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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RICCI FRANCESCO giusta procura in Parte_1
atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARINO CP_1
DAVID MARIA, MARCO DIMOLA e CERIONI ALBERTO giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio Parte_1 [...]
spiegando che in data 1.02.2020, mentre camminava a piedi, inciampava in un tombino aperto e CP_1
non visibile perché occultato da un pezzo di cartone, cadendo rovinosamente a terra.
Aggiungeva di aver inoltrato al richiesta di risarcimento dei danni subiti con Controparte_2
lettera del 19.01.2020 e che il le comunicava, in data 16.09.2021, che il sinistro era stato CP_2
causato dalla mancanza del chiusino che copre la presa della linea idrica di proprietà e competenza della di . Pertanto, in data 13.10.2021 l'attrice inoltrava a quest'ultima CP_1 CP_2
richiesta di risarcimento dei danni subiti alla quale non seguiva, però, alcun esito positivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia al Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva della ai sensi dell'art. Controparte_3
2051 c.c. nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente condannarlo a risarcire in favore
pagina 1 di 10 della sig.ra la somma di € 51.990,00, o quella diversa anche maggiore che Parte_1
parrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto quanto sostenuto CP_1 dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In particolare, riguardo all'an, sosteneva come l'attrice non avesse fornito la prova del rapporto causale tra la cosa e il danno lamentato anche in considerazione delle condizioni dei luoghi. Rilevava, in ogni caso, come fosse responsabile del servizio idrico integrato di 59 comuni, ricompresi in due Province, per cui, data l'ampiezza del territorio, non avrebbe potuto esercitare un effettivo potere di fatto sulla cosa. Eccepiva, poi, la sussistenza del fortuito, nel caso di specie costituito dalla colpa della danneggiata che, nonostante le condizioni del manto stradale e la possibilità di procedere attraverso un percorso alternativo, sceglieva di procedere lungo un tratto non pedonale e dissestato. Sottolineava, tra l'altro, come l'attrice avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche il in quanto proprietario della strada e quindi Controparte_2
titolare dei poteri di gestione, custodia, controllo e intervento relativi alla stessa. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_ rejectis, così giudicare: In via principale – rigettare tutte le domande svolte nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché sfornite di supporto probatorio. In via subordinata – nel denego caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da parte attrice, ridurre il risarcimento dovuto in proporzione a) alla condotta del CP_2
quale causa concorrente nella produzione del danno subito dalla SI.ra ; e b) alla condotta Pt_1 comunque colposa di parte attrice nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%)”.
La causa veniva istruita mediante prove orali e, espletata una CTU medico-legale, era chiamata all'udienza del 04.10.2024 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – ove veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti – da intendersi in questa sede richiamate e ritrascritte – con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attrice debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base al quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa.
pagina 2 di 10 Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione del bene con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attrice, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che recentemente la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del
09 marzo 2020).
Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Civ. 18 febbraio 2014, n. 3793 v. Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile' (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017). In altri termini, la mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non potrebbe assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la pagina 3 di 10 condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31/10/2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16/02/2021). Tuttavia, la disattenzione della vittima non rimane del tutto indifferente alla fattispecie posto che, nel caso in cui il comportamento colposo del danneggiato – la cui prova, giova ribadirlo, grava sul custode - non essendo imprevedibile non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, non di meno esso potrà, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, innanzitutto occorre individuare il soggetto che va considerato “custode” della cosa che ha provocato il danno e, in particolare, il soggetto su cui gravavano gli obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione di cui si è detto. Sul punto, ritiene questo giudice di dover dar seguito al costante indirizzo della Suprema Corte in forza del quale, qualora il sinistro sia avvenuto a causa di un tombino presente su una strada di proprietà dell'ente pubblico, la responsabilità del proprietario del tombino non può di certo escludersi in considerazione della posizione dello stesso sulla pubblica via. È evidente, infatti, che indipendentemente al collocamento sul suolo pubblico, gli obblighi di custodia e manutenzione permangono in capo al proprietario del bene, nonostante – e la precisazione non appare superflua – a determinate condizioni, anche l'ente pubblico proprietario della strada potrebbe essere chiamato a rispondere, in aggiunta (e, dunque, solidalmente) alla responsabilità del proprietario del tombino.
Si è detto, infatti, che può predicarsi la responsabilità esclusiva del proprietario della “cosa” – nel caso che ci occupa il tombino – solamente nel caso in cui l'area risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia del terzo, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale che, pertanto, ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area in cui si è verificato il sinistro – seppur a causa di una “cosa” di proprietà di terzi - risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia anche da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme al terzo – come avvenuto nel caso di specie - consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico del terzo che dell'ente
(sentenza 25 giugno 2013, n. 15882).
CP_ Aderendo al summenzionato indirizzo, posta la certa responsabilità di , ne conseguirebbe l'eventuale responsabilità solidale del Comune;
responsabilità solidale che, come noto, non determina litisconsorzio necessario (ma facoltativo) con la conseguenza che il danneggiato ben può agire, per pagina 4 di 10 chiedere l'integrale risarcimento, nei confronti di uno solo dei responsabili – potendo, eventualmente, agire poi in regresso nei confronti del condebitore, qualora ve ne siano i presupposti.
Indimostrata e, dunque, inidonea ad escludere la sussistenza della qualifica di custode in capo alla
[...]
è altresì la circostanza per cui la convenuta, data l'ampiezza del territorio da “custodire” – in CP_1
quanto responsabile del servizio idrico integrato di 59 comuni, ricompresi in due Province (doc. 1 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) –, non sarebbe stata in grado di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa. La giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la responsabilità del proprietario prescinde dalla maggiore o minore estensione dell'area, dovendo invece essere accertata o esclusa in concreto, “in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (Cass. n. 24793 del 5 novembre 2013).
In altri termini, si è detto, che l'ampia estensione territoriale, lungi dal costituire un'esimente della responsabilità, potrebbe, al più, costituire un elemento sintomatico dell'impossibilità di custodia;
impossibilità che, tuttavia, deve essere dimostrata in concreto dal “custode” - e non in base ai poteri giuridici ed astratti che fanno capo al titolare - mediante specifica prova della concreta inesigibilità di un comportamento diverso. Prova concreta che, tuttavia, non è stata fornita.
Può dirsi, pertanto – ed in assenza di prova contraria – che, in quanto responsabile del servizio idrico e proprietaria della rete - la convenuta era obbligata monitorare costantemente anche la situazione dei tombini e a disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. CP_ Ne discende che la dovrà ritenersi custode e, dunque, legittimata passiva alla presente azione.
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerata l'attrice era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che è stata ampiamente fornita.
È emerso nel corso dell'istruttoria, in particolar modo dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (v. allegati n. 7-8-9-10 atto di citazione) – peraltro non contestata – rappresentante i luoghi di causa, non solo la sconnessione del manto stradale, ma anche le condizioni del tombino in oggetto.
Allo stesso modo le allegazioni della parte attrice sono state sufficientemente supportate, sul piano probatorio, da quanto riferito dai testi e (v. verbale d'udienza del Testimone_1 Testimone_2
29.09.2023), presenti al momento dei fatti. In particolare, entrambi, confermavano che il tombino era privo dell'apposito coperchio di ferro oltre che ricoperto da un pezzo di cartone;
i medesimi testi, poi, affermavano che proprio a causa dell'esistenza del pezzo di cartone che limitava la visibilità della scopertura di tale tombino, vi infilava un piede e cadeva a terra (cap. b di cui alla II Parte_1
memoria 183 c. VI c.p.c.).
pagina 5 di 10 Sulla genuinità di tali testimonianze non vi è motivo di dubitare dal momento che non sussiste, da parte degli stessi, alcun interesse o vantaggio diretto nella causa che potrebbe indurre questo giudice ad avere sospetti in ordine alla veridicità delle rispettive deposizioni che, pertanto andranno poste a fondamento della presente decisione.
Assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova sulla stessa gravante, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, avrebbe potuto considerarsi idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tale prova, tuttavia, non è stata sufficientemente addotta.
Non potrebbe, di certo, annoverarsi nell'alveo del fortuito la circostanza che il tombino fosse ricoperto da un oggetto esterno, trattandosi di circostanza non anomala o imprevedibile: è evidente, infatti,
l'idoneità di un tombino scoperchiato a “raccogliere” rifiuti presenti sul manto stradale.
Indimostrato, poi, è rimasto – nel caso concreto – l'eccepito contributo causale esclusivo dato dal CP_ che, in base alla prospettazione della “è solito compiere la pulizia delle strade attraverso CP_2
spazzole, il cui movimento rotatorio “innesca rotazioni sui chiusini delle prese stradali provocandone
a volte il sollevamento” (v. ns. doc. n. 3)”. Se da un lato, infatti, il “metodo” di pulizia delle strade non potrebbe costituire un evento eccezionale ed imprevedibile, dovendo ben conoscere il soggetto proprietario dei tombini e deputato alla loro manutenzione tale circostanza, dall'altro non può non CP_ rilevarsi come, nel caso concreto – e tutto voler concedere - la ricostruzione fornita dalla sia rimasta una mera ipotesi, in alcun modo supportata da concreti elementi.
Né potrebbe annoverarsi nell'alveo del fortuito – e, dunque, di un comportamento imprevedibile ed anomalo – la situazione in cui un pedone inciampi su un tombino scoperchiato.
Sul punto, ritiene questo ufficio di dover dar seguito all'orientamento della Suprema Corte che sottolinea l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162). Si è detto, che il proprietario “si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione” del bene “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è
pagina 6 di 10 astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
11/07/2024 n.19078; Cass. n. 23919 del 22/10/2013).
D'altro canto, pacifico essendo che la presenza di un tombino scoperchiato sulla pubblica via costituisca un fattore idoneo, con altissima probabilità, a provocare danni a terzi, non si vede come, proprio la concretizzazione di quel rischio, possa costituire un comportamento anomalo attribuibile all'esclusiva condotta del danneggiato. Tra l'altro, parte convenuta non ha fornito – nemmeno sotto questo profilo – la prova di un comportamento imprudente, disattento o, comunque, poco diligente dell'attrice con la conseguenza che tale comportamento non potrebbe rilevare in questa sede nemmeno sotto il profilo del concorso causale ex art. 1227 c.c.
CP_ Appurata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per il danno evento subito dalla attrice e passando ad esaminare il profilo del danno conseguenza, l'attrice ha prodotto in giudizio ampia documentazione attestante le conseguenze dannose del danno patito.
Sul punto, la CTU espletata in corso di causa – all'esito dell'attenta analisi della documentazione in atti
– ha concluso per la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 5-6
CTU).
La CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva, giungendo a conclusioni dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente oltre che ispirati a criteri valutativi corretti, con la conseguenza che questo giudice intende farle proprie. D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come gli stessi CTP delle parti, non muovevano alcuna contestazione alle conclusioni del tecnico nominato dal Tribunale.
In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza dell'infortunio ha subito Parte_1 un'invalidità biologica permanente pari al 9%. Inoltre, l'ausiliario del giudice, ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 7 di inabilità temporanea assoluta, giorni 30 di invalidità biologica temporanea al 75%, giorni 30 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione questo giudice ritiene di dover adottare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla “vocazione nazionale” – evidenziata anche dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 – sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso. Il danno non patrimoniale così considerato assume quindi una natura onnicomprensiva, tenendo conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite pagina 7 di 10 di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (v. Cass. 18746/2014;
Cass. 12549/2015; Cass. 9320/2015).
Tale liquidazione del danno risponde, dunque, ai principi dell'integralità del ristoro e tende, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, concernendo tutti gli aspetti o voci di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia.
In considerazione di quanto sopra, ad avviso di questo Ufficio, non andrà riconosciuto il danno morale
(Cassazione, sentenza del 10 novembre 2020 nr. 25164), in quanto non specificamente provato, né la personalizzazione del danno posto che non risultano conseguenze particolari e del tutto personali ulteriori che abbiano portato un peggioramento nella qualità dell'esistenza dell'attrice rispetto ai danni che un qualunque soggetto della stessa età e nelle stesse condizioni avrebbe subito. In relazione al danno morale, in particolare, non è fuor d'opera ricordare il più recente orientamento della Suprema
Corte che, correttamente, ha censurato la pratica – cristallizzata sin anche nelle Tabelle Milanesi fino al
2020 – di includere “automaticamente” lo stesso nell'alveo della quantificazione del risarcimento. Si è detto, infatti, che coloro che agiscono in giudizio per chiedere il risarcimento di un danno biologico e di un danno morale devono non solo “allegarlo” (cioè “chiederlo” in modo dettagliato, argomentato e specifico), ma anche provarlo.
Pertanto, nel fare applicazione delle tabelle milanesi – nel caso non sia adeguatamente dimostrato il danno morale – dovrà essere considerata, valorizzata e risarcita “la sola voce del danno biologico depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate”
(Cassazione sentenza del 10 novembre 2020 nr. 25164). Non avendo l'attrice nemmeno allegato l'esistenza di conseguenze ulteriori ovvero di una peculiare sofferenza immediatamente ed unicamente riconducibile al sinistro, la quantificazione del danno non potrà tenere conto né della personalizzazione né del danno morale.
In conclusione, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso (78 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno patito dall'attrice come segue:
- a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 13.496,00 attuali (punto per il danno biologico euro 2.438,24). Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) in funzione aritmicamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
-
pagina 8 di 10 - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea assoluta (gg. 7) appare equo liquidare la somma di € 805,00 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea relativa al 75% (gg. 30) appare equo liquidare la somma di € 2.587,50 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea al 50% (gg. 30) appare equo liquidare la somma di € 1.725,00 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea al 25% (gg. 20) appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali.
Per un totale di € 19.188,50, somma su cui dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia.
Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato il sinistro e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (cass. Civ. sez. un. 17/02/95 n.
1712).
A tali somme dovranno aggiungersi quelle per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, documentato in atti (v. doc. 6 atto di citazione) e relativo alle spese per prestazioni sanitarie
– esborsi ritenuti congrui, in relazione all'accaduto, anche in sede di CTU e non contestati –, certamente riconducibili al sinistro per cui è causa per euro 3.025,00.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Quanto alle spese di CTU, queste saranno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1603 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attrice e, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per il sinistro patito dall'attrice:
- condanna la convenuta a risarcire all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di €19.188,50 somma già rivalutata all'attualità oltre interessi come in parte motiva e, a titolo di danno pagina 9 di 10 patrimoniale, la complessiva somma di euro 3.025,00 oltre interessi calcolati come specificato in parte motiva;
- condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 4500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Ascoli Piceno, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RICCI FRANCESCO giusta procura in Parte_1
atti;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARINO CP_1
DAVID MARIA, MARCO DIMOLA e CERIONI ALBERTO giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio Parte_1 [...]
spiegando che in data 1.02.2020, mentre camminava a piedi, inciampava in un tombino aperto e CP_1
non visibile perché occultato da un pezzo di cartone, cadendo rovinosamente a terra.
Aggiungeva di aver inoltrato al richiesta di risarcimento dei danni subiti con Controparte_2
lettera del 19.01.2020 e che il le comunicava, in data 16.09.2021, che il sinistro era stato CP_2
causato dalla mancanza del chiusino che copre la presa della linea idrica di proprietà e competenza della di . Pertanto, in data 13.10.2021 l'attrice inoltrava a quest'ultima CP_1 CP_2
richiesta di risarcimento dei danni subiti alla quale non seguiva, però, alcun esito positivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia al Giudice Ecc.mo, contrariis reiectis, riconoscere la responsabilità esclusiva della ai sensi dell'art. Controparte_3
2051 c.c. nella causazione del sinistro de quo e conseguentemente condannarlo a risarcire in favore
pagina 1 di 10 della sig.ra la somma di € 51.990,00, o quella diversa anche maggiore che Parte_1
parrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto ed in diritto tutto quanto sostenuto CP_1 dall'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum. In particolare, riguardo all'an, sosteneva come l'attrice non avesse fornito la prova del rapporto causale tra la cosa e il danno lamentato anche in considerazione delle condizioni dei luoghi. Rilevava, in ogni caso, come fosse responsabile del servizio idrico integrato di 59 comuni, ricompresi in due Province, per cui, data l'ampiezza del territorio, non avrebbe potuto esercitare un effettivo potere di fatto sulla cosa. Eccepiva, poi, la sussistenza del fortuito, nel caso di specie costituito dalla colpa della danneggiata che, nonostante le condizioni del manto stradale e la possibilità di procedere attraverso un percorso alternativo, sceglieva di procedere lungo un tratto non pedonale e dissestato. Sottolineava, tra l'altro, come l'attrice avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche il in quanto proprietario della strada e quindi Controparte_2
titolare dei poteri di gestione, custodia, controllo e intervento relativi alla stessa. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa e concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_ rejectis, così giudicare: In via principale – rigettare tutte le domande svolte nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché sfornite di supporto probatorio. In via subordinata – nel denego caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da parte attrice, ridurre il risarcimento dovuto in proporzione a) alla condotta del CP_2
quale causa concorrente nella produzione del danno subito dalla SI.ra ; e b) alla condotta Pt_1 comunque colposa di parte attrice nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%)”.
La causa veniva istruita mediante prove orali e, espletata una CTU medico-legale, era chiamata all'udienza del 04.10.2024 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – ove veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in quella sede precisate dalle parti – da intendersi in questa sede richiamate e ritrascritte – con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, è chiaro che nel caso di specie la responsabilità invocata dall'attrice debba essere inquadrata in quella per le cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. in base al quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto la disposizione richiamata presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, identificandosi lo stesso in una relazione di fatto tra la cosa e il soggetto titolare di un effettivo potere fisico sulla stessa.
pagina 2 di 10 Ne consegue che è da considerare custode chiunque eserciti un potere di fatto sulla cosa, controllando e vigilando su di essa, in modo da impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi controlla le modalità d'uso e di conservazione del bene con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo del custode. Ed infatti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel ritenere che “nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., va individuata un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (v. Cass. 1468/2014;
Cass. 56/2016; Cass. 295/2015; Trib. Bari 10/03/2016, n. 1350; Trib. Salerno 11/01/2016, n. 95).
Per la sua configurazione è quindi sufficiente la dimostrazione, da parte dell'attrice, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. Occorre al riguardo segnalare, infatti, che recentemente la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato non è tenuto nemmeno alla dimostrazione dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando, invece, su quest'ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 6651 del
09 marzo 2020).
Il proprietario, infatti, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, il quale può consistere sia nell'esistenza di una “alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (cfr. Cass. Civ. 18 febbraio 2014, n. 3793 v. Cass. 21531/2017; Cass. 13222/2016; Cass. 1896/2015; Cass. 22684/2013).
Ed infatti, sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale sul punto, il comportamento del danneggiato intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne discende che, nel caso in cui sia eccepita dal custode la colpa della vittima, l'esclusione della responsabilità del custode esige una duplice prova (in capo al custode) e, dunque, un duplice accertamento: da un lato, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e, dall'altro, che quella condotta non fosse prevedibile' (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017). In altri termini, la mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non potrebbe assurgere a causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la pagina 3 di 10 condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31/10/2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16/02/2021). Tuttavia, la disattenzione della vittima non rimane del tutto indifferente alla fattispecie posto che, nel caso in cui il comportamento colposo del danneggiato – la cui prova, giova ribadirlo, grava sul custode - non essendo imprevedibile non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, non di meno esso potrà, comunque, integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. Cass. 8 maggio
2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, innanzitutto occorre individuare il soggetto che va considerato “custode” della cosa che ha provocato il danno e, in particolare, il soggetto su cui gravavano gli obblighi di vigilanza, custodia e manutenzione di cui si è detto. Sul punto, ritiene questo giudice di dover dar seguito al costante indirizzo della Suprema Corte in forza del quale, qualora il sinistro sia avvenuto a causa di un tombino presente su una strada di proprietà dell'ente pubblico, la responsabilità del proprietario del tombino non può di certo escludersi in considerazione della posizione dello stesso sulla pubblica via. È evidente, infatti, che indipendentemente al collocamento sul suolo pubblico, gli obblighi di custodia e manutenzione permangono in capo al proprietario del bene, nonostante – e la precisazione non appare superflua – a determinate condizioni, anche l'ente pubblico proprietario della strada potrebbe essere chiamato a rispondere, in aggiunta (e, dunque, solidalmente) alla responsabilità del proprietario del tombino.
Si è detto, infatti, che può predicarsi la responsabilità esclusiva del proprietario della “cosa” – nel caso che ci occupa il tombino – solamente nel caso in cui l'area risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia del terzo, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale che, pertanto, ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area in cui si è verificato il sinistro – seppur a causa di una “cosa” di proprietà di terzi - risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia anche da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme al terzo – come avvenuto nel caso di specie - consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico del terzo che dell'ente
(sentenza 25 giugno 2013, n. 15882).
CP_ Aderendo al summenzionato indirizzo, posta la certa responsabilità di , ne conseguirebbe l'eventuale responsabilità solidale del Comune;
responsabilità solidale che, come noto, non determina litisconsorzio necessario (ma facoltativo) con la conseguenza che il danneggiato ben può agire, per pagina 4 di 10 chiedere l'integrale risarcimento, nei confronti di uno solo dei responsabili – potendo, eventualmente, agire poi in regresso nei confronti del condebitore, qualora ve ne siano i presupposti.
Indimostrata e, dunque, inidonea ad escludere la sussistenza della qualifica di custode in capo alla
[...]
è altresì la circostanza per cui la convenuta, data l'ampiezza del territorio da “custodire” – in CP_1
quanto responsabile del servizio idrico integrato di 59 comuni, ricompresi in due Province (doc. 1 di cui alla comparsa di costituzione e risposta) –, non sarebbe stata in grado di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa. La giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la responsabilità del proprietario prescinde dalla maggiore o minore estensione dell'area, dovendo invece essere accertata o esclusa in concreto, “in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità” (Cass. n. 24793 del 5 novembre 2013).
In altri termini, si è detto, che l'ampia estensione territoriale, lungi dal costituire un'esimente della responsabilità, potrebbe, al più, costituire un elemento sintomatico dell'impossibilità di custodia;
impossibilità che, tuttavia, deve essere dimostrata in concreto dal “custode” - e non in base ai poteri giuridici ed astratti che fanno capo al titolare - mediante specifica prova della concreta inesigibilità di un comportamento diverso. Prova concreta che, tuttavia, non è stata fornita.
Può dirsi, pertanto – ed in assenza di prova contraria – che, in quanto responsabile del servizio idrico e proprietaria della rete - la convenuta era obbligata monitorare costantemente anche la situazione dei tombini e a disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. CP_ Ne discende che la dovrà ritenersi custode e, dunque, legittimata passiva alla presente azione.
Ciò posto, come visto, l'unica prova di cui era onerata l'attrice era quella relativa alla sussistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Prova che è stata ampiamente fornita.
È emerso nel corso dell'istruttoria, in particolar modo dalla documentazione fotografica depositata da parte attrice (v. allegati n. 7-8-9-10 atto di citazione) – peraltro non contestata – rappresentante i luoghi di causa, non solo la sconnessione del manto stradale, ma anche le condizioni del tombino in oggetto.
Allo stesso modo le allegazioni della parte attrice sono state sufficientemente supportate, sul piano probatorio, da quanto riferito dai testi e (v. verbale d'udienza del Testimone_1 Testimone_2
29.09.2023), presenti al momento dei fatti. In particolare, entrambi, confermavano che il tombino era privo dell'apposito coperchio di ferro oltre che ricoperto da un pezzo di cartone;
i medesimi testi, poi, affermavano che proprio a causa dell'esistenza del pezzo di cartone che limitava la visibilità della scopertura di tale tombino, vi infilava un piede e cadeva a terra (cap. b di cui alla II Parte_1
memoria 183 c. VI c.p.c.).
pagina 5 di 10 Sulla genuinità di tali testimonianze non vi è motivo di dubitare dal momento che non sussiste, da parte degli stessi, alcun interesse o vantaggio diretto nella causa che potrebbe indurre questo giudice ad avere sospetti in ordine alla veridicità delle rispettive deposizioni che, pertanto andranno poste a fondamento della presente decisione.
Assolto, da parte dell'attrice, l'onere della prova sulla stessa gravante, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, avrebbe potuto considerarsi idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tale prova, tuttavia, non è stata sufficientemente addotta.
Non potrebbe, di certo, annoverarsi nell'alveo del fortuito la circostanza che il tombino fosse ricoperto da un oggetto esterno, trattandosi di circostanza non anomala o imprevedibile: è evidente, infatti,
l'idoneità di un tombino scoperchiato a “raccogliere” rifiuti presenti sul manto stradale.
Indimostrato, poi, è rimasto – nel caso concreto – l'eccepito contributo causale esclusivo dato dal CP_ che, in base alla prospettazione della “è solito compiere la pulizia delle strade attraverso CP_2
spazzole, il cui movimento rotatorio “innesca rotazioni sui chiusini delle prese stradali provocandone
a volte il sollevamento” (v. ns. doc. n. 3)”. Se da un lato, infatti, il “metodo” di pulizia delle strade non potrebbe costituire un evento eccezionale ed imprevedibile, dovendo ben conoscere il soggetto proprietario dei tombini e deputato alla loro manutenzione tale circostanza, dall'altro non può non CP_ rilevarsi come, nel caso concreto – e tutto voler concedere - la ricostruzione fornita dalla sia rimasta una mera ipotesi, in alcun modo supportata da concreti elementi.
Né potrebbe annoverarsi nell'alveo del fortuito – e, dunque, di un comportamento imprevedibile ed anomalo – la situazione in cui un pedone inciampi su un tombino scoperchiato.
Sul punto, ritiene questo ufficio di dover dar seguito all'orientamento della Suprema Corte che sottolinea l'irrilevanza della disattenzione del pedone su strada pubblica, salva l'ipotesi della sua condotta abnorme (Cass. n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162). Si è detto, che il proprietario “si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione” del bene “su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (nella specie, la S.C. cassava la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è
pagina 6 di 10 astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)", salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III,
11/07/2024 n.19078; Cass. n. 23919 del 22/10/2013).
D'altro canto, pacifico essendo che la presenza di un tombino scoperchiato sulla pubblica via costituisca un fattore idoneo, con altissima probabilità, a provocare danni a terzi, non si vede come, proprio la concretizzazione di quel rischio, possa costituire un comportamento anomalo attribuibile all'esclusiva condotta del danneggiato. Tra l'altro, parte convenuta non ha fornito – nemmeno sotto questo profilo – la prova di un comportamento imprudente, disattento o, comunque, poco diligente dell'attrice con la conseguenza che tale comportamento non potrebbe rilevare in questa sede nemmeno sotto il profilo del concorso causale ex art. 1227 c.c.
CP_ Appurata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per il danno evento subito dalla attrice e passando ad esaminare il profilo del danno conseguenza, l'attrice ha prodotto in giudizio ampia documentazione attestante le conseguenze dannose del danno patito.
Sul punto, la CTU espletata in corso di causa – all'esito dell'attenta analisi della documentazione in atti
– ha concluso per la compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica dell'incidente (cfr. pag. 5-6
CTU).
La CTU medico legale che si è rivelata chiara ed esaustiva, giungendo a conclusioni dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione del consulente oltre che ispirati a criteri valutativi corretti, con la conseguenza che questo giudice intende farle proprie. D'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come gli stessi CTP delle parti, non muovevano alcuna contestazione alle conclusioni del tecnico nominato dal Tribunale.
In particolare, il consulente ha ritenuto che in conseguenza dell'infortunio ha subito Parte_1 un'invalidità biologica permanente pari al 9%. Inoltre, l'ausiliario del giudice, ha correttamente quantificato il danno alla persona da inabilità temporanea riconoscendo giorni 7 di inabilità temporanea assoluta, giorni 30 di invalidità biologica temporanea al 75%, giorni 30 di invalidità biologica temporanea al 50% e giorni 20 di invalidità biologica temporanea al 25%.
In merito ai parametri della liquidazione questo giudice ritiene di dover adottare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla “vocazione nazionale” – evidenziata anche dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 – sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle
Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso. Il danno non patrimoniale così considerato assume quindi una natura onnicomprensiva, tenendo conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite pagina 7 di 10 di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (v. Cass. 18746/2014;
Cass. 12549/2015; Cass. 9320/2015).
Tale liquidazione del danno risponde, dunque, ai principi dell'integralità del ristoro e tende, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, concernendo tutti gli aspetti o voci di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si compendia.
In considerazione di quanto sopra, ad avviso di questo Ufficio, non andrà riconosciuto il danno morale
(Cassazione, sentenza del 10 novembre 2020 nr. 25164), in quanto non specificamente provato, né la personalizzazione del danno posto che non risultano conseguenze particolari e del tutto personali ulteriori che abbiano portato un peggioramento nella qualità dell'esistenza dell'attrice rispetto ai danni che un qualunque soggetto della stessa età e nelle stesse condizioni avrebbe subito. In relazione al danno morale, in particolare, non è fuor d'opera ricordare il più recente orientamento della Suprema
Corte che, correttamente, ha censurato la pratica – cristallizzata sin anche nelle Tabelle Milanesi fino al
2020 – di includere “automaticamente” lo stesso nell'alveo della quantificazione del risarcimento. Si è detto, infatti, che coloro che agiscono in giudizio per chiedere il risarcimento di un danno biologico e di un danno morale devono non solo “allegarlo” (cioè “chiederlo” in modo dettagliato, argomentato e specifico), ma anche provarlo.
Pertanto, nel fare applicazione delle tabelle milanesi – nel caso non sia adeguatamente dimostrato il danno morale – dovrà essere considerata, valorizzata e risarcita “la sola voce del danno biologico depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate”
(Cassazione sentenza del 10 novembre 2020 nr. 25164). Non avendo l'attrice nemmeno allegato l'esistenza di conseguenze ulteriori ovvero di una peculiare sofferenza immediatamente ed unicamente riconducibile al sinistro, la quantificazione del danno non potrà tenere conto né della personalizzazione né del danno morale.
In conclusione, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso (78 anni), posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica dell'attrice, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno patito dall'attrice come segue:
- a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 13.496,00 attuali (punto per il danno biologico euro 2.438,24). Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità (tenendo conto dell'età dell'attrice al momento delle lesioni e del grado delle lesioni stesse) in funzione aritmicamente decrescente rispetto all'età del danneggiato ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi;
-
pagina 8 di 10 - a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea assoluta (gg. 7) appare equo liquidare la somma di € 805,00 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea relativa al 75% (gg. 30) appare equo liquidare la somma di € 2.587,50 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea al 50% (gg. 30) appare equo liquidare la somma di € 1.725,00 attuali;
- a titolo di risarcimento del danno derivante da inabilità temporanea al 25% (gg. 20) appare equo liquidare la somma di € 575,00 attuali.
Per un totale di € 19.188,50, somma su cui dovranno conteggiarsi gli interessi dal giorno del fatto alla data della presente pronuncia.
Al fine di effettuare tale calcolo, in base al costante insegnamento della Corte di Cassazione sarà necessario “devalutare” tale somma al giorno in cui si è consumato il sinistro e sull'importo così ottenuto calcolare gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata (cass. Civ. sez. un. 17/02/95 n.
1712).
A tali somme dovranno aggiungersi quelle per il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, documentato in atti (v. doc. 6 atto di citazione) e relativo alle spese per prestazioni sanitarie
– esborsi ritenuti congrui, in relazione all'accaduto, anche in sede di CTU e non contestati –, certamente riconducibili al sinistro per cui è causa per euro 3.025,00.
Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
Per ciò che concerne le spese di lite, le stesse seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (tenuto conto di quanto liquidato), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte attrice.
Quanto alle spese di CTU, queste saranno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1603 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda dell'attrice e, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per il sinistro patito dall'attrice:
- condanna la convenuta a risarcire all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di €19.188,50 somma già rivalutata all'attualità oltre interessi come in parte motiva e, a titolo di danno pagina 9 di 10 patrimoniale, la complessiva somma di euro 3.025,00 oltre interessi calcolati come specificato in parte motiva;
- condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 4500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Ascoli Piceno, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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