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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 2355/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4267/2024, pubblicata in data 18.11.2024, in materia di affitto di azienda, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Parte_1 C.F._1
de IN (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Caserta, al Corso Trieste n. 149;
Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amm.re p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Della Morte (c.f. Controparte_2
), presso il cui studio elett.te domicilia in Recale (CE) alla Via C.F._3
Napoli n. 43;
Fax e pec: 0823/1546901, dllvcn@pec APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Alla prima udienza del 15.10.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato nel decreto del 28.8.2025, regolarmente comunicato, con ordinanza del 20.10.2025 rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 12.11.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 28.8.2025 e del
20.10.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 12 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al RGN. 2355/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4267/2024, pubblicata in data 18.11.2024, in materia di affitto di azienda, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Parte_1 C.F._1
de IN (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Caserta, al Corso Trieste n. 149;
Pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona dell'amm.re p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo Della Morte (c.f. Controparte_2
), presso il cui studio elett.te domicilia in Recale (CE) alla Via C.F._3
Napoli n. 43;
Fax e pec: 0823/1546901, dllvcn@pec APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Alla prima udienza del 15.10.2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato nel decreto del 28.8.2025, regolarmente comunicato, con ordinanza del 20.10.2025 rinviava la causa, ex art. 127ter, comma 4, cpc, all'udienza (nuovamente in trattazione scritta) del 12.11.2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno depositava note.
In tale udienza, pertanto, il Consigliere Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo 127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre
2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle
“impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 28.8.2025 e del
20.10.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, li 12 novembre 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello