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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6094 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3358/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
,
,nato a [...] l' 11.9.1939, C.F._1 e Parte_2
1), elettivamente domiciliati in ivi residente in [...]is ( C.F._2
Napoli, via S. Brigida 64, presso il prof. avv. Giuseppe della Pietra,
PECn. 0815529037;
) C.F. 3 fax
,dal quale sono rappresentati e difesi Email_1
per procura allegata all'atto di appello;
Appellante
E
,nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
وnata a Napoli BI AL n.22 ( Codice Fiscale_4 (); Parte_3 il 29/11/1948, ed ed ivi residente a[...]
), in proprio e quale unica erede di Per_1
) Codice Fiscale_5
nata a Rionero in [...] il [...] e deceduta in Napoli il
[...] ), rapp/ti e difesi dall'avvocato Gennaro 4/9/2017 ( Codice Fiscale_6
), presso il quale elett/te domiciliano in Napoli Chianese (C.F.: C.F._7
alla via di fax 081 402360, e la pec Calabritto n.20 (numero
و in forza di mandato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti hanno proposto rituale gravame avverso la sentenza n. 3576/2020 del
Tribunale di Napoli, sezione XII civile, rep. n. 4875/2020, pubblicata il 22.5.2020 nel giudizio recante il nrg. 30414/2014, non notificata, spiegando le seguenti testuali conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, rigetti le domande dei coniugi
CP_1 e della Per_1 per le ragioni dedotte nei superiori motivi o, in gradatissima linea, dichiari che in virtù delle ragioni opposte nel sesto motivo nulla è dovuto dai Parte_1 né a titolo di riduzione del prezzo, né a titolo di risarcimento, né ad ogni و
altro titolo;
ponga le spese di ambo i gradi a carico degli appellati.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati, chiedendo: “Nel merito, rigettare comunque il proposto gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
Comunque e sempre condannare gli appellanti al pagamento delle spese ed onorari del secondo grado di giudizio".
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 27.11.2025. Anche a tale udienza immediatamente successiva le parti non comparivano, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per l'udienza del 13.11.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e della mancata comparizione delle parti costituite all'udienza successiva in presenza del 27.11.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, 27 novembre 2025
Il Consigliere rel. e est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3358/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
,
,nato a [...] l' 11.9.1939, C.F._1 e Parte_2
1), elettivamente domiciliati in ivi residente in [...]is ( C.F._2
Napoli, via S. Brigida 64, presso il prof. avv. Giuseppe della Pietra,
PECn. 0815529037;
) C.F. 3 fax
,dal quale sono rappresentati e difesi Email_1
per procura allegata all'atto di appello;
Appellante
E
,nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
وnata a Napoli BI AL n.22 ( Codice Fiscale_4 (); Parte_3 il 29/11/1948, ed ed ivi residente a[...]
), in proprio e quale unica erede di Per_1
) Codice Fiscale_5
nata a Rionero in [...] il [...] e deceduta in Napoli il
[...] ), rapp/ti e difesi dall'avvocato Gennaro 4/9/2017 ( Codice Fiscale_6
), presso il quale elett/te domiciliano in Napoli Chianese (C.F.: C.F._7
alla via di fax 081 402360, e la pec Calabritto n.20 (numero
و in forza di mandato in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Gli appellanti hanno proposto rituale gravame avverso la sentenza n. 3576/2020 del
Tribunale di Napoli, sezione XII civile, rep. n. 4875/2020, pubblicata il 22.5.2020 nel giudizio recante il nrg. 30414/2014, non notificata, spiegando le seguenti testuali conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, rigetti le domande dei coniugi
CP_1 e della Per_1 per le ragioni dedotte nei superiori motivi o, in gradatissima linea, dichiari che in virtù delle ragioni opposte nel sesto motivo nulla è dovuto dai Parte_1 né a titolo di riduzione del prezzo, né a titolo di risarcimento, né ad ogni و
altro titolo;
ponga le spese di ambo i gradi a carico degli appellati.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati, chiedendo: “Nel merito, rigettare comunque il proposto gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;
Comunque e sempre condannare gli appellanti al pagamento delle spese ed onorari del secondo grado di giudizio".
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 27.11.2025. Anche a tale udienza immediatamente successiva le parti non comparivano, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per l'udienza del 13.11.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e della mancata comparizione delle parti costituite all'udienza successiva in presenza del 27.11.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza".
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/2000).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, 27 novembre 2025
Il Consigliere rel. e est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio