Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1165/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2002/24 (dr. Porcelli), discussa all'udienza collegiale del 6.2.2025 e promossa
DA (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA BEVILACQUA (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA D. DE C.F._1
DOMINICIS 14, presso lo studio del difensore.
APPELLANTE CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. EDMONDO CAPECELATRO (c.f.
ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE C.F._3
PREMUDA 14, presso lo studio del difensore. APPELLATO
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO PILUSO (c.f. CP_2
) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA MAZZINI C.F._4
7, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: “ nel merito, voglia accogliere il presente appello e riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il Tribunale di Milano dichiarava prescritte le cartelle n.ri 06820170040087667/000; 06820170084218692/000 e, dunque, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 2002/2024
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PER L'APPELLATO “- Dichiarare nullo, inammissibile, CP_1 improcedibile, infondato per violazione dell'art. 342 e art. 348 c.p.c. e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da in persona del rapp.te Parte_1 legale p.t.,
- in subordine:
-confermare integralmente la sentenza appellata;
- dichiarare inammissibile il deposito, da parte dell'appellante e/o altri interventori di qualsiasi relata di notifica e/o dichiarare priva di valore probatorio qualunque relata di notifica depositata in copia e/o priva di attestazione di conformità;
- accertare e dichiarare l'omessa e/o comunque irregolare notifica nei modi e nei termini di legge degli atti presupposti ed estrisecanti le pretese esattoriali;
- accertare la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito vantato da
, e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, inesistenza e nullità delle Parte_1 cartelle esattoriali
- accertare e dichiarare LI sud e Controparte_3 non vantano alcun credito nei confronti dell'appellato; CP_2
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, oltre Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario”. PER L'APPELLATO : “nel merito: accertare e dichiarare che i crediti CP_2
di cui alle cartelle di pagamento n.06820170040087667 e CP_2
n.06820170084218692 non possono dirsi in alcun modo prescritti condannando, per l'effetto, al pagamento in favore Controparte_1 dell'Istituto delle somme indicate nelle cartelle di pagamento sopra cennate ovvero di quell'altra somma, anche minore, che risulterà di giustizia al termine del giudizio;
in ogni caso: condannare alla integrale rifusione dei Controparte_1 compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito”. MOTIVI IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto l'impugnativa spiegata da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n.06820189027322582000, notificata il 10.1.2024 e, per l'effetto, ha dichiarato la prescrizione dei crediti di cui alle sottostanti cartelle n. 06820170040087667/000, e n. 06820170084218692/000, rispettivamente
2 notificate il 5.9.2017 e il 14.2.2019, relativamente alle quali non erano stati prodotti atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Con ricorso depositato il 31.10.2024 ha Parte_1 impugnato la decisione indicata in epigrafe lamentando la parziale erroneità della sentenza per non aver rilevato la produzione di atti interruttivi e, precisamente, dell'intimazione di pagamento n. 06820189027322582000, nonché del preavviso di ipoteca n. 06876201900009674000, rispettivamente notificati in data 02/10/2018 e in data 21/01/2020.
Inoltre, secondo l'appellante, doveva tenersi conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotti dalla normativa emergenziale da covid 19, per una durata complessiva pari a 492 giorni, sì che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (10/01/2024) il termine prescrizionale quinquennale risultava non decorso sia per la cartella 06820170040087667000 (notificata in data 05/09/2017 il cui termine prescrizionale cadeva in data 10/01/2024) sia per la cartella n. 06820170084218692000 (notificata in data 14/02/2019).
Si è costituito l'appellato il quale ha eccepito, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti posti dall'art. 342 cpc. Inoltre, l'appellato ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso intervenuta a mezzo pec, la quale recava l'intestazione “notificazione ex art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n. 546/1992” -che inerisce al processo tributario- e non già l'intestazione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, come necessario nel caso di specie.
L'appellato ha anche sostenuto l'irregolarità della notificazione degli atti interruttivi atteso che non aveva Parte_1 documentato la prova della ricezione della raccomandata informativa trasmessa ex lege al destinatario, relativa alla intervenuta consegna del plico in mano a terze persone. Poiché gli atti erano stati consegnati alla moglie del destinatario, in un caso, e alla figlia, nell'altro, la carenza di prova della consegna dell'informativa al inficiava la regolarità della CP_1 notificazione.
Si è costituito anche l'appellato il quale ha aderito alle difese di CP_2 CP_4 chiedendo la parziale riforma della sentenza.
All'udienza del 6.2.2015, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Ai fini della delibazione del giudizio il collegio rileva l'esistenza di ragioni di pregiudizialità logico-giuridiche che impongono la preliminare disamina
3 dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome asseritamente introdotto in violazione dell'art. 342 c.p.c. Il vaglio della censura può essere condotto alla luce dell'orientamento ormai consolidato secondo il quale : “Il principio di specificità dei motivi di impugnazione - richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata - impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, cosi da incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. n.15533/2018). In applicazione di detto orientamento, reiteratamente condiviso, questa Corte ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (App. Milano, n. 579/2020). Atteso che il collegio non intende discostarsi dal predetto orientamento e che nel caso di specie l'atto soddisfa il modello legale, risultando adeguatamente illustrate le argomentazioni impugnate, le contrapposte ragioni di critica e le proposte di riforma alla sentenza, la censura deve essere respinta. E' altresì infondata la censura relativa alla nullità della notificazione del ricorso siccome effettuata ai sensi dell'art. art. 16 bis, comma 3, D.lgs. n. 546/1992 e non ex lege n. 53 del 1994 . Al proposito il Collegio rileva che l'irregolarità eccepita ha ad oggetto un semplice vizio, sanabile per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., con la conseguenza che se la notifica ha consentito comunque di presentare un valido atto difensivo anche sul merito delle questioni disquisite, come nel caso di specie, le eventuali nullità del procedimento di notificazione restano comunque sanate dalla presentazione dell'atto stesso (ex plurimis Cass. n. 9066/2024). Tanto preliminarmente ritenuto, il Collegio rileva che dalla disamina del fascicolo in primo grado di risulta l'allegazione dell'atto interruttivo n. CP_4
06820189027322582000, relativo alla cartella n. 06820170040087667000, il quale è stato consegnato alla moglie del debitore all'indirizzo del medesimo in data 2.10.18, nonché l'allegazione dell'atto interruttivo n.
4 06876201900009674000, contenente entrambi i titoli per cui è causa, il quale è stato consegnato al medesimo indirizzo, alla figlia del in CP_1 data 21.1.20. Ciò posto, ai fini del vaglio della regolarità della notificazione, il Collegio rileva che, secondo l'orientamento consolidato della S.C., per il perfezionamento della notificazione è sufficiente che il plico postale contenente l'atto impositivo sia stato consegnato a persona rinvenuta al domicilio del debitore, senz'altra formalità. In tal senso si è di recente espressa la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1686/2023 la quale ha affermato che “La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora CP_4 eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'eccezione di parte appellata relativa all'invalidità della notificazione degli interruttivi è destituita di fondamento. Per quel che riguarda il vaglio dell'eccezione di prescrizione, il Collegio osserva che la cartella n. 06820170040087667/000 era stata notificata in data 5.9.17, mentre la decorrenza della prescrizione era stata interrotta con l'atto notificato il 2.10.18; la cartella n. 06820170084218692/000 era stata notificata in data14.2.19 e la decorrenza della prescrizione era stata interrotta con la notificazione del preavviso di ipoteca ricevuto in data 21.1.20, il quale recava menzione anche alla precedente cartella n. 06820170040087667/000, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, ovvero il 10.1.2024, il termine prescrizionale quinquennale, per entrambi titoli, non era decorso. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellato CP_1
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 800,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, a favore di e CP_4 di CP_2
P.Q.M.
5 In parziale riforma della sentenza n. 2002/24 del Tribunale di Milano, respinge l'impugnativa avverso le cartelle n. 06820170040087667/000 e n. 06820170084218692/000. Conferma le restanti statuizioni di merito. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 in favore dell'appellante e dell'appellato che liquida complessivamente CP_2 in €. 800,00 ciascuno, oltre accessori e spese generali. Milano, 6.2.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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