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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella AN Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.525/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 94/2024 pubblicata in data 5 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 10 agosto 2024 da:
. Emai_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via S. Maria a Cappella Vecchia n. 3 presso e nello studio degli avv.
NI AP e EL ET che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte d'appello di Bologna sezione lavoro e presso gli indirizzi pec dei suoi difensori e rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Servidio e Alberto Bova come da procura in atti
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 25.09.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1
. condannava quest'ultima al pagamento, a favore dello stesso, CP_2 Pt_1 della somma di euro 58.140,64 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità supplettiva di clientela e indennità meritocratica e condannava la società alla rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso , già agente di commercio con diritto di esclusiva Controparte_1 per conto della . per la Regione Emilia Romagna e per i clienti CP_2 Parte_1
a lui assegnati dal 1° marzo 2018 al 6 aprile 2021, chiedeva la condanna della società preponente, previo accertamento della legittimità del suo recesso dovuto a fatto e colpa della stessa, al pagamento dell'indennità in caso di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c. o, in via subordinata ed alternativa, al pagamento delle indennità di cui ai punti 12 e 13 degli AEC Commercio del 16 febbraio 2009 ossia l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela,
l'indennità cd. meritocratica e, in ogni caso, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società al pagamento delle differenze di provvigioni derivanti da rendicontazioni incomplete degli affari conclusi nella zona di competenza e per i clienti fuori zona assegnati, comprese le provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto e le cosiddette provvigioni indirette, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In particolare sosteneva di aver formato ex novo la clientela della società che operava insieme ad altre due aziende (AT s.r.l. e RI AN s.r.l.) nel settore tessile e che intendeva trovare clienti in Emilia Romagna e di avere curato gli affari per tre clienti fuori regione assegnatigli (Conbipel, , Per_1
Tessilform).
Deduceva che, dopo l'interruzione non amichevole dei rapporti con le due aziende collegate, anche la aveva cominciato a non essere Controparte_3 collaborativa con lo stesso.
Affermava che la società a novembre 2020 gli aveva chiesto di interrompere consensualmente il rapporto e che, stante il suo diniego, successivamente aveva intralciato il suo lavoro sino a richiedere la restituzione dei campionari in
2 febbraio e marzo 2021 e che le sue richieste di novembre 2020 e gennaio 2021 di comunicare gli estratti conto corretti nel quantum erano rimaste inevase.
Sosteneva di essere, quindi, receduto per giusta causa in quanto impossibilitato a svolgere il suo lavoro.
Si costituiva la società . chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_1 proposte da . Controparte_1
Negava la sussistenza dei presupposti della giusta causa di recesso sostenendo, invece, l'inadempienza dell'agente all'obbligo di rendicontare l'andamento dell'attività, come previsto da art.6 del contratto di agenzia, negava di non avere inviato gli estratti conto e affermava che, alla data del recesso, non era scaduto il termine per l'invio dell'estratto conto del primo trimestre 2021 e che, quindi, nessun inadempimento poteva addebitarsi alla stessa.
Affermava, inoltre, che le provvigioni maturate alla data del recesso erano state comunicate mediante i difensori e regolarmente corrisposte e negava che l'agente avesse procurato alla stessa nuovi clienti.
Sosteneva, infine, che l'agente avesse operato con aziende in diretta concorrenza con la medesima.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . CP_2 Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto legittimo il recesso operato dall'agente omettendo di considerare l'eccepito inadempimento del contratto di agenzia da parte del medesimo CP_1
In particolare sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse fondato il proprio convincimento su quanto riferito dall'agente stesso e dai testi e di cui aveva eccepito l'incapacità e, Testimone_1 Testimone_2 comunque, l'inattendibilità.
Deduceva, poi, che la deposizione della teste posta alla base della Tes_3 decisione del Tribunale fosse contraddittoria e che il giudice non avesse tenuto conto di elementi probatori documentali a favore della stessa come la risposta in data 13 gennaio 2021 data da attestandosi unicamente su quelli forniti CP_4 dall'agente.
Sosteneva, quindi, che la sentenza fosse nulla per aver usato criteri differenti nella valutazione dei fatti e delle prove.
3 Evidenziava, inoltre, che il giudice non aveva adeguatamente valutato l'inadempienza di alla produzione dei report mensili dedotta dalla CP_1 stessa e che non risultava provato il mancato invio degli estratti conto delle provvigioni lamentato dall'agente e posto a giustificazione del recesso.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza per aver erroneamente riconosciuto le differenze provvigionali e le altre indennità e sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata dall'agente e l'illegittimità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc disposta dal giudice tardivamente.
In particolare sosteneva che il giudice avesse erroneamente riconosciuto l'indennità meritocratica in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stante la formulazione delle conclusioni in via alternativa.
Evidenziava, inoltre, che il giudice si era immotivatamente discostato dalla ctu poi, che il giudice avesse erroneamente riconosciuto l'indennità di Per_2 fine rapporto stante il difetto di giusta causa e che la stessa fosse errata essendo plurimandatario. CP_1
Concludeva chiedendo che la corte d'appello accertasse e dichiarasse la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 430 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la nullità della sentenza in quanto il Giudice aveva ovviato all'omissione probatoria del ricorrente, ordinando il deposito dei documenti alla , utilizzando un CP_2 potere chiaramente inquisitorio in contrasto con i fondamentali principi costituzionali dell'imparzialità e terzietà del giudice, oltreché del contraddittorio.
Domandava, nel merito, l'accoglimento dell'appello e che venisse dichiarata nulla la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Ferrara, sezione lavoro per i motivi esposti
Chiedeva, inoltre, che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse, l'inesistenza della giusta causa del recesso esercitato da l'inadempimento CP_1 contrattuale dello stesso al contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiarasse che nulla era dovuto allo stesso a nessun titolo, stante l'inadempimento nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 marzo 2025 Controparte_1 contestando l'appello svolto dalla società e proponendo appello incidentale.
4 In particolare contestava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di integrazione della CTU e di accesso al cassetto fiscale di e Controparte_5 nella parte in cui aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento di provvigioni anche per affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia in un periodo congruo indicato dall'AEC in sei mesi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte ad eccezione dei capi rispetto ai quali aveva proposto appello incidentale.
Domandava, quindi, che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, venisse disposta in via istruttoria integrazione della ctu ordinando ai sensi dell'art. 210 e 421 c.p.c. a di consentire al ctu di accedere al Controparte_3 cassetto fiscale della società al fine di verificare le fatture emesse nella zona di competenza ed esclusiva dello stesso e dei clienti CP_6 Controparte_7
[... e Controparte_8
Chiedeva, quindi, che in accoglimento dell'appello incidentale la società appellante fosse condannata al pagamento delle differenze provvigionali dirette e indirette e delle indennità risultanti dovute a seguito dell'accertamento integrativo richiesto.
La causa istruita con la produzione di documenti, la ctu e l'istruttoria orale svolte in primo grado veniva discussa e decisa all' udienza del 25 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello relativo al recesso per giusta causa da parte dell'agente e alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di primo grado occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del Tribunale
In particolare il giudice di primo grado ha asserito che: “ § 4.1. E' stata più volte eccepita l'incapacità a testimoniare di e , Testimone_1 Testimone_2 subagenti di Controparte_1
Sul punto si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“l'incapacità di testimoniare, di cui all'art. 246 cod. proc. civ., postula un interesse, concreto ed attuale, che legittimi la assunzione della qualità di parte, in senso processuale e sostanziale, nella causa in cui il soggetto è chiamato a deporre, e, pertanto, non sussiste nel caso in cui il soggetto chiamato a deporre sia portatore di un interesse di mero fatto ad una determinata soluzione della causa (nella specie, la S.C. ha escluso l'incapacità del subagente a testimoniare
5 nella controversia fra preponente ed agente)”. (V 4340/86, mass n 447105). *
(Sez. L, Sentenza n. 5203 del 28/11/1989, Rv. 464381 - 01).
Nell'ambito della deposizione, inoltre, non sono emersi elementi che deponessero per una inattendibilità dei predetti testimoni;
né il fatto di avere collaborato con l'agente può essere posto in sé come profilo di inattendibilità.
La testimonianza di ma anche quella di “questa Testimone_1 Tes_2 azienda, qui, aveva fatturato zero” (pag.14) sono poi riscontrate esternamente anche da , legale rappresentante della convenuta, sul punto – Tes_4 importante- che la si stava affacciando al mercato emiliano romagnolo CP_2
e per questo aveva contattato l'agente di commercio (pag.25) fatto negato in memoria difensiva.
§5. Deve essere quindi esaminata la vicenda relativa alla cessazione del contratto di agenzia.
Il recesso è stato esercitato dall'agente con pec del 6 aprile 2021 nella quale egli descrive le circostanze che hanno portato alla decisione di sciogliere il contratto per giusta causa (doc.9 ricorrente).
Le cause addotte sono:
- nel corso degli ultimi mesi e in particolare sin dai primi mesi dell'anno 2020 non sono stati trasmessi i campioni relativi alle nuove stagioni nonostante i ripetuti solleciti;
- mancata trasmissione degli estratti conto corretti richiesti a voce e per iscritto;
- mancata evasione ordini che ha posto l'agente in difficoltà con i propri clienti;
- richiesta (“infine”) di restituire campioni.
L'agente sostiene di avere rotto i rapporti con due ditte strettamente collegate alla (il RI AN s.r.l. e AT s.r.l.) e che da quel momento CP_2
ha “remato contro” non prestando più la collaborazione necessaria CP_2 per adempiere al mandato (vedi ricorso e interrogatorio libero Controparte_1 del 18 ottobre 2022).
A seguito dell'istruttoria espletata e dei documenti prodotti si ritiene sussistente la giusta causa di recesso da parte dell'agente.
Dalle testimonianze di e emerge che: Testimone_1 Testimone_2
- non liquidava all'agente tutti gli affari conclusi per suo mezzo o CP_2 rispetto alle aziende da lui procurate come per 10-15.000 Parte_2 euro e negli ultimi sei mesi Per_1
6 - Vi era un ritardo sistematico nella presentazione degli estratti conto e delle fatture ma nell'ultimo periodo tale ritardo era divenuto insostenibile
- nella persona di telefonò a Liujo – CP_2 Tes_4 Parte_3 grosso cliente procurato da che non era più Parte_4 CP_1
l'agente quando invece il contratto era ancora vigente. Parimenti Tes_5 di IMPERIAL Linea Please ricevette una mail da ove era
[...] CP_2 comunicata la cessazione del rapporto agenziale, il quale invece era ancora in essere.
- Non erano offerte all'agente le informazioni necessarie per continuare il proprio lavoro ad esempio i prezzi
- Negli ultimi sei mesi prima della disdetta non venne fornito il campionario, essenziale per proporre ai clienti il prodotto della , tanto che alla Fiera CP_2 di gennaio 2021 riciclarono il campionario dell'anno precedente
Di tale ultima circostanza si era lamentato l'agente nella mail del 13 gennaio
2021 (doc.5) quando lamenta il mancato invio regolare dei CP_1 campionari “vi invito per tale ragione a ripristinare la trasmissione dei campioni con la cadenza necessaria, quantomeno settimanale, in modo da consentirci lo svolgimento dell'attività e della nostra obbligazione contrattuale…”.
Il teste ha ribadito che negli ultimi periodi erano ritardati l'invio dei Tes_2 campionari (pag.15).
Se si pone mente al fatto che la clientela della spaziava da aziende che CP_2 producevano capi stagione per stagione ad imprese di “fast fashion” che producevano capi nuovi con una maggiore frequenza;
se si considera che la
– come affermato dallo stesso ricorrente- quando si era “in buon Pt_5 accordo” “era molto brava a fornirci tanti campioni in maniera continuativa in esubero cioè veramente ci davano molta molta continuità e possibilità di lavorare con i clienti” (interr. pag.6) ; se si considerano tali circostanze CP_9
è evidente che non fornire più i campioni con regolarità rappresenta un ostacolo importante all'attività dell'agente. Ed al mancato invio regolare dei campioni si è da ultimo aggiunta la richiesta di restituzione dei medesimi, ciò che avrebbe lasciato l'agente senza mezzi per operare (mail 28 febbraio 2021 doc.7 ricorrente). Eloquente la fiera di gennaio 2021, allorquando si CP_1 presentò con un campionario vecchio che aveva trattenuto (pag.9 teste
7 . CP_1
Il mancato invio di campioni sempre rinnovati per poter operare – come avveniva in precedenza- rappresenta già di per sé una giusta causa di risoluzione del rapporto.
§5.1. Ha avuto conferma attraverso la testimonianza di anche il Tes_6 motivo di recesso riguardante la mancata evasione di ordini (pag.7 e seguenti udienza 21 marzo 2023)..
I fatti rilevanti si riferiscono al periodo immediatamente precedente al 13 gennaio 2021 (vedi doc.5 ricorrente). doveva consegnare alla CP_2 Tes_3 un campionario per metà di gennaio 2021- Paolini avrebbe dovuto proporre questi campionari ai rappresentanti di commercio nella stagione. I primi campioni, solo 5, sono arrivati ad aprile 2021, e sono stati rifiutati perché orami non più utili. Il 13 gennaio 2021 scrive a lamentando che “ad Tes_3 CP_1 oggi non ho nessuna notizia su cosa è pronto e cosa no, non mi era mai successo in tanti anni di lavoro di trovarmi così tanto in difficoltà con voi…devo uscire con una campagna vendite e siamo al 13 di gennaio, mi avevi promesso la ricezione di tutto entro il 15. Non penso che questo avverrà. Devo passarti gli ordini se ritardiamo ancora rischio di non poter fare la campagna vendite”(doc.5 ricorrente) . La giustificazione che ne dà riguarda una CP_2 presunta mancanza di informazioni sufficienti sul confezionamento dei capi, informazioni che avrebbero ben potuto essere acquisite per tempo dagli intermediari.
Anche questo fatto, che ha comportato la perdita di un affare consistente, giustifica autonomamente il recesso dell'agente, così come, ovviamente, il mancato invio di estratti conto che rappresentassero tutti gli affari conclusi.
Si è detto che non sempre l'agente usufruiva della cortesia delle Imprese che gli mettevano in copia le fatture degli ordini. A mente dell'art. 7 dell'AEC era la a doverlo fare ( Art.7 aec penultimo comma Se per consuetudine il CP_2 preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti).
Ciò chiarito, la regola indicata dalla Suprema Corte per valutare la giusta causa
è espressa dal principio di diritto secondo il quale “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di
8 lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata…Sez. L - , Sentenza n. 29290 del
12/11/2019, Sez. L - , Ordinanza n. 22246 del 04/08/2021).
A giudizio di questo interprete i fatti accaduti rappresentano, ognuno, un inadempimento grave agli obblighi derivanti dal mandato, ben illustrati dall'art.4 dell'AEC in atti e dall'art.1749 c.c. e giustificano il recesso. A maggior ragione se valutati nel loro insieme.
§5.2 Tale giudizio non è inficiato dal fatto allegato dall' secondo il quale Pt_6 sarebbe l'agente ad essere inadempiente per non avere settimanalmente visitato i clienti e mandato report mensili.
Il contratto di agenzia prevede che l'agente visiti regolarmente i clienti e tenga informata la mandante nonché a produrre rapporti mensili riguardanti le relazioni con la clientela. Premesso che il contratto non prevede la forma scritta dei report, afferma che i rapporti con la erano molto CP_1 Pt_5 frequenti, per telefono, per mail, in presenza.
Il fatto che non “visitasse” i clienti è smentito dalle provvigioni CP_1 abbondanti liquidate negli anni che hanno preceduto la crisi dei rapporti.
La teste , citata da , dichiara che l'agente non relazionava Tes_7 CP_2 sull'attività svolta (verbale 3 maggio 2023 pag.2 e 4). La testimone, tuttavia, ha lavorato poco per , formalmente da maggio 2021 e poi un mesetto in CP_2 precedenza occupandosi in ogni caso di fatturazione;
la circostanza esposta, infine, l'ha appresa da , legale rappresentante della società. Tes_4
E soprattutto l' non ha risolto il contratto per giusta causa e nemmeno Pt_6 in altro modo, così evidenziando plasticamente che il comportamento dell'agente rispetto ai suoi obblighi era ritenuto adeguato.
Sussiste quindi una giusta causa del recesso dell'agente ciò che comporta il diritto all'indennità di mancato preavviso.”
9 Orbene si ritiene che detta motivazione sia persuasiva e condivisibile tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta.
Innanzitutto i testi e non possono essere Testimone_1 Testimone_2 ritenuti incapaci di testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Dagli atti, dai documenti e dall'istruttoria svolta risulta solo che gli stessi erano CP_1 collaboratori/subagenti dell'appellato, ma non soci dello stesso in quanto non era una società e era una ditta individuale e aveva
[...] Controparte_1 stipulato, in tale qualità, il contratto di agenzia con la società appellante.
Il contratto di agenzia e le fatture, inoltre, indicano come agente Controparte_1 come ditta individuale e non come società.
Né in contrario rileva, per poter ritenere i testi incapaci ex art. 246 cpc, che e abbiano riferito alcune circostanze Testimone_8 Testimone_2 relative all'agente utilizzando il plurale, considerato che il Controparte_1 rapporto di agenzia era stato instaurato solo con quest'ultimo e che, pertanto, gli stessi non avevano alcuna legittimazione a partecipare al giudizio.
Considerati i rapporti tra tali testi e l'appellato e il tenore delle loro deposizioni la loro attendibilità deve, però, essere valutata con particolare attenzione.
Orbene considerata la documentazione in atti ed, in particolare, le mail prodotte da parte appellata e la deposizione lineare della teste da ritenersi Tes_6 attendibile, da una parte e l'assenza di elementi che smentiscano quanto riferito dai testi e , si deve ritenere che il giudice Testimone_8 Testimone_2 di primo grado abbia correttamente esaminato il materiale probatorio utilizzando, ai fini della decisione, sia le deposizione di questi ultimi sia i suddetti elementi al fine di ritenere provata la giusta causa di recesso dell'agente.
Del resto l'appellante non ha dato una convincente spiegazione dei motivi per cui nella mail inviata in data 18 novembre 2020 (cfr. doc n. 4 di parte appellata) faceva riferimento a malcontenti da ambo le parti e proponeva la risoluzione consensuale del contratto di agenzia.
Né è plausibile che per la società a distanza di oltre due anni dall'inizio del rapporto fosse divenuto così rilevante il mancato invio di report formali che, per quanto emerso dall'istruttoria, non sono stati mai redatti durante il rapporto di agenzia essendo sostituiti interlocuzioni verbali o mail (cfr deposizioni dei testi
, e ). Testimone_8 Testimone_2 Testimone_9
Si ritiene, poi, che in relazione ai fatti oggetto di causa la deposizione di Tes_6
10 non sia contraddittoria, ma lineare e che confermi le deduzioni di parte Tes_3 appellata in relazione alle problematiche del campionario e della gestione degli ordini.
Né in contrario rileva la risposta del legale rappresentante dell'appellante alla mail inviata dall'appellato in data 13 gennaio 2021 in cui quest'ultimo riportava la mail di ed esponeva le problematiche relative al mancato invio Tes_6 del campionario ( cfr. doc n. 5 di parte appellata) considerato che secondo quanto riferito dalla medesima teste i campioni erano stati, poi, mandati Tes_3 solo ad aprile e stante il ritardo erano stati rifiutati.
La società, infatti, ricevuta la mail del 13 gennaio 2021 dall'agente non si è evidentemente attivata per fornire i campioni e, quindi, mentre un eventuale precedente ritardo poteva essere giustificato e' chiaro che quello successivo non trova alcuna plausibile giustificazione tantomeno nella risposta data dal legale rappresentante che si riferisce al pregresso.
Infondata è, poi, la censura della società appellante secondo cui il giudice non avrebbe valutato correttamente l'inadempimento dell'agente a fornire report mensili come previsto dal contratto.
La motivazione del giudice è corretta e condivisibile e ciò considerato che detti report non sono mai stati redatti dall'inizio del rapporto di agenzia e che l'appellante non ha prodotto alcun documento in cui risultasse in precedenza contestato questo inadempimento o richiesto questo invio.
Dalla deposizione dei testi di cui sopra si è detto risulta, inoltre, che vi era un continuo scambio di informazioni tra società e agente mediante telefonate e mail.
Si ritiene, quindi, che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza della giusta causa di recesso valutando correttamente il materiale probatorio.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata da parte appellata tempestivamente nel ricorso introduttivo fosse ammissibile e che correttamente sia stata ammessa dal giudice adito.
In particolare nel ricorso introduttivo l'appellato ha formulato l'istanza istruttoria in maniera precisa e circostanziata e non generica chiedendo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “il deposito delle scritture contabili, dell'intero fatturato e
11 degli estratti conto relativi a tutti gli affari conclusi dall'azienda nei due anni precedenti e successivi al contratto di agenzia intercorso con il sig. CP_1 relativi alla zona di sua esclusiva competenza, ovvero la Regione Emilia
Romagna, nonchè relativo ai clienti
- , Str. Bauchieri,1, Cocconato (AT), P.iva CP_6 P.IVA_1
- Via S. Barbara 11, Alba (CN), P.iva ; Controparte_11 P.IVA_2
- Via Gobetti, 7/9, Capalle (Firenze) p.iva Controparte_8 P.IVA_3 quali clienti direttamente assegnati all'agente, nel periodo di vigenza del contratto e sino a due anni successivi o al minor periodo che dovesse risultare verificabile anche secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”
La richiesta era assolutamente legittima in quanto volta alla prova della domanda proposta dallo stesso appellato e alla verifica delle provvigioni spettanti.
La circostanza, poi, che l'appellato avesse già della documentazione non osta alla richiesta di ordine di esibizione evidentemente funzionale ad un completo accertamento e, del resto, le scritture contabili e gli estratti conto sono documenti emessi dalla società.
Né è in alcun modo censurabile l'operato del giudice di primo grado che, stante la mancata produzione da parte della società delle fatture, nonostante il quesito formulato al ctu in cui era scritto: “acquisiti presso le fatture Controparte_3 relative a clienti domiciliati in Emilia Romagna nonché dei clienti
[...]
e relative al periodo di vigenza del Controparte_12 CP_8 contratto di agenzia (1 marzo 2018-6 aprile 2021)” contenesse evidentemente un ordine di esibizione ex art. 210 cpc a fronte del comportamento della società ha consentito l'acquisizione della documentazione prodotta dall'appellato e nel contraddittorio delle parti ha esplicitato all'udienza del 14 settembre 2023
l'ordine di esibizione.
In relazione, poi, all'errato riconoscimento dell'indennità meritocratica e alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione alla stessa si osserva quanto segue.
Considerate le conclusioni del ricorso introduttivo non vi è alcuna mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il ricorrente dopo aver svolto le prime due domande ha chiesto in aggiunta alle stesse o, comunque, in specificazione in relazione alle indennità di fine rapporto in alternativa l'applicazione le indennità dell'art. 1751 c.c. o quelle previste dall'AEC.
12 Si legge infatti nelle conclusioni: “ Ed in alternativa tra loro
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, con sede in San Gennaro Vesuviano (Na), Via
Ferrovia Trav. S. Francesco 139 (P.iva al pagamento in favore P.IVA_4 del ricorrente, previa Ctu contabile, dell'indennità prevista dall'art. 1751 e ss.
c.c., nella misura massima prevista dalla norma o in quella che il Giudice riterrà equa in base alle modalità di recesso, alla durata del contratto ed al comportamento contrattuale e post contrattuale delle parti, comunque in misura non inferiore al 50% del massimo previsto dalla norma,
In via subordinata ed alternativa
- accertare e dichiarare tenuta la società . , con sede legale CP_2 CP_13 in San Gennaro Vesuviano (Na), Via Ferrovia Trav. S. Francesco 139 (P.iva
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_4 in favore del ricorrente delle somma che risulteranno dovute previa ctu contabile a titolo di indennità di preavviso, indennità suppletiva di clientela e di risoluzione del rapporto, come previste all'art. 12 e 13 degli Aec di settore del
16.023.2009”
Tanto premesso in relazione alla decisione del giudice di prime cure in relazione alla debenza e quantificazione dell'indennità meritocratica si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha così motivato: “ In sostanza la disciplina collettiva subordina, come quella civilistica, l'indennità meritocratica a due condizioni anche alternative: aumento del fatturato con la clientela esistente “e/o”
l'acquisizione di nuovi clienti. La congiunzione “o” significa che l'indennità meritocratica spetta anche nel caso in cui non vi fosse una clientela preesistente e l'agente abbia acquisito clienti, che sono per forza di cose “nuovi “ in toto.
La disciplina collettiva fa propria quella codice civile nella parte in cui essa obbliga il preponente al pagamento dell'indennità in questione qualora
“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti” (art.1751 c.c.).
Non corrisponde al vero quanto sostenuto da nelle note conclusive che CP_2 il giudice non abbia chiesto al perito di calcolare l'indennità meritocratica.
In riferimento a tale indennità il giudice ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva la quale espressamente dichiara di voler dare piena ed esaustiva
13 applicazione all'art.1751 c.c. individuando modalità e criteri applicativi concreti.
Il fatto che ci si sia riferiti nel quesito all'indennità meritocratica di cui alla parte terza dell'art.13 dell'AEC significa proprio una richiesta al perito di calcolare in concreto questa indennità. Senonché, nel primo incarico, il perito ha utilizzato come criterio di calcolo quello di cui all'art 14 dell'AEC che si riferisce solo all'ipotesi in cui vi fosse, all'inizio del mandato, un fatturato relativo alla zona o ai clienti poi affidati all'agente ossia al caso di incremento del fatturato. Ma nel caso dell'agente il fatturato era pari a zero CP_1 nell'Emilia Romagna, essendo pacifico che l'agente era stato contattato proprio Pa per introdurre l'azienda . nel mercato emiliano romagnolo. L'art.14 CP_2 infatti esordisce dicendo: “per individuare il valore reale dell'incremento del fatturato…procurato dall'agente sarà preso in considerazione il volume del fatturato inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente”. Appare chiaro che tale criterio non può essere applicato a perché esplicitamente collegato ad uno solo CP_1 dei due eventi cui è subordinata l'indennità meritocratica in via alternativa ossia l'incremento degli affari già esistenti.
In altre parole, nel caso di ossia di inserimento dell'agente in una CP_1 zona nuova, l'AEC fa riferimento al terzo comma dell'art.1751c.c. per stabilirne il calcolo preciso, limitandone però l'incidenza, con lo stabilire che l'indennità meritocratica è corrisposta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto (corrisposta da n.d.r.) e CP_14
l'indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art.1751 c.c. “ e ricorrano le condizioni già viste.
Nella sua prima relazione il perito ha sviluppato i calcoli applicando l'art.14
AEC non applicabile al caso di specie ed ha ritenuto non spettante l'indennità meritocratica non essendovi stato un incremento di fatturato.
La deduzione è erronea perché, come si è già detto, ha procurato CP_1 nuovi clienti e l'azienda riceve ancora vantaggi.
D'altro canto non si comprende il motivo per il quale all'agente che si è inserito ex novo in una zona producendo un certo fatturato non debba essere riconosciuta l'indennità meritocratica rispetto ad un agente che produce lo stesso fatturato
14 ma in aggiunta a quanto già in precedenza prodotto dalla mandante.
Chiarito quindi il punto, nella seconda relazione peritale il consulente ha calcolato l'indennità meritocratica.
L'indennità meritocratica calcolata dal CTU alla stregua del terzo comma dell'art.1751, richiamato dall'art.13 del AEC è pari a 34.196,58 e spetta all'agente in quanto: il valore massimo dell'indennità ex art.1751 terzo comma
è pari ad €39.773,23; l'indennità di risoluzione del rapporto ( ) è pari CP_14 ad €1895,43, l'indennità suppletiva di clientela è pari ad €3681,22. Pertanto, ai sensi dell'art.13 la somma di dette indennità è inferiore al valore massimo.
Spetta quindi per la differenza l'indennità meritocratica per €34.196,58”
La decisione del giudice di primo non è condivisibile in quanto effettua una commistione non corretta tra AEC e indennità ex art. 1751 c.c.
Nel caso di specie effettivamente l'indennità meritocratica non risulta dovuta considerato il combinato disposto degli artt. 13 e 14 AEC come correttamente indicato dal ctu e che il contratto, per quanto infra specificato, deve considerarsi decorrente dal 1 marzo 2018.
Né è condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado in quanto l'art. 14 degli AEC contiene semplicemente la modalità per individuare l'incremento di fatturato anche nel caso in cui l'agente abbia operato in una zona dove la mandante non aveva clientela come nel caso di specie.
Considerato, peraltro, che l'appellato aveva chiesto in alternativa l'art. 1751 c.c e che effettivamente ne ricorrono le condizioni in quanto l'appellato ha procurato nuovi clienti trattandosi di zona nuova e l'appellante al momento della cessazione del rapporto di agenzia riceveva ancora sostanziali vantaggi, come si evince dalla documentazione in atti, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla deposizione dei testi escussi, si ritiene che possa essere riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c.
Il ctu ha quantificato il valore massimo della stessa nella somma di euro
39.773,23.
Orbene considerate anche le risultanze della ctu da cui emerge, comunque, un decremento degli affari nell'ultimo periodo di vigenza del contratto di agenzia, si ritiene di quantificarla nella misura del 50% pari alla somma di euro 19886,61.
Si ritiene, poi, che sia infondato il motivo di appello in relazione alla non debenza dell'indennità di fine rapporto e all'errata quantificazione della stessa
15 effettuata dal ctu.
In relazione al primo aspetto ci si riporta a quanto sopra detto in relazione al recesso per giusta causa da parte dell'agente da cui risulta che la stessa è dovuta.
E', poi, infondata la censura relativa alla quantificazione effettuata dal ctu in quanto il contratto di agenzia, per quanto infra indicato, deve considerarsi iniziato in data 1 marzo 2018 e terminato in data 6 aprile 2021 e, quindi, le parti erano nel quarto anno del rapporto di agenzia alla data del recesso ed essendo l'appellato plurimandatario spettavano quattro mesi di preavviso come ritenuto dal giudice di prime cure.
L'art.11 degli AEC, infatti, prevede che: “ Art 11 Preavviso.
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all"agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all"ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell"agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto
16 immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all"altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell"anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all"altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell"anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell"anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell"anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell"indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l"indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
L"indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.
Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato”
Si precisa che deve essere ritenuta come data di inizio del contratto il 1 marzo
2018 in quanto su tale data, considerato il tenore della sentenza che in più punti indica detta data, si è formato il giudicato non avendo parte appellante specificamente impugnato la data di inizio del contratto di agenzia neppure nel presente motivo di appello in cui si è limitata a sostenere una diversa durata del rapporto di agenzia senza argomentare sul punto.
Inoltre parte appellante nell'argomentare in relazione alla non debenza dell'indennità meritocratica ha condiviso le conclusioni del ctu il cui conteggio
è stato effettuato, tenendo conto ai sensi dell'art. 14 AEC della media annua del
17 volume del fatturato dei primi 8 trimestri e degli ultimi 8 trimestri, considerando come data di inizio il 1 marzo 2018 come indicato nel quesito dal giudice.
Ne consegue, quindi, che tale motivo di appello è infondato.
In relazione all'appello incidentale proposto da si deve, Controparte_1 innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'agente chiede (anche a pag.2 e 9 della CP_1 memoria difensiva finale) anche le provvigioni maturate dopo la conclusione del contratto ma non allega sufficienti elementi ai sensi dell'art.1748 c.c.
Non dice quali siano i clienti che egli ha visitato in prossimità della fine del rapporto e per i quali è presumibile che l'affare si sia concluso dopo. Non una riga nel ricorso, non un nominativo, non una precisazione temporale, vi è assoluto difetto allegativo sul punto. CP_1 Né la testimonianza della si.gra per può essere utili a questi CP_16
CP_1 fini. La si.gra ha detto di avere conosciuto la attraverso CP_2 CP_1
e ciò è utile al fine di riconoscere l'indennità meritocratica, ha proseguito i rapporti con la ditta napoletana fino all'attualità, anche successivamente alla conclusione del mandato e anche questo è utile per l'indennità meritocratica.
La teste ha anche riferito che i rapporti con la ditta li tiene personalmente perché, dopo un primo contatto attraverso ha trovato più comodo CP_1 recarsi alla bisogna a Napoli. Orbene, se le fatture emesse durante il rapporto di agenzia sono computate in ragione dell'esclusiva, quelle emesse successivamente (in ipotesi) non sono utili ai fini provvigionali, in quanto certamente gli affari non sono stati conclusi a seguito dell'impegno prevalente dell'agente, condizione posta dalla norma “gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione
è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”.(art.1748 c.c.)
§9. Ed infine occorre dare conto della richiesta di accesso al cassetto fiscale effettuata e ribadita da anche nelle note finali. CP_1
Questo giudice, in adesione ad istanza del ricorrente, ha ordinato l'acquisizione di tutte le fatture emesse nella zona dell'Emilia Romagna nel periodo di vigenza del contratto di agenzia nonché dei tre clienti più volte menzionati in quanto assegnati all'agente.
Ad esito di ciò il ricorrente, reputando che mancasse del materiale, sette giorni prima del deposito della prima relazione peritale (23 novembre 2023) ha chiesto
18 che fosse consentito al perito l'accesso al cassetto fiscale.
L'istanza è stata rigettata perché esplorativa. A sostegno del fatto che CP_2 non avrebbe prodotto tutte le fatture è stata prodotta in questa sede una sola mail del 28 maggio 2020 nella quale tale di Betty Blue spa Persona_3
( scrive al subagente “ciao , fammi sapere se Parte_2 Tes_1 stamattina passi in azienda a consegnare la maglia di che ti lascio delle CP_4 cose da spedire a ”. CP_17
A parte la tardività della produzione documentale, tale mail non è sufficiente per rappresentare la conclusione di affari andati a buon fine.
L'accesso al cassetto fiscale significa poi accesso a tutta la documentazione fiscale dell'azienda, ciò che esorbita anche dai limiti dell'art.1749 c.c. che consente solamente l'acquisizione di un “estratto” dei libri contabili e come tale un ordine definito nei suoi contorni.
Il ricorrente cita due sentenze che non riguardano la stessa situazione di fatto
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023, Rv. 669676 – 01 Sez. 2, Ordinanza
n. 18140 del 2023, quest'ultima non massimata) e che esprimono comunque gli stessi principi qui sostenuti e relativi al necessario collegamento dell'ordine di esibizione con fatti specifici e non per ricercare i fatti (vedi sul punto Cass.
n.20707/2018).
Si ritiene che le motivazioni del giudice di primo grado siano condivisibili.
Si evidenzia, peraltro, che a differenza di quanto indicato dall'appellato anche gli AEC chiedono la prova che le trattative siano state svolte dall'agente per il riconoscimento della relativa provvigione e non stabilisce alcuna presunzione di riconducibilità allo stesso degli affari conclusi per i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di agenzia.
In particolare l'art. 5 prevede che: …L"agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all"agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all"attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all"agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti;
a tal fine, all"atto della cessazione del rapporto, l"agente o
19 rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell"intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell"arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell"arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all"attività prevalentemente svolta dall"agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l"agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell"agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell"attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.
Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell"affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell"agente, ma in nessun caso diminuito.”
Ne consegue, quindi, che correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di accesso al cassetto fiscale che, oltre che esplorativa e tardiva, considerato quanto sopra detto in mancanza di specifiche deduzioni sulle trattative svolte sarebbe anche irrilevante.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale modifica della sentenza di primo grado, Controparte_5 deve essere condannata a corrispondere a la minor somma di Controparte_1 euro 40.149,45 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità ex art. 1751
c.c. e deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante la soccombenza le spese della ctu e dell'ausiliario di registrazione devono essere poste definitivamente a carico di Controparte_5
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di , appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater
20 del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 525/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale Controparte_5 modifica della sentenza di primo grado condanna in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la minor Controparte_1 somma di euro 40.149,45 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità ex art. 1751 c.c.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_5 rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che liquida, previa Controparte_1 compensazione di un terzo nella restante somma di euro 3400,00 per compensi ed euro 172,66 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il primo grado di giudizio e nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il grado di appello
4) Pone le spese della consulenza tecnica e dell'ausiliario di registrazione definitivamente a carico di Controparte_5
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 25 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella AN
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella AN Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.525/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 94/2024 pubblicata in data 5 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 10 agosto 2024 da:
. Emai_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Napoli via S. Maria a Cappella Vecchia n. 3 presso e nello studio degli avv.
NI AP e EL ET che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte d'appello di Bologna sezione lavoro e presso gli indirizzi pec dei suoi difensori e rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Servidio e Alberto Bova come da procura in atti
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: agenzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 25.09.2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1
. condannava quest'ultima al pagamento, a favore dello stesso, CP_2 Pt_1 della somma di euro 58.140,64 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità supplettiva di clientela e indennità meritocratica e condannava la società alla rifusione delle spese processuali.
In tale ricorso , già agente di commercio con diritto di esclusiva Controparte_1 per conto della . per la Regione Emilia Romagna e per i clienti CP_2 Parte_1
a lui assegnati dal 1° marzo 2018 al 6 aprile 2021, chiedeva la condanna della società preponente, previo accertamento della legittimità del suo recesso dovuto a fatto e colpa della stessa, al pagamento dell'indennità in caso di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c. o, in via subordinata ed alternativa, al pagamento delle indennità di cui ai punti 12 e 13 degli AEC Commercio del 16 febbraio 2009 ossia l'indennità di risoluzione del rapporto, l'indennità suppletiva di clientela,
l'indennità cd. meritocratica e, in ogni caso, al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Chiedeva, inoltre, la condanna della società al pagamento delle differenze di provvigioni derivanti da rendicontazioni incomplete degli affari conclusi nella zona di competenza e per i clienti fuori zona assegnati, comprese le provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto e le cosiddette provvigioni indirette, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In particolare sosteneva di aver formato ex novo la clientela della società che operava insieme ad altre due aziende (AT s.r.l. e RI AN s.r.l.) nel settore tessile e che intendeva trovare clienti in Emilia Romagna e di avere curato gli affari per tre clienti fuori regione assegnatigli (Conbipel, , Per_1
Tessilform).
Deduceva che, dopo l'interruzione non amichevole dei rapporti con le due aziende collegate, anche la aveva cominciato a non essere Controparte_3 collaborativa con lo stesso.
Affermava che la società a novembre 2020 gli aveva chiesto di interrompere consensualmente il rapporto e che, stante il suo diniego, successivamente aveva intralciato il suo lavoro sino a richiedere la restituzione dei campionari in
2 febbraio e marzo 2021 e che le sue richieste di novembre 2020 e gennaio 2021 di comunicare gli estratti conto corretti nel quantum erano rimaste inevase.
Sosteneva di essere, quindi, receduto per giusta causa in quanto impossibilitato a svolgere il suo lavoro.
Si costituiva la società . chiedendo il rigetto delle domande CP_2 Parte_1 proposte da . Controparte_1
Negava la sussistenza dei presupposti della giusta causa di recesso sostenendo, invece, l'inadempienza dell'agente all'obbligo di rendicontare l'andamento dell'attività, come previsto da art.6 del contratto di agenzia, negava di non avere inviato gli estratti conto e affermava che, alla data del recesso, non era scaduto il termine per l'invio dell'estratto conto del primo trimestre 2021 e che, quindi, nessun inadempimento poteva addebitarsi alla stessa.
Affermava, inoltre, che le provvigioni maturate alla data del recesso erano state comunicate mediante i difensori e regolarmente corrisposte e negava che l'agente avesse procurato alla stessa nuovi clienti.
Sosteneva, infine, che l'agente avesse operato con aziende in diretta concorrenza con la medesima.
Il Tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . CP_2 Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto legittimo il recesso operato dall'agente omettendo di considerare l'eccepito inadempimento del contratto di agenzia da parte del medesimo CP_1
In particolare sosteneva che erroneamente il giudice di primo grado avesse fondato il proprio convincimento su quanto riferito dall'agente stesso e dai testi e di cui aveva eccepito l'incapacità e, Testimone_1 Testimone_2 comunque, l'inattendibilità.
Deduceva, poi, che la deposizione della teste posta alla base della Tes_3 decisione del Tribunale fosse contraddittoria e che il giudice non avesse tenuto conto di elementi probatori documentali a favore della stessa come la risposta in data 13 gennaio 2021 data da attestandosi unicamente su quelli forniti CP_4 dall'agente.
Sosteneva, quindi, che la sentenza fosse nulla per aver usato criteri differenti nella valutazione dei fatti e delle prove.
3 Evidenziava, inoltre, che il giudice non aveva adeguatamente valutato l'inadempienza di alla produzione dei report mensili dedotta dalla CP_1 stessa e che non risultava provato il mancato invio degli estratti conto delle provvigioni lamentato dall'agente e posto a giustificazione del recesso.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza per aver erroneamente riconosciuto le differenze provvigionali e le altre indennità e sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata dall'agente e l'illegittimità dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc disposta dal giudice tardivamente.
In particolare sosteneva che il giudice avesse erroneamente riconosciuto l'indennità meritocratica in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stante la formulazione delle conclusioni in via alternativa.
Evidenziava, inoltre, che il giudice si era immotivatamente discostato dalla ctu poi, che il giudice avesse erroneamente riconosciuto l'indennità di Per_2 fine rapporto stante il difetto di giusta causa e che la stessa fosse errata essendo plurimandatario. CP_1
Concludeva chiedendo che la corte d'appello accertasse e dichiarasse la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 430 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la nullità della sentenza in quanto il Giudice aveva ovviato all'omissione probatoria del ricorrente, ordinando il deposito dei documenti alla , utilizzando un CP_2 potere chiaramente inquisitorio in contrasto con i fondamentali principi costituzionali dell'imparzialità e terzietà del giudice, oltreché del contraddittorio.
Domandava, nel merito, l'accoglimento dell'appello e che venisse dichiarata nulla la sentenza n. 94/2024 del Tribunale di Ferrara, sezione lavoro per i motivi esposti
Chiedeva, inoltre, che la Corte d'appello accertasse e dichiarasse, l'inesistenza della giusta causa del recesso esercitato da l'inadempimento CP_1 contrattuale dello stesso al contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiarasse che nulla era dovuto allo stesso a nessun titolo, stante l'inadempimento nell'esecuzione del contratto.
Si costituiva con memoria depositata in data 21 marzo 2025 Controparte_1 contestando l'appello svolto dalla società e proponendo appello incidentale.
4 In particolare contestava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di integrazione della CTU e di accesso al cassetto fiscale di e Controparte_5 nella parte in cui aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento di provvigioni anche per affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia in un periodo congruo indicato dall'AEC in sei mesi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte ad eccezione dei capi rispetto ai quali aveva proposto appello incidentale.
Domandava, quindi, che, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, venisse disposta in via istruttoria integrazione della ctu ordinando ai sensi dell'art. 210 e 421 c.p.c. a di consentire al ctu di accedere al Controparte_3 cassetto fiscale della società al fine di verificare le fatture emesse nella zona di competenza ed esclusiva dello stesso e dei clienti CP_6 Controparte_7
[... e Controparte_8
Chiedeva, quindi, che in accoglimento dell'appello incidentale la società appellante fosse condannata al pagamento delle differenze provvigionali dirette e indirette e delle indennità risultanti dovute a seguito dell'accertamento integrativo richiesto.
La causa istruita con la produzione di documenti, la ctu e l'istruttoria orale svolte in primo grado veniva discussa e decisa all' udienza del 25 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. In relazione al primo motivo di appello relativo al recesso per giusta causa da parte dell'agente e alla valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di primo grado occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del Tribunale
In particolare il giudice di primo grado ha asserito che: “ § 4.1. E' stata più volte eccepita l'incapacità a testimoniare di e , Testimone_1 Testimone_2 subagenti di Controparte_1
Sul punto si richiama l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“l'incapacità di testimoniare, di cui all'art. 246 cod. proc. civ., postula un interesse, concreto ed attuale, che legittimi la assunzione della qualità di parte, in senso processuale e sostanziale, nella causa in cui il soggetto è chiamato a deporre, e, pertanto, non sussiste nel caso in cui il soggetto chiamato a deporre sia portatore di un interesse di mero fatto ad una determinata soluzione della causa (nella specie, la S.C. ha escluso l'incapacità del subagente a testimoniare
5 nella controversia fra preponente ed agente)”. (V 4340/86, mass n 447105). *
(Sez. L, Sentenza n. 5203 del 28/11/1989, Rv. 464381 - 01).
Nell'ambito della deposizione, inoltre, non sono emersi elementi che deponessero per una inattendibilità dei predetti testimoni;
né il fatto di avere collaborato con l'agente può essere posto in sé come profilo di inattendibilità.
La testimonianza di ma anche quella di “questa Testimone_1 Tes_2 azienda, qui, aveva fatturato zero” (pag.14) sono poi riscontrate esternamente anche da , legale rappresentante della convenuta, sul punto – Tes_4 importante- che la si stava affacciando al mercato emiliano romagnolo CP_2
e per questo aveva contattato l'agente di commercio (pag.25) fatto negato in memoria difensiva.
§5. Deve essere quindi esaminata la vicenda relativa alla cessazione del contratto di agenzia.
Il recesso è stato esercitato dall'agente con pec del 6 aprile 2021 nella quale egli descrive le circostanze che hanno portato alla decisione di sciogliere il contratto per giusta causa (doc.9 ricorrente).
Le cause addotte sono:
- nel corso degli ultimi mesi e in particolare sin dai primi mesi dell'anno 2020 non sono stati trasmessi i campioni relativi alle nuove stagioni nonostante i ripetuti solleciti;
- mancata trasmissione degli estratti conto corretti richiesti a voce e per iscritto;
- mancata evasione ordini che ha posto l'agente in difficoltà con i propri clienti;
- richiesta (“infine”) di restituire campioni.
L'agente sostiene di avere rotto i rapporti con due ditte strettamente collegate alla (il RI AN s.r.l. e AT s.r.l.) e che da quel momento CP_2
ha “remato contro” non prestando più la collaborazione necessaria CP_2 per adempiere al mandato (vedi ricorso e interrogatorio libero Controparte_1 del 18 ottobre 2022).
A seguito dell'istruttoria espletata e dei documenti prodotti si ritiene sussistente la giusta causa di recesso da parte dell'agente.
Dalle testimonianze di e emerge che: Testimone_1 Testimone_2
- non liquidava all'agente tutti gli affari conclusi per suo mezzo o CP_2 rispetto alle aziende da lui procurate come per 10-15.000 Parte_2 euro e negli ultimi sei mesi Per_1
6 - Vi era un ritardo sistematico nella presentazione degli estratti conto e delle fatture ma nell'ultimo periodo tale ritardo era divenuto insostenibile
- nella persona di telefonò a Liujo – CP_2 Tes_4 Parte_3 grosso cliente procurato da che non era più Parte_4 CP_1
l'agente quando invece il contratto era ancora vigente. Parimenti Tes_5 di IMPERIAL Linea Please ricevette una mail da ove era
[...] CP_2 comunicata la cessazione del rapporto agenziale, il quale invece era ancora in essere.
- Non erano offerte all'agente le informazioni necessarie per continuare il proprio lavoro ad esempio i prezzi
- Negli ultimi sei mesi prima della disdetta non venne fornito il campionario, essenziale per proporre ai clienti il prodotto della , tanto che alla Fiera CP_2 di gennaio 2021 riciclarono il campionario dell'anno precedente
Di tale ultima circostanza si era lamentato l'agente nella mail del 13 gennaio
2021 (doc.5) quando lamenta il mancato invio regolare dei CP_1 campionari “vi invito per tale ragione a ripristinare la trasmissione dei campioni con la cadenza necessaria, quantomeno settimanale, in modo da consentirci lo svolgimento dell'attività e della nostra obbligazione contrattuale…”.
Il teste ha ribadito che negli ultimi periodi erano ritardati l'invio dei Tes_2 campionari (pag.15).
Se si pone mente al fatto che la clientela della spaziava da aziende che CP_2 producevano capi stagione per stagione ad imprese di “fast fashion” che producevano capi nuovi con una maggiore frequenza;
se si considera che la
– come affermato dallo stesso ricorrente- quando si era “in buon Pt_5 accordo” “era molto brava a fornirci tanti campioni in maniera continuativa in esubero cioè veramente ci davano molta molta continuità e possibilità di lavorare con i clienti” (interr. pag.6) ; se si considerano tali circostanze CP_9
è evidente che non fornire più i campioni con regolarità rappresenta un ostacolo importante all'attività dell'agente. Ed al mancato invio regolare dei campioni si è da ultimo aggiunta la richiesta di restituzione dei medesimi, ciò che avrebbe lasciato l'agente senza mezzi per operare (mail 28 febbraio 2021 doc.7 ricorrente). Eloquente la fiera di gennaio 2021, allorquando si CP_1 presentò con un campionario vecchio che aveva trattenuto (pag.9 teste
7 . CP_1
Il mancato invio di campioni sempre rinnovati per poter operare – come avveniva in precedenza- rappresenta già di per sé una giusta causa di risoluzione del rapporto.
§5.1. Ha avuto conferma attraverso la testimonianza di anche il Tes_6 motivo di recesso riguardante la mancata evasione di ordini (pag.7 e seguenti udienza 21 marzo 2023)..
I fatti rilevanti si riferiscono al periodo immediatamente precedente al 13 gennaio 2021 (vedi doc.5 ricorrente). doveva consegnare alla CP_2 Tes_3 un campionario per metà di gennaio 2021- Paolini avrebbe dovuto proporre questi campionari ai rappresentanti di commercio nella stagione. I primi campioni, solo 5, sono arrivati ad aprile 2021, e sono stati rifiutati perché orami non più utili. Il 13 gennaio 2021 scrive a lamentando che “ad Tes_3 CP_1 oggi non ho nessuna notizia su cosa è pronto e cosa no, non mi era mai successo in tanti anni di lavoro di trovarmi così tanto in difficoltà con voi…devo uscire con una campagna vendite e siamo al 13 di gennaio, mi avevi promesso la ricezione di tutto entro il 15. Non penso che questo avverrà. Devo passarti gli ordini se ritardiamo ancora rischio di non poter fare la campagna vendite”(doc.5 ricorrente) . La giustificazione che ne dà riguarda una CP_2 presunta mancanza di informazioni sufficienti sul confezionamento dei capi, informazioni che avrebbero ben potuto essere acquisite per tempo dagli intermediari.
Anche questo fatto, che ha comportato la perdita di un affare consistente, giustifica autonomamente il recesso dell'agente, così come, ovviamente, il mancato invio di estratti conto che rappresentassero tutti gli affari conclusi.
Si è detto che non sempre l'agente usufruiva della cortesia delle Imprese che gli mettevano in copia le fatture degli ordini. A mente dell'art. 7 dell'AEC era la a doverlo fare ( Art.7 aec penultimo comma Se per consuetudine il CP_2 preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante di commercio, esso deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese le copie delle fatture inviate ai clienti).
Ciò chiarito, la regola indicata dalla Suprema Corte per valutare la giusta causa
è espressa dal principio di diritto secondo il quale “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di
8 lavoro subordinato è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata…Sez. L - , Sentenza n. 29290 del
12/11/2019, Sez. L - , Ordinanza n. 22246 del 04/08/2021).
A giudizio di questo interprete i fatti accaduti rappresentano, ognuno, un inadempimento grave agli obblighi derivanti dal mandato, ben illustrati dall'art.4 dell'AEC in atti e dall'art.1749 c.c. e giustificano il recesso. A maggior ragione se valutati nel loro insieme.
§5.2 Tale giudizio non è inficiato dal fatto allegato dall' secondo il quale Pt_6 sarebbe l'agente ad essere inadempiente per non avere settimanalmente visitato i clienti e mandato report mensili.
Il contratto di agenzia prevede che l'agente visiti regolarmente i clienti e tenga informata la mandante nonché a produrre rapporti mensili riguardanti le relazioni con la clientela. Premesso che il contratto non prevede la forma scritta dei report, afferma che i rapporti con la erano molto CP_1 Pt_5 frequenti, per telefono, per mail, in presenza.
Il fatto che non “visitasse” i clienti è smentito dalle provvigioni CP_1 abbondanti liquidate negli anni che hanno preceduto la crisi dei rapporti.
La teste , citata da , dichiara che l'agente non relazionava Tes_7 CP_2 sull'attività svolta (verbale 3 maggio 2023 pag.2 e 4). La testimone, tuttavia, ha lavorato poco per , formalmente da maggio 2021 e poi un mesetto in CP_2 precedenza occupandosi in ogni caso di fatturazione;
la circostanza esposta, infine, l'ha appresa da , legale rappresentante della società. Tes_4
E soprattutto l' non ha risolto il contratto per giusta causa e nemmeno Pt_6 in altro modo, così evidenziando plasticamente che il comportamento dell'agente rispetto ai suoi obblighi era ritenuto adeguato.
Sussiste quindi una giusta causa del recesso dell'agente ciò che comporta il diritto all'indennità di mancato preavviso.”
9 Orbene si ritiene che detta motivazione sia persuasiva e condivisibile tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione prodotta.
Innanzitutto i testi e non possono essere Testimone_1 Testimone_2 ritenuti incapaci di testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Dagli atti, dai documenti e dall'istruttoria svolta risulta solo che gli stessi erano CP_1 collaboratori/subagenti dell'appellato, ma non soci dello stesso in quanto non era una società e era una ditta individuale e aveva
[...] Controparte_1 stipulato, in tale qualità, il contratto di agenzia con la società appellante.
Il contratto di agenzia e le fatture, inoltre, indicano come agente Controparte_1 come ditta individuale e non come società.
Né in contrario rileva, per poter ritenere i testi incapaci ex art. 246 cpc, che e abbiano riferito alcune circostanze Testimone_8 Testimone_2 relative all'agente utilizzando il plurale, considerato che il Controparte_1 rapporto di agenzia era stato instaurato solo con quest'ultimo e che, pertanto, gli stessi non avevano alcuna legittimazione a partecipare al giudizio.
Considerati i rapporti tra tali testi e l'appellato e il tenore delle loro deposizioni la loro attendibilità deve, però, essere valutata con particolare attenzione.
Orbene considerata la documentazione in atti ed, in particolare, le mail prodotte da parte appellata e la deposizione lineare della teste da ritenersi Tes_6 attendibile, da una parte e l'assenza di elementi che smentiscano quanto riferito dai testi e , si deve ritenere che il giudice Testimone_8 Testimone_2 di primo grado abbia correttamente esaminato il materiale probatorio utilizzando, ai fini della decisione, sia le deposizione di questi ultimi sia i suddetti elementi al fine di ritenere provata la giusta causa di recesso dell'agente.
Del resto l'appellante non ha dato una convincente spiegazione dei motivi per cui nella mail inviata in data 18 novembre 2020 (cfr. doc n. 4 di parte appellata) faceva riferimento a malcontenti da ambo le parti e proponeva la risoluzione consensuale del contratto di agenzia.
Né è plausibile che per la società a distanza di oltre due anni dall'inizio del rapporto fosse divenuto così rilevante il mancato invio di report formali che, per quanto emerso dall'istruttoria, non sono stati mai redatti durante il rapporto di agenzia essendo sostituiti interlocuzioni verbali o mail (cfr deposizioni dei testi
, e ). Testimone_8 Testimone_2 Testimone_9
Si ritiene, poi, che in relazione ai fatti oggetto di causa la deposizione di Tes_6
10 non sia contraddittoria, ma lineare e che confermi le deduzioni di parte Tes_3 appellata in relazione alle problematiche del campionario e della gestione degli ordini.
Né in contrario rileva la risposta del legale rappresentante dell'appellante alla mail inviata dall'appellato in data 13 gennaio 2021 in cui quest'ultimo riportava la mail di ed esponeva le problematiche relative al mancato invio Tes_6 del campionario ( cfr. doc n. 5 di parte appellata) considerato che secondo quanto riferito dalla medesima teste i campioni erano stati, poi, mandati Tes_3 solo ad aprile e stante il ritardo erano stati rifiutati.
La società, infatti, ricevuta la mail del 13 gennaio 2021 dall'agente non si è evidentemente attivata per fornire i campioni e, quindi, mentre un eventuale precedente ritardo poteva essere giustificato e' chiaro che quello successivo non trova alcuna plausibile giustificazione tantomeno nella risposta data dal legale rappresentante che si riferisce al pregresso.
Infondata è, poi, la censura della società appellante secondo cui il giudice non avrebbe valutato correttamente l'inadempimento dell'agente a fornire report mensili come previsto dal contratto.
La motivazione del giudice è corretta e condivisibile e ciò considerato che detti report non sono mai stati redatti dall'inizio del rapporto di agenzia e che l'appellante non ha prodotto alcun documento in cui risultasse in precedenza contestato questo inadempimento o richiesto questo invio.
Dalla deposizione dei testi di cui sopra si è detto risulta, inoltre, che vi era un continuo scambio di informazioni tra società e agente mediante telefonate e mail.
Si ritiene, quindi, che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto la sussistenza della giusta causa di recesso valutando correttamente il materiale probatorio.
Il primo motivo di appello risulta, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata da parte appellata tempestivamente nel ricorso introduttivo fosse ammissibile e che correttamente sia stata ammessa dal giudice adito.
In particolare nel ricorso introduttivo l'appellato ha formulato l'istanza istruttoria in maniera precisa e circostanziata e non generica chiedendo ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “il deposito delle scritture contabili, dell'intero fatturato e
11 degli estratti conto relativi a tutti gli affari conclusi dall'azienda nei due anni precedenti e successivi al contratto di agenzia intercorso con il sig. CP_1 relativi alla zona di sua esclusiva competenza, ovvero la Regione Emilia
Romagna, nonchè relativo ai clienti
- , Str. Bauchieri,1, Cocconato (AT), P.iva CP_6 P.IVA_1
- Via S. Barbara 11, Alba (CN), P.iva ; Controparte_11 P.IVA_2
- Via Gobetti, 7/9, Capalle (Firenze) p.iva Controparte_8 P.IVA_3 quali clienti direttamente assegnati all'agente, nel periodo di vigenza del contratto e sino a due anni successivi o al minor periodo che dovesse risultare verificabile anche secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”
La richiesta era assolutamente legittima in quanto volta alla prova della domanda proposta dallo stesso appellato e alla verifica delle provvigioni spettanti.
La circostanza, poi, che l'appellato avesse già della documentazione non osta alla richiesta di ordine di esibizione evidentemente funzionale ad un completo accertamento e, del resto, le scritture contabili e gli estratti conto sono documenti emessi dalla società.
Né è in alcun modo censurabile l'operato del giudice di primo grado che, stante la mancata produzione da parte della società delle fatture, nonostante il quesito formulato al ctu in cui era scritto: “acquisiti presso le fatture Controparte_3 relative a clienti domiciliati in Emilia Romagna nonché dei clienti
[...]
e relative al periodo di vigenza del Controparte_12 CP_8 contratto di agenzia (1 marzo 2018-6 aprile 2021)” contenesse evidentemente un ordine di esibizione ex art. 210 cpc a fronte del comportamento della società ha consentito l'acquisizione della documentazione prodotta dall'appellato e nel contraddittorio delle parti ha esplicitato all'udienza del 14 settembre 2023
l'ordine di esibizione.
In relazione, poi, all'errato riconoscimento dell'indennità meritocratica e alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione alla stessa si osserva quanto segue.
Considerate le conclusioni del ricorso introduttivo non vi è alcuna mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il ricorrente dopo aver svolto le prime due domande ha chiesto in aggiunta alle stesse o, comunque, in specificazione in relazione alle indennità di fine rapporto in alternativa l'applicazione le indennità dell'art. 1751 c.c. o quelle previste dall'AEC.
12 Si legge infatti nelle conclusioni: “ Ed in alternativa tra loro
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, con sede in San Gennaro Vesuviano (Na), Via
Ferrovia Trav. S. Francesco 139 (P.iva al pagamento in favore P.IVA_4 del ricorrente, previa Ctu contabile, dell'indennità prevista dall'art. 1751 e ss.
c.c., nella misura massima prevista dalla norma o in quella che il Giudice riterrà equa in base alle modalità di recesso, alla durata del contratto ed al comportamento contrattuale e post contrattuale delle parti, comunque in misura non inferiore al 50% del massimo previsto dalla norma,
In via subordinata ed alternativa
- accertare e dichiarare tenuta la società . , con sede legale CP_2 CP_13 in San Gennaro Vesuviano (Na), Via Ferrovia Trav. S. Francesco 139 (P.iva
) in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_4 in favore del ricorrente delle somma che risulteranno dovute previa ctu contabile a titolo di indennità di preavviso, indennità suppletiva di clientela e di risoluzione del rapporto, come previste all'art. 12 e 13 degli Aec di settore del
16.023.2009”
Tanto premesso in relazione alla decisione del giudice di prime cure in relazione alla debenza e quantificazione dell'indennità meritocratica si osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha così motivato: “ In sostanza la disciplina collettiva subordina, come quella civilistica, l'indennità meritocratica a due condizioni anche alternative: aumento del fatturato con la clientela esistente “e/o”
l'acquisizione di nuovi clienti. La congiunzione “o” significa che l'indennità meritocratica spetta anche nel caso in cui non vi fosse una clientela preesistente e l'agente abbia acquisito clienti, che sono per forza di cose “nuovi “ in toto.
La disciplina collettiva fa propria quella codice civile nella parte in cui essa obbliga il preponente al pagamento dell'indennità in questione qualora
“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti” (art.1751 c.c.).
Non corrisponde al vero quanto sostenuto da nelle note conclusive che CP_2 il giudice non abbia chiesto al perito di calcolare l'indennità meritocratica.
In riferimento a tale indennità il giudice ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva la quale espressamente dichiara di voler dare piena ed esaustiva
13 applicazione all'art.1751 c.c. individuando modalità e criteri applicativi concreti.
Il fatto che ci si sia riferiti nel quesito all'indennità meritocratica di cui alla parte terza dell'art.13 dell'AEC significa proprio una richiesta al perito di calcolare in concreto questa indennità. Senonché, nel primo incarico, il perito ha utilizzato come criterio di calcolo quello di cui all'art 14 dell'AEC che si riferisce solo all'ipotesi in cui vi fosse, all'inizio del mandato, un fatturato relativo alla zona o ai clienti poi affidati all'agente ossia al caso di incremento del fatturato. Ma nel caso dell'agente il fatturato era pari a zero CP_1 nell'Emilia Romagna, essendo pacifico che l'agente era stato contattato proprio Pa per introdurre l'azienda . nel mercato emiliano romagnolo. L'art.14 CP_2 infatti esordisce dicendo: “per individuare il valore reale dell'incremento del fatturato…procurato dall'agente sarà preso in considerazione il volume del fatturato inteso come volume delle vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all'agente”. Appare chiaro che tale criterio non può essere applicato a perché esplicitamente collegato ad uno solo CP_1 dei due eventi cui è subordinata l'indennità meritocratica in via alternativa ossia l'incremento degli affari già esistenti.
In altre parole, nel caso di ossia di inserimento dell'agente in una CP_1 zona nuova, l'AEC fa riferimento al terzo comma dell'art.1751c.c. per stabilirne il calcolo preciso, limitandone però l'incidenza, con lo stabilire che l'indennità meritocratica è corrisposta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto (corrisposta da n.d.r.) e CP_14
l'indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art.1751 c.c. “ e ricorrano le condizioni già viste.
Nella sua prima relazione il perito ha sviluppato i calcoli applicando l'art.14
AEC non applicabile al caso di specie ed ha ritenuto non spettante l'indennità meritocratica non essendovi stato un incremento di fatturato.
La deduzione è erronea perché, come si è già detto, ha procurato CP_1 nuovi clienti e l'azienda riceve ancora vantaggi.
D'altro canto non si comprende il motivo per il quale all'agente che si è inserito ex novo in una zona producendo un certo fatturato non debba essere riconosciuta l'indennità meritocratica rispetto ad un agente che produce lo stesso fatturato
14 ma in aggiunta a quanto già in precedenza prodotto dalla mandante.
Chiarito quindi il punto, nella seconda relazione peritale il consulente ha calcolato l'indennità meritocratica.
L'indennità meritocratica calcolata dal CTU alla stregua del terzo comma dell'art.1751, richiamato dall'art.13 del AEC è pari a 34.196,58 e spetta all'agente in quanto: il valore massimo dell'indennità ex art.1751 terzo comma
è pari ad €39.773,23; l'indennità di risoluzione del rapporto ( ) è pari CP_14 ad €1895,43, l'indennità suppletiva di clientela è pari ad €3681,22. Pertanto, ai sensi dell'art.13 la somma di dette indennità è inferiore al valore massimo.
Spetta quindi per la differenza l'indennità meritocratica per €34.196,58”
La decisione del giudice di primo non è condivisibile in quanto effettua una commistione non corretta tra AEC e indennità ex art. 1751 c.c.
Nel caso di specie effettivamente l'indennità meritocratica non risulta dovuta considerato il combinato disposto degli artt. 13 e 14 AEC come correttamente indicato dal ctu e che il contratto, per quanto infra specificato, deve considerarsi decorrente dal 1 marzo 2018.
Né è condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado in quanto l'art. 14 degli AEC contiene semplicemente la modalità per individuare l'incremento di fatturato anche nel caso in cui l'agente abbia operato in una zona dove la mandante non aveva clientela come nel caso di specie.
Considerato, peraltro, che l'appellato aveva chiesto in alternativa l'art. 1751 c.c e che effettivamente ne ricorrono le condizioni in quanto l'appellato ha procurato nuovi clienti trattandosi di zona nuova e l'appellante al momento della cessazione del rapporto di agenzia riceveva ancora sostanziali vantaggi, come si evince dalla documentazione in atti, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dalla deposizione dei testi escussi, si ritiene che possa essere riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c.
Il ctu ha quantificato il valore massimo della stessa nella somma di euro
39.773,23.
Orbene considerate anche le risultanze della ctu da cui emerge, comunque, un decremento degli affari nell'ultimo periodo di vigenza del contratto di agenzia, si ritiene di quantificarla nella misura del 50% pari alla somma di euro 19886,61.
Si ritiene, poi, che sia infondato il motivo di appello in relazione alla non debenza dell'indennità di fine rapporto e all'errata quantificazione della stessa
15 effettuata dal ctu.
In relazione al primo aspetto ci si riporta a quanto sopra detto in relazione al recesso per giusta causa da parte dell'agente da cui risulta che la stessa è dovuta.
E', poi, infondata la censura relativa alla quantificazione effettuata dal ctu in quanto il contratto di agenzia, per quanto infra indicato, deve considerarsi iniziato in data 1 marzo 2018 e terminato in data 6 aprile 2021 e, quindi, le parti erano nel quarto anno del rapporto di agenzia alla data del recesso ed essendo l'appellato plurimandatario spettavano quattro mesi di preavviso come ritenuto dal giudice di prime cure.
L'art.11 degli AEC, infatti, prevede che: “ Art 11 Preavviso.
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all"agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:
- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all"ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell"agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto
16 immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all"altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell"anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all"altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell"anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell"anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell"anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell"indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l"indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
L"indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio.
Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato”
Si precisa che deve essere ritenuta come data di inizio del contratto il 1 marzo
2018 in quanto su tale data, considerato il tenore della sentenza che in più punti indica detta data, si è formato il giudicato non avendo parte appellante specificamente impugnato la data di inizio del contratto di agenzia neppure nel presente motivo di appello in cui si è limitata a sostenere una diversa durata del rapporto di agenzia senza argomentare sul punto.
Inoltre parte appellante nell'argomentare in relazione alla non debenza dell'indennità meritocratica ha condiviso le conclusioni del ctu il cui conteggio
è stato effettuato, tenendo conto ai sensi dell'art. 14 AEC della media annua del
17 volume del fatturato dei primi 8 trimestri e degli ultimi 8 trimestri, considerando come data di inizio il 1 marzo 2018 come indicato nel quesito dal giudice.
Ne consegue, quindi, che tale motivo di appello è infondato.
In relazione all'appello incidentale proposto da si deve, Controparte_1 innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “L'agente chiede (anche a pag.2 e 9 della CP_1 memoria difensiva finale) anche le provvigioni maturate dopo la conclusione del contratto ma non allega sufficienti elementi ai sensi dell'art.1748 c.c.
Non dice quali siano i clienti che egli ha visitato in prossimità della fine del rapporto e per i quali è presumibile che l'affare si sia concluso dopo. Non una riga nel ricorso, non un nominativo, non una precisazione temporale, vi è assoluto difetto allegativo sul punto. CP_1 Né la testimonianza della si.gra per può essere utili a questi CP_16
CP_1 fini. La si.gra ha detto di avere conosciuto la attraverso CP_2 CP_1
e ciò è utile al fine di riconoscere l'indennità meritocratica, ha proseguito i rapporti con la ditta napoletana fino all'attualità, anche successivamente alla conclusione del mandato e anche questo è utile per l'indennità meritocratica.
La teste ha anche riferito che i rapporti con la ditta li tiene personalmente perché, dopo un primo contatto attraverso ha trovato più comodo CP_1 recarsi alla bisogna a Napoli. Orbene, se le fatture emesse durante il rapporto di agenzia sono computate in ragione dell'esclusiva, quelle emesse successivamente (in ipotesi) non sono utili ai fini provvigionali, in quanto certamente gli affari non sono stati conclusi a seguito dell'impegno prevalente dell'agente, condizione posta dalla norma “gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione
è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”.(art.1748 c.c.)
§9. Ed infine occorre dare conto della richiesta di accesso al cassetto fiscale effettuata e ribadita da anche nelle note finali. CP_1
Questo giudice, in adesione ad istanza del ricorrente, ha ordinato l'acquisizione di tutte le fatture emesse nella zona dell'Emilia Romagna nel periodo di vigenza del contratto di agenzia nonché dei tre clienti più volte menzionati in quanto assegnati all'agente.
Ad esito di ciò il ricorrente, reputando che mancasse del materiale, sette giorni prima del deposito della prima relazione peritale (23 novembre 2023) ha chiesto
18 che fosse consentito al perito l'accesso al cassetto fiscale.
L'istanza è stata rigettata perché esplorativa. A sostegno del fatto che CP_2 non avrebbe prodotto tutte le fatture è stata prodotta in questa sede una sola mail del 28 maggio 2020 nella quale tale di Betty Blue spa Persona_3
( scrive al subagente “ciao , fammi sapere se Parte_2 Tes_1 stamattina passi in azienda a consegnare la maglia di che ti lascio delle CP_4 cose da spedire a ”. CP_17
A parte la tardività della produzione documentale, tale mail non è sufficiente per rappresentare la conclusione di affari andati a buon fine.
L'accesso al cassetto fiscale significa poi accesso a tutta la documentazione fiscale dell'azienda, ciò che esorbita anche dai limiti dell'art.1749 c.c. che consente solamente l'acquisizione di un “estratto” dei libri contabili e come tale un ordine definito nei suoi contorni.
Il ricorrente cita due sentenze che non riguardano la stessa situazione di fatto
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023, Rv. 669676 – 01 Sez. 2, Ordinanza
n. 18140 del 2023, quest'ultima non massimata) e che esprimono comunque gli stessi principi qui sostenuti e relativi al necessario collegamento dell'ordine di esibizione con fatti specifici e non per ricercare i fatti (vedi sul punto Cass.
n.20707/2018).
Si ritiene che le motivazioni del giudice di primo grado siano condivisibili.
Si evidenzia, peraltro, che a differenza di quanto indicato dall'appellato anche gli AEC chiedono la prova che le trattative siano state svolte dall'agente per il riconoscimento della relativa provvigione e non stabilisce alcuna presunzione di riconducibilità allo stesso degli affari conclusi per i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di agenzia.
In particolare l'art. 5 prevede che: …L"agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all"agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all"attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all"agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti;
a tal fine, all"atto della cessazione del rapporto, l"agente o
19 rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell"intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell"arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell"arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all"attività prevalentemente svolta dall"agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l"agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell"agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell"attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione.
Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell"affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell"agente, ma in nessun caso diminuito.”
Ne consegue, quindi, che correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di accesso al cassetto fiscale che, oltre che esplorativa e tardiva, considerato quanto sopra detto in mancanza di specifiche deduzioni sulle trattative svolte sarebbe anche irrilevante.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale modifica della sentenza di primo grado, Controparte_5 deve essere condannata a corrispondere a la minor somma di Controparte_1 euro 40.149,45 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità ex art. 1751
c.c. e deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante la soccombenza le spese della ctu e dell'ausiliario di registrazione devono essere poste definitivamente a carico di Controparte_5
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di , appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater
20 del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 525/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da e a parziale Controparte_5 modifica della sentenza di primo grado condanna in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la minor Controparte_1 somma di euro 40.149,45 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità ex art. 1751 c.c.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_5 rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che liquida, previa Controparte_1 compensazione di un terzo nella restante somma di euro 3400,00 per compensi ed euro 172,66 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il primo grado di giudizio e nella somma di euro 3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il grado di appello
4) Pone le spese della consulenza tecnica e dell'ausiliario di registrazione definitivamente a carico di Controparte_5
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 25 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella AN
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