Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 17/02/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02297/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2297 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da LV AN NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Felici e Gabriele Galassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0068417 del 07-12-2018 (doc.1) di diniego dell'istanza di Condono Edilizio emesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Frascati, notificato al sig. NC LV AN in data 12.12.2018, e di ogni altro atto allo stesso annesso, antecedente o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La vicenda all’esame del Collegio attiene alla dedotta illegittimità del provvedimento indicato in epigrafe, per mezzo del quale il Comune di Frascati ha respinto l’istanza di condono edilizio avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, avente ad oggetto la realizzazione (in zona su cui insiste vincolo paesistico-ambientale) di un edificio a uso abitativo, rientrante nella tipologia 1 dell’allegato I al D.L. 269/2003.
Gli uffici comunali, a fondamento del diniego, hanno rilevato che l’opera non è suscettibile di sanatoria per quanto disposto dall’art. 32 comma 27, lettera d) del citato D.L. 30.09.2003, n.269 e dall’art. 3 della L.R. 08.11.2004 n. 12 poichè “ ricade in area vincolata per tutela paesistico-ambientale ai sensi della Legge 1497/39 in virtù del D.M. 07.09.1962 n. 239, come confermato dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42, e poiché la stessa opera, realizzata senza titolo abilitativo edilizio, risulta all’epoca di realizzazione ricadente in zona Agricola, non conforme sia all’art. 28 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale sia all’art. 55 della L.R. n. 38/99 e ss.mm.ii ”.
Parte istante ha contestato la legittimità del diniego, proponendo varie censure, con le quali ha denunciato vizi di violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Si è costituito il Comune di Frascati, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 22 novembre 2024.
2. Il ricorso è infondato.
Ricorda il Collegio che l’articolo 32 del D.L. n.269/2003 (cd. “terzo condono) ha fissato rigidi limiti per l’applicazione dell’istituto di favore.
Infatti, ai sensi dell’articolo 32, commi 26 e 27, del predetto decreto legge e degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, possono essere sanati, nelle aree soggette a vincolo, solo le opere cd. “minori. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “il condono previsto dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (terzo condono edilizio) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Non sono invece suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425).
Ciò comporta che nelle aree sottoposte, quale quella di cui è causa, a vincoli posti dalle leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali o paesistici, la sanatoria è possibile soltanto se ricorrono “congiuntamente” le seguenti condizioni: a) che “si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) se pure realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di volume e di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria)”; d) vi sia il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (in questo senso, cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2518 del 2015 e, inoltre, Sez. I, n.205 del 2022, ove si richiama anche Sez. IV. n.4007 del 2017, e Sez. I, n. 92 del 2022).
Deve ribadirsi che, ai fini del condono, è necessaria l’esistenza congiunta di tutte le predette condizioni.
E’ per altro irrilevante che venga in rilievo un vincolo che comporti l'inedificabilità assoluta. In proposito è stato precisato che il legislatore, con la previsione generale di cui al citato art. 32, comma 27, lett. d), decreto-legge n. 269/2003, ha disciplinato, ai fini del condono edilizio, l'ipotesi di tutte le costruzioni effettuate in siti vincolati e, come tali, riflettenti la disciplina vincolistica della zona su cui insistono. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla distinzione tra vincoli assoluti e relativi; la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 425).
La giurisprudenza reputa che la disciplina del c. d. terzo condono edilizio (art. 32, comma 26, del D.L. n. 269/2003) non ammette la possibilità di sanare opere che abbiano comportato la realizzazione di nuova volumetria in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta.
Ciò posto, nel caso de quo, l’opera realizzata consiste nella realizzazione di un manufatto ad uso abitativo, di mq. 112,23, tal che essa comporta un evidente aumento di volumetrie e superfici. L’abuso insiste su un’area gravata da un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939 e D.lgs. n. 42 del 2004, in ragione del vincolo introdotto con il DM 7 settembre 1962 e rientra nei cd. “abusi maggiori” (tipologia 1 dell’allegato I al D.L. 269/2003).
Il gravato diniego rappresenta dunque un atto necessitato, per cui è del tutto irrilevante la denunziata mancata acquisizione (prima del rilascio del diniego impugnato) del parere paesaggistico, attesa l’assoluta inidoneità di esso a superare gli elementi ostativi al rilascio del condono edilizio posti dalla legge.
Ne deriva che è infondata la contestazione relativa alla mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, dovendo essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di questo T.A.R. e del Consiglio di Stato in base alla quale: “il diniego di condono edilizio è legittimo se disposto in assenza del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, essendo esclusa in via generale la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono nelle zone vincolate” (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2023, n. 1672; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; Sez. IV, 19 maggio 2010 n. 3174; Tar Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2022, n. 11369 e 6 settembre 2022, n. 11521; TAR Lazio Sez. II Stralcio sentenza n. 10418/2023).
Per quanto sopra esposto, tutte le specifiche doglianze, proposte in ricorso, vanno disattese.
Non vi è infatti alcun deficit motivazionale, posto che il provvedimento, come detto vincolato, ha dato conto della mancanza dei presupposti per la richiesta sanatoria, essendo incontestabile l’incremento di superficie e volumetria in zona paesaggisticamente vincolata nonché la non conformità dell’immobile all’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. sia all’art. 55 della L.R. n. 38/99.
Né è rinvenibile la denunciata violazione istruttoria, poiché era del tutto irrilevante la dedotta mancata acquisizione (prima del rilascio dei dinieghi impugnati) del parere ambientale ex art. 1, comma 39 della legge 308/2004, attesa l’assoluta inidoneità di esso a superare gli elementi ostativi al rilascio del condono edilizio posti dalla legge. Per altro, la domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1, commi 37 e ss., della L. n. 308/2004, rileva esclusivamente sul piano della responsabilità penale degli autori dell'abuso, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di gravame sono infondati e la domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Frascati, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO