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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4814/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEFAN STEFANIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
il 24/10/1968 e nato a [...] il [...] del Parte_2
matrimonio contratto il 17/06/2016 e trascritto al n. 32, Parte II, Serie C3, Anno 2016, del registro n. 05 degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà opportuno.
b) La casa coniugale sita a VI TO (TV) in Via Soffratta n. 5, di proprietà della moglie, rimarrà nella esclusiva disponibilità della Signora essendosi il marito, già da tempo, Parte_1
trasferito altrove.
c) e allo stato e fino a quando non verrà attuato il loro collocamento paritetico presso i Per_1 Per_2
genitori, rimarranno affidate congiuntamente ai genitori e manterranno il loro collocamento presso l'abitazione della madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza;
in tale periodo le figlie trascorreranno con il padre 2 fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e potranno cenare con il padre due sere a settimana, rientrando presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
allorquando il padre si sarà trasferito stabilmente presso la nuova abitazione
(indicativamente non prima di gennaio 2026) le ragazze - che manterranno la loro residenza presso l'abitazione della madre - trascorreranno intere settimane alterne con il padre e con la madre, secondo modalità/tempi che i genitori concorderanno fra loro compatibilmente con le esigenze espresse dalle figlie;
durante la settimana, qualora ne facciano richiesta, le figlie potranno rimanere a cena presso il genitore presso il quale non sono collocate;
i genitori, in ogni caso, convengono di darsi reciproco supporto in caso di necessità nell'accudimento delle figlie (per impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure di aiuto esterne. I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente in ordine alle scelte educative e genitoriali per le figlie.
d) In ogni caso i genitori alterneranno di volta in volta e di anno in anno la presenza di e Per_1 Per_2
presso ciascuno di essi in occasione della giornata di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo
e di tutte le altre festività di calendario;
ciascuno dei genitori avrà, inoltre, diritto di avere le figlie con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, che avverranno in un periodo che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni ipotesi contemplata al presente punto d) sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti, gli impegni lavorativi di ciascuno e le esigenze delle ragazze.
e) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e fino a quando non verrà attuato il collocamento paritetico delle figlie presso i genitori, il Signor verserà alla Signora Parte_2 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e la somma di Parte_1 Per_1 Per_2
Euro 2.000,00 mensili. Il Signor verserà, inoltre, alla Signora l'importo di Euro 900,00 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie a decorrere dal mese di settembre
2024 e fino al mese in cui lo stesso comincerà a versare il contributo per le figlie di Euro 2.000,00 mensili.
A partire dal collocamento paritetico delle figlie presso ciascun genitore il Signor verserà Parte_2
alla Signora a titolo di concorso nel mantenimento delle medesime l'importo di Euro 1.400,00 Pt_1
mensili. In ogni caso, i contributi al mantenimento saranno versati entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Signora e saranno oggetto di rivalutazione annuale in applicazione Pt_1
degli indici Istat.
f) Il Signor erserà nel conto deposito intestato a e n. Pt_2 Parte_2 Parte_1
71055482 (IBAN: [...], acceso presso Chebanca, con un saldo attivo al
30.06.2025 di Euro 11.137,84 e destinato ai risparmi dedicati alle ragazze, l'importo corrispondente all'assegno unico destinato alle medesime e dallo stesso percepito. Il Signor erserà tale importo Pt_2
per tutti i mesi residui dall'ultimo versamento effettuato (gennaio 2025) e fino al mese precedente a quello in cui detto assegno sarà percepito dalla Signora Parte_1
g) I coniugi concorreranno in ragione del 75% a carico del Signor e del 25% a carico della Pt_2
Signora nel pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, spese Pt_1
da individuarsi secondo il Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Treviso. I coniugi convengono che debbono intendersi straordinarie anche le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche – anche tramite SSN – che comportino un esborso inferiore a Euro 50,00: tali spese, laddove non coperte dalla polizza assicurativa sottoscritta dl Signor saranno ripartite fra i coniugi Pt_2
secondo le percentuali sopra indicate.
Per quanto attiene ai costi inerenti la gestione, alimentazione e cura degli animali domestici d'affezione:
a) quanto al cane BI (chip n. formalmente intestato al Signor ma PartitaIVA_1 Parte_2
che è e rimane di proprietà di entrambi i coniugi) tali costi verranno ripartiti fra le parti in ragione del
75% a carico del marito e del 25% a carico della moglie. A decorrere dal collocamento paritetico delle figlie presso i genitori i costi in questione verranno ripartiti fra le parti in ragione del 50%, così come il collocamento fisico dell'animale. I coniugi concordano di darsi reciproco supporto nella gestione dell'animale in caso di necessità (impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure esterne. Le spese per l'eventuale gestione dell'animale presso figure terze dovranno essere concordate preventivamente fra le parti;
b) quanto al gatto (formalmente intestato alla Signora ma che è e rimane Per_3 Parte_1
di proprietà di entrambi i coniugi) tali costi rimarranno a carico della Signora A Parte_1 decorrere dal collocamento paritetico delle figlie presso i genitori i costi rimarranno a carico della Signora così come il collocamento dell'animale. I coniugi concordano di darsi reciproco Parte_1
supporto nella gestione dell'animale in caso di necessità (impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure esterne.
h) Con riferimento ai piani di accumulo contratti con Generali, formalmente intestati al Signor Pt_2
ma sostanzialmente destinati all'accantonamento da parte della nonna paterna di somme mensili
[...]
per e (Euro 100,00 mensili ciascuna a decorrere dalla data di sottoscrizione) i coniugi Per_1 Per_2
convengono che gli stessi verranno modificati e/o estinti soltanto previo loro specifico accordo e comunque destinando l'importo esclusivamente alle figlie.
i) I coniugi convengono che l'assegno unico per le figlie a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso spetterà alla Signora Parte_1
j) I coniugi, fermo il reciproco riconoscimento del diritto di ciascuno a trasferire la propria abitazione e residenza in un luogo diverso da quello di ubicazione della casa familiare, si impegnano a discutere e condividere preventivamente ogni decisione inerente un loro possibile trasferimento, nonchè l'eventuale revisione delle condizioni di mantenimento delle figlie qualora ne venga meno il loro collocamento paritetico presso i genitori.
k) I coniugi dichiarano che le condizioni disciplinate con il presente ricorso costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
l) I coniugi si esonerano da obblighi inerenti al reciproco mantenimento, fruendo ciascuno di un proprio reddito.
m) I coniugi stabiliscono che relativamente alle detrazioni spettanti per la casa coniugale, sita a VI
TO, in Via Soffratta, il Signor che ne beneficia per l'intero, nel mese di luglio di ogni anno Pt_2
residuo verserà alla Signora l'importo corrispondente alla quota parte del 50% di spettanza di Pt_1
quest'ultima, consegnando specifico conteggio sottoscritto al proprio commercialista.
n) Al momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso che dichiarerà lo scioglimento del matrimonio intercorso fra le parti, il Signor verserà alla Signora Parte_2 [...] a titolo di assegno divorzile una tantum l'importo di Euro 100.000,00 (Euro Parte_1
centomila/00). Le parti riconoscono che tale attribuzione viene effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 8, L.
n. 898/1970 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale.
o) Le parti, con il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, danno atto di null'altro avere reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale, avendo gli stessi regolato ogni altra questione patrimoniale a loro riferita.
p) Tutti gli impegni assunti dai coniugi di cui alle clausole che precedono vengono pattuiti a titolo di regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali conseguenti alla separazione e/o alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio e al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti.
q) I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, con facoltà di includervi le figlie minori.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 4814/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEFAN STEFANIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
30/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi da nata a [...] Parte_1
il 24/10/1968 e nato a [...] il [...] del Parte_2
matrimonio contratto il 17/06/2016 e trascritto al n. 32, Parte II, Serie C3, Anno 2016, del registro n. 05 degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo riterrà opportuno.
b) La casa coniugale sita a VI TO (TV) in Via Soffratta n. 5, di proprietà della moglie, rimarrà nella esclusiva disponibilità della Signora essendosi il marito, già da tempo, Parte_1
trasferito altrove.
c) e allo stato e fino a quando non verrà attuato il loro collocamento paritetico presso i Per_1 Per_2
genitori, rimarranno affidate congiuntamente ai genitori e manterranno il loro collocamento presso l'abitazione della madre, presso la quale manterranno anche la loro residenza;
in tale periodo le figlie trascorreranno con il padre 2 fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e potranno cenare con il padre due sere a settimana, rientrando presso l'abitazione della madre per il pernottamento;
allorquando il padre si sarà trasferito stabilmente presso la nuova abitazione
(indicativamente non prima di gennaio 2026) le ragazze - che manterranno la loro residenza presso l'abitazione della madre - trascorreranno intere settimane alterne con il padre e con la madre, secondo modalità/tempi che i genitori concorderanno fra loro compatibilmente con le esigenze espresse dalle figlie;
durante la settimana, qualora ne facciano richiesta, le figlie potranno rimanere a cena presso il genitore presso il quale non sono collocate;
i genitori, in ogni caso, convengono di darsi reciproco supporto in caso di necessità nell'accudimento delle figlie (per impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure di aiuto esterne. I genitori si impegnano a confrontarsi preventivamente in ordine alle scelte educative e genitoriali per le figlie.
d) In ogni caso i genitori alterneranno di volta in volta e di anno in anno la presenza di e Per_1 Per_2
presso ciascuno di essi in occasione della giornata di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo
e di tutte le altre festività di calendario;
ciascuno dei genitori avrà, inoltre, diritto di avere le figlie con sé per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, che avverranno in un periodo che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno;
in ogni ipotesi contemplata al presente punto d) sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti, gli impegni lavorativi di ciascuno e le esigenze delle ragazze.
e) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e fino a quando non verrà attuato il collocamento paritetico delle figlie presso i genitori, il Signor verserà alla Signora Parte_2 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori e la somma di Parte_1 Per_1 Per_2
Euro 2.000,00 mensili. Il Signor verserà, inoltre, alla Signora l'importo di Euro 900,00 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie a decorrere dal mese di settembre
2024 e fino al mese in cui lo stesso comincerà a versare il contributo per le figlie di Euro 2.000,00 mensili.
A partire dal collocamento paritetico delle figlie presso ciascun genitore il Signor verserà Parte_2
alla Signora a titolo di concorso nel mantenimento delle medesime l'importo di Euro 1.400,00 Pt_1
mensili. In ogni caso, i contributi al mantenimento saranno versati entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Signora e saranno oggetto di rivalutazione annuale in applicazione Pt_1
degli indici Istat.
f) Il Signor erserà nel conto deposito intestato a e n. Pt_2 Parte_2 Parte_1
71055482 (IBAN: [...], acceso presso Chebanca, con un saldo attivo al
30.06.2025 di Euro 11.137,84 e destinato ai risparmi dedicati alle ragazze, l'importo corrispondente all'assegno unico destinato alle medesime e dallo stesso percepito. Il Signor erserà tale importo Pt_2
per tutti i mesi residui dall'ultimo versamento effettuato (gennaio 2025) e fino al mese precedente a quello in cui detto assegno sarà percepito dalla Signora Parte_1
g) I coniugi concorreranno in ragione del 75% a carico del Signor e del 25% a carico della Pt_2
Signora nel pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, spese Pt_1
da individuarsi secondo il Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Treviso. I coniugi convengono che debbono intendersi straordinarie anche le spese per esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche – anche tramite SSN – che comportino un esborso inferiore a Euro 50,00: tali spese, laddove non coperte dalla polizza assicurativa sottoscritta dl Signor saranno ripartite fra i coniugi Pt_2
secondo le percentuali sopra indicate.
Per quanto attiene ai costi inerenti la gestione, alimentazione e cura degli animali domestici d'affezione:
a) quanto al cane BI (chip n. formalmente intestato al Signor ma PartitaIVA_1 Parte_2
che è e rimane di proprietà di entrambi i coniugi) tali costi verranno ripartiti fra le parti in ragione del
75% a carico del marito e del 25% a carico della moglie. A decorrere dal collocamento paritetico delle figlie presso i genitori i costi in questione verranno ripartiti fra le parti in ragione del 50%, così come il collocamento fisico dell'animale. I coniugi concordano di darsi reciproco supporto nella gestione dell'animale in caso di necessità (impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure esterne. Le spese per l'eventuale gestione dell'animale presso figure terze dovranno essere concordate preventivamente fra le parti;
b) quanto al gatto (formalmente intestato alla Signora ma che è e rimane Per_3 Parte_1
di proprietà di entrambi i coniugi) tali costi rimarranno a carico della Signora A Parte_1 decorrere dal collocamento paritetico delle figlie presso i genitori i costi rimarranno a carico della Signora così come il collocamento dell'animale. I coniugi concordano di darsi reciproco Parte_1
supporto nella gestione dell'animale in caso di necessità (impegni di lavoro, impedimenti di salute o altro), al fine di limitare il ricorso a figure esterne.
h) Con riferimento ai piani di accumulo contratti con Generali, formalmente intestati al Signor Pt_2
ma sostanzialmente destinati all'accantonamento da parte della nonna paterna di somme mensili
[...]
per e (Euro 100,00 mensili ciascuna a decorrere dalla data di sottoscrizione) i coniugi Per_1 Per_2
convengono che gli stessi verranno modificati e/o estinti soltanto previo loro specifico accordo e comunque destinando l'importo esclusivamente alle figlie.
i) I coniugi convengono che l'assegno unico per le figlie a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso spetterà alla Signora Parte_1
j) I coniugi, fermo il reciproco riconoscimento del diritto di ciascuno a trasferire la propria abitazione e residenza in un luogo diverso da quello di ubicazione della casa familiare, si impegnano a discutere e condividere preventivamente ogni decisione inerente un loro possibile trasferimento, nonchè l'eventuale revisione delle condizioni di mantenimento delle figlie qualora ne venga meno il loro collocamento paritetico presso i genitori.
k) I coniugi dichiarano che le condizioni disciplinate con il presente ricorso costituiscono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
l) I coniugi si esonerano da obblighi inerenti al reciproco mantenimento, fruendo ciascuno di un proprio reddito.
m) I coniugi stabiliscono che relativamente alle detrazioni spettanti per la casa coniugale, sita a VI
TO, in Via Soffratta, il Signor che ne beneficia per l'intero, nel mese di luglio di ogni anno Pt_2
residuo verserà alla Signora l'importo corrispondente alla quota parte del 50% di spettanza di Pt_1
quest'ultima, consegnando specifico conteggio sottoscritto al proprio commercialista.
n) Al momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso che dichiarerà lo scioglimento del matrimonio intercorso fra le parti, il Signor verserà alla Signora Parte_2 [...] a titolo di assegno divorzile una tantum l'importo di Euro 100.000,00 (Euro Parte_1
centomila/00). Le parti riconoscono che tale attribuzione viene effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 8, L.
n. 898/1970 a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale.
o) Le parti, con il puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, danno atto di null'altro avere reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale, avendo gli stessi regolato ogni altra questione patrimoniale a loro riferita.
p) Tutti gli impegni assunti dai coniugi di cui alle clausole che precedono vengono pattuiti a titolo di regolamentazione dei rapporti economico- patrimoniali conseguenti alla separazione e/o alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio e al medesimo titolo dovranno intendersi eseguiti.
q) I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio, con facoltà di includervi le figlie minori.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 30/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi