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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1557/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per separazione dei coniugi artt. 473 bis. 47 ss c.p.c.”, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampietro Cocco ( ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G.M. Angioy nr. 4;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro nata ad [...] il [...], residente in [...] CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Ogana C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via del C.F._4
Pesco nr. 15;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 novembre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; • ordinare al Comune di Olbia di annotare CP_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
• dichiarare che, sino alla eventuale vendita della casa familiare in comproprietà sita ad Olbia in via del Pesco 11 ovvero sino all'eventuale separazione delle quote, resterà in uso al sig. il seminterrato avente Parte_1 accesso autonomo e separata porzione di cortile. • Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Si costituiva nel presente procedimento la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione addebitabile al marito per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) per l'effetto dichiarare obbligato e condannare il Sig. all' Parte_1 indennizzo pari quanto meno a quanto corrisposto (tutti i suoi stipendi) annualmente pe 26 anni di matrimonio, dalla signora o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà CP_1 equa sulla base dei fatti esposti. 3) Per l'effetto dichiarare obbligato e condannare al risarcimento dei danni morali nella misura 4) dichiarare l'obbligo alla corresponsione di un assegno per il mantenimento di Euro 600 mensili o della maggiore o minore somma che il Giudice ritenga equa, in favore della signora sulla base dei fatti esposti. 5) Dichiarare l'obbligo in capo al sig. CP_1
al mantenimento del figlio finchè non avrà raggiunto l'indipendenza economica. 6) Pt_1 Per_1
Dichiarare l'uso esclusivo della casa coniugale alla signora e al figlio. 7) Condannare il sig. CP_1 alla restituzione dell'importo di Euro 1872,26 portati sul conto corrente cointestato ad Parte_1 entrambi coniugi alla data del 25.10.2024 8) condannare alle spese per la rimozione e sanificazione dell'interno e dell'esterno di sistemi di video sorveglianza il Sig 9) Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari”.
All'udienza del 6 novembre 2025 entrambe le parti comparivano personalmente davanti al Giudice
Relatore che, dopo averle ascoltate alla presenza dei rispettivi difensori, esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Parte ricorrente chiedeva di emettere sentenza parziale di separazione, con riserva di tutte le altre domande richiedenti attività istruttoria. Sul punto, parte resistente si rimetteva alla decisione del
Tribunale.
pagina 3 di 5 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla pronuncia parziale di separazione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono, infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, atteso che, dalle dichiarazioni delle parti, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Non rileva, ai fini della presente decisione, il fatto che la richiesta di sentenza parziale sullo status sia stata formalizzata da uno solo dei coniugi, in particolare, dal ricorrente. Di fatto, la scelta di contrarre matrimonio, e condividere un progetto affettivo e di vita in comunione, presuppone il consenso di entrambi i coniugi e, conseguentemente, il nostro ordinamento tutela la scelta di separarsi o divorziare, anche se non condivisa. Invero, l'unica condizione per richiedere la separazione è l'intollerabilità della convivenza, e tale situazione può riguardare anche un solo coniuge, che ha diritto di chiedere, ed ottenere la sentenza di separazione, nonostante l'eventuale opposizione dell'altro.
Anche di recente, la Cassazione Civile, con ordinanza n. 26084 depositata il 15/10/2019, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il presupposto dell'intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la Legge n. 151 del
1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”. È chiaro che, in caso di dissenso di uno dei coniugi, non si potrà procedere con una separazione consensuale, dovendo necessariamente il procedimento essere avviato come giudiziale, salva comunque la possibilità di raggiungere un accordo nel corso del giudizio.
Il processo deve proseguire, come da provvedimento a parte, per l'istruttoria relativa alle questioni controverse fra le parti.
Le spese di causa devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(IL) e , nata il [...] ad Alghero (SS), in [...] al matrimonio celebrato in CP_1
RI (SS) il 31/12/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 1,
Parte II, Serie C, anno 1999;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
SPESE di lite al definitivo;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1557/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per separazione dei coniugi artt. 473 bis. 47 ss c.p.c.”, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampietro Cocco ( ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via G.M. Angioy nr. 4;
ricorrente
pagina 1 di 5 contro nata ad [...] il [...], residente in [...] CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Maddalena Ogana C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via del C.F._4
Pesco nr. 15;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6 novembre 2025;
per il PM: “Visto”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ • dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; • ordinare al Comune di Olbia di annotare CP_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi;
• dichiarare che, sino alla eventuale vendita della casa familiare in comproprietà sita ad Olbia in via del Pesco 11 ovvero sino all'eventuale separazione delle quote, resterà in uso al sig. il seminterrato avente Parte_1 accesso autonomo e separata porzione di cortile. • Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
Si costituiva nel presente procedimento la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione addebitabile al marito per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
2) per l'effetto dichiarare obbligato e condannare il Sig. all' Parte_1 indennizzo pari quanto meno a quanto corrisposto (tutti i suoi stipendi) annualmente pe 26 anni di matrimonio, dalla signora o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà CP_1 equa sulla base dei fatti esposti. 3) Per l'effetto dichiarare obbligato e condannare al risarcimento dei danni morali nella misura 4) dichiarare l'obbligo alla corresponsione di un assegno per il mantenimento di Euro 600 mensili o della maggiore o minore somma che il Giudice ritenga equa, in favore della signora sulla base dei fatti esposti. 5) Dichiarare l'obbligo in capo al sig. CP_1
al mantenimento del figlio finchè non avrà raggiunto l'indipendenza economica. 6) Pt_1 Per_1
Dichiarare l'uso esclusivo della casa coniugale alla signora e al figlio. 7) Condannare il sig. CP_1 alla restituzione dell'importo di Euro 1872,26 portati sul conto corrente cointestato ad Parte_1 entrambi coniugi alla data del 25.10.2024 8) condannare alle spese per la rimozione e sanificazione dell'interno e dell'esterno di sistemi di video sorveglianza il Sig 9) Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari”.
All'udienza del 6 novembre 2025 entrambe le parti comparivano personalmente davanti al Giudice
Relatore che, dopo averle ascoltate alla presenza dei rispettivi difensori, esperiva il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
Parte ricorrente chiedeva di emettere sentenza parziale di separazione, con riserva di tutte le altre domande richiedenti attività istruttoria. Sul punto, parte resistente si rimetteva alla decisione del
Tribunale.
pagina 3 di 5 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla pronuncia parziale di separazione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono, infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, atteso che, dalle dichiarazioni delle parti, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Non rileva, ai fini della presente decisione, il fatto che la richiesta di sentenza parziale sullo status sia stata formalizzata da uno solo dei coniugi, in particolare, dal ricorrente. Di fatto, la scelta di contrarre matrimonio, e condividere un progetto affettivo e di vita in comunione, presuppone il consenso di entrambi i coniugi e, conseguentemente, il nostro ordinamento tutela la scelta di separarsi o divorziare, anche se non condivisa. Invero, l'unica condizione per richiedere la separazione è l'intollerabilità della convivenza, e tale situazione può riguardare anche un solo coniuge, che ha diritto di chiedere, ed ottenere la sentenza di separazione, nonostante l'eventuale opposizione dell'altro.
Anche di recente, la Cassazione Civile, con ordinanza n. 26084 depositata il 15/10/2019, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il presupposto dell'intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la Legge n. 151 del
1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”. È chiaro che, in caso di dissenso di uno dei coniugi, non si potrà procedere con una separazione consensuale, dovendo necessariamente il procedimento essere avviato come giudiziale, salva comunque la possibilità di raggiungere un accordo nel corso del giudizio.
Il processo deve proseguire, come da provvedimento a parte, per l'istruttoria relativa alle questioni controverse fra le parti.
Le spese di causa devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1
(IL) e , nata il [...] ad Alghero (SS), in [...] al matrimonio celebrato in CP_1
RI (SS) il 31/12/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia al nr. 1,
Parte II, Serie C, anno 1999;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
SPESE di lite al definitivo;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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