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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12830/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SONCINI LUDOVICA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SARAMONDI LAURA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 08/07/2024, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Capo d'Orlando-ME in data 31.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capo d'Orlando-ME al numero 9, parte II, serie A, dell'anno 2008), hanno chiesto
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa familiare sita a Brescia in via Famiglia Boccacci, 11 in locazione con contratto intestato alla RA , CP_1 resta assegnata alla stessa, con gli arredi ivi presenti, che vi abiterà con il figlio Per_1
3) I coniugi concordano che il sig. lasci la casa coniugale entro e non oltre il giorno 1 Luglio 2024, dichiarando che Pt_1
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quest'ultimo si è trasferito presso altro immobile sito in Mompiano – Brescia alla via Cacciadenno 16;
4) il figlio minore resta affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori i quali, pertanto, Per_1 assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza, quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio, impegnandosi, altresì, a garantire che lo stesso possa mantenere rapporti con le rispettive famiglie di origine dei genitori. Il minore avrà collocamento prevalente presso la madre, RA , in via Famiglia Boccacci, 11 a Brescia. CP_1
5) Le parti concordano che stante l'età, possa avere libertà di vedere il padre quando lo desidera, con garanzia Per_1 di almeno due giorni / pomeriggi (se periodo scolastico) infrasettimanali e due fine settimana alternati tra i genitori dal venerdì alla domenica.
6) I genitori concorderanno di volta in volta, tenendo in conto i preminenti interessi del figlio, con chi il figlio trascorrerà i giorni del Natale / Santo Stefano, ultimo dell'anno / capodanno, Pasqua / Pasquetta, considerando la possibilità di alternare di anno in anno le suddette festività.
7) Durante le vacanze estive, trascorrerà un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 ciascun genitore, con impegno degli stessi a comunicarsi, entro il 31 maggio di ciascun anno, i periodi prescelti e la località di vacanza eventualmente individuata ed a sopportare autonomamente i relativi costi. Entro il medesimo termine ciascuna parte dovrà altresì comunicare all'altra il periodo di vacanza prescelto, pari ad una settimana, da trascorrere autonomamente con impegno di ciascun genitore di accudire il figlio nei giorni di assenza dell'altro genitore. Per ogni altra festività “da calendario” si applicherà il criterio dell'alternanza o, se prevalente, la richiesta del ragazzo.
8) Considerato il collocamento prevalente del figlio presso la madre e la differenza reddituale, il signor verserà alla Pt_1 RA a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00 euro), CP_1 somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla RA IBAN alle seguenti CP_1 coordinate IT 66 A 01030 11200 00000099526 Banca Monte dei Paschi di Siena;
il versamento sarà anticipato entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, da rimborsarsi alla parte che le ha anticipate entro il medesimo termine del giorno 10 del mese successivo, che si riporta di seguito per mera completezza: “Spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: I) medico specialistiche prescritte dal medico curante, II) cure dentistiche presso strutture pubbliche, III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica, IV) tickets sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tempo prolungato pre-scuola e dopo- scuola Spese per la custodia di prole minorenne spese per la custodia che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni baby-sitter, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, solo nell'ipotesi di indisponibilità dell'altro genitore, di parenti dei minori sia paterni che materni o di altre alternative gratuite;
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi, Spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze”. Con riferimento alle spese straordinarie, le parti concordano che, anche le spese che non necessitano di preventiva autorizzazione dell'altro genitore, debbano invece esserlo per il caso in cui la spesa sia superiore ad euro 500,00.
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9) Eventuali “bonus” ricevuti a favore del figlio a titolo di rimborso spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dote sport-dote scuola-rimborsi del datore di lavoro (…) saranno da suddividersi nella misura del 50% tra genitori, laddove le somme delle relative spese straordinarie siano nel frattempo state rimborsate dall'altro genitore.
10) Eventuali riconoscimenti per merito scolastico e/o sportivo che i genitori riceveranno per il figlio dal proprio datore di lavoro che non sia relativo al punto precedente, ossia a rimborsi spese straordinarie, dovranno essere lasciati ad Per_1 con versamento su suo libretto di risparmio postale già esistente 1-0778507533 nr. 000045586806 aperto presso Ufficio Postale di Mompiano – Brescia.
11) Il figlio resterà a carico fiscale di entrambe i genitori che potranno altresì usufruire della detrazione fiscale Per_1 delle spese straordinarie nella medesima misura della loro ripartizione, ossia al 50%.
12) L'assegno unico Inps, laddove richiesto, verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
13) Sino al momento in cui il sig. ha lasciato la casa coniugale, pertanto sino alla data del 30/06/2024, i coniugi Pt_1 dichiarano di aver provveduto al mantenimento ordinario del figlio in modo diretto;
dal mese di Luglio 2024 il Sig. Pt_1 provvede puntualmente al versamento del contributo al mantenimento mensile del figlio, come concordato.
14) Il canone di locazione della casa familiare è stato corrisposto dal signor sino alla data del rilascio, quindi sino a Pt_1 tutta la mensilità di Giugno 2024; contestualmente si impegna a versare alla proprietaria ove è fissata l'abitazione coniugale RA l'intero ammontare dei canoni di affitto arretrati fino alla medesima data del 30 Parte_2 giugno 2024 compreso, manlevando la RA da ogni e qualunque relativa obbligazione, mentre la RA CP_1
provvederà in via esclusiva al versamento dei canoni di affitto e relative obbligazioni del conduttore dal 1 luglio CP_1
2024.
Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economico-patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, i ricorrenti stabiliscono che:
15) Il signor si impegna a trasferire a titolo gratuito la propria quota di proprietà del 50% dell'autovettura tipo Pt_1
GM KLAC CM41 2242 immatricolazione del 07/09/2010 tg EC803CG in comproprietà con la CP_2
Signora e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione;
il trasferimento avverrà a cura e spese della CP_1 RA che diverrà piena proprietaria del bene. CP_1
16) I ricorrenti concordano che il contratto relativo alla Piazzola nr. 229 presso camping Sereno di Moniga del Garda (Bs) non verrà rinnovato per l'anno 2024/2025 e che la RA provvederà a propria cura e spese allo CP_1 smaltimento e/o vendita della roulotte essendone proprietaria in via esclusiva. Per l'estate 2024 le parti hanno concordato modi e tempi di utilizzo del bene e null'altro hanno a pretendere in merito.
17) Con riferimento all'immobile in comproprietà tra i ricorrenti, così catastalmente individuata: catasto fabbricati e terreni del Comune di Messina Foglio 16 Particella 1363 Subalterno 5 Controparte_3
1 Piano 1 Rendita: Euro 397,67 Categoria A/2, Classe 9, Consistenza 5,5 vani, compravendita effettuata per
[...] atto del 24/09/2002 Pubblico ufficiale Sede MESSINA (ME) Repertorio n. 61745 Persona_2
Racc. 16543 – COMPRAVENDITA Trascrizione n. 20099.1/2002, la RA ed il signor CP_1 [...] si impegnano a trasferire al figlio minore a titolo gratuito, senza corrispettivo, quanto alla RA Parte_1 Per_1
la nuda proprietà della sua quota di proprietà della casa a Capo D'Orlando (ME), quanto al sig. la piena CP_1 Pt_1 proprietà della sua quota di proprietà del bene immobile, contestualmente verrà costituito diritto di usufrutto vitalizio su detto bene a favore della sola RA . Il trasferimento di cui sopra avverrà entro e non oltre giorni 90 CP_1 dall'omologa della separazione tra i coniugi avanti a Notaio scelto dalla RA che individua nella persona del CP_1
Notaio a cura e spese della stessa, che godrà dell'usufrutto vitalizio sul bene. Le restanti quote del CP_4 mutuo, garantito da ipoteca gravante sull'immobile, fino alla naturale estinzione, a far data dal trasferimento di cui sopra, saranno corrisposte dalla sola RA , che dichiara di manlevare il sig. da ogni e CP_1 Parte_1 qualsivoglia relativo onere;
fermo restando quanto sopra, per il caso di consenso della Banca, la RA si impegna CP_1
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ad effettuare accollo del mutuo succitato, con esclusione del sig. dallo stesso, senza null'altro da lui a pretendere. Per Pt_1
l'anno in corso, comunque non oltre la data dell'omologa della separazione, le parti si danno reciprocamente consenso all'utilizzo dell'immobile in comproprietà, per il quale hanno già concordato tempi e modi di fruizione. Il trasferimento dell'immobile e gli annessi accordi sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della sistemazione dei rapporti inerenti la crisi coniugale.
18) I coniugi dichiarano, altresì, di essere entrambi lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e di essere economicamente autosufficienti, pertanto non intendono formulare reciproche richieste di carattere economico a titolo di contributo al mantenimento mensile, né una tantum e/o in qualsivoglia altra forma individuabile dalla normativa, non essendovene necessità e/o presupposto giuridico personale e/o reciproco.
19) Spese legali e di giudizio compensate tra le parti.
20) Precisano di darsi reciproco assenso e nulla osta al rilascio / rinnovo del passaporto o documento equivalente valido per l'espatrio reciprocamente e per il figlio minore.
21) Le parti ricorrenti dichiarano di rinunciare sin d'ora ai termini di impugnazione del provvedimento di omologa emanando, non avendovi interesse.
22) I ricorrenti dichiarano, quindi, di confermare la procedura di separazione e divorzio congiunto, separorzio».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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