Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01949/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1949 del 2024, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Nigra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Freni e Patrizia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Responsabile della V Direzione UTC Urbanistica Manutenzione e Pubblica Illuminazione del 10 settembre 2024 n. 82 del Comune di Tremestieri Etneo che ha disposto la rideterminazione della somma da corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento di cui al permesso di costruire n. 04/2019;
- del provvedimento dello stesso Responsabile della V Direzione UTC e del Comune di Tremestieri Etneo dell’11 settembre 2024 prot. 25263, con cui, a seguito della predetta determinazione n. 82/2024, è stato intimato alla ricorrente il pagamento dell’importo di “euro 309.280,35”, con comunicazione di attivazione della procedura di riscossione coattiva ex art. 43 d.p.r. 380/2001;
- nonché d’ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra ed anche in via subordinata, le determine dirigenziali del Comune di Tremestieri Etneo VII direzione n. 27-28 del 30.12.2015, con le allegate tabelle, nonché la determinazione dirigenziale VII direzione prot. 35735 del 30.12.2018;
per l’accertamento
- dell’insussistenza dell’obbligo a carico della società ricorrente di corrispondere al Comune di Tremestieri Etneo le somme afferenti il contributo di urbanizzazione relativo al permesso di costruire n. 4 del 26.02.2019, come “rideterminato” negli atti impugnati;
- del diritto della società ricorrente a non corrispondere al Comune di Tremestieri Etneo l’importo di “euro 309.280,35” a titolo di “rideterminazione” del contributo di urbanizzazione, come quantificato e disposto nei suindicati atti impugnati;
- del diritto della società ricorrente, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, alla ripetizione e rimborso della maggior somma indebitamente corrisposta al Comune di Tremestieri Etneo a titolo di oneri urbanizzazione in riferimento al medesimo permesso di costruire n. 4/2019, in misura non inferiore ad euro 175.215,05, oltre rivalutazione ed interessi;
- e per la conseguente condanna del Comune di Tremestieri Etneo al pagamento della somma suindicata in favore della società ricorrente, oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi come per legge dalla data dei singoli versamenti sino al soddisfo e, ove occorra, previa declaratoria di nullità parziale e/o inefficacia o illegittimità della nota del Comune di Tremestieri Etneo del 21.12.2018 prot. 35735 e del successivo atto d’obbligo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria dell’1 febbraio 2019 rep. n. 1531, nella parte di interesse;
per la condanna
- al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente derivanti dagli atti emanati e dal comportamento mantenuto dal Comune di Tremestieri Etneo per le causali indicate in ricorso, con la conseguente condanna dello stesso Comune al pagamento delle relative somme nella misura indicata in petitum.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, premesso di essere titolare del permesso di costruire n. 4/2019, rilasciato dal comune di Tremestieri Etneo il 27 febbraio 2019 alla precedente titolare società -OMISSIS-per la realizzazione di due edifici destinati a uffici con botteghe ed albergo ed opere di urbanizzazione consistenti nell’esecuzione di un parcheggio pubblico, ha esposto quanto segue.
Con determinazione del responsabile del 7° settore del 21 dicembre 2018 prot. n. 35795, prima del rilascio del permesso di costruire n. 4/2019, veniva determinato e comunicato l’importo della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione quantificato in complessivi euro 309.280,35 e l’importo della quota di contributo relativa al costo di costruzione quantificata in euro 84.805,61, nonché l’importo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del concessionario, da scomputare ai sensi di legge dagli oneri di urbanizzazione (parcheggio pubblico e opere accessorie), pari a complessivi euro 274.891,13.
Con atto pubblico dell’1 febbraio 2019 rep. n. 1531, la precedente titolare del permesso di costruire, quindi, sottoscriveva il relativo atto d’obbligo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune di Tremestieri Etneo.
Con determinazione del Responsabile della V Direzione UTC Urb. Manutenzione e Pubblica Illuminazione del 10.09.2024 n. 82, si disponeva di “… rideterminare in € 618.560,70 effettivamente da corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell’intervento di cui al permesso di costruire n. 04/2019 ”.
Con provvedimento dello stesso Responsabile della V Direzione UTC dell’11.09.2024 prot. 25263, a seguito della predetta determinazione n. 82/2024 ed alla “rideterminazione” degli oneri concessori ivi disposta, il Comune intimava alla società ricorrente il pagamento dell’importo di “euro 309.280,35”, con avvertenza di imminente attivazione della procedura sanzionatoria, con ulteriori aggravi, e di riscossione coattiva ex artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 380/2001.
Avverso tali atti meglio indicati in epigrafe e a sostegno delle proprie domande, la società ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I) (Con riferimento all’edificio denominato “Corpo B” - Albergo): Violazione dell’articolo 45 della legge regionale n. 71/1978, dell’articolo 4 del D.A. 10 marzo 1980 n. 67 e del D.A. 31 maggio 1977 - Violazione dell’articolo 23 bis della DPR 380-01 recepito dall’art. 1 della l.r. 16 - 2016 – Violazione dell’articolo 16 del d.pr. 380/2001 come recepito dalla l.r. n. 1/2016 - Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposto, carenza istruttoria e contraddittorietà interna.
II) (Con riferimento ad entrambi gli edifici): Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 N.T.A. e Tavola 15 del P.R.G. del Comune Tremestieri Etneo – Violazione degli articoli 2 e 4 del D.M. 1444/1968 – Violazione dell’articolo 16 del d.pr. 380/2001 come recepito dalla l.r. n. 1/2016 - Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposto, carenza istruttoria sotto altro profilo.
III) Eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposto e carenza istruttoria sotto altro profilo – Violazione del D.M. 10.05.1977 Illegittimità derivata.
IV) Violazione dell’articolo 23 della Costituzione e del principio di irretroattività degli atti amministrativi – Violazione dell’articolo 7 della legge regionale n. 16/2016, in quanto l’atto comunale di determinazione degli oneri non conteneva alcuna clausola di futuro conguaglio o rideterminazione.
V) Domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
La Società ricorrente avrebbe indebitamente corrisposto al Comune resistente somme non dovute per un importo complessivo di € 175.215,05, consistente in: 1) € 98.176,47, quale differenza tra l’importo degli oneri di urbanizzazione calcolato dal Comune nel 2018 (€ 309.280,35) e quello in realtà dovuto in considerazione della specifica tipologia e destinazione del Corpo B, dei parametri tabellari applicabili all’intervento edilizio ai sensi della normativa vigente e degli errori di calcolo volumetrico commessi dal Comune (€ 211.103,88); 2) € 34.389,22, quale somma indebitamente versata al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione in aggiunta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per un valore (€ 317.540,49), già superiore all’importo determinato dal Comune (€ 309.280,35); 3) € 42.649,35, oggetto di decurtazione a titolo di “ribasso” da parte del Comune dal valore delle opere di urbanizzazione realizzate, in assenza di qualsivoglia fondamento giuridico.
VI) Domanda di risarcimento dei danni.
Dalla condotta illegittima tenuta colposamente dall’Amministrazione comunale deriverebbe il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in misura pari ad € 454.280,00 [€ 309.280 (quale ulteriore somma pretesa) + € 145.000 (per l’atto di recesso], salvi gli ulteriori aggravi, oltre interessi come per legge.
2. Il Comune di Tremestieri Etneo si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 25 novembre 2024 e, con successiva memoria del 29 novembre 2024, ha replicato alle censure di parte ricorrente.
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita udienza nel merito.
4. In vista della pubblica udienza la società ricorrente ha prodotto memoria e il Comune resistente memoria di replica.
5. Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame verte sulla correttezza (o meno) della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione operata dal Comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione dell’intervento di cui permesso di costruire n. 4/2019, volturato in favore della società ricorrente.
2. Il Collegio ritiene opportuno sviluppare, in via preliminare, alcune premesse generali per il migliore inquadramento degli istituti interessati dalla vicenda contenziosa in esame.
2.1. Va innanzitutto precisato che, secondo costante giurisprudenza, l’azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo per oneri di urbanizzazione può essere intentata a prescindere dall'impugnazione o esistenza dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, e quindi avente ad oggetto diritti soggettivi; il relativo ricorso può essere proposto nel termine prescrizionale dinanzi al giudice amministrativo attesa la sua cognizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20 luglio 2020, n. 1368; T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, n. 1102/2021; sul piano normativo cfr. l’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
2.2. Giova precisare che, secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12 e Cons. Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24), quanto al contributo di costruzione, articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, esso rappresenta “ una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2021, n. 1242).
Più precisamente, mentre gli oneri di urbanizzazione hanno la funzione di “ compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria ”, il costo di costruzione si configura quale “ compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4877).
In sostanza, le opere di urbanizzazione - per la cui remunerazione il contributo viene imposto - hanno spesso portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio posto in essere da chi abbia ottenuto il titolo edilizio ed hanno quindi sovente natura indivisibile, nel senso che non sono frazionabili in porzioni funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei singoli nuovi insediati.
Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione dell’insieme dei benefici che la nuova costruzione acquista, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall’ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere (cfr., T.A.R. Sicilia, AT, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 207).
2.3. Va ricordato, inoltre, che gli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono corrisposti sulla base delle tabelle parametriche, predisposte dalle Regioni, tabelle che devono essere recepite dal Comune in una propria deliberazione (nell’ordinamento regionale, ratione temporis, cfr. l’art. 41 e 45 della legge reg. Sic. 27 dicembre 1978, n. 71 e la successiva evoluzione normativa).
La determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una precisa disciplina regolamentare, con la conseguenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti applicativi della stessa non richiedono alcuna puntuale motivazione allorché le scelte operate dall’Amministrazione si conformino ai criterî stessi di cui alle tabelle parametriche (la determinazione obbedisce a prescrizioni desumibili da tabelle, in ordine alla quale l’Amministrazione comunale si limita ad applicare dei parametri, aventi per la stessa natura cogente, laddove è esclusa qualsivoglia discrezionalità applicativa: cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. II, 14 gennaio 2021, n. 41).
3. Ciò posto, si può passare alla delibazione del ricorso che è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’erroneità del calcolo degli oneri di urbanizzazione effettuato dal Comune con riguardo al “Corpo B”, destinato ad albergo.
In particolare, con i provvedimenti impugnati, il Comune avrebbe rideterminato erroneamente gli oneri di urbanizzazione, ritenendo di applicare la tariffa prevista per gli “ insediamenti commerciali e direzionali ” (196 euro mq) anche all’edificio denominato “Corpo B”, sebbene destinato ad albergo, e ciò in asserita violazione della normativa vigente.
Secondo parte ricorrente, nel caso di specie, dovrebbe trovare applicazione l’art. 4 del d. arta n. 67 del 10 marzo 1980, emanato in attuazione dell’art. 45 l.r. n. 71/1978, vigente all’epoca della determinazione degli oneri; sicché, applicando le tabelle vigenti allegate alle determinazioni dirigenziali n. 27 e 28 del 30.12.2015, il contributo per oneri di urbanizzazione per l’albergo risulterebbe pari a euro 14,29 al metro cubo, importo previsto per le concessioni edificatorie e per gli interventi “ Classe G/III Zone residenziali A, B e C ”.
Tali considerazioni sarebbero avvalorate dall’articolo 23 bis del DPR 380/2001, integralmente recepito dall’articolo 1 della legge regionale 16/2016, che individua ed elenca le categorie funzionali degli immobili, accorpando nella stessa categoria funzionale gli immobili con destinazione “residenziale” o “turistico-ricettiva” (rispettivamente, articolo 23 comma 1 lettere “a” ed “a-bis”) e distinguendoli dagli immobili con destinazione “produttiva e direzionale” (lettera “b”) e con destinazione “commerciale” (lettera “c”).
In sintesi, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare all’albergo la tariffa prevista per gli immobili in zona residenziale (e in specie “Classe G/III Zone residenziali A, B e C) anziché quella determinata per gli “insediamenti commerciali e direzionali”, conformandosi a quanto statuito dal combinato disposto dell’art. 45 L.R. n. 71/1978 e dal decreto ARTA n. 67/1980.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Va dato atto che il P.R.G. del comune resistente, approvato con D.D.G. n. 265 del 16.11.2012, non prevede alcuna ZTO Turistica e a tale tipologia di zona non fa riferimento la determinazione dirigenziale n. 27 del 30.12.2015, con cui sono state determinate le tariffe da applicare per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.
Secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche Attuative (NTA) allegate al P.R.G. la realizzazione degli alberghi è possibile (solo) nelle ZTO “D3”, rubricate “Commerciale polifunzionali e di vicinato”, ove, ai sensi dell’art. 18 delle n.t.a., sono realizzabili “ edifici per attrezzature d’uso collettivo quali: esercizi commerciali di vicinato e di media struttura, edifici produttivi in genere: per lo spettacolo e la cultura, edifici per la ristorazione, pensioni, attività sportive e ricreative, autorimesse di uso pubblico, alberghi, uffici, cinematografi, attrezzature sanitarie e parasanitarie, attrezzature per la distribuzione dei carburanti, e/o attività similari con esclusione delle residenziali. L’attuazione avverrà attraverso interventi diretti con il rilascio delle singole concessioni edilizie …”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in sede di rideterminazione degli oneri, il comune abbia fatto corretta applicazione delle determinazioni dirigenziali n. 27-28 del 30.12.2015 di approvazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui alla l. n. 10/1977 (come sostituita dal d.p.r. n. 380/2001), applicando all’albergo le tariffe previste per la zona ove si colloca l’intervento (zona D3) ossia la tariffa di € 196,02 a mq, prevista dalle dette determine dirigenziali per gli insediamenti commerciali e direzionali in ZTO D (in luogo di quella di € 98,01 a mq prevista per “ insediamenti commerciali e direzionali ” da realizzare nelle zone A e B, precedentemente applicata).
4.1.2. Invero, non è dubitabile, alla stregua dei superiori principi e della normativa vigente in materia, nonché delle determinazioni dirigenziali di cui si è dotato il Comune, che il quantum degli oneri di urbanizzazione vada determinato attraverso tabelle che assumono a parametri di riferimento anche le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale.
In tal senso, si è espressa, altresì, la giurisprudenza amministrativa, affermando che « non è consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale », cosicché «non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione » (Consiglio di Stato, sezione IV, 27 luglio 2018, n. 1187); nella medesima direzione, il Consiglio di Stato ha ritenuto: «… a) … in linea generale che non sia consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale (cfr. Cons. giust. Amm., 2 marzo 2007, n. 64; Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione degli oneri che applichi le tariffe relative alle zone di completamento anche a quelle di espansione attesa la sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due distinte zone); b) conseguentemente si ammette solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, che l’ente locale possa valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6834, che ha ritenuto tale l’esigenza di favorire interventi di recupero edilizio in centro storico)» (Consiglio di Stato, sezione V, 26 marzo 2009, n. 1804).
4.1.3. Né può sostenersi, nel caso di specie, che la natura dell’intervento sia incompatibile con la zona dimodoché la (ri)determinazione risulti incongrua, atteso che l’albergo ricade nella zona D3 (unica zona del vigente p.r.g. in cui è possibile realizzarlo) e la natura dell’intervento è coerente con tale zona.
4.1.4. D’altronde, la normativa invocata dalla parte ricorrente (in particolare l’art. 45 l.r. n. 71/78 e il decreto ARTA del 10 marzo 1980 n. 67, emanato in attuazione dell’art. 45 cit.) non conduce alle diverse conclusioni dalla stessa sostenute ossia che per la determinazione degli oneri per l’albergo da realizzare nella pertinente zona D3 debba farsi riferimento alle tabelle approvate dall’ente per gli interventi residenziali e in particolare per la “Classe G/III Zone residenziali A, B e C”.
Invero, non è desumibile dalla normativa regionale evocata la ritenuta assimilabilità, quanto ad oneri di urbanizzazione, degli alberghi agli edifici residenziali; la normativa in questione, invero, così dispone:
- articolo 4 del decreto ARTA del 10 marzo 1980 n. 67, co. 1: “ La concessione relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche è subordinata alla corresponsione di un contributo rapportato alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già determinata dal consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 per le zone residenziali applicando un'aliquota non inferiore a quella stabilita dalla lettera h) dell'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo sul costo di costruzione, per i vari tipi di insediamento appresso elencati, nella misura sottoriportata:
a) Alberghi: dall'1 al 5 per cento del costo documentato di costruzione in relazione alla tipologia, al numero dei posti letto, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche del comune, così come indicato nella tabella contrassegnata con la lettera A), che fa parte integrante del presente decreto, unitamente alle note esplicative …”;
- art. 41 della l.r. n. 71/78, co. 1: “L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali: … h) insediamenti turistici: 25 per cento ; al comma 4 statuisce che “ Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo ”.
Dalla lettura della normativa in questione, quindi, non si ricava alcun automatismo nell’applicazione agli alberghi delle tabelle previste per le costruzioni residenziali, prevedendo la norma, piuttosto, l’applicazione a tali tabelle di un’aliquota non inferiore a quella prevista dalla lettera h) dell’art. 41 della legge regionale n. 71/1978 e, comunque, la possibilità per il comune di deliberare percentuali superiori a quelle indicate nello stesso articolo; la normativa prevede, altresì, la corresponsione di un contributo sul costo di costruzione diversificato a seconda delle caratteristiche dell’insediamento che viene in considerazione.
Ne consegue che il richiamo normativo, come formulato in ricorso, appare generico e non in grado di confutare la rideterminazione degli oneri qui avversata.
In definitiva, parte ricorrente non dimostra che il parametro per la determinazione degli oneri di urbanizzazione dell’albergo coincida con quello relativo all’edificio in zona residenziale (e in particolare con quello previsto per le “Zone residenziali A, B e C classe G/III”) né dimostra che la tariffa applicata all’albergo da realizzare in zona D - come prevista, nelle citate determinazioni dirigenziali, per gli insediamenti commerciali e direzionali nella zona D - sia in contrasto con la normativa di riferimento.
D’altro canto, nemmeno in questa sede parte ricorrente si duole, con specifiche censure, del fatto che la determinazione n. 27/15 non preveda un’aliquota apposita per gli alberghi, limitandosi a rivendicare, genericamente e in assenza di idoneo supporto normativo, l’applicazione del parametro delle zone residenziali all’albergo; né possono a tal uopo essere introdotte censure nuove con memoria in corso di causa, non notificata all’altra parte del giudizio, pena l’inammissibilità delle stesse.
4.1.5. Appare inoltre inconferente il richiamo operato dalla società ricorrente all’art. 23 ter D.P.R. n. 380/2001 al fine di affermare l’assimilabilità tra gli immobili aventi destinazione “residenziale” e quelli aventi destinazione “turistico-recettiva”.
Invero, detta norma, modificata dall’art. 17, c. 1, lett. n) del d.l. n. 133 del 2014 (convertito in l. n. 164 del 2014), stabilisce che, ai fini della definizione di “mutamento rilevante della destinazione d'uso” di un immobile, costituiscono diverse categorie funzionali quelle: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
Si tratta, pertanto, di categorie distinte, tra le quali va escluso un rapporto di omogeneità (cfr. T.A.R. AT, sez. I, 10 marzo 2020, n. 633).
4.2. Sotto altro profilo, parte ricorrente lamenta l’applicazione della superficie lorda di pavimento quale base di calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti, in luogo della volumetria dell’edificio, che, invece, sarebbe da assumere a base del calcolo ai sensi della normativa regionale e delle stesse tabelle parametriche richiamate dal Comune.
In realtà, le tabelle applicate dall’Amministrazione comunale e richiamate dalla ricorrente, per gli insediamenti direzionali e commerciali nella zona di interesse (D3) che, per quanto sopra, trova applicazione nel caso di specie, espressamente riferiscono il coefficiente individuato per gli oneri di urbanizzazione alla superficie lorda di pavimento, applicando quindi quale unità di misura i metri quadrati, sicché al riguardo nessuna violazione risulta evidente.
5. Con il secondo motivo, con riferimento ad entrambi gli edifici, parte ricorrente ritiene che le premesse da cui muove la rideterminazione - ossia che l’intervento ricada in zona D - sarebbero errate, in quanto non terrebbero conto dell’art. 18 n.t.a., in applicazione del quale gli edifici realizzati dalla ricorrente si qualificano come “attrezzature di interesse collettivo” a sostegno del centro abitato, sicché per la determinazione degli oneri di urbanizzazione il Comune avrebbe dovuto applicare dei parametri commisurati a quelli vigenti per gli interventi produttivi ricadenti nella limitrofa zona residenziale.
Sul punto, con il supporto della consulenza tecnica allegata, parte ricorrente sostiene che il Comune avrebbe errato nel non attribuire rilievo alla circostanza che la zona D3 del p.r.g. di Tremestieri Etneo individua una zona omogenea con caratteristiche atipiche e peculiari, con dotazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio della adiacente zona residenziale B1; a parere della ricorrente, il parcheggio realizzato dalla ditta -OMISSIS- sarebbe una “adiacenza immediata” all’intera AREA 15 che raggruppa le sottozone B1, e lo sarebbe anche il comparto D3 di interesse, sicché avrebbero dovuto applicarsi agli interventi in questione i parametri per gli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi produttivi ricadenti nella limitrofa zona residenziale (B).
5.1. Anche il secondo motivo è infondato.
Invero, la circostanza che gli edifici realizzabili in zona D3 siano “ a sostegno del centro abitato esistente ”, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione, non significa che per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di tali edifici si debba fare riferimento alle tariffe previste dal Comune per gli insediamenti direzionali e commerciali in zona A e B, e ciò tenuto conto della normativa in materia, delle determinazioni di adeguamento degli oneri e delle norme tecniche di attuazione, che ciò non prevedono.
Peraltro, la tesi di parte ricorrente, ove venga seguita, comporterebbe una violazione del principio della simmetrica corrispondenza fra parametri urbanistici utilizzati e tariffe previste per i medesimi interventi, con i conseguenti effetti anche sui carichi urbanistici.
Come opportunamente indicato dall’amministrazione resistente: “ la società pretende di pagare gli oneri come se l’intervento fosse realizzato in ZTO B ove, giusta la previsione di cui all’art. 8 (zona B1 Completamento) delle NTA l’altezza massima degli edifici in ogni caso non può superare i metri 11 per n. 3 elevazioni fuori terra e in base alla previsione di cui all’art. 9 (zona B2- Completamento) l’altezza massima degli edifici non può superare i metri lineari 7,50 per n. 2 elevazioni fuori terra, sfruttando tuttavia i parametri urbanistici più favorevoli di cui alla ZTO D3 per la quale l’art. 18 delle NTA prevede un’altezza di ml. 16,00 con quattro elevazioni fuori terra ”.
Invero, non possono ritenersi sufficienti, ai fini dell’applicazione dei diversi (e più favorevoli) parametri previsti in altra zona, la mera vicinitas o il dedotto nesso di accessorietà tra le zone che vengono in rilievo.
Né appare pertinente il richiamo operato dal consulente di parte all’art. 4, comma 1, n. 2), D.M. n. 1444/1968 (riguardante “ Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee ”), a mente del quale “ La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive. […] 2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici ”.
Infatti, a tale rilievo l’amministrazione, con l’ausilio di tavola stralcio del p.r.g., ha replicato che l’intervento in questione, ricadente in ZTO “D3”, si inscrive all’interno del Comparto 5, autonomo e distinto dalle ZTO B1 presenti nelle zone adiacenti, le quali (zone B1) hanno una propria dotazione di attrezzature prevista nello strumento urbanistico, sicché si rivela non efficacemente dimostrato l’assunto di partenza della norma richiamata ossia l’impossibilità di reperire aree di interesse collettivo nella zona B.
In ogni caso, ritiene il Collegio che non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui agli edifici in questione, realizzati in zona D3, si dovrebbero applicare le tariffe per gli oneri concessori previste per gli interventi produttivi in zona B (trattandosi di opere a servizio di tale zona), in quanto la tesi non trova fondamento nelle norme tecniche di attuazione - che non dispongono, quanto ad oneri concessori, la detta assimilazione tra zona D3 e zona B - né nelle citate determinazioni dirigenziali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione, che mantengono (quanto alla quantificazione degli oneri) una differente previsione per gli edifici di tale tipologia in zona D, previsione anche questa non oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente.
Né nel caso di specie si è innanzi a una tipologia di insediamento in contrasto con la destinazione di zona: giova al riguardo ricordare che gli edifici in questione (uffici, botteghe e albergo), secondo le norme di attuazione, sono realizzabili nella zona D3 e, quanto a tipologia, sono perfettamente compatibili con tale zona, sicché non v’è ragione alcuna (né normativa né logica) per cui debba applicarsi ad essi la diversa tariffa prevista per gli insediamenti in zona B.
6. Con il terzo motivo, sostiene parte ricorrente che il Comune, sia nel provvedimento di rideterminazione da ultimo emanato sia nell’atto di determinazione originario del 23 dicembre 2018, avrebbe erroneamente calcolato gli oneri di urbanizzazione, includendo nella superficie lorda di pavimento anche la superficie lorda delle scale di collegamento fra i quattro piani di ciascun edificio, non tenendo conto del d.m. 10.05.1977, e ciò sia per il corpo A (uffici e botteghe) che per il corpo B (albergo). Ne deriverebbe che la ricorrente non solo non dovrebbe nulla al comune, ma che avrebbe indebitamente corrisposto allo stesso la somma di € 18.425,88, con conseguente diritto alla ripetizione dell’indebito versato.
6.1. Il motivo si appalesa infondato.
Appare utile rammentare che la definizione del concetto di superficie lorda di pavimento (SLP) è rimessa per lo più alla regolamentazione urbanistico- edilizia contenuta negli strumenti urbanistici locali (generalmente nelle NTA); nondimeno la manualistica di settore e svariati regolamenti edilizi comunali concordano nel definire la superficie lorda di pavimento come la somma di tutte le superfici coperte ai vari piani comprese nel profilo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio. Inoltre, come chiarito anche dalla giurisprudenza “ la definizione del predetto parametro testè riportata è stata sostanzialmente confermata anche da alcune pronunce di questo Consiglio di Stato (cfr Sez. IV 7/6/2012 n.3385), secondo cui la superficie lorda di pavimento è “la somma delle superfici lorde di un fabbricato comprese entro il perimetro esterno delle murature di tutti i livelli abitabili o agibili, fuori o dentro terra degli edifici qualunque sia la loro destinazione d’uso, compresa la proiezione orizzontale dei muri delle scale fisse e mobili e dei vani ascensori. Questa Sezione con altre decisioni ha avuto peraltro modo di precisare (cfr 5/6/2009 n. 4439) che la SLP costituisce la somma delle superfici utili e/o la misura degli spazi agibili rilevanti ai fini della dotazione dei carichi urbanistici e al riguardo vale far presente come il Collegio non abbia motivo di discostarsi dal suillustrato assunto interpretativo ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 559).
Alla stregua della giurisprudenza riferita, non avendo parte ricorrente fornito dimostrazione che la normativa comunale (NTA) preveda che le scale non siano comprese tra i servizi accessori (ai sensi dell’art. 2 del citato d.m.) e che pertanto non vadano computate ai fini del calcolo degli oneri concessori, va respinto il motivo in questione.
7. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’“ applicazione retroattiva in peius dei criteri di determinazione degli oneri di urbanizzazione stabiliti dalla legge, in violazione ed elusione dell’articolo 23 della Costituzione e del principio di irretroattività degli atti amministrativi ”.
7.1. La censura non è meritevole di accoglimento.
Sulla questione della rideterminazione degli oneri concessori, è intervenuta la sentenza n. 12 in data 30 agosto 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella quale si afferma che la richiesta del contributo per il costo di costruzione (e tale affermazione vale, ovviamente, per tutti gli oneri concessori) costituisce un atto paritetico, con la conseguenza che la sua erronea determinazione costituisce un indebito oggettivo che può (e deve) essere recuperato dall’Amministrazione, non potendo, quindi, essere condivise quelle affermazioni giurisprudenziali secondo cui non sarebbe possibile per i Comuni rideterminare successivamente l’importo già richiesto, con particolare riferimento ai casi in cui la richiesta originaria non contenga la formula “salvo conguaglio” (T.A.R. AT, sez. III, 12 luglio 2019, n. 1756; cfr. T.A.R. AT, sez. I, 12 maggio 2023, n. 1569).
La menzionata Adunanza plenaria n. 12/2018, infatti, ha chiarito che “ La tutela del legittimo affidamento e il principio della buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio (v., sul punto, Cass., sez. L, 7 aprile 1992, n. 4226), possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, l’oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione rende vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’interessato con l’ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con il normale sforzo richiesto al debitore, secondo appunto buona fede, nell’ottica di una leale collaborazione finalizzata all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio ”.
Nel caso di specie, il Comune resistente, a seguito di un riesame della pratica riguardante il permesso di costruire n. 4/2019, ha riscontrato l’errata applicazione del parametro di calcolo degli oneri concessori, effettuando quindi la rideterminazione in base ai pertinenti parametri, doverosa indipendentemente dalla previsione o meno della salvezza del conguaglio; ciò in quanto trattasi di errore (nella determinazione) che parte ricorrente, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto/dovuto conoscere, atteso che è incontestato che trattasi di edifici da realizzare in zona D (e non in zona A o B); in tali casi la rideterminazione, purché svolta entro il termine di prescrizione decennale, non solo è legittima, ma è, anzi, doverosa per la pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 4515 del 2017).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali di cui sopra, si dequota la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’originaria determinazione degli oneri conteneva la clausola di conguaglio o rideterminazione degli oneri esclusivamente per l’annualità 2018, fermo restando che il permesso di costruire n. 4/2019 conteneva espressa riserva di “ eventuali conguagli se dovuti previsti dalla normativa ”, ipotesi ricorrente nel caso di specie.
In conclusione sul punto, la pretesa avanzata dall’Amministrazione, in quanto fornita di base legale, non determina la violazione della norma costituzionale citata dalla ricorrente.
8. Attesa l’infondatezza dei motivi di ricorso sin qui scrutinati, non meritano accoglimento le domande di ripetizione di indebito (con riguardo agli importi di € 98.176,47, quale differenza tra l’importo degli oneri di urbanizzazione calcolato dal Comune nel 2018 e quello dovuto secondo le prospettazioni attoree; e di € 34.389,22, quale somma indebitamente versata al Comune a titolo di oneri di urbanizzazione in aggiunta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria) e di risarcimento formulate da parte ricorrente.
Per quanto attiene alla somma di € 34.389,22, come si evince dalla stessa relazione presentata dalla parte ricorrente, essa consiste in una somma (rateizzata) necessaria per “ pareggiare quella di € 309.280,35” ossia gli oneri di urbanizzazione calcolati dal tecnico del tempo, correttamente per quanto sopra rilevato; sicché non viene dimostrata la non debenza della detta somma.
Per quanto attiene alla somma di € 42.649,35, oggetto di decurtazione a titolo di “ribasso” da parte del Comune rispetto al valore delle opere di urbanizzazione già realizzate dalla ricorrente, si rileva che non risulta dimostrato in atti che la somma complessivamente sostenuta per la loro realizzazione superi quella fissata dal comune al netto del ribasso d’asta previsto nel caso nel 15 %; non risulta, in altri termini, che la società ricorrente abbia complessivamente realizzato opere e corrisposto somme per un valore superiore rispetto agli oneri di urbanizzazione effettivamente dovuti.
9. Del pari, va rigettata la domanda di risarcimento in quanto generica e non provata.
10. Per completezza, va aggiunto che il Collegio ritiene di non accogliere le richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio dalla parte ricorrente.
Invero, la verificazione o la consulenza tecnica nel processo amministrativo non possono avere la funzione di esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti. Ne consegue che, nel caso di specie, la richiesta di verificazione (così come quella di c.t.u.), al fine di accertare quale sia l’importo degli oneri di urbanizzazione connessi al permesso di costruire in questione in base alla normativa vigente, il valore delle opere di urbanizzazione realizzate e da scomputare nonché l’ammontare del valore patrimoniale e delle somme, in tesi, indebitamente corrisposte non può essere assecondata, poiché spettava al ricorrente di ciò fornire dimostrazione; né gli invocati mezzi possono essere utilizzati con finalità meramente esplorativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1091; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 75), come sarebbe nel caso in esame.
Lo stesso è a dirsi per l’invocato ordine, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., al Comune di Tremestieri Etneo di depositare in giudizio le delibere di consiglio comunale emanate in attuazione degli articoli 41 e 45 della l.r. n. 71/1978 e del D.A. 31.05.1977 e 10.03.1980 n. 67 e documentati chiarimenti in merito. Peraltro, tali atti non sono stati oggetto di richiesta di accesso da parte della ricorrente, a cui spettava attivarsi per acquisirli, ove ritenuti utili per supportare la propria tesi o per formulare specifiche censure.
10. Conclusivamente, le domande (demolitorie, di accertamento e di condanna) avanzate in ricorso dalla parte ricorrente sono infondate e pertanto vanno rigettate.
11. Le spese, tuttavia, possono essere, in via d’eccezione, compensate tra le parti in ragione della peculiarità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Respinge la domanda risarcitoria
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.