggerire, a Parte_1 garanzia dell'effettivo acquirente, sia la dichiarazione sulla provenienza del denaro che la procura irrevocabile alla vendita rilasciate dalla in favore del coniuge: CP_1 in tal modo, tuttavia, la parte appellante chiede in effetti di comprovare non la
9 stipula tra le parti di un contratto di mutuo (e quindi la consegna di una somma di denaro con corrispondente obbligo di restituzione) bensì l'intestazione fiduciaria del bene, cioè appunto quel pactum fiduciae che tuttavia è stato negato dal
Tribunale di Livorno con la sentenza n. 1165/2019 ormai passata in giudicato. Le prove in questione, pertanto, risultano inammissibili.
In conclusione, la sentenza impugnata, pur se per motivazione parzialmente diversa, non può che essere integralmente confermata.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, e operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
246/2022 resa dal Tribunale di Livorno;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.497,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20/01/2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10