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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a Canicattì (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
[.. 24/08/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena La Vecchia (pec:
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 15/04/1980, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi (pec:
Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 638/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in com- posizione collegiale, in data 03-08/05/2023
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 «Previa emanazione dei provvedimenti di rito. In riforma della sentenza n. 638/2023 emessa dal Tribunale civile di Agrigento, in composizione colle- giale, depositata l'8.5.2023, nel procedimento civile iscritto al n. 1495/2020 RG:
“Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
con collocamento presso l'abitazione della madre, con diritto per il
[...] padre di tenere con sé i figli con le modalità e i tempi che verranno libera- mente concordati direttamente con gli stessi;
in mancanza di accordo, se- condo la regolamentazione che verrà disposta dal Tribunale, cui ci si ri- mette.
Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente Controparte_1 alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 [...]
e la somma di €. 700,00 (settecento/00) da Persona_3 Persona_2 inviare tramite bonifico bancario entro i primi cinque giorni del mese, riva- lutati e rivalutabili, secondo gli indici ISTAT.
Imporre al sig. l'obbligo di concorrere al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie, mediche non a carico del servizio sanitario, scolasti- che, nella misura del 50% previa esibizione di idonea documentazione fi- scale, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesta tra magistratura e avvocatura del Tribunale di Agrigento del 18.9.2018.”
In via istruttoria, si chiede ammettere prova testimoniale con il Dirigente scolastico dell'Istituto “Luigi Pirandello” di Canicattì, Prof. Tes_1 per rispondere sui seguenti articolati di prova:
[...]
1) “Vero è che sono il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Luigi Pirandello” di Canicattì e che il minore mattina è iscritto alla prima classe del Per_2 corso “B”;
2) “Vero è che le insegnanti della detta classe hanno segnalato che il mi- nore ha fatto registrare numerose ed ingiustificate assen- Persona_2 ze durante l'anno scolastico in corso”
3) “Vero è che, per tali ragioni, il padre del minore, , è sta- Controparte_1 to formalmente convocato presso l'Istituto, al fine di giustificare tale com- portamento, senza sortire alcun effetto”.
Si avanza richiesta di esibizione ex art. 210 cpc all'ACI di Canicattì e all'Agenzia delle Entrate di Agrigento dei documenti oggetto di richiesta (n. i 3 e 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e al sig. CP_2
[..
, delle dichiarazioni reddituali relative agli anni antecedenti l'instaurazione del giudizio, per come disposto nel decreto di fissazione udienza del 20/10/2020»
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ri- gettare l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza di primo grado»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 16/06/2020, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Agrigento il coniuge , chiedendo la pronun- Controparte_1 cia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in da- ta 12/08/2004, e chiedendo la conferma della regolamentazione dell'affidamento dei figli (nato il [...] e divenuto maggio- Per_1 renne nelle more del procedimento) e (nato il [...]) già Per_2 stabilite in sede di separazione, con il l'affidamento condiviso e il colloca- mento prevalente presso di sé, nonché la corresponsione in proprio favo- re di un assegno mensile dell'importo di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di un ulteriore assegno mensile dell'importo di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
2. Il si costituiva con comparsa del 12/02/2021, aderendo alla Per_2 domanda di divorzio e rappresentava che in virtù di un provvedimento nelle more adottato dal Tribunale per i minorenni, a causa delle condizioni di salute della ricorrente e del suo ricovero presso una struttura sanitaria, era stato disposto l'affidamento esclusivo in suo favore dei minori e chie- deva la conferma di tale regime di affidamento, opponendosi all'accoglimento delle domande di contenuto economico proposte nei suoi confronti.
3. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 638/2023 del 03-08/05/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, di- sponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , al Per_2 padre, riconoscendo alla madre la facoltà di incontrarlo e tenerlo con sé secondo un regime liberamente concordato tra le parti;
rigettava le altre domande e compensava le spese di lite tra le parti.
4. Con ricorso del 12/10/2023, ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta decisione, chiedendo, in riforma del provvedimento impugna- to, l'affidamento condiviso del minore , con collocamento preva- Per_2 lente presso di sé e la conseguente previsione dell'obbligo a carico del Mattina di corrisponderle una somma a titolo di contributo al suo mante- nimento del minore, oltre spese straordinarie.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 [...
5. Con memoria del 16/01/2024, si è costituito nel presente giudizio
, opponendosi all'accoglimento dell'appello. CP_3
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 23/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione.
7. Con unico e articolato motivo di appello, censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso di sé. Per_2
8. Al riguardo va premesso che il Tribunale per i minorenni, con decreto del 23/02/2021, aveva disposto che, in via provvisoria, i figli della coppia fossero collocati presso il padre con temporaneo divieto di prelevamento per la , in ragione delle sue instabili condizioni psichiche e dei Pt_1 comportamenti preoccupanti assunti dalla stessa e per la quale era stato disposto il ricovero presso una clinica specializzata nel trattamento e nella cura di malattie psichiatriche;
aveva onerato i Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare e disposto, altresì, l'intervento del Centro Salute Mentale territorialmente competente, prescrivendo alla di sottoporsi a tutti gli accertamenti e le terapie ritenute necessa- Pt_1 rie e di attenersi scrupolosamente ad ogni indicazione proveniente dagli operatori.
9. Il Tribunale di Agrigento, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha ritenuto che non vi fossero elementi per ripristi- nare l'affidamento condiviso, avendo ritenuto che la non abbia Pt_1 fornito, a supporto delle proprie allegazioni, alcun elemento idoneo a di- mostrare il superamento delle irregolarità comportamentali emerse nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, nonché il mi- glioramento delle proprie condizioni di salute, anche in relazione all'andamento del percorso di trattamento e di cura presso il Centro Salu- te Mentale prescritto dall'autorità giudiziaria.
10. In ordine al regime di frequentazione del minore con la madre, Per_2 il Tribunale ha disposto che questo potesse essere liberamente concorda- to tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici del minore e della sua volontà.
11. A fronte di ciò, l'appellante rappresenta, anzitutto, che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto le dichiarazioni rese dal figlio nel corso dell'udienza del 15/06/2022, le quali, lungi dal ri- Per_1 ferire su presunti comportamenti della madre potenzialmente nocivi per la prole, ha affermato, così testualmente: “anche mio fratello vede mia
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 madre, va ogni fine settimana a dormire da lei”; e ancora, “mi piace stare con mio padre con cui ho un buon rapporto;
ho un buon rapporto anche con mia madre che frequento volentieri e voglio continuare a vederla”, sottolineando che le predette dichiarazioni sono state rese successiva- mente alla fase introduttiva del giudizio e, diversamente da quanto erro- neamente sostenuto dal Tribunale, depongono in senso favorevole all'accoglimento della richiesta di affido condiviso.
12. Evidenzia, inoltre, che la patologia di cui soffre – e, segnatamente,
“discopatie multiple lombari, fibromialgia, disturbo ciclotimico” –, per la quale aveva subito negli anni diversi ricoveri presso strutture specializzate nel trattamento delle patologie psichiatriche, erano note al da di- Per_2 verso tempo. Infatti, dalla relazione di dimissioni della Casa di Cura “Villa Margherita” di Palermo del 26/02/2021, emerge che l'esordio psicopato- logico si era verificato già nel 2013, quindi otto anni prima della separa- zione e nonostante questo l'appellato non aveva mai chiesto una modifica del regime di affidamento condiviso.
13. Espone che, in definitiva, il suo quadro clinico non ha subito un peg- gioramento significativo nel tempo, risultando, al contrario, perfettamen- te sovrapponibile a quello precedente e che le patologie da cui è affetta non avrebbero inciso sulla sua capacità di accudimento della prole.
14. A fronte di ciò, l'appellato rileva che il provvedimento impugnato avrebbe correttamente confermato il già disposto regime di affidamento esclusivo del figlio minore al medesimo, in considerazione delle precarie condizioni di salute dell'appellante, mai contestate e anzi confermate, nonché della circostanza che nel corso del giudizio di primo grado non sia stata prodotta documentazione idonea ad attestarne un significativo mi- glioramento.
15. Va premesso che, in diritto, in materia di affidamento dei figli minori, le decisioni relative al regime di affidamento devono essere adottate in conformità al criterio sostanziale del preminente interesse morale e ma- teriale della prole.
16. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che rispondesse all'interesse del minore la conferma del regime di af- Per_2 fidamento esclusivo al padre, disposto dapprima in via provvisoria dal Tri- bunale per i minorenni e, successivamente, con ordinanza presidenziale nel giudizio di divorzio, confermata da questa Corte in sede di reclamo.
17. Al riguardo, si rileva che il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni era scaturito da una segnalazione dei Servizi Sociali del Comu- ne di Canicattì, del 25/01/2021, alla Procura della Repubblica presso il Tri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 bunale per i minorenni, aggiornata in data 16/02/2021, nella quale veniva rappresentata la necessità di adottare provvedimenti nell'interesse della prole minorenne, convivente con la e, in particolar modo, Pt_1
l'opportunità che essi rimanessero con il padre e la nonna paterna, presso la cui dimora si erano spostati in occasione del ricovero della madre , a causa delle carenze di accudimento della predetta, affetta da patologie di natura psichiatrica.
18. In particolare, dai colloqui con i minori gli assistenti sociali avevano accertato un notevole disagio degli stessi dovuto ai trascorsi della , Pt_1 alla circostanza che abusasse di farmaci, nonché alle difficoltà mostrate nell'accudimento dei figli (“(…) il piccolo afferma che la madre Per_2 abusava quotidianamente di farmaci, non provvedeva ad una normale alimentazione sua e dei minori (…)”; “era molto nervosa, cercava ovunque di ottenere soldi, chiedendo insistentemente al Sig. , alla Controparte_1 madre e ad altri parenti, per l'acquisto di farmaci e gratta e vinci ”. Dalla medesima relazione si evince, inoltre, che la , nelle settimane pre- Pt_1 cedenti al suo ricovero presso una struttura psichiatrica, accendeva i for- nelli della cucina “per riscaldarsi” e, in una di queste occasioni, il piccolo si era sentito male a causa delle inalazioni di gas (cfr. relazione Per_2
Prot. n. 7244 trasmessa in data 16/02/2021).
19. Tali episodi venivano confermati anche dall'istruttoria orale svolta dal Tribunale per i minorenni, così dando luogo al provvedimento di affida- mento esclusivo dei minori al padre, in attesa di un miglioramento delle condizioni di salute della madre, alla quale, al termine del ricovero, veniva prescritto di attivare un percorso presso il Centro Salute Mentale territo- rialmente competente.
20. Agli atti del procedimento di divorzio, tuttavia, non risulta alcuna do- cumentazione relativa all'andamento del predetto percorso, giacché la non ha documentato di aver intrapreso né il percorso terapeutico Pt_1 prescritto dal Tribunale per i minorenni, né alcun altro percorso terapeu- tico con l'assistenza di un sanitario privatamente incaricato. Ciò ha con- dotto, condivisibilmente, il Tribunale di Agrigento a concludere che le al- legazioni dell'odierna appellante circa il miglioramento delle proprie con- dizioni di salute sono rimaste del tutto sprovviste di prova.
21. La situazione già accertata nel primo grado del giudizio appare, ad og- gi, ancora immutata non essendo stato prodotto alcun elemento che do- cumenti un miglioramento delle condizioni di salute dell'appellante, non- ché il superamento delle irregolarità comportamentali che hanno deter- minato l'adozione del provvedimento limitativo della responsabilità geni-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 toriale, oltre che l'eventuale andamento o esito del percorso di tratta- mento e di cura prescritto dall'autorità giudiziaria.
22. Giova sottolineare, inoltre, che le dichiarazioni rese dal figlio Per_1 nel corso all'udienza del 15/06/2022 non possono ritenersi idonee a pro- vare il superamento delle gravi problematiche di salute che hanno deter- minato l'adozione del provvedimento limitativo della responsabilità geni- toriale da parte del Tribunale per i minorenni. Sebbene sia certo che la abbia un ottimo rapporto con entrambi i figli e che, in particolare, Pt_1 il minore sia solito trascorrere molto del tempo con lei, quel che Per_2 viene in rilievo in questa sede non è il rapporto di affetto e condivisione tra la madre e il figlio minorenne, bensì l'idoneità della a compie- Pt_1 re scelte e prendere decisioni, anche rilevanti, nell'interesse del minore, alla luce del delicato e preoccupante quadro clinico emerso e che non ri- sulta superato da successiva e idonea documentazione medica.
23. Appare, dunque, tutt'ora rispondente all'interesse del minore Per_2 il mantenimento del regime di affidamento esclusivo al , il quale, Per_2 come già rilevato dal giudice di prime cure, si adopera attivamente per consentire alla madre di coltivare il rapporto genitoriale con il figlio (se- condo un regime di incontri liberamente concordato tra le parti), pur ga- rantendo alla l'esercizio del suo diritto-dovere di vigilare sulla sua Pt_1 educazione e istruzione.
24. A tal proposito, deve ritenersi che le allegazioni della in meri- Pt_1 to alle presunte carenze del nell'esercizio della sua funzione geni- Per_2 toriale e, in particolar modo, circa la responsabilità dello stesso per la di- spersione scolastica del minore, risultano destituite di fondamento.
25. Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Canicattì del 28/02/2025 – trasmessa a questa Corte in data 03/03/2025 – si evince che
– nonostante l'insofferenza di (che ad ottobre compirà 15 anni) Per_2 nei confronti della scuola, manifestata già subito dopo la separazione dei genitori – , il è stato un genitore presente e ha seguito attivamen- Per_2 te il percorso del figlio, attivandosi in prima persona per trovare una solu- zione al fermo rifiuto opposto da quest'ultimo di continuare a frequentare la scuola, e, specificamente, concordando con la Dirigente Scolastica un percorso di istruzione parentale al fine di consentirgli di conseguire il di- ploma (cfr. relazione n. prot. 8958 del 28/02/2025).
26. Alla luce delle considerazioni si qui svolte, sussistono i presupposti per confermare integralmente la sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il regime di affidamento del figlio minorenne in atto sia quello maggior- mente rispondente al suo preminente interesse e l'appello proposto non
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 può, pertanto, trovare accoglimento.
27. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
28. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso proposto in data 12/10/2023 avverso la senten-
[...] za n. 638/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 03- 08/05/2023;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196-quinques disp. att. c.p.c...
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a Canicattì (AG) in [...] Parte_1 C.F._1
[.. 24/08/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena La Vecchia (pec:
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 15/04/1980, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Li Calzi (pec:
Email_2
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 638/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in com- posizione collegiale, in data 03-08/05/2023
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 «Previa emanazione dei provvedimenti di rito. In riforma della sentenza n. 638/2023 emessa dal Tribunale civile di Agrigento, in composizione colle- giale, depositata l'8.5.2023, nel procedimento civile iscritto al n. 1495/2020 RG:
“Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Per_2
con collocamento presso l'abitazione della madre, con diritto per il
[...] padre di tenere con sé i figli con le modalità e i tempi che verranno libera- mente concordati direttamente con gli stessi;
in mancanza di accordo, se- condo la regolamentazione che verrà disposta dal Tribunale, cui ci si ri- mette.
Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente Controparte_1 alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 [...]
e la somma di €. 700,00 (settecento/00) da Persona_3 Persona_2 inviare tramite bonifico bancario entro i primi cinque giorni del mese, riva- lutati e rivalutabili, secondo gli indici ISTAT.
Imporre al sig. l'obbligo di concorrere al pagamento delle Controparte_1 spese straordinarie, mediche non a carico del servizio sanitario, scolasti- che, nella misura del 50% previa esibizione di idonea documentazione fi- scale, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesta tra magistratura e avvocatura del Tribunale di Agrigento del 18.9.2018.”
In via istruttoria, si chiede ammettere prova testimoniale con il Dirigente scolastico dell'Istituto “Luigi Pirandello” di Canicattì, Prof. Tes_1 per rispondere sui seguenti articolati di prova:
[...]
1) “Vero è che sono il Dirigente Scolastico dell'Istituto “Luigi Pirandello” di Canicattì e che il minore mattina è iscritto alla prima classe del Per_2 corso “B”;
2) “Vero è che le insegnanti della detta classe hanno segnalato che il mi- nore ha fatto registrare numerose ed ingiustificate assen- Persona_2 ze durante l'anno scolastico in corso”
3) “Vero è che, per tali ragioni, il padre del minore, , è sta- Controparte_1 to formalmente convocato presso l'Istituto, al fine di giustificare tale com- portamento, senza sortire alcun effetto”.
Si avanza richiesta di esibizione ex art. 210 cpc all'ACI di Canicattì e all'Agenzia delle Entrate di Agrigento dei documenti oggetto di richiesta (n. i 3 e 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e al sig. CP_2
[..
, delle dichiarazioni reddituali relative agli anni antecedenti l'instaurazione del giudizio, per come disposto nel decreto di fissazione udienza del 20/10/2020»
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ri- gettare l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza di primo grado»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 16/06/2020, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Agrigento il coniuge , chiedendo la pronun- Controparte_1 cia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in da- ta 12/08/2004, e chiedendo la conferma della regolamentazione dell'affidamento dei figli (nato il [...] e divenuto maggio- Per_1 renne nelle more del procedimento) e (nato il [...]) già Per_2 stabilite in sede di separazione, con il l'affidamento condiviso e il colloca- mento prevalente presso di sé, nonché la corresponsione in proprio favo- re di un assegno mensile dell'importo di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e di un ulteriore assegno mensile dell'importo di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
2. Il si costituiva con comparsa del 12/02/2021, aderendo alla Per_2 domanda di divorzio e rappresentava che in virtù di un provvedimento nelle more adottato dal Tribunale per i minorenni, a causa delle condizioni di salute della ricorrente e del suo ricovero presso una struttura sanitaria, era stato disposto l'affidamento esclusivo in suo favore dei minori e chie- deva la conferma di tale regime di affidamento, opponendosi all'accoglimento delle domande di contenuto economico proposte nei suoi confronti.
3. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 638/2023 del 03-08/05/2023, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, di- sponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia, , al Per_2 padre, riconoscendo alla madre la facoltà di incontrarlo e tenerlo con sé secondo un regime liberamente concordato tra le parti;
rigettava le altre domande e compensava le spese di lite tra le parti.
4. Con ricorso del 12/10/2023, ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta decisione, chiedendo, in riforma del provvedimento impugna- to, l'affidamento condiviso del minore , con collocamento preva- Per_2 lente presso di sé e la conseguente previsione dell'obbligo a carico del Mattina di corrisponderle una somma a titolo di contributo al suo mante- nimento del minore, oltre spese straordinarie.
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 [...
5. Con memoria del 16/01/2024, si è costituito nel presente giudizio
, opponendosi all'accoglimento dell'appello. CP_3
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e all'udienza del 23/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione.
7. Con unico e articolato motivo di appello, censura la sen- Parte_1 tenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso di sé. Per_2
8. Al riguardo va premesso che il Tribunale per i minorenni, con decreto del 23/02/2021, aveva disposto che, in via provvisoria, i figli della coppia fossero collocati presso il padre con temporaneo divieto di prelevamento per la , in ragione delle sue instabili condizioni psichiche e dei Pt_1 comportamenti preoccupanti assunti dalla stessa e per la quale era stato disposto il ricovero presso una clinica specializzata nel trattamento e nella cura di malattie psichiatriche;
aveva onerato i Servizi Sociali competenti di prendere in carico il nucleo familiare e disposto, altresì, l'intervento del Centro Salute Mentale territorialmente competente, prescrivendo alla di sottoporsi a tutti gli accertamenti e le terapie ritenute necessa- Pt_1 rie e di attenersi scrupolosamente ad ogni indicazione proveniente dagli operatori.
9. Il Tribunale di Agrigento, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha ritenuto che non vi fossero elementi per ripristi- nare l'affidamento condiviso, avendo ritenuto che la non abbia Pt_1 fornito, a supporto delle proprie allegazioni, alcun elemento idoneo a di- mostrare il superamento delle irregolarità comportamentali emerse nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, nonché il mi- glioramento delle proprie condizioni di salute, anche in relazione all'andamento del percorso di trattamento e di cura presso il Centro Salu- te Mentale prescritto dall'autorità giudiziaria.
10. In ordine al regime di frequentazione del minore con la madre, Per_2 il Tribunale ha disposto che questo potesse essere liberamente concorda- to tra le parti, tenendo conto degli impegni scolastici del minore e della sua volontà.
11. A fronte di ciò, l'appellante rappresenta, anzitutto, che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto le dichiarazioni rese dal figlio nel corso dell'udienza del 15/06/2022, le quali, lungi dal ri- Per_1 ferire su presunti comportamenti della madre potenzialmente nocivi per la prole, ha affermato, così testualmente: “anche mio fratello vede mia
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 madre, va ogni fine settimana a dormire da lei”; e ancora, “mi piace stare con mio padre con cui ho un buon rapporto;
ho un buon rapporto anche con mia madre che frequento volentieri e voglio continuare a vederla”, sottolineando che le predette dichiarazioni sono state rese successiva- mente alla fase introduttiva del giudizio e, diversamente da quanto erro- neamente sostenuto dal Tribunale, depongono in senso favorevole all'accoglimento della richiesta di affido condiviso.
12. Evidenzia, inoltre, che la patologia di cui soffre – e, segnatamente,
“discopatie multiple lombari, fibromialgia, disturbo ciclotimico” –, per la quale aveva subito negli anni diversi ricoveri presso strutture specializzate nel trattamento delle patologie psichiatriche, erano note al da di- Per_2 verso tempo. Infatti, dalla relazione di dimissioni della Casa di Cura “Villa Margherita” di Palermo del 26/02/2021, emerge che l'esordio psicopato- logico si era verificato già nel 2013, quindi otto anni prima della separa- zione e nonostante questo l'appellato non aveva mai chiesto una modifica del regime di affidamento condiviso.
13. Espone che, in definitiva, il suo quadro clinico non ha subito un peg- gioramento significativo nel tempo, risultando, al contrario, perfettamen- te sovrapponibile a quello precedente e che le patologie da cui è affetta non avrebbero inciso sulla sua capacità di accudimento della prole.
14. A fronte di ciò, l'appellato rileva che il provvedimento impugnato avrebbe correttamente confermato il già disposto regime di affidamento esclusivo del figlio minore al medesimo, in considerazione delle precarie condizioni di salute dell'appellante, mai contestate e anzi confermate, nonché della circostanza che nel corso del giudizio di primo grado non sia stata prodotta documentazione idonea ad attestarne un significativo mi- glioramento.
15. Va premesso che, in diritto, in materia di affidamento dei figli minori, le decisioni relative al regime di affidamento devono essere adottate in conformità al criterio sostanziale del preminente interesse morale e ma- teriale della prole.
16. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto che rispondesse all'interesse del minore la conferma del regime di af- Per_2 fidamento esclusivo al padre, disposto dapprima in via provvisoria dal Tri- bunale per i minorenni e, successivamente, con ordinanza presidenziale nel giudizio di divorzio, confermata da questa Corte in sede di reclamo.
17. Al riguardo, si rileva che il provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni era scaturito da una segnalazione dei Servizi Sociali del Comu- ne di Canicattì, del 25/01/2021, alla Procura della Repubblica presso il Tri-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 bunale per i minorenni, aggiornata in data 16/02/2021, nella quale veniva rappresentata la necessità di adottare provvedimenti nell'interesse della prole minorenne, convivente con la e, in particolar modo, Pt_1
l'opportunità che essi rimanessero con il padre e la nonna paterna, presso la cui dimora si erano spostati in occasione del ricovero della madre , a causa delle carenze di accudimento della predetta, affetta da patologie di natura psichiatrica.
18. In particolare, dai colloqui con i minori gli assistenti sociali avevano accertato un notevole disagio degli stessi dovuto ai trascorsi della , Pt_1 alla circostanza che abusasse di farmaci, nonché alle difficoltà mostrate nell'accudimento dei figli (“(…) il piccolo afferma che la madre Per_2 abusava quotidianamente di farmaci, non provvedeva ad una normale alimentazione sua e dei minori (…)”; “era molto nervosa, cercava ovunque di ottenere soldi, chiedendo insistentemente al Sig. , alla Controparte_1 madre e ad altri parenti, per l'acquisto di farmaci e gratta e vinci ”. Dalla medesima relazione si evince, inoltre, che la , nelle settimane pre- Pt_1 cedenti al suo ricovero presso una struttura psichiatrica, accendeva i for- nelli della cucina “per riscaldarsi” e, in una di queste occasioni, il piccolo si era sentito male a causa delle inalazioni di gas (cfr. relazione Per_2
Prot. n. 7244 trasmessa in data 16/02/2021).
19. Tali episodi venivano confermati anche dall'istruttoria orale svolta dal Tribunale per i minorenni, così dando luogo al provvedimento di affida- mento esclusivo dei minori al padre, in attesa di un miglioramento delle condizioni di salute della madre, alla quale, al termine del ricovero, veniva prescritto di attivare un percorso presso il Centro Salute Mentale territo- rialmente competente.
20. Agli atti del procedimento di divorzio, tuttavia, non risulta alcuna do- cumentazione relativa all'andamento del predetto percorso, giacché la non ha documentato di aver intrapreso né il percorso terapeutico Pt_1 prescritto dal Tribunale per i minorenni, né alcun altro percorso terapeu- tico con l'assistenza di un sanitario privatamente incaricato. Ciò ha con- dotto, condivisibilmente, il Tribunale di Agrigento a concludere che le al- legazioni dell'odierna appellante circa il miglioramento delle proprie con- dizioni di salute sono rimaste del tutto sprovviste di prova.
21. La situazione già accertata nel primo grado del giudizio appare, ad og- gi, ancora immutata non essendo stato prodotto alcun elemento che do- cumenti un miglioramento delle condizioni di salute dell'appellante, non- ché il superamento delle irregolarità comportamentali che hanno deter- minato l'adozione del provvedimento limitativo della responsabilità geni-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 toriale, oltre che l'eventuale andamento o esito del percorso di tratta- mento e di cura prescritto dall'autorità giudiziaria.
22. Giova sottolineare, inoltre, che le dichiarazioni rese dal figlio Per_1 nel corso all'udienza del 15/06/2022 non possono ritenersi idonee a pro- vare il superamento delle gravi problematiche di salute che hanno deter- minato l'adozione del provvedimento limitativo della responsabilità geni- toriale da parte del Tribunale per i minorenni. Sebbene sia certo che la abbia un ottimo rapporto con entrambi i figli e che, in particolare, Pt_1 il minore sia solito trascorrere molto del tempo con lei, quel che Per_2 viene in rilievo in questa sede non è il rapporto di affetto e condivisione tra la madre e il figlio minorenne, bensì l'idoneità della a compie- Pt_1 re scelte e prendere decisioni, anche rilevanti, nell'interesse del minore, alla luce del delicato e preoccupante quadro clinico emerso e che non ri- sulta superato da successiva e idonea documentazione medica.
23. Appare, dunque, tutt'ora rispondente all'interesse del minore Per_2 il mantenimento del regime di affidamento esclusivo al , il quale, Per_2 come già rilevato dal giudice di prime cure, si adopera attivamente per consentire alla madre di coltivare il rapporto genitoriale con il figlio (se- condo un regime di incontri liberamente concordato tra le parti), pur ga- rantendo alla l'esercizio del suo diritto-dovere di vigilare sulla sua Pt_1 educazione e istruzione.
24. A tal proposito, deve ritenersi che le allegazioni della in meri- Pt_1 to alle presunte carenze del nell'esercizio della sua funzione geni- Per_2 toriale e, in particolar modo, circa la responsabilità dello stesso per la di- spersione scolastica del minore, risultano destituite di fondamento.
25. Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Canicattì del 28/02/2025 – trasmessa a questa Corte in data 03/03/2025 – si evince che
– nonostante l'insofferenza di (che ad ottobre compirà 15 anni) Per_2 nei confronti della scuola, manifestata già subito dopo la separazione dei genitori – , il è stato un genitore presente e ha seguito attivamen- Per_2 te il percorso del figlio, attivandosi in prima persona per trovare una solu- zione al fermo rifiuto opposto da quest'ultimo di continuare a frequentare la scuola, e, specificamente, concordando con la Dirigente Scolastica un percorso di istruzione parentale al fine di consentirgli di conseguire il di- ploma (cfr. relazione n. prot. 8958 del 28/02/2025).
26. Alla luce delle considerazioni si qui svolte, sussistono i presupposti per confermare integralmente la sentenza impugnata, dovendosi ritenere che il regime di affidamento del figlio minorenne in atto sia quello maggior- mente rispondente al suo preminente interesse e l'appello proposto non
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 può, pertanto, trovare accoglimento.
27. Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte in favore dell'Erario, in virtù dell'ammissione dell'appellata al beneficio del patroci- nio a spese dello Stato.
28. Tali spese vengono liquidate, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, nella misura piena, in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso proposto in data 12/10/2023 avverso la senten-
[...] za n. 638/2023 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 03- 08/05/2023;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 13/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196-quinques disp. att. c.p.c...
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