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Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10792 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10792/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08000/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8000 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Naso in Roma, salita di San Nicola da Tolentino, 1/B;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1. Della nota prot. n. 6789 del 03.06.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l’allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A001” – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
2. Della nota prot. n. 7930 del 01.07.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria regionale della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
3. Della nota prot. n. 8475 del 14.07.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria regionale rettificata della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
4. Della nota prot. n. 8736 del 22.07.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha pubblicato la graduatoria regionale ulteriormente rettificata della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
5. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
6. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
7. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
8. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
9. Della griglia di valutazione dell’elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio totale di 45,00; 10. Della griglia di valutazione dell’elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato decretato il giudizio insufficiente negli indicatori: a) “Una padronanza disciplinare che evidenzia competenze disorganiche e sommarie”; e d) “La comprensione del testo in lingua risulta parziale”;
10. Della griglia di valutazione dell’elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato decretato il giudizio insufficiente negli indicatori: a) “Una padronanza disciplinare che evidenzia competenze disorganiche e sommarie”; e d) “La comprensione del testo in lingua risulta parziale”;
11. Del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell’intera procedura concorsuale;
12. Del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
13. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all’art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata esclusa dalle ulteriori fasi del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 del 23.04.2020, poi modificato con D.D. n. 783 del 10.07.2020, chiedendone l’annullamento.
2. - La menzionata esclusione è basata sulla riscontrata insufficienza del punteggio ottenuto dal ricorrente nelle prove dallo stesso sostenute.
Alla stregua di premessa ed in via incidentale, il ricorrente solleva: “ QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELLA LEGGE N. 159/2019, CHE HA PREVISTO LA SOGLIA DI SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN 7/10. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PRECARIO .”;
3. - I motivi di ricorso attengono:
- il primo alla “ ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L’ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELL’USO DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D. LGS. N. 165/01 – L. N. 82 DEL 07.03.2005. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 41/20. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ .”;
- il secondo al “MANCATO SALVATAGGIO AUTOMATICO DELLA RISPOSTA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: D.P.R. N. 487/94 E LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CD. DOVERE DI SOCCORSO PROCEDIMENTALE”.
- il terzo alla “ ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 E DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA .”;
- il quarto alla “ MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/90 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ .”.
4. - L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. - All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione
6. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. - Devono esaminarsi prioritariamente i motivi afferenti alla illegittimità del bando nella parte in cui non prevede l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e nella parte in cui prevede la soglia dei sette decimi per il superamento della prova scritta.
7.1. Al riguardo la costante giurisprudenza della Sezione (per tutte sentenze nn. 2313/22, 1347/2022, 453/2022, 9799/2021, 13855/2022), che questo Collegio condivide, ha chiarito che si tratta di questioni inconsistenti.
Con riguardo alla prova informatica, è stato accertato che: “ 2.2. Con ulteriore motivo di ricorso la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del bando di concorso nella parte in cui non ha previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche.
Con orientamento costante e pienamente condivisibile la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che non è necessario all’interno del bando prevedere specifiche prove di informatica al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 37 d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che l’accertamento delle capacità informatiche può essere effettuato dalla commissione in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità.
Ciò premesso la prova di informatica viene generalmente inquadrata e in questo senso è da intendersi la previsione di cui al citato art. 37 (i cui primo e terzo comma sono da leggere in combinato disposto anche al fine di comprendere quali sono le cognizioni necessarie) come prova di idoneità, inidonea quindi a concorrere all’attribuzione del punteggio complessivo in favore del ricorrente, ma solo ai fini dell’esclusione dei soggetti valutati non idonei. Ne discende che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio specifico in relazione alla procedura concorsuale in oggetto dall’eventuale accoglimento del motivo di ricorso dallo stesso formulato.
Permane, almeno in astratto, un interesse diretto alla caducazione della intera procedura.
Sul punto, tuttavia, nel senso del rigetto del motivo di ricorso, oltre alle argomentazioni che precedono, deve osservarsi che il bando di concorso in questione è stato emesso in esecuzione di una puntuale previsione normativa che descrive in modo analitico e tassativo la tipologia di procedura, i posti messi a concorso e, soprattutto, ai fini che interessano le prove da svolgere, non facendo alcun riferimento alla procedura informativa.
Premesso che in relazione al rapporto tra fonti del diritto la legge successiva speciale può senz’altro derogare alla legge precedente generale, introducendo una relazione sottrattiva tra due norme che esclude l’applicabilità della norma derogata all’oggetto da interpretare, nel caso di specie il carattere sostanzialmente esaustivo della procedura descritta dal legislatore con norma primaria deve essere inteso come diretto a introdurre una deroga alle disposizioni precedenti. A tale conclusione, oltre che da un esame del dato letterale e sistematico in considerazione della mancanza di richiami alla disposizione in esame all’interno della normativa primaria, si perviene anche da un esame della intenzione del legislatore posto che l’art. 1 è rubricato “disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria” ed è pertanto diretto a immaginare una procedura snella e agile anche in deroga alle ulteriore prove e procedure previste da altre disposizioni di legge anteriore .” (sentenza n. 2313/22).
7.2. Non migliore sorte spetta al profilo attinente alla costituzionalità e legittimità eurounitaria della previsione di una soglia di sette decimi per il superamento della prova, in relazione alla quale, invece, è stato chiarito che: “ 3.4. Sul punto, peraltro, la Sezione si è già espressa, tra l’altro, nella recente sentenza n. 1347/2022 in questi termini: “Quanto alla questione della soglia di sbarramento, il collegio ha già esaminato censure sostanzialmente analoghe a quelle proposte da parte ricorrente con diverse sentenze emesse nel corso del 2022 e del 2021, cui si rinvia quali precedenti conformi (cfr. sentenze n. 453/2022, n. 881/2022 e n. 9799/2021).
Al riguardo è stato osservato che la previsione della necessità di raggiungere un punteggio di 7/10 per superare la prova scritta, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di individuare i candidati meritevoli.
L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.
Al riguardo, secondo l’insegnamento giurisprudenziale “Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015).
Nel caso di specie, peraltro, come accennato, la previsione in parola è contemplata in una norma di legge, per cui è evidente che la questione sarebbe semmai di natura costituzionale.
6. Per ciò che concerne la legittimità costituzionale della soglia di sbarramento, deve ritenersi preliminarmente che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, non sia possibile operare una diversa lettura (asseritamente) costituzionalmente orientata della norma che consenta di far rientrare la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla prova orale.
Infatti, da un lato, la disposizione appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948.
Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del Legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio pari ad almeno 56/80 (pari a 7/10), con la conseguenza che, anche nell’ipotesi meramente teorica della sua plausibilità valoriale, non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti ”.
3.5. Vale aggiungere che la Sezione (cfr. sempre sentenza n. 1347/2022) ha già avuto modo di affermare che: “8. Sotto il profilo eurounitario, deve dirsi che non emerge un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema afferente alla soglia di sbarramento, e pertanto non può procedersi alla disapplicazione invocata dalla ricorrente, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione al superamento di una prova concorsuale non appaiono contrastare con specifiche disposizione di diritto europeo.
Sul punto (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) occorre altresì osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (cfr. Corte Giust. UE, 17 dicembre 2009, C-586/08, Rubino; sul tema si veda anche Cons. Stato, n. 6868/2018).
Si deve del resto rilevare che la fissazione di una soglia minima applicabile a tutti i concorrenti su base nazionale garantisce il rispetto del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura concorsuale e non appare di per sé eccessivamente alta o eccessivamente bassa in relazione alla procedura in oggetto.
L’individuazione di un punteggio minimo appare, in realtà, sostanzialmente neutra rispetto alla complessità o meno della procedura selettiva dovendo essere il numero valutato nelle sue applicazioni concrete e, quindi, nella determinazione dei criteri generali per determinare il raggiungimento della citata soglia e, poi, nelle applicazioni concrete con cui si raggiunge la citata soglia.
9. Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare in modo generico la soglia, senza descrivere, allegare e provare in quali termini renda eccessivamente gravosa e complessa la prova concorsuale tanto da renderla addirittura irragionevole o illogica in relazione ai parametri costituzionali o eurounitari presi in considerazione.
Ne discende la manifesta infondatezza della questione di legittimità eurounitaria e costituzionale sollevata, appaiono infatti rispettati i criteri della “selezione blanda” e l’attribuzione di serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato.
Pur considerando il parere approvato il 6 aprile 2020 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, la sentenza della sentenza Corte Costituzionale n. 186/2017, e la giurisprudenza UE, non emergono quindi motivi di illegittimità in relazione alle predette previsioni.
Si aggiunga che il portato della sentenza Mascolo non va intesa senso statico, bensì dinamico. Nel senso che quella in parola può non essere l’unica procedura diretta al superamento del precariato e ad essa possono seguire altre procedure più o meno rigorose o altre misure legislative o amministrative. Assodato che gli atti in esame mirano in maniera seria e consistente all’obiettivo indicato dal diritto UE, non è ammissibile nel caso di specie una valutazione della loro presunta insufficienza.
…
10. In sintesi ed in definitiva, dunque, le regole di concorso non evidenziano una manifesta irragionevolezza legislativa e/o amministrativa, rimanendo all’interno del margine di apprezzamento riservato al Legislatore e/o alla P.A., certamente opinabile ma non per questo viziato”.
Ne consegue il respingimento dei motivi di ricorso II e III. ” (sentenza n. 2313/22).
8. – Parimenti, non è meritevole di favorevole considerazione il secondo motivo di doglianza con il quale la parte ricorrente lamenta l’omesso esercizio del soccorso procedimentale e la mancata implementazione nel software di elaborazione della funzione di salvataggio automatico delle risposte.
Parte ricorrente non ha infatti fornito alcun principio di prova in merito all’asserito e del tutto indimostrato malfunzionamento del sistema, né appare comunque invocabile il soccorso istruttorio nell’ambito di una prova concorsuale nel quale è onere del candidato utilizzare in modo appropriato i mezzi informatici messi a disposizione dello stesso, ivi compresa la funzione di salvataggio manuale degli elaborati, non essendovi alcun onere dell’amministrazione di inserire nei software utilizzati per la redazione delle prove concorsuali una funzione di salvataggio automatico, in assenza di un’espressa previsione in tal senso del bando di concorso, non potendo tale scelta in alcun modo influire sulla par condicio tra candidati al concorso.
9. - Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono altresì infondati, in quanto generici, in violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., e sprovvisti di prova anche in ordine alla incidenza del presunto vizio sulla valutazione della ricorrente nonché alla prova di resistenza.
La ricorrente non spiega infatti analiticamente quali voti, in relazione a quali criteri ed indicatori, la avrebbero penalizzata ed in che modo.
Di per sé, infatti, la circostanza che nella griglia di valutazione dell’elaborato della ricorrente sia stato attribuito punteggio positivo con riferimento ai parametri “ b - Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento ” e “ c - Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica ”, non è in contrasto con il giudizio negativo complessivo, mosso dalla insufficienza nel parametro a, ove il candidato ha dimostrato “ Una padronanza disciplinare che evidenzia competenze disorganiche e sommarie ” e nel parametro d ove la “ comprensione del testo in lingua risulta parziale ”.
Appare infatti evidente che la padronanza delle competenze didattiche nella materia e una buona esposizione linguistica non possano comunque sopperire a delle lacune in tema di competenze disciplinari e di comprensione del testo.
Del resto, nella misura in cui non sia dimostrata la loro manifesta irragionevolezza e/o la maggiore attendibilità di una diversa ricostruzione, le valutazioni della Commissione non possono essere sindacate in sede di legittimità, perché altrimenti si esonderebbe in un giudizio di merito.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
10. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO