Articolo 82 del Codice ambientale
Articolo 70Articolo 72
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29 aprile 2006
Art. 82. (acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile) 1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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