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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/09/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3180\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3180 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1561/2023 del 25.10.2023
DA
(C.F. , con l'avv. Fabrizio Mendola, come da procura Parte_1 C.F._1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, a Milano, via
Pietro Panzeri n. 5 – Email_1
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Gustavo Siniscalchi, come da Controparte_1 C.F._2
procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Cantù,
Via Giuliano Spazzi n. 9 – gustavo. Email_2
- APPELLATO –
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti ed altri motivi indicandi in atti prima dell'udienza di comparizione ex art. 351 comma 2 c.p.c.;
- nel merito, riformare la sentenza impugnata, e, salva l'ammissione e assunzione di prove ai sensi dell'art. 356 c.p.c., accogliere le domande svolte in primo grado dall'odierna appellante, rigettando tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate in fatto e in diritto per i Controparte_1
motivi esposti in atti;
- in ogni caso, con il favore delle competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Previa ogni pronuncia di diritto e ragione ed ogni contraria richiesta respinta, voglia la Corte:
1) rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto (compresa la pronuncia sulle spese) la decisione di primo grado;
2) condannare l'appellante agli ulteriori interessi maturati nelle more e alla rifusione di spese e compensi del secondo grado di giudizio, sulla cui liquidazione si rimette alla Corte;
3) accertare che ha proposto appello con colpa grave e condannarla, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 del Codice di rito, a versare ad quanto ritenuto di giustizia”. Controparte_1
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza n.1561/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, che ha accolto le Parte_1
domande svolte da , condannando la stessa al pagamento della somma di euro Controparte_1
30.000,00 - oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 18.5.2023 al saldo – e alla corresponsione delle spese di lite del grado.
Co
, ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 8.1.2024, ha insistito per Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la conferma della sentenza di primo grado.
C. Alla prima udienza, il 20.3.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato avanti a sé per la discussione l'udienza del 29.1.2025, poi differita al 9.7.2025 accordando i termini di legge ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
All'esito di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
D. Il giudizio di primo grado.
ha convenuto al fine di accertare di averle concesso in mutuo la somma Controparte_1 Parte_1 di € 30.000,00, per consentirle di acquistare un immobile e di ottenerne, pertanto, la condanna al pagamento del suddetto importo.
Con riguardo alla dazione della suddetta somma di denaro ha precisato:
pagina 2 di 7 -che al momento del trasferimento del denaro, avvenuto nel 2012, gli stessi intrattenevano una relazione sentimentale more uxorio, sfociata solo successivamente nel matrimonio, nel 2013;
-che nel 2018, a seguito della crisi della coppia, avrebbe riconosciuto il proprio debito, Pt_1
promettendo di onorarlo nella minor somma, rispetto a quella effettivamente concessale, di euro
30.000,00, come risulterebbe dallo scambio di corrispondenza intercorso.
regolarmente costituitasi, ha contestato la domanda avversa, ritenendo in particolare: Parte_1
-che la dazione di tale somma abbia costituito un'obbligazione naturale, nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio;
-di non aver giammai riconosciuto alcun debito;
-che il contenuto delle mail prodotte debba essere interpretato e valutato nell'ambito del tentativo di addivenire ad una composizione bonaria della causa di separazione personale, allora in corso tra le parti.
La causa è stata, infine, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di istruttoria orale.
E. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha accolto le domande svolte da sulla base delle seguenti motivazioni: CP_1
1) ha qualificato la dazione di denaro effettuata da quale attribuzione patrimoniale a favore CP_1
del convivente more uxorio, ritenendo che tali attribuzioni possono considerarsi ricomprese nella contribuzione al ménage familiare dell'unione di fatto;
2) ha poi accertato che la pretesa di restituzione della somma concessa da parte di si fonda CP_1
sul riconoscimento di debito operato da per come risulta dal contenuto delle mail Parte_1
intercorse tra i due e prodotte in giudizio. In particolare, nella mail del 10.9.2021 (doc. 3.1) e nella mail del 16.10.2018 (doc. 3.2).
Secondo il Tribunale dalla lettura delle mail emerge in modo inequivocabile (“non mi tengo soldi che non sono miei”) che ha riconosciuto il diritto di credito di e le parti non sono Parte_1 CP_1
addivenute ad un accordo transattivo in quanto non hanno raggiunto un accordo anche su modalità e tempistiche della restituzione;
3) ha precisato che la dazione della somma in oggetto non può costituire l'adempimento di una obbligazione naturale da parte di , in quanto la prestazione resa non è adeguata alle CP_1
circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens ed era inoltre destinata a determinare un incremento patrimoniale ad esclusivo beneficio di quale Parte_1
proprietaria dell'immobile.
F. I motivi di appello
pagina 3 di 7 ha svolto i seguenti motivi di appello. Parte_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la dazione dal parte di di un prestito personale non oneroso a favore di per l'acquisto CP_1 Pt_1 dell'abitazione e degli arredi.
Con il secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale abbia erroneamente valutato le affermazioni contenute nello scambio di mail tra le parti (doc.ti 3.1. e 3.2 parte ), e abbia CP_1
conseguentemente erroneamente accertato che è intercorso un riconoscimento di debito. Ciò in quanto ogni determinazione contenuta nelle conversazioni tra le parti sarebbe stata subordinata alla sottoscrizione di un accordo consensuale di separazione.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che l'erogazione effettuata da abbia determinato un incremento patrimoniale a suo CP_1 esclusivo beneficio e che l'importo di denaro sia esorbitante rispetto alla ordinaria contribuzione all'amministrazione della famiglia.
Secondo l'appellate il suddetto incremento è avvenuto a beneficio dell'intera famiglia, poiché il mobilio acquistato è stato utilizzato per diversi anni dalle parti e dalla figlia Per_1
Con il quarto motivo l'appellante ha rilevato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la dazione della somma da parte di abbia costituito l'adempimento di un'obbligazione “civile e non CP_1 naturale”. Secondo l'appellante, infatti, le parti si erano accordate affinché la moglie acquistasse in via esclusiva l'appartamento e acquistasse direttamente il mobilio di casa. CP_1
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta in udienza (in data 25.10.2023) dallo stesso , precisamente: 1) CP_1 assegno di € 5.000,00 con cui era stato pagato il notaio che aveva rogato l'acquisto dell'immobile; 2) assegno di euro 37.026,00 emesso dal in favore di un negozio di arredamenti;
3) atto CP_1 introduttivo del giudizio di separazione;
4) certificazione dei redditi di parte attrice per l'anno 2012.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in particolare i due assegni suddetti dimostrerebbero che l'esborso effettuato da nel corso del matrimonio non è consistito in un “prestito personale CP_1 non oneroso in favore della signora , bensì nel pagamento di compensi professionali notarili e Pt_1
di beni mobili utilizzati da tutta la famiglia.
Infine, con il sesto motivo l'appellante ha lamentato che, conseguentemente, sulla base di tali fallaci premesse, il Tribunale avrebbe errato nel condannare al pagamento delle spese di lite del Pt_1
giudizio di primo grado.
pagina 4 di 7 G. L'appellato ha preso posizione nei confronti di ciascun motivo di appello, Controparte_1
richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio e i principali passaggi logico argomentativi espressi nella sentenza del Tribunale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello è infondato e che, pertanto, deve essere rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
1. Il primo e il secondo motivo di appello sono strettamente connessi e devono quindi essere esaminati congiuntamente. L'appellante ritiene che non sussista la prova della dazione di denaro da parte di a che non ci sia stato alcun riconoscimento di debito da parte di quest'ultima. CP_1 Pt_1
Sul punto occorre innanzitutto chiarire che il titolo fondante la pretesa di – sia con CP_1 riferimento all' an che al quantum – è da rinvenire nell'avvenuto riconoscimento di debito da parte della sig.ra Pt_1
L'importo di euro 30.000,00, al cui pagamento quest'ultima è stata condannata dalla sentenza del
Tribunale, corrisponde alla somma oggetto di riconoscimento, ed è inferiore a quella che il sig.
, nella propria prospettazione in fatto, adduce aver corrisposto a titolo di prestito CP_1 all'appellante (euro 36.000,00).
Inoltre, la circostanza dell'avvenuta dazione del denaro è desumibile dalle dichiarazioni rese da Pt_1
nella corrispondenza intercorsa inter partes e prodotta in giudizio. In particolare, nella mail del
10.9.2021 l'appellante riconosce di dovere a la somma di euro 30.000,00, e in quella del CP_1
16.10.2018 dichiara espressamente: “1) pagamento somma a te dovuta: ho fatto due conti[…] entro fine 2018: 5000+9000; giugno 2019 5000+9000 Dicembre 2019: 5000 e così via […]; 2) […] io 30K euro in meno di due anni non te li posso dare […]; 3) “ho mai detto che i soldi non te li do? Non mi pare;
4) “intendevo dirti di essere abbastanza flessibile da accettare una rateazione dei soldi che ti devo […] te li do non temere, non mi tengo soldi che non sono miei”.
Il tenore di tali dichiarazioni è incontrovertibile (“non mi tengo soldi che non sono miei”): la sig.ra ha espressamente riconosciuto il contrapposto diritto di credito. Al riguardo occorre Pt_1 ulteriormente precisare, tenuto conto di quanto obiettato dall'appellata, anche nel presente grado di giudizio, che la circostanza, sostenuta dalla sig.ra che tali dichiarazioni siano state rese in un Pt_1
contesto in cui le parti stavano cercando di addivenire ad una definizione bonaria del procedimento di separazione personale, non incide sulla sussistenza del riconoscimento suddetto.
pagina 5 di 7 Infatti, come desumibile dalla lettura complessiva delle comunicazioni prodotte, si deve ritenere che le parti non hanno evidentemente raggiunto un accordo su modalità e tempistiche della restituzione, ma non può essere messo in dubbio l'espresso riconoscimento dell'altrui credito.
Venendo, quindi, in considerazione un riconoscimento di debito, il rapporto sottostante, e quindi il titolo “sostanziale” fondante il credito, rimane indifferente, e il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto sotteso, che viene presunto. Nel caso di specie il mutuo gratuito contratto prima dell'insorgere della convivenza e la relativa dazione di denaro, oltre a risultare dalle dichiarazioni della stessa è comprovato anche dalla copia degli assegni prodotti in giudizio (per un importo Pt_1
superiore ad euro 30.000).
I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
2. Quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione svolta dall'appellante.
In particolare, la sussistenza del riconoscimento del debito da parte di rende ininfluente ogni Pt_1 valutazione relativa all' incremento patrimoniale dell'appellante, alla natura dell'obbligazione sottesa
(rispettivamente terzo e quarto motivo di appello) e alla “funzione” dei due assegni e dell'ulteriore documentazione contemplati in seno al quinto motivo di appello.
Tali motivi devono, quindi, essere disattesi in quanto assorbiti nel rigetto dei primi due.
3. Dall'infondatezza dell'appello e dei suddetti motivi consegue anche il rigetto del sesto motivo, concernente la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in quanto Pt_1
soccombente.
4. Deve infine essere rigettata la domanda di volta ad ottenere la condanna dell'appellante ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando, tenuto conto di quanto addotto e allegato dalla sig.ra Pt_1
che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave né in modo pretestuoso, considerata altresì la peculiare natura del rapporto sottostante che ha dato origine, nel caso di specie, al presente contenzioso
(Cass., sez. III civ., n. 26545\2021).
5. Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo, a favore della parte appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, in ragione del livello di complessità della questione trattata e della natura degli istituti sottesi, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pagina 6 di 7
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 3180/2023 r.g. così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1561/2023 del Tribunale di Busto
Arsizio;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da;
Controparte_1
3. condanna l'appellante l pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi (di cui euro 1029,00 per fase di studio, 709,00 euro per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3180 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1561/2023 del 25.10.2023
DA
(C.F. , con l'avv. Fabrizio Mendola, come da procura Parte_1 C.F._1 acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, a Milano, via
Pietro Panzeri n. 5 – Email_1
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Gustavo Siniscalchi, come da Controparte_1 C.F._2
procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Cantù,
Via Giuliano Spazzi n. 9 – gustavo. Email_2
- APPELLATO –
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 7 “In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti ed altri motivi indicandi in atti prima dell'udienza di comparizione ex art. 351 comma 2 c.p.c.;
- nel merito, riformare la sentenza impugnata, e, salva l'ammissione e assunzione di prove ai sensi dell'art. 356 c.p.c., accogliere le domande svolte in primo grado dall'odierna appellante, rigettando tutte le domande formulate dal signor in quanto infondate in fatto e in diritto per i Controparte_1
motivi esposti in atti;
- in ogni caso, con il favore delle competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Previa ogni pronuncia di diritto e ragione ed ogni contraria richiesta respinta, voglia la Corte:
1) rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto (compresa la pronuncia sulle spese) la decisione di primo grado;
2) condannare l'appellante agli ulteriori interessi maturati nelle more e alla rifusione di spese e compensi del secondo grado di giudizio, sulla cui liquidazione si rimette alla Corte;
3) accertare che ha proposto appello con colpa grave e condannarla, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 del Codice di rito, a versare ad quanto ritenuto di giustizia”. Controparte_1
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza n.1561/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, che ha accolto le Parte_1
domande svolte da , condannando la stessa al pagamento della somma di euro Controparte_1
30.000,00 - oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 18.5.2023 al saldo – e alla corresponsione delle spese di lite del grado.
Co
, ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 8.1.2024, ha insistito per Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato, e la conferma della sentenza di primo grado.
C. Alla prima udienza, il 20.3.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato avanti a sé per la discussione l'udienza del 29.1.2025, poi differita al 9.7.2025 accordando i termini di legge ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
All'esito di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
D. Il giudizio di primo grado.
ha convenuto al fine di accertare di averle concesso in mutuo la somma Controparte_1 Parte_1 di € 30.000,00, per consentirle di acquistare un immobile e di ottenerne, pertanto, la condanna al pagamento del suddetto importo.
Con riguardo alla dazione della suddetta somma di denaro ha precisato:
pagina 2 di 7 -che al momento del trasferimento del denaro, avvenuto nel 2012, gli stessi intrattenevano una relazione sentimentale more uxorio, sfociata solo successivamente nel matrimonio, nel 2013;
-che nel 2018, a seguito della crisi della coppia, avrebbe riconosciuto il proprio debito, Pt_1
promettendo di onorarlo nella minor somma, rispetto a quella effettivamente concessale, di euro
30.000,00, come risulterebbe dallo scambio di corrispondenza intercorso.
regolarmente costituitasi, ha contestato la domanda avversa, ritenendo in particolare: Parte_1
-che la dazione di tale somma abbia costituito un'obbligazione naturale, nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio;
-di non aver giammai riconosciuto alcun debito;
-che il contenuto delle mail prodotte debba essere interpretato e valutato nell'ambito del tentativo di addivenire ad una composizione bonaria della causa di separazione personale, allora in corso tra le parti.
La causa è stata, infine, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di istruttoria orale.
E. La sentenza del Tribunale
Il primo giudice ha accolto le domande svolte da sulla base delle seguenti motivazioni: CP_1
1) ha qualificato la dazione di denaro effettuata da quale attribuzione patrimoniale a favore CP_1
del convivente more uxorio, ritenendo che tali attribuzioni possono considerarsi ricomprese nella contribuzione al ménage familiare dell'unione di fatto;
2) ha poi accertato che la pretesa di restituzione della somma concessa da parte di si fonda CP_1
sul riconoscimento di debito operato da per come risulta dal contenuto delle mail Parte_1
intercorse tra i due e prodotte in giudizio. In particolare, nella mail del 10.9.2021 (doc. 3.1) e nella mail del 16.10.2018 (doc. 3.2).
Secondo il Tribunale dalla lettura delle mail emerge in modo inequivocabile (“non mi tengo soldi che non sono miei”) che ha riconosciuto il diritto di credito di e le parti non sono Parte_1 CP_1
addivenute ad un accordo transattivo in quanto non hanno raggiunto un accordo anche su modalità e tempistiche della restituzione;
3) ha precisato che la dazione della somma in oggetto non può costituire l'adempimento di una obbligazione naturale da parte di , in quanto la prestazione resa non è adeguata alle CP_1
circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens ed era inoltre destinata a determinare un incremento patrimoniale ad esclusivo beneficio di quale Parte_1
proprietaria dell'immobile.
F. I motivi di appello
pagina 3 di 7 ha svolto i seguenti motivi di appello. Parte_1
Con il primo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la dazione dal parte di di un prestito personale non oneroso a favore di per l'acquisto CP_1 Pt_1 dell'abitazione e degli arredi.
Con il secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale abbia erroneamente valutato le affermazioni contenute nello scambio di mail tra le parti (doc.ti 3.1. e 3.2 parte ), e abbia CP_1
conseguentemente erroneamente accertato che è intercorso un riconoscimento di debito. Ciò in quanto ogni determinazione contenuta nelle conversazioni tra le parti sarebbe stata subordinata alla sottoscrizione di un accordo consensuale di separazione.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha Pt_1 ritenuto che l'erogazione effettuata da abbia determinato un incremento patrimoniale a suo CP_1 esclusivo beneficio e che l'importo di denaro sia esorbitante rispetto alla ordinaria contribuzione all'amministrazione della famiglia.
Secondo l'appellate il suddetto incremento è avvenuto a beneficio dell'intera famiglia, poiché il mobilio acquistato è stato utilizzato per diversi anni dalle parti e dalla figlia Per_1
Con il quarto motivo l'appellante ha rilevato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la dazione della somma da parte di abbia costituito l'adempimento di un'obbligazione “civile e non CP_1 naturale”. Secondo l'appellante, infatti, le parti si erano accordate affinché la moglie acquistasse in via esclusiva l'appartamento e acquistasse direttamente il mobilio di casa. CP_1
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta in udienza (in data 25.10.2023) dallo stesso , precisamente: 1) CP_1 assegno di € 5.000,00 con cui era stato pagato il notaio che aveva rogato l'acquisto dell'immobile; 2) assegno di euro 37.026,00 emesso dal in favore di un negozio di arredamenti;
3) atto CP_1 introduttivo del giudizio di separazione;
4) certificazione dei redditi di parte attrice per l'anno 2012.
Secondo la prospettazione dell'appellante, in particolare i due assegni suddetti dimostrerebbero che l'esborso effettuato da nel corso del matrimonio non è consistito in un “prestito personale CP_1 non oneroso in favore della signora , bensì nel pagamento di compensi professionali notarili e Pt_1
di beni mobili utilizzati da tutta la famiglia.
Infine, con il sesto motivo l'appellante ha lamentato che, conseguentemente, sulla base di tali fallaci premesse, il Tribunale avrebbe errato nel condannare al pagamento delle spese di lite del Pt_1
giudizio di primo grado.
pagina 4 di 7 G. L'appellato ha preso posizione nei confronti di ciascun motivo di appello, Controparte_1
richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni svolte nel primo grado di giudizio e i principali passaggi logico argomentativi espressi nella sentenza del Tribunale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello è infondato e che, pertanto, deve essere rigettato, sulla base delle seguenti motivazioni.
1. Il primo e il secondo motivo di appello sono strettamente connessi e devono quindi essere esaminati congiuntamente. L'appellante ritiene che non sussista la prova della dazione di denaro da parte di a che non ci sia stato alcun riconoscimento di debito da parte di quest'ultima. CP_1 Pt_1
Sul punto occorre innanzitutto chiarire che il titolo fondante la pretesa di – sia con CP_1 riferimento all' an che al quantum – è da rinvenire nell'avvenuto riconoscimento di debito da parte della sig.ra Pt_1
L'importo di euro 30.000,00, al cui pagamento quest'ultima è stata condannata dalla sentenza del
Tribunale, corrisponde alla somma oggetto di riconoscimento, ed è inferiore a quella che il sig.
, nella propria prospettazione in fatto, adduce aver corrisposto a titolo di prestito CP_1 all'appellante (euro 36.000,00).
Inoltre, la circostanza dell'avvenuta dazione del denaro è desumibile dalle dichiarazioni rese da Pt_1
nella corrispondenza intercorsa inter partes e prodotta in giudizio. In particolare, nella mail del
10.9.2021 l'appellante riconosce di dovere a la somma di euro 30.000,00, e in quella del CP_1
16.10.2018 dichiara espressamente: “1) pagamento somma a te dovuta: ho fatto due conti[…] entro fine 2018: 5000+9000; giugno 2019 5000+9000 Dicembre 2019: 5000 e così via […]; 2) […] io 30K euro in meno di due anni non te li posso dare […]; 3) “ho mai detto che i soldi non te li do? Non mi pare;
4) “intendevo dirti di essere abbastanza flessibile da accettare una rateazione dei soldi che ti devo […] te li do non temere, non mi tengo soldi che non sono miei”.
Il tenore di tali dichiarazioni è incontrovertibile (“non mi tengo soldi che non sono miei”): la sig.ra ha espressamente riconosciuto il contrapposto diritto di credito. Al riguardo occorre Pt_1 ulteriormente precisare, tenuto conto di quanto obiettato dall'appellata, anche nel presente grado di giudizio, che la circostanza, sostenuta dalla sig.ra che tali dichiarazioni siano state rese in un Pt_1
contesto in cui le parti stavano cercando di addivenire ad una definizione bonaria del procedimento di separazione personale, non incide sulla sussistenza del riconoscimento suddetto.
pagina 5 di 7 Infatti, come desumibile dalla lettura complessiva delle comunicazioni prodotte, si deve ritenere che le parti non hanno evidentemente raggiunto un accordo su modalità e tempistiche della restituzione, ma non può essere messo in dubbio l'espresso riconoscimento dell'altrui credito.
Venendo, quindi, in considerazione un riconoscimento di debito, il rapporto sottostante, e quindi il titolo “sostanziale” fondante il credito, rimane indifferente, e il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto sotteso, che viene presunto. Nel caso di specie il mutuo gratuito contratto prima dell'insorgere della convivenza e la relativa dazione di denaro, oltre a risultare dalle dichiarazioni della stessa è comprovato anche dalla copia degli assegni prodotti in giudizio (per un importo Pt_1
superiore ad euro 30.000).
I primi due motivi di appello sono dunque infondati.
2. Quanto sopra accertato è assorbente rispetto ad ogni ulteriore argomentazione svolta dall'appellante.
In particolare, la sussistenza del riconoscimento del debito da parte di rende ininfluente ogni Pt_1 valutazione relativa all' incremento patrimoniale dell'appellante, alla natura dell'obbligazione sottesa
(rispettivamente terzo e quarto motivo di appello) e alla “funzione” dei due assegni e dell'ulteriore documentazione contemplati in seno al quinto motivo di appello.
Tali motivi devono, quindi, essere disattesi in quanto assorbiti nel rigetto dei primi due.
3. Dall'infondatezza dell'appello e dei suddetti motivi consegue anche il rigetto del sesto motivo, concernente la condanna di al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in quanto Pt_1
soccombente.
4. Deve infine essere rigettata la domanda di volta ad ottenere la condanna dell'appellante ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., non risultando, tenuto conto di quanto addotto e allegato dalla sig.ra Pt_1
che la stessa abbia agito con mala fede o colpa grave né in modo pretestuoso, considerata altresì la peculiare natura del rapporto sottostante che ha dato origine, nel caso di specie, al presente contenzioso
(Cass., sez. III civ., n. 26545\2021).
5. Le spese di giudizio del grado seguono la soccombenza. Sono liquidate come da dispositivo, a favore della parte appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, in ragione del livello di complessità della questione trattata e della natura degli istituti sottesi, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
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Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. 3180/2023 r.g. così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1561/2023 del Tribunale di Busto
Arsizio;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da;
Controparte_1
3. condanna l'appellante l pagamento a favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi (di cui euro 1029,00 per fase di studio, 709,00 euro per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 9.7.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
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