Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.3329 del 07.01.2024
Oggetto: malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra tra
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.
M.Rosaria Papalato
Appellante
e
Controparte_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia Pati
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 02.02.2024 l' Pt_1 ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 fine di ottenere l'accertamento della natura professionale delle malattie dedotte in giudizio
(tendinopatia bilaterale sovraspinato e spondilodiscopatie del tratto lombare), all'esito di consulenza tecnica d'ufficio aveva dichiarato la sussistenza di un danno biologico pari al 9% e aveva condannato l' CP_2 al pagamento della relativa prestazione.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della valutazione medico-legale espressa dal consulente tecnico d'ufficio e della decisione giudiziale sia nella parte in cui, aderendo alla consulenza, aveva riconosciuto l'origine professionale delle infermità, sia laddove aveva quantificato il danno biologico nella misura del 9%. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto dell'avversa domanda.
Nel giudizio di secondo grado è stata disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, all' odierna udienza di discussione del 02.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce delle emergenze processuali l'appello risulta fondato nei termini che seguono.
Il Consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott.ssa Persona_1 sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo, nonché di una adeguata disamina dei criteri normativi e di valutazione medico-legale dei postumi, ha verificato che l'appellato -che dal 2009 al
2021 ha svolto attività di operaio magazziniere, addetto al carico e allo scarico della merce, principalmente costituita da sbarre in alluminio è affetto da "tendinopatia cuffia dei rotatori
(dx>sx), spondilodiscoartrosi osteofitosica rachide lombare".
Riguardo alle patologie denunciate, che riguardano spalle e rachide lombare, il predetto
C.t.u. ha evidenziato che esse son da intendersi di derivazione professionale laddove vi sia "rischio per sovraccarico biomeccanico cronico dei distretti, esposti chiaramente alle sollecitazioni lavorative"; in altri termini occorre valutare se le mansioni di magazziniere e di addetto al carico e scarico delle stesse di elementi pesanti, incluse le stufe, costituiscano attività lavorative a rischio per il sovraccarico biomeccanico, dovendosi all'uopo considerare che assumono fondamentale rilievo la durata e la continuità dell'esposizione, oltre alle modalità con cui la manipolazione viene eseguita.
Con riferimento all'infermità delle spalle, nella relazione del predetto C.t.u. si legge: "Il sovraccarico biomeccanico/la movimentazione manuale carichi in sostanza devono essere nel tempo costanti, ripetitivi e prevalenti in uno con un ridotto tempo di recupero. Passando quindi allo specifico del caso si procede a valutare possibile correlazione rischio lavorativo->malattia denunciata. Per le spalle, l'esame delle prove documentali disponibili (rm spalla dx ed rx spalle bilaterale), attesta nei primi mesi del 2016 la sussistenza di quadro degenerativo, sindrome da conflitto, lesione parziale sovraspinato a dx, condizione oggettiva causa di deficit funzionale come emerso poi in questa visita peritale. Si ritiene utile precisare che, benchè la tipologia di attività lavorativa espletata, nelle sue varie occupazioni e in primis di magazziniere ma in azienda di manufatti in alluminio (quindi barre di cospicuo peso e stufe), non esponga in modo prioritario a vibrazioni il sistema mano-braccio con uso di utensili causa delle stesse (tranne quando impegnato come mulettista), gli sforzi di sollevamento 'pesi' e loro sistemazione in scaffali anche alti (quindi elevazione arti superiori 90°/>90°, al di sopra dello stretto toracico superiore) o carico-scarico con elettivo impegno del sistema spalle-braccia, ripetuti nel tempo in modo costante e continuativo durante le ore previste di lavoro e negli anni in cui lo stesso è stato effettuato, hanno di certo esposto e determinato nelle strutture in esame una condizione di cronico sovraccarico biomeccanico. Pertanto sebbene trattasi di fattispecie non tabellata (voci 78 e 76 tabella malattie professionali DM 09.04.08), nel caso in discussione, per quanto esposto e refertato, si reputa 'ope legis' sussistente efficace rischio occupazionale di cronico sovraccarico biomeccanico per le componenti miotendinee delle spalle e di conseguenza correlazione tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata tendinopatia. Sussistendo poi, come da dato strumentale Rm ed Rx, una componente degenerativa del sito, quest'ultima e' da intendersi concausale, sia pur in misura modesta, nel determinismo della denunciata tendinopatia"
Invece per la patologia del rachide lombare il c.t.u. ha escluso che fosse configurabile l'origine professionale. A tal proposito ha osservato l'esame delle prove documentali disponibili ('unica' rx colonna in toto), attesta nel maggio 2020 la sussistenza di un chiaro vizio di colonna (scoliosi) e quadro degenerativo cronico di spondilodiscoartrosi osteofitosica lombare in soggetto obeso (allo stato BMI 34.06, in precedenza da visita Pt_1 BMI 37), (...) nessun esame Rm elettivo per distretto, nessun referto di disturbi trofico-sensitivi persistenti, ma soprattutto nessuna evidenza
'certa' di ernie discali a tale livello (...)".
Pertanto, restando contenuta l'obiettività clinica in termini di disfunzionalità residua del tratto rachideo costituente sede di indagine, la patologia del rachide è da intendersi secondaria, ascrivibile al sussistente quadro degenerativo, e quindi priva di origine professionale.
In definitiva, secondo il menzionato C.t.u. vi è natura professionale solo per la tendinopatia bilaterale, che determina esiti permanenti di inabilità pari al 6% (cod. 227 DM 12.07.2000).
Ritiene la Corte di poter aderire alle articolate conclusioni del consulente designato in secondo grado, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che particolarmente approfondito e argomentato con specifico riferimento all'incidenza dei fattori professionale sull'insorgenza e sulla gravità della malattia, ed altresì con riferimento alla quantificazione medico-legale dei postumi.
Tale consulenza, avendo esaminato in maniera completa i profili critici sollevati dall'istituto assicurativo nell'atto di appello, si reputa prevalente su quella svolta in primo grado.
Pertanto, deve essere parzialmente riformata la decisione assunta in primo grado dal
Tribunale, con conseguente diritto dell'appellante a percepire una prestazione commisurata ad un danno biologico pari al 6%, oltre accessori come per legge. Le spese processuali di questo grado sono compensate tra le parti, in ragione del fatto che l'appello non ha inciso sull'esistenza del diritto, ma ha condotto solo ad una parziale modifica quantitativa del beneficio assistenziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02.02.2024 da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del 07.01.2024 n.3329 del Tribunale di Lecce, cosìControparte_1 provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara che il danno biologico da malattia professionale è pari al 6% e condanna l' Pt_1 al pagamento della relativa prestazione oltre accessori;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio