Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da
CO AZ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Enzo Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Industria, Direzione Generale dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
- ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 2023, inerente all’autorizzazione di un progetto denominato "Energia dell'Olio RD , di potenza nominale di 52.557 kWp, da realizzarsi nel Comune di Pabillonis SU, per le opere di rete nel comune di Guspini, che prevede un impianto agrivoltaico di nuova costruzione, a terra, su suolo a destinazione agricola,
nonché per l’accertamento
- dell’obbligo in capo alle suddette amministrazioni di procedere alla conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 giusta istanza presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la CO AZ srl ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di Autorizzazione Unica presentata dalla ricorrente in data 22 giugno 2023, inerente alla autorizzazione di un progetto denominato " Energia dell'Olio Sardo ", di potenza nominale di 52.557 kWp, da realizzarsi nel Comune di Pabillonis SU, per le opere di rete nel comune di Guspini, che prevede un impianto agrivoltaico di nuova costruzione, a terra, su suolo a destinazione agricola, nonchè per l’accertamento dell’obbligo in capo alle Amministrazioni resistenti di procedere alla conclusione del procedimento.
2. Espone parte ricorrente di aver inoltrato, in data 22 giugno 2023 all’Assessorato dell’Industria, Direzione Generale dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Sardegna, istanza volta all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico sopra descritto, provvedendo al correlato versamento degli oneri istruttori in favore dell’Amministrazione procedente.
3. Rappresenta la ricorrente che il progetto in questione otteneva, con Decreto n. 455 del 11 dicembre 2024, il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
4. Si duole l’esponente che, nonostante il prolungato lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica, l’Assessorato Industria, non solo non abbia concluso il procedimento autorizzativo, ma neppure abbia provveduto alla convocazione la Conferenza di Servizi.
5. Alla luce dell’infruttuoso decorso del termine all’uopo prescritto dalla normativa di riferimento e del fatto che si sono rivelati inutili i solleciti inoltrati all’amministrazione procedente, parte ricorrente ha agito per veder dichiarato l’illegittimità del contegno omissivo dell’Ente Regionale deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/90, dell’art. 12, comma 4, del D.lgs 387/2003 e dell’art. 97 Cost.
6. Espone la ricorrente che l’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, nel disciplinare il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo necessario alla realizzazione dell’impianto in questione e delle relative opere connesse, al comma 3 prevede che la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, precisando che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale. Poichè il titolo ambientale è stato autonomamente acquisito in data 11 dicembre 2024, la società ricorrente evidenzia come i termini per la convocazione della Conferenza di Servizi e per il rilascio dell’Autorizzazione unica siano ampiamente decorsi, dovendo individuarsi il termine ultimo per l’adozione del provvedimento conclusivo nella data del 9 febbraio 2025.
6.1. Parte ricorrente soggiunge che il comportamento inerte dell’amministrazione si pone in contrasto con i principi e la disciplina, anche di rango sovranazionale, improntati alla massima semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi ed evidenzia come l’inerzia regionale non possa trovare giustificazione nella sopravvenuta disciplina in materia di aree non idonee introdotta con L.r. n. 20/2024, dichiaratamente volta a impedire l’autorizzazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sul territorio sardo in quanto l’amministrazione regionale, conclude la ricorrente, deve ritenersi comunque tenuta ad attivare le procedure autorizzative e a provvedere al rilascio dei titoli previa disapplicazione della menzionata normativa regionale, in quanto incostituzionale e contraria ai principi eurounitari che promuovono la tutela dell’ambiente mediante la diffusione di impianti FER i quali hanno trovato attuazione nel diritto interno anche mediante l’adozione del D.lgs. 199/2021.
7. Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale che, nell’approssimarsi dell’udienza camerale, ha depositato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prot. 21740 del 6 maggio 2025 e la determinazione n° 475, prot. 26605 del 30 maggio 2025 recante provvedimento di rigetto e archiviazione dell’istanza presentata dall’odierna ricorrente.
8. Con atto depositato il 12 giugno 2025 parte ricorrente, nel dare atto della definizione del procedimento con l’adozione del provvedimento (prot. 26332 del 29 maggio 2025) di rigetto e archiviazione della pratica, ha dichiarato essere venuto meno l’interesse ad agire della Società nel presente giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere e condanna a proprio favore delle spese di lite.
9. Osserva il Collegio che l’adozione, seppur tardiva, del provvedimento reiettivo dell’istanza, nel far venir meno il silenzio la cui illegittimità è stata censurata dalla parte ricorrente con il presente gravame, determini l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
10. In punto di spese, il peculiare contesto nel quale si è venuta a trovare l’amministrazione regionale, unitamente al non esorbitante ritardo registrato per la definizione dell’istanza, rispetto al termine ultimo previsto dalla normativa, inducono il Collegio a disporre, in via eccezionale, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO