TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2025
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice HE BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1409/2025 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo RC Parte_1 C.F._1
RE VA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana CP_1 C.F._2
AR
RESISTENTE
OGGETTO
Contratto di prestazione d'opera professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281- undecies c.p.c., l'avv. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna di Parte_1
a corrispondere le somme maturate a seguito della prestazione professionale CP_1
1 svolta in favore di quest'ultimo. La ricorrente ha infatti allegato di aver assistito il convenuto nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3214/2018 - R.G. Trib. n. 1242/2019 fin dalle primissime fasi;
procedimento culminato con una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. poiché, come eccepito dalla stessa ricorrente, l'imputato era già stato tratto a giudizio per i medesimi fatti e il relativo procedimento (avente n. 6477/2014 r.g.n.r.) era pendente dinnanzi ad altro magistrato. Ha rappresentato di aver richiesto le somme a lei spettanti (calcolate sulla base dei medi tabellari) dapprima autonomamente e poi con l'assistenza di un legale, senza tuttavia ricevere alcun pagamento. Nel presente giudizio ha chiesto la condanna al pagamento sia delle somme dovute a titolo di compenso che di quelle pagate al legale che l'ha assistita per l'intervento stragiudiziale rivelatosi vano. Più esattamente, ha così concluso:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'attività svolta dal difensore di fiducia del sig. , Avv. CP_1 Parte_1 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R n. 3214/2018 – RG Trib. n. 1242/2019 sia nella fase delle indagini preliminari (fase di studio) sia innanzi al Tribunale di Lucca (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e, in conseguenza di ciò, condannare il sig. al pagamento CP_1
a titolo di compensi della somma di € 3.150,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori come per legge oltre al rimborso dei compensi di assistenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Edoardo
RC RE PI pari ad € 500,00 accessori inclusi o nelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi di legge, il tutto nei limiti di € 5.200,00.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e Cap come per legge”.
In sede di discussione, parte ricorrente ha precisato la richiesta di condanna al pagamento dei compensi nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il quale, oltre a riepilogare le fasi della trattativa CP_1 stragiudiziale tra le parti (nell'ambito della quale il resistente aveva contestato l'eccessiva onerosità della notula prospettata, tenuto anche conto del fatto che per gli stessi fatti risultava imputato in un parallelo procedimento), ha lamentato il carattere sproporzionato del compenso richiesto in rapporto all'attività effettivamente svolta. In particolare, ha sostenuto che: - non
2 sarebbe dovuto il compenso richiesto per la "fase di studio delle indagini preliminari"; - del pari, non sarebbe dovuto il compenso per la "fase di studio" del giudizio monocratico poiché l'avv. non aveva dovuto analizzare una lista testi, né aveva avuto l'esigenza di preparare il Pt_1 fascicolo del dibattimento essendo la difesa limitata a esibire in udienza un atto (di cui già era in possesso) dal quale si evinceva la pendenza di altro procedimento per il medesimo fatto;
- per le ulteriori fasi, il compenso richiesto sarebbe comunque sproporzionato essendosi il legale limitato a presenziare a due udienze molto brevi, eccependo la pendenza del parallelo giudizio;
- infine, non sarebbe dovuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, anche tenuto conto del fatto che la parte ricorrente svolge qualifica di avvocato. Ha dunque concluso come segue:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca:
Respingere il ricorso e la domanda proposta dalla ricorrente, perchè infondata in fatto e diritto;
accertare l'effettiva attività professionale eseguita dalla controparte e per l'effetto quantificare il compenso, equo e proporzionale rispetto al lavoro svolto.
Respingere la domanda avversa di condanna al pagamento delle spese stragiudiziali.
Con vittoria di spese di lite, compensi professionali, 15% RF, iva e cpa come per legge, accertata la incongruità e sproporzione della domanda di pagamento rivolta ante giudizio e nel presente ricorso".
Le prime due udienze si sono risolte in dei rinvii su congiunta richiesta delle parti essendo in corso delle trattative. All'udienza del 15.10.2025, preso atto della mancata definizione bonaria della controversia, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
Deve premettersi che tra le parti non era stato concluso un contratto scritto regolante il compenso spettante al professionista. A norma dell'art. 13, comma 6, della Legge 247/2012 "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge". I
3 parametri di riferimento, oggi, sono individuati dal D.M. 55/2014 e dalle successive modifiche intervenute.
La norma generale sulla determinazione del compenso è l'art. 12, comma 1, del richiamato D.M., che così recita: “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il compenso si liquida per fasi, che il comma terzo dello stesso articolo così descrive:
“a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
4 d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica".
Le tabelle allegate al D.M. distinguono i compensi spettanti per la fase di indagini preliminari
(tabella I) e quelli dovuti per la fase dibattimentale (tabella II). Ciascuna tabella riproduce le fasi sopra descritte, associandovi un compenso medio.
Ciò posto, la richiesta di compensi da parte dell'avv. così si compone: Pt_1
- € 810,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge quali compensi medi per la fase di studio delle indagini preliminari;
- euro 450,00 per la fase di studio, euro 540,00 per la fase introduttiva ed euro 1.350,00 per la fase decisionale, e quindi totali euro 2.340,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, quale compenso medio per la fase dibattimentale.
Risulta dai documenti versati in atti che l'avv. ha ricevuto dal l'incarico Pt_1 CP_1 professionale in relazione al proc. 3214/18 r.g.n.r. il 2.10.2018 (doc. 1 ricorso), in data antecedente alla conclusione delle indagini;
invero, il decreto di citazione a giudizio risulta depositato nella segreteria del Pubblico Ministero in data 14.11.2018 (doc. 2 ricorso). All'epoca l'avv. assisteva il resistente in un parallelo giudizio riguardante i medesimi fatti (proc. Pt_1
n. 6477/14 r.g.n.r.), che si trovava già in fase istruttoria.
Nell'ambito del proc. 1242/19 r.g.dib. e 3214/18 r.g.n.r. all'udienza del 12.7.2019 l'avv. Pt_1 ha rappresentato che per il medesimo fatto era già pendente il procedimento n. 6477/14 r.g.n.r.
(doc. 3 allegato al ricorso). Nella successiva udienza, l'avv. ha ribadito la medesima Pt_1 circostanza e il giudice ha disposto la discussione delle parti, all'esito pronunciando sentenza di non doversi procedere (doc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso).
Ciò posto, il resistente sostiene che alcun compenso sarebbe dovuto per la fase di studio nelle indagini preliminari non essendovi alcuna prova di un'attività professionale svolta in suddetta fase;
ed infatti - si legge nella comparsa - "non veniva effettuata alcuna investigazione difensiva, né veniva presentata alcuna istanza o memoria né vi è stata l'esigenza di intervenire per l'applicazione di misure cautelari né veniva presa visione o copia del fascicolo di indagine;
non vi
è stata esigenza di adempiere l'esame e lo studio degli atti di indagine, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, la redazione di relazioni o pareri, scritti ovvero orali".
5 La tesi del resistente, tuttavia, non si confronta con il fatto che, in forza delle norme sopra richiamate, il compenso per la fase di studio spetta anche solo per l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti e le consultazioni con il cliente. Dal momento che l'incarico è stato conferito in data antecedente al decreto di citazione a giudizio, è indubbio che questo insieme di attività sia stata compiuta.
Altro tema, evidentemente, è il tasso di complessità dell'attività concretamente svolta. Si è già visto che, in linea generale, l'art. 12, comma 1, del D.M. impone di proporzionare il compenso alla complessità dell'attività svolta, elencando anche una serie di elementi che il giudice può prendere in considerazione in siffatta valutazione. Nella fattispecie, il fatto che il fascicolo d'indagine relativo al procedimento n. 3214/2018 r.g.n.r. fosse un sostanziale doppione di quello già incardinato e conosciuto dall'odierna ricorrente (n. 6477/2014 r.g.n.r.) e che l'accusa si sostanziasse in una sola imputazione (per il delitto di lesioni) non connotata da particolare complessità (la condotta è consistita nell'aver sferrato un pugno alla persona offesa) giustificano la riduzione dell'onorario ai minimi di tabella, avuto riguardo alla versione del D.M. applicabile ratione temporis (euro 405).
A giudizio del Tribunale non può essere invece riconosciuta la fase di studio dinnanzi al
Tribunale monocratico. Ed infatti, se è pur vero che - come già evidenziato - l'onorario per detta fase spetta anche solo per l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti e le consultazioni con il cliente, tuttavia, nel caso di specie, lo studio per la fase del giudizio in nulla si differenzia da quello delle indagini preliminari, atteso che il procedimento è stato definito immediatamente e le attività di studio/preparatorie (al fine di formulare l'eccezione di ne bis in idem) non possono che coincidere con quelle già svolte nella fase delle indagini preliminari. Né
d'altro canto, la ricorrente ha mai neanche allegato di aver dovuto svolgere ulteriori attività (quali nuove sessioni di incontri con il cliente, ricerca di documenti o altro) ulteriori rispetto a quelle compiute nella fase di studio del fascicolo in sede di indagini preliminari.
E dunque, in difetto di un'attività ulteriore rispetto a quella già svolta nell'ambito della precedente fase procedimentale, il riconoscimento della fase di studio anche per il dibattimento comporterebbe, inevitabilmente, una duplicazione delle competenze, cui non corrisponde un'attività effettiva.
6 Spettano invece al difensore la fase introduttiva (che, come già osservato, comprende anche le istanze richieste dichiarazioni e dunque è configurabile nel caso in esame, essendo stato eccepito il ne bis in idem) e la fase decisionale, essendosi svolta la discussione orale.
Rispetto alla misura del compenso, a parere di questo giudicante, la complessiva valutazione della natura e complessità del procedimento e del suo svolgimento giustificano la determinazione del compenso con riferimento ai minimi tabellari. Invero, l'art. 12, comma 1, del D.M. richiede che il giudice nella liquidazione soppesi la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il numero di documenti e atti da esaminare, il numero di udienze svolte diverse da quelle di mero rinvio e il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.
Nella fattispecie, la difesa è consistita esclusivamente nel rilevare la contemporanea pendenza di un procedimento per gli stessi fatti, non è stata svolta alcuna attività istruttoria, sono state celebrate due sole udienze, di cui una di mero rinvio, mentre nella seconda si è proceduto immediatamente alla discussione e il procedimento è stato definito con una sentenza contestuale di non doversi procedere, che consta di sei righe di motivazione. Inoltre, come detto, al CP_1 veniva contestato un solo capo d'imputazione per il delitto di lesioni. È dunque evidente la semplicità della prestazione svolta, dall'esito giudiziale pressoché scontato.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. nella versione applicabile ratione temporis, il compenso spettante per l'attività svolta di fronte al Tribunale monocratico per le fasi di studio, introduttiva e decisionale è pari a euro 945,00.
In totale, dunque, per la prestazione d'opera intellettuale oggetto di causa, tenuto conto anche del rimborso delle spese generali del 15%, l'avv. ha diritto al pagamento di euro 1.552,5 Pt_1 oltre accessori previdenziali e fiscali. Su tale importo sono dovuti altresì gli interessi al saggio legale con decorrenza dalla prima lettera di messa in mora (28.2.2022).
La ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese legali sostenute per il tentativo di recupero stragiudiziale delle somme, come fattura dell'avv. VA prodotta al doc. 11.
Ebbene, emerge dagli atti che, con una prima missiva del febbraio 2022, la ricorrente aveva trasmesso al resistente un primo progetto di notula relativo al procedimento penale n. 3214/2018 pari ad euro 3.780,00 oltre accessori, per complessivi euro 5.515,47 (doc. 14 resistente). In tale
7 occasione, aveva richiesto il pagamento anche della fase introduttiva per le indagini preliminari.
A detta missiva hanno fatto seguito alcune contestazioni riguardanti anche le prenotule emesse per altri procedimenti (doc. 15 e 16 di parte ricorrente). Nel febbraio 2025, l'avv. VA ha messo in mora il chiedendo il pagamento di euro 6.015,47, così determinato: - euro 1.440,00 CP_1 oltre spese generali e accessori per fasi di studio e introduttiva nelle indagini preliminari;
- euro
2.340,00 oltre spese generali e accessori per fasi di studio, introduttiva e decisionale di fronte al
Tribunale di Lucca;
- euro 500,00 per l'intervento stragiudiziale del legale (doc. 18 resistente).
Ciò posto, questo giudicante ritiene che spetti alla ricorrente il rimborso delle somme versate all'avv. VA per l'attività di recupero stragiudiziale. In primo luogo, non esiste un divieto ordinamentale per un avvocato di incaricare un collega al fine di seguire l'attività di recupero crediti nel suo interesse, sopportando delle spese che, evidentemente, poi è legittimato a riversare sul debitore. In secondo luogo, sebbene l'avv. VA abbia preteso una somma decisamente eccessiva, resta il fatto che, per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 3214/2018
r.g.n.r., l'avv. non aveva ricevuto alcun pagamento, nemmeno nella misura ritenuta Pt_1 congrua dal che si era limitato a opporre delle contestazioni. Legittimamente, dunque, la CP_1 ricorrente si è determinata a rivolgersi ad un legale per tutelare le proprie ragioni. In terzo luogo, la somma richiesta (euro 500), contrariamente a quanto opinato dal resistente, risulta congrua anche se rapportata all'effettivo valore di causa (risulta, infatti, inferiore ai minimi tabellari). La somma in questione va peraltro maggiorata degli interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di messa in mora (14.2.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”) e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore finale di causa, facendo applicazione dei minimi tabellari e
8 tenuto conto della sommarietà del rito e della facilità delle questioni trattate, in fatto e in diritto, e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere in favore di CP_1 euro 1.552,5 oltre accessori previdenziali e fiscali e oltre interessi al saggio legale Parte_1 con decorrenza dal 28.2.2022, nonché euro 500,00 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 14.2.2025; condanna a rifondere le spese sostenute da liquidate in misura CP_1 Parte_1 pari a euro 852,00 oltre rimborso forfetario, cpa e iva (se dovuti in base al regime fiscale applicato dal legale) per compensi nonché euro 125,00 per spese esenti.
Così deciso in Lucca, 7.11.2025
Il Giudice
HE BO
9
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice HE BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1409/2025 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo RC Parte_1 C.F._1
RE VA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana CP_1 C.F._2
AR
RESISTENTE
OGGETTO
Contratto di prestazione d'opera professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 D.Lgs. 150/2011 e 281- undecies c.p.c., l'avv. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna di Parte_1
a corrispondere le somme maturate a seguito della prestazione professionale CP_1
1 svolta in favore di quest'ultimo. La ricorrente ha infatti allegato di aver assistito il convenuto nel procedimento penale R.G.N.R. n. 3214/2018 - R.G. Trib. n. 1242/2019 fin dalle primissime fasi;
procedimento culminato con una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. poiché, come eccepito dalla stessa ricorrente, l'imputato era già stato tratto a giudizio per i medesimi fatti e il relativo procedimento (avente n. 6477/2014 r.g.n.r.) era pendente dinnanzi ad altro magistrato. Ha rappresentato di aver richiesto le somme a lei spettanti (calcolate sulla base dei medi tabellari) dapprima autonomamente e poi con l'assistenza di un legale, senza tuttavia ricevere alcun pagamento. Nel presente giudizio ha chiesto la condanna al pagamento sia delle somme dovute a titolo di compenso che di quelle pagate al legale che l'ha assistita per l'intervento stragiudiziale rivelatosi vano. Più esattamente, ha così concluso:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare l'attività svolta dal difensore di fiducia del sig. , Avv. CP_1 Parte_1 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R n. 3214/2018 – RG Trib. n. 1242/2019 sia nella fase delle indagini preliminari (fase di studio) sia innanzi al Tribunale di Lucca (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e, in conseguenza di ciò, condannare il sig. al pagamento CP_1
a titolo di compensi della somma di € 3.150,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori come per legge oltre al rimborso dei compensi di assistenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Edoardo
RC RE PI pari ad € 500,00 accessori inclusi o nelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, oltre interessi di legge, il tutto nei limiti di € 5.200,00.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e Cap come per legge”.
In sede di discussione, parte ricorrente ha precisato la richiesta di condanna al pagamento dei compensi nella misura ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio il quale, oltre a riepilogare le fasi della trattativa CP_1 stragiudiziale tra le parti (nell'ambito della quale il resistente aveva contestato l'eccessiva onerosità della notula prospettata, tenuto anche conto del fatto che per gli stessi fatti risultava imputato in un parallelo procedimento), ha lamentato il carattere sproporzionato del compenso richiesto in rapporto all'attività effettivamente svolta. In particolare, ha sostenuto che: - non
2 sarebbe dovuto il compenso richiesto per la "fase di studio delle indagini preliminari"; - del pari, non sarebbe dovuto il compenso per la "fase di studio" del giudizio monocratico poiché l'avv. non aveva dovuto analizzare una lista testi, né aveva avuto l'esigenza di preparare il Pt_1 fascicolo del dibattimento essendo la difesa limitata a esibire in udienza un atto (di cui già era in possesso) dal quale si evinceva la pendenza di altro procedimento per il medesimo fatto;
- per le ulteriori fasi, il compenso richiesto sarebbe comunque sproporzionato essendosi il legale limitato a presenziare a due udienze molto brevi, eccependo la pendenza del parallelo giudizio;
- infine, non sarebbe dovuto il rimborso delle spese legali stragiudiziali, anche tenuto conto del fatto che la parte ricorrente svolge qualifica di avvocato. Ha dunque concluso come segue:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca:
Respingere il ricorso e la domanda proposta dalla ricorrente, perchè infondata in fatto e diritto;
accertare l'effettiva attività professionale eseguita dalla controparte e per l'effetto quantificare il compenso, equo e proporzionale rispetto al lavoro svolto.
Respingere la domanda avversa di condanna al pagamento delle spese stragiudiziali.
Con vittoria di spese di lite, compensi professionali, 15% RF, iva e cpa come per legge, accertata la incongruità e sproporzione della domanda di pagamento rivolta ante giudizio e nel presente ricorso".
Le prime due udienze si sono risolte in dei rinvii su congiunta richiesta delle parti essendo in corso delle trattative. All'udienza del 15.10.2025, preso atto della mancata definizione bonaria della controversia, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
Deve premettersi che tra le parti non era stato concluso un contratto scritto regolante il compenso spettante al professionista. A norma dell'art. 13, comma 6, della Legge 247/2012 "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge". I
3 parametri di riferimento, oggi, sono individuati dal D.M. 55/2014 e dalle successive modifiche intervenute.
La norma generale sulla determinazione del compenso è l'art. 12, comma 1, del richiamato D.M., che così recita: “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il compenso si liquida per fasi, che il comma terzo dello stesso articolo così descrive:
“a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
4 d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica".
Le tabelle allegate al D.M. distinguono i compensi spettanti per la fase di indagini preliminari
(tabella I) e quelli dovuti per la fase dibattimentale (tabella II). Ciascuna tabella riproduce le fasi sopra descritte, associandovi un compenso medio.
Ciò posto, la richiesta di compensi da parte dell'avv. così si compone: Pt_1
- € 810,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge quali compensi medi per la fase di studio delle indagini preliminari;
- euro 450,00 per la fase di studio, euro 540,00 per la fase introduttiva ed euro 1.350,00 per la fase decisionale, e quindi totali euro 2.340,00 oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, quale compenso medio per la fase dibattimentale.
Risulta dai documenti versati in atti che l'avv. ha ricevuto dal l'incarico Pt_1 CP_1 professionale in relazione al proc. 3214/18 r.g.n.r. il 2.10.2018 (doc. 1 ricorso), in data antecedente alla conclusione delle indagini;
invero, il decreto di citazione a giudizio risulta depositato nella segreteria del Pubblico Ministero in data 14.11.2018 (doc. 2 ricorso). All'epoca l'avv. assisteva il resistente in un parallelo giudizio riguardante i medesimi fatti (proc. Pt_1
n. 6477/14 r.g.n.r.), che si trovava già in fase istruttoria.
Nell'ambito del proc. 1242/19 r.g.dib. e 3214/18 r.g.n.r. all'udienza del 12.7.2019 l'avv. Pt_1 ha rappresentato che per il medesimo fatto era già pendente il procedimento n. 6477/14 r.g.n.r.
(doc. 3 allegato al ricorso). Nella successiva udienza, l'avv. ha ribadito la medesima Pt_1 circostanza e il giudice ha disposto la discussione delle parti, all'esito pronunciando sentenza di non doversi procedere (doc. 4, 5 e 6 allegati al ricorso).
Ciò posto, il resistente sostiene che alcun compenso sarebbe dovuto per la fase di studio nelle indagini preliminari non essendovi alcuna prova di un'attività professionale svolta in suddetta fase;
ed infatti - si legge nella comparsa - "non veniva effettuata alcuna investigazione difensiva, né veniva presentata alcuna istanza o memoria né vi è stata l'esigenza di intervenire per l'applicazione di misure cautelari né veniva presa visione o copia del fascicolo di indagine;
non vi
è stata esigenza di adempiere l'esame e lo studio degli atti di indagine, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, la redazione di relazioni o pareri, scritti ovvero orali".
5 La tesi del resistente, tuttavia, non si confronta con il fatto che, in forza delle norme sopra richiamate, il compenso per la fase di studio spetta anche solo per l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti e le consultazioni con il cliente. Dal momento che l'incarico è stato conferito in data antecedente al decreto di citazione a giudizio, è indubbio che questo insieme di attività sia stata compiuta.
Altro tema, evidentemente, è il tasso di complessità dell'attività concretamente svolta. Si è già visto che, in linea generale, l'art. 12, comma 1, del D.M. impone di proporzionare il compenso alla complessità dell'attività svolta, elencando anche una serie di elementi che il giudice può prendere in considerazione in siffatta valutazione. Nella fattispecie, il fatto che il fascicolo d'indagine relativo al procedimento n. 3214/2018 r.g.n.r. fosse un sostanziale doppione di quello già incardinato e conosciuto dall'odierna ricorrente (n. 6477/2014 r.g.n.r.) e che l'accusa si sostanziasse in una sola imputazione (per il delitto di lesioni) non connotata da particolare complessità (la condotta è consistita nell'aver sferrato un pugno alla persona offesa) giustificano la riduzione dell'onorario ai minimi di tabella, avuto riguardo alla versione del D.M. applicabile ratione temporis (euro 405).
A giudizio del Tribunale non può essere invece riconosciuta la fase di studio dinnanzi al
Tribunale monocratico. Ed infatti, se è pur vero che - come già evidenziato - l'onorario per detta fase spetta anche solo per l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti e le consultazioni con il cliente, tuttavia, nel caso di specie, lo studio per la fase del giudizio in nulla si differenzia da quello delle indagini preliminari, atteso che il procedimento è stato definito immediatamente e le attività di studio/preparatorie (al fine di formulare l'eccezione di ne bis in idem) non possono che coincidere con quelle già svolte nella fase delle indagini preliminari. Né
d'altro canto, la ricorrente ha mai neanche allegato di aver dovuto svolgere ulteriori attività (quali nuove sessioni di incontri con il cliente, ricerca di documenti o altro) ulteriori rispetto a quelle compiute nella fase di studio del fascicolo in sede di indagini preliminari.
E dunque, in difetto di un'attività ulteriore rispetto a quella già svolta nell'ambito della precedente fase procedimentale, il riconoscimento della fase di studio anche per il dibattimento comporterebbe, inevitabilmente, una duplicazione delle competenze, cui non corrisponde un'attività effettiva.
6 Spettano invece al difensore la fase introduttiva (che, come già osservato, comprende anche le istanze richieste dichiarazioni e dunque è configurabile nel caso in esame, essendo stato eccepito il ne bis in idem) e la fase decisionale, essendosi svolta la discussione orale.
Rispetto alla misura del compenso, a parere di questo giudicante, la complessiva valutazione della natura e complessità del procedimento e del suo svolgimento giustificano la determinazione del compenso con riferimento ai minimi tabellari. Invero, l'art. 12, comma 1, del D.M. richiede che il giudice nella liquidazione soppesi la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il numero di documenti e atti da esaminare, il numero di udienze svolte diverse da quelle di mero rinvio e il tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.
Nella fattispecie, la difesa è consistita esclusivamente nel rilevare la contemporanea pendenza di un procedimento per gli stessi fatti, non è stata svolta alcuna attività istruttoria, sono state celebrate due sole udienze, di cui una di mero rinvio, mentre nella seconda si è proceduto immediatamente alla discussione e il procedimento è stato definito con una sentenza contestuale di non doversi procedere, che consta di sei righe di motivazione. Inoltre, come detto, al CP_1 veniva contestato un solo capo d'imputazione per il delitto di lesioni. È dunque evidente la semplicità della prestazione svolta, dall'esito giudiziale pressoché scontato.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. nella versione applicabile ratione temporis, il compenso spettante per l'attività svolta di fronte al Tribunale monocratico per le fasi di studio, introduttiva e decisionale è pari a euro 945,00.
In totale, dunque, per la prestazione d'opera intellettuale oggetto di causa, tenuto conto anche del rimborso delle spese generali del 15%, l'avv. ha diritto al pagamento di euro 1.552,5 Pt_1 oltre accessori previdenziali e fiscali. Su tale importo sono dovuti altresì gli interessi al saggio legale con decorrenza dalla prima lettera di messa in mora (28.2.2022).
La ricorrente ha chiesto anche il rimborso delle spese legali sostenute per il tentativo di recupero stragiudiziale delle somme, come fattura dell'avv. VA prodotta al doc. 11.
Ebbene, emerge dagli atti che, con una prima missiva del febbraio 2022, la ricorrente aveva trasmesso al resistente un primo progetto di notula relativo al procedimento penale n. 3214/2018 pari ad euro 3.780,00 oltre accessori, per complessivi euro 5.515,47 (doc. 14 resistente). In tale
7 occasione, aveva richiesto il pagamento anche della fase introduttiva per le indagini preliminari.
A detta missiva hanno fatto seguito alcune contestazioni riguardanti anche le prenotule emesse per altri procedimenti (doc. 15 e 16 di parte ricorrente). Nel febbraio 2025, l'avv. VA ha messo in mora il chiedendo il pagamento di euro 6.015,47, così determinato: - euro 1.440,00 CP_1 oltre spese generali e accessori per fasi di studio e introduttiva nelle indagini preliminari;
- euro
2.340,00 oltre spese generali e accessori per fasi di studio, introduttiva e decisionale di fronte al
Tribunale di Lucca;
- euro 500,00 per l'intervento stragiudiziale del legale (doc. 18 resistente).
Ciò posto, questo giudicante ritiene che spetti alla ricorrente il rimborso delle somme versate all'avv. VA per l'attività di recupero stragiudiziale. In primo luogo, non esiste un divieto ordinamentale per un avvocato di incaricare un collega al fine di seguire l'attività di recupero crediti nel suo interesse, sopportando delle spese che, evidentemente, poi è legittimato a riversare sul debitore. In secondo luogo, sebbene l'avv. VA abbia preteso una somma decisamente eccessiva, resta il fatto che, per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 3214/2018
r.g.n.r., l'avv. non aveva ricevuto alcun pagamento, nemmeno nella misura ritenuta Pt_1 congrua dal che si era limitato a opporre delle contestazioni. Legittimamente, dunque, la CP_1 ricorrente si è determinata a rivolgersi ad un legale per tutelare le proprie ragioni. In terzo luogo, la somma richiesta (euro 500), contrariamente a quanto opinato dal resistente, risulta congrua anche se rapportata all'effettivo valore di causa (risulta, infatti, inferiore ai minimi tabellari). La somma in questione va peraltro maggiorata degli interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di messa in mora (14.2.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”) e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore finale di causa, facendo applicazione dei minimi tabellari e
8 tenuto conto della sommarietà del rito e della facilità delle questioni trattate, in fatto e in diritto, e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a corrispondere in favore di CP_1 euro 1.552,5 oltre accessori previdenziali e fiscali e oltre interessi al saggio legale Parte_1 con decorrenza dal 28.2.2022, nonché euro 500,00 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 14.2.2025; condanna a rifondere le spese sostenute da liquidate in misura CP_1 Parte_1 pari a euro 852,00 oltre rimborso forfetario, cpa e iva (se dovuti in base al regime fiscale applicato dal legale) per compensi nonché euro 125,00 per spese esenti.
Così deciso in Lucca, 7.11.2025
Il Giudice
HE BO
9